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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3573 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria 332, presso lo studio dell'avv. Gabriele De Majo (c.f. ), che la rappresenta C.F._2
e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
– APPELLANTE –
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cipro 77, presso lo studio degli avvocati Massimo Fedele (c.f. ) e Gerardo Russillo C.F._4
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 (c.f. ), che lo rappresentano e difendono per procura C.F._5
a margine della comparsa di costituzione e risposta
– APPELLATO – E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._6
Elettivamente domiciliata in Guidonia, Largo Cornelia 6, presso lo studio degli avvocati Augusto Colatei (c.f. ) e Adelmo C.F._7
Rizzo (c.f. , che la rappresentano e difendono per C.F._8 procura in atti
– APPELLATA –
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 222/2019 resa in data 27.02.2019 dal Tribunale Ordinario di Tivoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 222/2019, pubblicata in data 27.02.2019, resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 4861/2014 promosso da nei Parte_1 confronti di e . Controparte_3 Controparte_2
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 evocava in giudizio e Controparte_3 Persona_1 chiedendo:1) la condanna dei convenuti in solido o pro quota al pagamento della somma di euro 6.726,70 a titolo di rimborso,oltre euro 500,00 ex art.1224,comma 2, c.c.;2) la condanna di
[...] al risarcimento dei danni subiti per euro 1440,00;3) la Persona_1 condanna di al risarcimento dei danni subiti per Controparte_3 euro 960,00. Allegava in particolare di essere proprietaria di due appartamenti siti nello stabile di via Moris n.6 in Guidonia Montecelio. Deduceva come i convenuti sarebbero ciascuno proprietario di un appartamento, sito nello stesso fabbricato. Allegava la mancata costituzione di un condominio, nonostante la presenza di diverse parti comuni asservite funzionalmente a tali appartamenti. Deduceva di aver anticipate numerose spese per lavori di manutenzione su tali parti comuni. In particolare: euro 3100,00 per lavori su rete fognaria (autorizzati da
), euro 2.336,40 per spostamento tubature Eni, Persona_1 euro 7.865,00 per rifacimento del marciapiede perimetrale ed euro 242,00 per rimozione della sterpaglia. Allegava poi di aver speso euro 480,00 per
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 manutenzione dell'impianto fognario della sola . Persona_1
Lamentava infine di aver subito nel 2007 infiltrazioni provenienti dall'appartamento di (con danni per euro Persona_1
960,00) e nel 2011 infiltrazioni provenienti dal balcone di CP_3
Si costituiva contestando che
[...] Persona_1
l'esborso della somma di euro 3100,00 per lavori su rete fognaria da parte dell'attrice ed allegando come tali somme sarebbero state pagate da
[...]
. Allegava poi l'esistenza di un condominio in virtù di Persona_2 sentenza 129/2005 del Tribunale di Roma. Negava poi di aver autorizzato gli ulteriori lavori al pari della loro natura urgente. Negava l'esistenza di cause di infiltrazioni negli immobili attorei provenienti dal proprio appartamento. Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande. Si costituiva allegando l'esistenza del condominio. Controparte_3
Negava poi di aver autorizzato gli ulteriori lavori al pari della loro natura urgente. Negava l'esistenza di cause di infiltrazioni negli immobili attorei provenienti dal proprio balcone. La causa era istruita documentalmente e tramite interrogatorio formale. La causa era dunque trattenuta in decisione”. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone: 1) Rigetta le domande attoree;
2) Liquida le spese di lite come in parte motiva”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:“La domanda di rimborso è infondata e va dunque rigettata. A tal proposito giova premettere come gli appartamenti delle parti si trovino all'interno di un condominio. Ed invero la circostanza dell'esistenza di parti strutturali comuni del fabbricato asservite funzionalmente alle proprietà individuali emerge dalla sentenza 129/2005 del Tribunale di Roma e, ancora prima, dalle stesse allegazioni attoree. Costituisce invero approdo consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'ente di gestione del condominio nasce in virtù della semplice relazione di fatto fra le plurime proprietà individuali e le parti comuni funzionalmente asservite, senza che rilevi ai fini costitutivi la delibera di un regolamento condominiale, la nomina di un amministratore o l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti tale relazione. Tanto premesso, trova dunque applicazione al caso di specie la lettera dell'art.1134 c.c. Ne discende come sarebbe stato onere dell'attrice dar prova della natura urgente delle spese, ossia la necessità di eseguire le opere allegate senza ritardo e, quindi, senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (C. 27519/2011; C. 21015/2011; C. 4364/2001; C. 7181/1997; T. 20.10.2008; T. CP_4 CP_5
22.5.2007; 30.5.2006). Orbene una tale prova non è stata CP_6 fornita, non potendo certe inferirsi dalla sola natura dei beni comuni interessati o delle opere su di essi eseguite (rete fognaria, spostamento
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 tubature Eni per rifacimento intonaco facciata, rifacimento del marciapiede perimetrale e rimozione della sterpaglia). Deve inoltre rilevarsi come difetti anche la prova del pagamento della somma di euro 3100,00 per lavori su rete fognaria (autorizzati dalla sola
[...]
, risultando le fatture emesse nei confronti del terzo Persona_1
, né saldate dall'attrice. È parimenti infondata Persona_2
l'azione ex art.2051 cc proposta per le infiltrazioni subite, non risultando provato il nesso eziologico fra i danni lamentati e l'esistenza di difetti negli appartamenti dei convenuti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di ed in favore di ciascuno Parte_1 dei convenuti in euro 2.738,00 (con massima riduzione a cagione dell'evidente non complessità della lite), oltre iva, cpa e spese generali”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , per i Parte_1 motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “(…) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di motivazione della sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza con rimessione della causa al Giudice di prime cure;
In via principale e nel merito, previa rinnovazione dell'istruttoria, riformare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto della IG.ra
[...] al rimborso da parte degli appellati di tutte le spese sostenute Parte_1 per l'esecuzione dei lavori intrapresi ex art. 1134 c.c. e art. 2051 c.c. e per l'effetto condannare parti appellate alla corresponsione delle spese sostenute dalla IG.ra o delle somme maggiori o minori Parte_1 ritenute di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, spese generali 15 %, CPA 4%, come per legge.” Ha insistito, in via istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova come formulati nelle memorie 183, VI co, n. 2 e 3 c.p.c.non ammessi in I grado. Si è costituito l'appellato , con comparsa di costituzione Controparte_3 depositata in data 4 ottobre 2019, che ha, a sua volta, rassegnato le seguenti conclusioni: ” (…) – In Via Preliminare e Principale: dichiarare inammissibile, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza 222/2019, R.G. Parte_1
4861/2014, del Tribunale Civile di Tivoli e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, rigettando tutte le domande di parte attrice appellante, perché infondate in fatto ed in diritto;
- In Via subordinata per mero scrupolo difensivo: condannare il IG.
[...]
al pagamento delle somme che si ritenessero effettivamente CP_3 dovute calcolate in base alle Tabelle Millesimali;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e C.C.”. Si è costituita l'appellata con comparsa di costituzione Controparte_2 depositata in data 2 ottobre 2019, che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ (…) – in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile per carenza
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348-bis c.p.c.; - in via ulteriormente preliminare rigettare l'istanza di sospensione con condanna dell'appellante alle spese della fase di inibitoria;
nel merito rigettare integralmente l'appello in quanto infondato con integrale conferma della sentenza impugnata;
- in via subordinata e salvo gravame, limitare la condanna alle somme che risulteranno effettivamente dovute stabilendo la quota spettante alla IG.ra sulla base delle tabelle Controparte_2 millesimali stabilite dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 129/05. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ”. Con ordinanza in data 22 gennaio 2020, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva. All'udienza del 13 novembre 2024, la causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di entrambe le parti costituite, con concessione di giorni cinquanta per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica In via pregiudiziale si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis. Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi l' infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito occorre richiamare la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( negli stessi termini Cass. SU n.36481/2022 ). Ancora in via pregiudiziale occorre rilevare che l'appellante ha insistito per l'ammissione delle prove orali non ammesse nel corso del giudizio di primo grado.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 Tale richiesta deve ritenersi inammissibile per avere l'appellante omesso di contestare nella presente sede le ragioni espresse dal Giudice di prime cure nella propria ordinanza riservata del 19.4.2016, che ha escluso l'ammissibilità di alcuni capitoli della prova per testi ( in quanto vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, formulata in modo generico e contenente valutazioni ), con argomentazioni che questa Corte condivide. Passando all'esame del merito, ha proposto cinque Parte_1 motivi di appello. Con il primo rubricato: “Sull'illogicità della motivazione” lamenta l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe esternato il proprio iter logico e argomentativo, posto a fondamento della sua decisione. Lamenta, altresì, l'omessa motivazione del rigetto delle domande attoree di rimborso della somma di € 3.100,00 (per lavori all'impianto fognario nell'anno 2007) e di risarcimento danni da infiltrazioni ex art. 2051 c.c., dolendosi in particolare dell'omesso esame delle evidenze istruttorie. In merito alla prima domanda, osserva che sebbene le fatture fossero intestate a , queste sarebbero riferibili anche Persona_2 all'odierna appellante per essere coniuge di costui in regime di comunione legale. In merito alla domanda di risarcimento danni da infiltrazioni, afferma non esservi stata esplicitazione delle ragioni del suo rigetto, omettendo l'esame delle allegazioni attoree e delle prove testimoniali espletate. Il motivo è infondato e va disatteso, sotto tutti i profili sopra evidenziati. In primo luogo correttamente il Giudice di prime cure ha argomentato che, ritenuta accertata l'avvenuta costituzione del e l'esistenza CP_7 di parti comuni condominiali, l'attrice, benché onerata in tal senso, aveva omesso di fornire la prova dell'urgenza dei lavori sulle parti comuni condominiali al fine di ottenerne il rimborso, ai sensi dell'art. 1134 cc. Tale argomentazione, peraltro, neanche viene specificata contestata con il motivo di gravame proposto. Inoltre le ragioni poste a sostegno della decisione di rigetto della domanda di rimborso della somma di € 3.100,00 sono sufficientemente esplicitate in sentenza, in quanto le fatture di pagamento non sono intestate alla bensì a , né parte appellante ha fornito la Parte_1 Persona_2 prova documentale, di averle effettivamente saldate. E a nulla vale affermare che il sarebbe coniuge di costei in regime di comunione Per_2 legale, atteso che la circostanza non è stata provata, emergendo, al contrario, dall'istruttoria documentale che , Persona_2 proprietario dell'immobile facente parte del consesso condominiale, è coniugato in regime di separazione legale (cfr. all. 8 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc).
Parimenti intellegibili sono le ragioni poste a sostegno della decisione di rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., ove il Tribunale ha r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 osservato – seppur sinteticamente – non essere stata fornita la prova del nesso eziologico tra la res e il danno cagionato. Sicché il dedotto vizio di motivazione non sussiste. Con il secondo motivo di gravame rubricato: “Sull'esecuzione dei lavori della rete fognaria anno 2007” Lamenta il rigetto della domanda di rimborso delle spese condominiali anticipate, ritenute non urgenti dal Tribunale. A tal fine, afferma di aver provato l'urgenza di detti lavori con lettera del febbraio 2007, ove rappresentava alla dante causa degli odierni appellati l'urgenza dei lavori poi eseguiti. Aggiunge di aver provato il requisito dell'urgenza anche con sentenza del Tribunale di Roma n. 129/2005, che disponeva procedersi alla ristrutturazione dell'intera rete fognaria e alla eliminazione dei danni da infiltrazioni, Prosegue affermando di aver rendicontato l'esborso con comunicazione in data 19 aprile 2007 e di aver documentalmente provato il pagamento. Afferma la propria legittimazione attiva, e la riferibilità delle fatture emesse anche alla medesima appellante, per essere comproprietaria pro indiviso in regime di comunione legale con il coniuge formalmente intestatario delle fatture, . Persona_2
Il motivo è infondato Va ribadito che la ha solo allegato, senza dimostrare, di essere Parte_1 coniugata in regime di comunione legale con . Al Persona_2 contrario, le richiamate evidenze documentali provano il contrario. Peraltro non può ritenersi dimostrata l'urgenza attraverso la missiva del 14 febbraio 2007, sottoscritta da , atteso che non vi è Persona_2 prova alcuna dell'effettivo invio alla dante causa degli attuali appellati, né prova dell'effettivo esborso sostenuto da parte della essendo, Parte_1 peraltro, la fatture intestate al solo . Né scalfisce la decisione, sul Per_2 punto, richiamare la sentenza del Tribunale di Roma n. 129/2005, che dimostrerebbe, al più, la necessità ma non l'urgenza di tali lavori, che invece è imprescindibile ai fini del rimborso secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte per cui :“Il singolo condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c)” ( cfr.Cass. n. 9280/2018). Né peraltro il teste , escusso all'udienza del 23.1.2017, è stato in Tes_1 grado di riferire alcunché con riguardo al pagamento, da parte della di detti lavori eseguiti dalla . Parte_1 Parte_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 Con il terzo motivo di gravame rubricato: “Sull'esecuzione dei lavori della rete fognaria anno 2009 e sull'infiltrazione dei lavori( sic ) relativi all'appartamento della IG.ra ” l'appellante lamenta il rigetto CP_2 della domanda di risarcitoria. A tal fine, sostiene di aver provato il danno, sussistente già dal novembre 2000, attraverso la produzione in giudizio della propria consulenza di parte. Deduce , altresì, che con missiva in data 31 luglio 2007 rappresentava l'aggravarsi dei pregiudizi all'immobile e la necessità di eseguire i lavori;
che in data 17 luglio 2007 il convenuto, unitamente al titolare della ditta che si sarebbe occupata dei lavori ( ), accedeva sui luoghi;
Persona_3 che in detto accesso venivano riscontrate le infiltrazioni e si dichiarava di voler intervenire tempestivamente per eliminarle;
che in data 23 luglio 2007 accedeva sui luoghi di causa il muratore;
che in sede di Parte_3 interpello la dichiarava che la la avvisò delle CP_2 Parte_1 infiltrazioni e che per scrupolo venne sigillata la vasca da bagno da cui asseritamente provenivano le infiltrazioni;
che la fattura n. 08/2009 proverebbe il pagamento dei lavori eseguiti per ovviare alle infiltrazioni;
che nel 2009 venivano eseguiti lavori sull'impianto fognario per un importo complessivo di € 480,00, integralmente pagato dalla Parte_1 che, in ragione di tali circostanze, appare provato il nesso causale tra i vizi all'immobile e le infiltrazioni lamentate. Il motivo è infondato. La consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, inidonea dunque a fornire la prova del pregiudizio lamentato (cfr. Cass. n. 1614/2022).Il teste , sentito in particolare Tes_1 sui capitoli sub 5 e 6, fa riferimento ai danni asseritamente prodotti dall'appartamento del deponendo dunque su fatti concernenti un CP_3 diverso sinistro occorso. Né possono valorizzarsi a fini confessori le dichiarazioni rese dalla in sede di interpello : questa afferma di aver chiuso la vasca CP_2 per mero scrupolo, senza ammettere, tuttavia, di aver causato il danno in questione. Quanto alla fattura da € 480,00,relativa a lavori sulla rete fognaria, la contesta di essere mai stata a conoscenza di tali lavori , di CP_2 non averli mai autorizzati, né la appellante ha provato l'esborso effettivo di tale somma, in pagamento della fattura prodotta. Con il quarto motivo di gravame rubricato: “Sulle infiltrazioni provenienti dal balcone del IG. ” l'appellante censura il rigetto Controparte_3 della domanda risarcitoria per danno da infiltrazioni, richiamando a tal fine la testimonianza di , che dichiarava di aver eseguito i lavori Persona_3 per la e che è stato da questa pagato, come anche la Parte_1 Parte_1 confermava in sede di interpello e come anche la produzione della fattura n. 20/2011 ha confermato. Ciò detto, afferma essere stata così fornita prova del nesso causale tra il danno e i vizi dell'immobile.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 Il motivo è fondato e va accolto.
La testimonianza resa da offre piena prova della Persona_3 riconducibilità eziologica del danno al dinamismo intrinseco della res (l'appartamento) in custodia a . Controparte_1
Il teste ha infatti confermato ( cfr. verbale di udienza del Tes_1
23.1.2017 ) che lo stesso gli aveva commissionato l'esecuzione CP_3 dei lavori sul suo terrazzo, a causa di problemi creati da infiltrazioni che venivano solo parzialmente risolti. Sebbene l'incarico fosse stato commissionato dal - che dunque CP_3 implicitamente ha riconosciuto essere responsabile della problematica, così come ne ha condiviso la natura urgente - i lavori eseguiti dal Tes_1 venivano pagati dall'attrice, come questi ha affermato in sede di testimonianza e come riscontrabile anche in base alla fattura n. 20/2011 ( cfr. doc. 6 fasc. I grado ), intestata non solo al , ma anche alla Per_2
Parte_1
Ciò detto, questa ha dunque diritto al rimborso di € 960,00 oltre interessi di mora al tasso legale a far data dal 25 aprile 2011 (data di emissione della fattura) al soddisfo. Con il quinto motivo di gravame rubricato: “Sullo spostamento delle tubature ENI, sui lavori al marciapiede e sui lavori di ripulitura del parcheggio” l'appellante afferma che i lavori consistenti nello spostamento delle tubature Eni si sono resi necessari perché disposti dalla sentenza n. 129/2005 del Tribunale di Roma. Assume che i lavori per il rifacimento del marciapiede si sono resi necessari per il pericolo in cui si sarebbe incorsi nel camminarci sopra, stante il visibile dissesto della pavimentazione. Sostiene che i lavori eseguiti nell'area dedicata a parcheggio sono stati realizzati al fine di evitare sanzioni da parte del Controparte_8
.
[...]
Ciò detto, afferma di aver dimostrato il presupposto dell'urgenza per procedere all'anticipazione degli esborsi. Il motivo è infondato. Per nessuno di tali esborsi ne è provata la natura urgente. La sentenza del Tribunale di Roma ne dimostra, come già osservato, la necessità, presupposto differente dal requisito dell'urgenza. Il pericolo di dissesto del marciapiede è solo allegato genericamente dall'attrice, la quale non ne dimostra nemmeno compiutamente il rifacimento integrale: le controparti affermavano che l'attrice aveva restaurato solo il tratto in prossimità della sua unità immobiliare, e questa non offre alcuna evidenza che dimostri il contrario. Il pericolo di vedersi irrogare sanzioni dal Controparte_8
, qualora l'attrice non avesse fatto realizzare i lavori di pulizia
[...] nell'area di parcheggio – è rimasta una mera asserzione difensiva, genericamente allegata, priva di alcun riscontro probatorio.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Ciò detto, l'appello va accolto parzialmente, solo nei confronti del CP_3 limitatamente alle censure espresse con il quarto motivo, confermata, per il resto, la decisione impugnata. Con riguardo alle spese di lite occorre distinguere il rapporto processuale instauratosi fra l'appellante e la da quello fra l'appellante e CP_2 il CP_3
Con riguardo alla prima appellata, atteso l'integrale rigetto dell'appello nei suoi confronti, le spese di lite del presente grado vanno poste integralmente a carico della e si liquidano nella misura medio - Parte_1 bassa, attesa la semplicità delle questioni trattate, ai sensi del DM n. 55/2014 in favore di (valore della causa da € 5.200,01 Controparte_2 ad € 26.000,00, tabella 12, 3° scaglione). Con riguardo al atteso il solo parziale accoglimento dell'appello CP_3 nei suoi confronti e la conseguente parziale riforma della sentenza di prime cure, occorre provvedere alla rinnovata liquidazione delle spese del primo e del secondo grado, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( cfr. Cass. n. 11423/2016; n. 9064/2018). Ciò posto quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della solo parziale fondatezza della originaria domanda attorea e del parziale accoglimento dell'appello e, pertanto, della solo parziale reciproca soccombenza , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado nella misura del 70%, ponendosi il residuo 30% a carico del liquidate in detta CP_3 misura, nel dispositivo, nella misura medio – bassa, ai sensi del DM n. 55/2014 in favore di (valore della causa da € 5.200,01 Parte_1 ad € 26.000,00, tabella 12, 3° scaglione).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso
[...] Controparte_3 Controparte_2 la sentenza n. 222/2019, del Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello nei confronti di;
Controparte_2
2)condanna al pagamento delle spese di lite del grado, in Parte_1 favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € Controparte_2
2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 3) in parziale accoglimento dell'appello nei confronti di
[...]
, e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata CP_3 nel resto:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1
, di € 960,00, oltre interessi di mora al tasso legale a far data dal 25
[...] aprile 2011 (data di emissione della fattura) al soddisfo;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 70%, e condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_3 Parte_1 del 30 % delle spese di lite del doppio grado, che liquida, in detta percentuale, per il primo grado in complessivi € 871,10 di cui € 71,10 per spese ed € 800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
per il secondo grado, in complessivi € 706,55 di cui € 106,65 per spese ed € 600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
Così deciso in Roma il giorno 7.2.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11