Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2011, n. 28429
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Sentenza 22 dicembre 2011

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In tema di appalto di opere pubbliche, le spese generali per l'esecuzione dell'appalto, comprendenti le spese di cantiere e quelle generali di azienda, sono disciplinate non dall'art. 20 del D.M. 29 maggio 1865, che regola la formazione dei prezzi unitari per ogni tipologia di lavoro e le relative componenti, ai fini della determinazione del costo dell'opera, ma dall'art. 16 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (ed ora art. 5 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145), che le pone a carico dell'appaltatore, in quanto già computate nel prezzo dell'opera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2011, n. 28429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28429
    Data del deposito : 22 dicembre 2011

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