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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1069-2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori Rep. N° ________
magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO: Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
avverso la sentenza n. 2100/2021 pubbl. il 01/06/2021 del Tribunale di Bari, resa nell'ambito del procedimento di primo grado RG n. 13136/2012;
tra
, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale della Parte_1
figlia minore;
Persona_1
; Controparte_1
; Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francescopaolo Ranieri e Francesco Cagnetta in forza di procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
e
e per essa, quale mandataria, Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gigantesco in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa in appello;
- appellata -
1 * * * * * *
All'udienza collegiale del 10.11.2023 la causa è passata in decisione con i ermini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
per l'appellanti: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
per sopravvenuta rinuncia all'eredità, giusta atto Controparte_2
Cron.1086/2013, Rg n. 581/2013, dell'Ufficio Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Bari, provvedendo per l'effetto anche in ordine alla
sua estromissione;
dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito
effettuato dalla banca relativamente alla clausola di determinazione del tasso di
interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nei contratti bancari
oggetto di causa, che la banca, senza alcun titolo ha addebitato alla Controparte_5
importi non dovuti, con conseguente ricalcolo del saldo effettivo dell'intero rapporto
bancario; in ogni caso, quanto al rapporto di fideiussione, accertare e dichiarare
illegittima, indeterminata, nulla e/o annullabile, la fideiussione pretesa nei confronti
dei deducenti, per tutti i motivi di cui ai propri scritti difensivi di primo grado e per
i motivi di appello formulati con il presente atto, per l'effetto accertare e dichiarare
la non debenza di alcuna somma da parte dei fideiussori, anche ai sensi dell'art.
1956 c.c.; con vittoria di spese e compensi professionali per ciascun grado di
giudizio ponendo a carico di parte appellata le spese ed i compensi relativi
all'espletata CTU nel giudizio.
per l'appellata: rigettare l'avverso atto di gravame, in quanto infondato in fatto ed
in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.2100/2021 pubblicata in data
01/06/2021 dal Tribunale di Bari;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite
del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 19 giugno 2012, notificato in data 09 ottobre
2 2012, ingiungeva alla in persona dell'amm.re unico CP_6 Controparte_5
alla fideiubente al fideiussore Controparte_2 Parte_2
a quest'ultima sia in proprio che in Parte_3 Parte_1
qualità di coerede del fideiussore nato a Bari in [...] Persona_2
27/07/1964 e deceduto in Bitonto in data 14/11/2011, nonchè genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a Controparte_1
Bari il 15/11/1995 e nata a [...] l'[...], nei limiti della Persona_1
garanzia prestata e della quota ereditaria, il pagamento, in solido, della complessiva somma di € 334.532,16, mentre nei confronti dell'altro coerede CP_2
nato a [...] il [...] il pagamento senza dilazione nella misura di 1/3
[...]
della suddetta somma, oltre agli interessi convenzionali del 12.50 % come da domanda sino al soddisfo.
Con atto di citazione notificato in data 19/11/2012, in Parte_1
proprio, ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e nonché Controparte_1 Persona_1 CP_2
proponevano opposizione al summenzionato decreto ingiuntivo di
[...]
pagamento.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/01/2013, si CP_7
costituiva nel giudizio di primo grado.
Il giudice di primo grado, all'esito di una CTU, revocava il d.i. opposto e condannava in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_2
e di genitore esercente la potestà sulla minore tenuta
[...] Persona_1
quale erede di nonché e Persona_2 Controparte_2
nella loro qualità di eredi di Controparte_1 Persona_2
, in solido e per questi ultimi tre eredi nei limiti della rispettiva quota
[...]
ereditaria, a pagare in favore della , fino alla concorrenza della CP_7
garanzia prestata, la somma di €283.150,47#, oltre gli interessi convenzionali, 3 esigibili nei limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/1996, maturati e maturandi dall'01/02/2012 fino al totale soddisfo;
condannava gli opponenti, in solido, al pagamento di due terzi delle spese processuali oltre alle spese di ctu nella medesima misura.
Il difensore e procuratore di (già CP_8 Controparte_9
) in data 01/06/2021, non in proprio ma in qualità di mandataria di
[...] CP_7
, notificava, a mezzo PEC, la predetta sentenza al difensore e procuratore
[...]
costituito degli opponenti.
Con atto notificato in data 01/07/2021, in proprio e quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
e hanno proposto appello Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n.2100/2021.
Si è costituita la società divenuta titolare, con Controparte_3
efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei crediti ad essa trasferiti dalla cedente come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta Controparte_7
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.93 del 08/08/2017 così come integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II
n.126 del 26/10/2019 conferendo alla mandataria ora CP_8 CP_4
con atto in data 20 luglio 2017 n.60852 di rep. e n.11359 di racc. Notaio
[...]
di Milano registrato a Milano 4 il 21 luglio 2017 al n. 40324 Serie 1T, Per_3
procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, tra cui quello vantato nei confronti della e Controparte_5
dei suoi garanti.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, gli appellanti negli atti difensivi hanno eccepito la mancanza di
4 prova della cessione del credito, mai comunicata e/o notificata, il difetto di legittimazione passiva della a resistere rispetto Controparte_3
all'appello proposto, e di legittimazione attiva della stessa da un punto di vista sostanziale rispetto al credito oggetto di causa, in quanto la sentenza di primo grado mentre è stata appellata nei confronti della , nel giudizio si è costituita CP_7
la assumendo di essere cessionaria del credito. Controparte_3
L'eccezione è infondata.
La società ha prodotto l'avviso di cessione dei Controparte_3
crediti in blocco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 93 del
08/08/2017 laddove sono indicate le categorie di crediti, oggetto di cessione nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024,
n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58,
dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – (come in questo caso) può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
5 concrete.
Solo ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso di specie, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti tali da ritenere
CP_1 che abbia ceduto alla cessionaria il credito relativo al debitore CP_6
ceduto.
Innanzitutto, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 93 del
08/08/2017- laddove sono indicate le categorie di crediti, oggetto di cessione nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016, che menziona TUTTI i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)
derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1971 al 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.
Dunque, il credito portato dal decreto ingiuntivo derivava per l'appunto da contratti di finanziamento e sconfinamenti di conto correnti, in sofferenza dal periodo ricompreso tra il 1971 e 2016 in quanto il d.i. n.1888/2012 (R.G. 7424/2012) risale al 20.8.2012 nel periodo compreso nel contratto di cessione.
Quanto poi alla produzione della documentazione prodotta in appello dalla a CP_3
supporto della propria titolarità, sebbene siano sufficienti le predette argomentazioni in ordine alla prova del credito, si richiama il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di
cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa
e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è
soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine
assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c." (cfr. per tutte Cass.
6 sent. n. 17062 del 26/06/2019).
I documenti prodotti provano l'intervenuta cessione del credito alla società
[...]
che è divenuta la titolare del credito di cui al decreto Controparte_11
ingiuntivo n. 1888/2012 emesso dal Tribunale di Bari.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano il mancato accoglimento dell'eccezione di liberazione dei garanti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1956 C.c.,
in quanto il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le circostanze di fatto e la produzione documentale, rigettando l'eccezione in quanto la fideiussione sarebbe del 23/08/2010 successiva alla concessione delle linee di credito.
Mentre, sostengono gli appellanti il rapporto di fideiussione non sarebbe stato costituito il 23/08/2010, ma risalirebbe al 25/09/2007, con successive variazioni, di cui l'ultima precedente a quella del 2010 sarebbe quella del 07/10/2008.
La banca, a dire degli appellanti, conosceva l'andamento anomalo del contratto in questione e, quindi, avrebbe dovuto sospendere immediatamente l'erogazione delle somme concesse o quanto meno informare i fideiussori;
al contrario, avrebbe continuato ad erogare le somme, configurandosi tale comportamento proprio come causa di esclusione della responsabilità dei fideiussori con evidente inefficacia della garanzia prestata.
Tale concessione si ricaverebbe da quanto accertato dal CTU e dalla documentazione esibita.
Il motivo è infondato.
Con il contratto di garanzia sottoscritto da e dal defunto Parte_1
, in data 23.8.2010, questi si sono costituiti garanti della Persona_2 CP_5
sino alla concorrenza dell'importo di euro 468.000,00: “per l'adempimento
[...]
delle obbligazioni verso (oggi ), Controparte_12 CP_7
dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero
in seguito consentite al predetto nominato o a chi gli fosse subentrato”. 7 La banca sostiene che si tratti di contratto autonomo di garanzia in quanto sarebbe caratterizzato dall'autonomia e dall'indipendenza del rapporto di garanzia nei confronti del rapporto di valuta, rispetto al quale sarebbe reciso quel vincolo di accessorietà e scisso quel legame di dipendenza che, a norma degli artt. 1936, 1941
e 1945 C.c. che connota in modo identificativo la garanzia fideiussoria con conseguente inapplicabilità della disciplina della liberazione del garante.
Il giudice di primo grado ha qualificato giuridicamente la fideiussione come fideiussione ominibus in relazione al suo contenuto, e su tale punto la banca non ha proposto uno specifico motivo di appello incidentale.
Tuttavia, quand'anche fosse stata autonoma tale garanzia, come già rilevato dal giudice di primo grado, ci sarebbe comunque il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli,
come nel caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa,
altrimenti il primo contratto tenderebbe ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (tra le altre, Cass. n. 26262/2007).
Ora, in merito è opportuno ricordare che il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.,. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è
altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale: (cfr., di recente, Cass.
17/07/2023, n.20713 che ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso
l'effetto liberatorio ex art. 1956 cod. civ. in ragione del fatto che dei tre fideiussori
8 ricorrenti uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza,
amministratore).
Ciò detto, il contratto di garanzia deve ritenersi successivo alla concessione da parte della banca delle linee di credito in quanto quand'anche fosse stato rinnovato come sostengono gli appellanti, si tratterebbe comunque di aver prestato un nuovo consenso per una nuova garanzia che risulta precedente alla concessione delle linee di credito della banca.
Con tale contratto la fideiubente ha ampliato raddoppiandola la garanzia già
concessa, operazione che poteva avvenire unicamente con il consenso e la stipula di un nuovo contratto di garanzia che ampliasse l'oggetto del contratto di garanzia.
Inoltre, al di là del fatto che la aveva ai sensi dell'art. 4 l'obbligo Pt_1
contrattuale di tenersi informata sull'andamento del rapporto garantito, la qualità di socia di nella società , di proprietà familiare, Parte_1 Controparte_5
rende inverosimile la circostanza che non fosse a conoscenza della situazione debitoria della società, potendo così presumersi che fosse a conoscenza della situazione economica di essa e che fosse tutt'altro che all'oscuro del peggioramento delle sue condizioni economiche.
L'appellante, inoltre, lamenta la violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede della banca di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. che sanzionerebbe con la liberazione del fideiussore, il comportamento del creditore nel caso in cui, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito, a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, abbia concesso nuovo credito o mantenga quello già in essere, senza alcuna specifica autorizzazione da parte del fideiussore.
In generale si ritiene comunemente che non rientrino nella copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di
9 solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l'esecuzione del rapporto di garanzia, deve trovare realizzazione il principio di buona fede.
Peraltro, al riguardo, va sottolineato come da tale principio non discende affatto la conseguenza automatica che i finanziamenti effettuati dalla banca al debitore debbano essere ritenuti contrari ai principi di correttezza e buona fede, essendo pur sempre necessario dimostrare, ad opera del fideiussore, che la banca abbia agito senza la dovuta attenzione (anche) nell'interesse del fideiussore medesimo.
Sotto questo profilo, per la giurisprudenza della Suprema Corte fondamentale è
accertare se, in concreto, il rapporto garantito sia un contratto di conto corrente affidato ovvero un rapporto di conto corrente con scoperto.
Va sottolineato che, ai fini della valutazione della buona fede, occorre aver riguardo,
pur in presenza di una fideiussione prestata a garanzia di un conto corrente ordinario sul quale confluisce il conto anticipi, non solo al comportamento della banca che conceda una nuova concessione di credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche al fatto che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza
(e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore).
Nel nostro caso debbano essere valutate così tutte le rimesse positive del debitore principale intervenute a favore della banca poiché senza dubbio esse giovano ai fideiussori medesimi, nel senso di diminuire l'entità del loro debito, in quanto con l'ampliamento della garanzia venne consentito alla società di sanare l'insolvenza pregressa, consentendole di sanare l'esposizione debitoria a vantaggio anche dei fideiussori.
Non è stato provato così dal fideiussore, che l'ampliamento della garanzia fosse stato concesso nella consapevolezza delle irreversibili condizioni economiche della società, dimostrando per esempio la pendenza di procedure esecutive a carico della società debitrice tali da far ritenere che l'ampliamento della garanzia fosse stato solo
10 concessa in danno dei fideiussori.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendo una pronuncia che accerti la nullità della clausola anatocistica, con conseguente declaratoria di illegittimità di ogni relativo addebito per il rapporto bancario per cui è causa.
La mancanza di reciprocità, a dire degli appellanti, si ricaverebbe dall'elaborato peritale del CTU,
Il motivo è infondato
Nel disciplinare l'anatocismo bancario, l'art. 120, comma 2, TUB ha sempre previsto che nelle operazioni in conto corrente debba essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Dello stesso tenore sono anche le disposizioni recate dalla predetta Delibera CICR 9
febbraio 2000 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 3, della Delibera CICR 3 agosto 2016.
Tale conclusione non può ritenersi confutata per il fatto che deve registrarsi una evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori, con l'effetto che,
nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante o,
ancora, per il fatto che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia mai stato erogato.
Tali circostanze, infatti, attengono alle contingenze del rapporto, ma non sono tali da escludere che sul piano contrattuale sia stata osservata la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, ossia la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, a prescindere dal risultato “quantitativo”
discendente da tale prassi;
Trib. Padova 10.5.2017; Trib. Brescia 5.7.2017 n.
2080/2017; Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Sondrio 12.6.2020 ).
Non è consentito al giudice sindacare la quantità degli interessi pattuiti laddove la stessa sia rispettosa della soglia di usura essendo la contrattazione del quantum
11 affidato alla libera volontà delle parti e alla convenienza economica del contratto
(App. Brescia 15.12.2020; App. Roma 13.3.2023 ).
In sostanza, sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa regolamentare, l'unico elemento significativo previsto a pena di nullità in ordine alla reciprocità è la medesima periodicità temporale tra i distinti tassi;
non risulta codificato alcun obbligo di contenere i tassi di interesse debitori entro certi limiti rispetto al tasso creditore;
infine non può ritenersi in alcun modo alterato il sinallagma contrattuale per una disparità di tassi atteso che la previsione in questione si pone nel contesto di un rapporto giuridico più ampio in cui, comunque, si deve tener conto della remunerazione dell'istituto di credito per l'attività professionale prestata.
In ragione di ciò deve essere rigettato anche il terzo motivo di gravame degli appellanti i quali hanno chiesto il ricalcolo di tutte le somme addebitate trimestralmente “anche sugli addebiti per interessi anatocistici”.
Con il quarto motivo di gravame, parte appellante lamenta il mancato accoglimento da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da avendo quest'ultimo rinunciato all'eredità del Controparte_2
de cuius nel corso del giudizio di primo grado con atto in Persona_2
data 05.03.2013, presso la cancelleria dell'Ufficio di Volontaria Giurisdizione,
Cron.1086/2013, Rg n. 581/2013.
In seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, si è costituito Controparte_2
in giudizio quale “erede del de cuius ” difendendo nel merito le Persona_2
ragioni del padre-fideiussore, senza mai formulare alcuna richiesta di estromissione fino alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, e senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività
processuale conservativa del patrimonio ereditario, dichiarata a paralizzare la pretesa
12 della banca proprio per la qualità soggettiva (di erede) rivestita nella quale egli ha inteso paralizzarla.
Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto ossia che qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga proseguito da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, come in questo caso,
dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità,
l'atto di costituzione in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla partecipazione al giudizio quale conseguenza dell'accettazione tacita dell'eredità.
Tale qualifica di erede, ormai acquisita, ai sensi e per gli effetti dell'art.476 C.c., non può essere esclusa da un successivo atto di rinuncia all'eredità qual è quello effettuato da solo in data 05/03/2013 (dopo aver preso specificamente Controparte_2
posizione e contrastato nella sua qualità di erede le posizioni creditorie della banca),
in quanto “semel heres, semper heres” ovvero una volta accettata l'eredità non si può
rinunciare e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (260.000-520.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale della figlia minore , , Persona_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 4102/2018 del 5.10.2018 del Tribunale Controparte_2
di Bari, così provvede:
13 1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
e per essa, quale mandataria, delle spese Controparte_3 CP_4
processuali del presente grado di giudizio che liquida in Euro 12.000,00 oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 14.01.2025;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
14