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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6652/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6652/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI LORETO PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DI LORETO PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRINI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI 19 50019 SESTO FIORENTINOpresso il difensore avv. BRINI ANDREA
CONVENUTO/I
CONSORZIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSCIOTTI MARCO, CP_2 elettivamente domiciliato in Via Marcolini n. 6 null 61121 Pesaropresso il difensore avv.
BRUSCIOTTI MARCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così giudicare:
- In via principale, accertare e dichiarare ai sensi e per l'effetto degli artt. 1427 e ss. cod. civ. – e comunque ai sensi di legge - l'invalidità e l'inefficacia del contratto tra Parte_1 e portato dalla conferma d'ordine n. A0021 del
[...] Controparte_1
04.02.2019, anche in ragione del grave vizio che ha afflitto la volontà negoziale espressa dalla stessa
e determinato dalla falsa rappresentazione di qualità Parte_1 ritenute dalla stessa essenziali e determinanti ai fini della positiva esternazione della propria volontà negoziale volta alla conclusione del contratto in questione bensì tuttavia accertate come non sussistenti in capo alla controparte contrattuale e concretatesi anche in un error in persona Controparte_1 determinante ed insanabile;
accertare e dichiarare di conseguenza non dovute da a Parte_1
le somme portate dalla suddetta conferma d'ordine; CP_1
- In subordine, in ogni caso, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo alla società
Di sospendere cautelativamente, e dunque non adempiere, Parte_1 pagina 1 di 10 la propria prestazione di pagamento ai sensi dell'art. 1461 cod. civ., anche in riferimento alle somme asseritamente dovute a titolo di acconto, sino a prestazione da parte della convenuta CP_1 di idonee garanzie in ordine al corretto adempimento della prestazione contrattuale sulla stessa
[...] gravante con contestuale accertamento negativo in ordine alla sussistenza del diritto della società ad ottenere ogni e qualsivoglia pagamento sino alla prestazione delle stesse. Controparte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e successive occorrende”. Insisteva sull'istanza di riunione al presente giudizio di quello di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 836/2021 pendente presso il Tribunale di Firenze, rubricato al n. 2561/2021 R.G. in quanto avente ad oggetto, seppur per un parziale importo, lo stesso credito di cui alla conferma d'ordine A0021 del 4/2 – 8/3/2019. Parte convenuta concludeva: “si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze voglia:
- rigettare la domanda proposta dalla società nei confronti Parte_1 di in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- rigettare l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2159/2019 del Tribunale di Firenze, emesso e notificato in data 9/5/2019, in quanto manifestamente del tutto infondata, in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare il decreto stesso in ogni sua parte.
IN VIA RICONVENZIONALE, si chiede che il Tribunale di Firenze voglia condannare la società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, della somma di € 210.992,77, contrattualmente dovuta come da conferma d'ordine n. A0021 del 4/2- 8/3/2019, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla stessa a causa dell'inadempimento Controparte_1 contrattuale posto in essere dalla medesima che si quantificano in € 50.000,00 Controparte_3 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che si quantificano in € 40.000,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria e/o in via equitativa. NELLA DENEGATA ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, si chiede che il Tribunale di Firenze voglia condannare il chiamato in causa , in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come sopra Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa della violazione del disposto dell'art. 1337 cod. civ., che si quantificano in € 50,000,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari di lite.” Insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie già avanzate e per il rigetto dell'istanza di riunione formulata da parte attrice. Il terzo chiamato in causa concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere ogni e qualsivoglia domanda risarcitoria formulata nei riguardi del
[...] da parte di siccome infondata in fatto e in diritto con ogni CP_4 Controparte_1 conseguenziale statuizione.
Stante la palese temerarietà della domanda rivolta nei confronti del si chiede Controparte_4 che il Giudicante valuti la sussistenza dei profili di responsabilità ex art. 96 c.p.c. a carico della chiamante con condanna di essa per l'importo che risulterà di giustizia. Controparte_1 Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Ufficio, per sentire accertare e dichiarare, in via Controparte_1
pagina 2 di 10 principale, l'invalidità/inefficacia del contratto tra loro intercorso e la non debenza delle somme da quest'ultima pretese e, in via subordinata, la sussistenza del proprio diritto a sospendere cautelativamente la prestazione di pagamento ai sensi dell'art. 1461 c.c.
Nel 2019 (d'ora in avanti ), società che opera Parte_1 Parte_1 nel campo della distribuzione e approvvigionamento di farmaci e parafarmaci, prendeva contatti con il sig. al quale il consorzio aveva commissionato lo sviluppo in via Parte_2 CP_4 esclusiva di una linea cosmetica di creme da distribuire con il marchio “ presso le Parte_3 farmacie interessate. Raggiunto l'accordo, sottoscriveva in data 08.03.2019 la conferma d'ordine n. A0021 intestata a al complessivo prezzo di € 210.992,7780, in acconto del quale Controparte_1 quest'ultima emetteva la fattura di € 84.397,11 che, tuttavia, rifiutava di pagare. Parte_1
A sostegno delle proprie domande, la società attrice deduceva:
• Che aveva sottoscritto la conferma d'ordine confidando sull'idoneità contrattuale del sig. e ritenendo di avere a che fare con una società produttrice di creme;
Parte_2
• Che, all'esito di verifiche condotte successivamente sul conto di Controparte_1 aveva scoperto che, in realtà, la società risultava inattiva, priva di dipendenti e registrata con un oggetto sociale incompatibile con la produzione commissionata;
• Che era occorsa in errore sull'identità e sulle qualità personali dell'altro contraente anche a causa dell'invio, ad opera del Sig. della conferma d'ordine per il tramite di Pt_2 un indirizzo di posta intestato non a ma alla società Controparte_1 Parte_4
In assenza delle caratteristiche soggettive prescritte dalla normativa di settore, la società sarebbe del tutto inidonea alla prestazione, motivo per cui l'errore si qualificherebbe Controparte_1 come “essenziale” ai sensi dell'art. 1429, primo comma, n. 3) c.c., e legittimerebbe la sospensione dei pagamenti e della distribuzione delle creme ai sensi dell'art. 1461 c.c. Si costituiva in giudizio resistendo alle domande e affermando che in realtà: Controparte_1
• era subentrata a nella continuazione del progetto della Controparte_1 Parte_4 linea di creme, lasciando inalterati i professionisti e le aziende coinvolti nella creazione della linea e nella produzione della stessa;
• Del subentro era a conoscenza che, tra l'altro, avrebbe avuto, se avesse Parte_1 voluto, diverse occasioni per muovere qualsivoglia contestazione anche per il tramite dei propri portavoce durante i vari incontri succedutisi nel tempo;
• Solo a produzione ormai iniziata, veniva a conoscenza del fatto che a firmare la conferma d'ordine sarebbe stata e non il , il quale nel frattempo si era Parte_1 CP_4 sottratto ingiustificatamente alle trattative arrecando alla società ingenti danni (art. 1337
c.c.). avanzava quindi domanda riconvenzionale per sentire condannare al Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 210.992,77, contrattualmente dovuta, e al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale per complessivi € 50.000,00, nonché del risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che quantificava in € 40.000,00.
Sempre in via riconvenzionale, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il
[...] per sentirlo condannare, in ipotesi di parziale accoglimento delle domande attoree, al CP_4 pagamento dell'importo di € 260.992,77, poi ridotto ad € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti.
Veniva chiamato in causa il consorzio , che si costituiva deducendo che: Parte_5
• si era limitato a valutare l'ipotesi di formulazione della nuova linea cosmetica presentata da motivo per cui doveva ritenersi priva di Parte_4 Controparte_1 legittimazione attiva nei propri confronti;
• non gli sarebbe ascrivibile alcuna responsabilità precontrattuale, men che meno da
“recesso ingiustificato” dalle trattative, atteso che sarebbe comunque Controparte_1 addivenuta alla stipula di un contratto di fornitura;
pagina 3 di 10 • la società convenuta non avrebbe provato i danni di cui chiede il ristoro, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la produzione in giudizio di fatture generiche, probabilmente neanche saldate.
Il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 8852/2019, instaurato da avverso il decreto ingiuntivo n. 2159/2019 Parte_1 ottenuto da ed avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 84.397,11. Controparte_1
Nel giudizio di opposizione concludeva, in via principale, per la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2159/2019 del 09.05.2019, e, in via riconvenzionale, per sentir accertare e dichiarare l'invalidità del contratto e, in via subordinata, per sentir accertare e dichiarare la sussistenza del diritto a sospendere cautelativamente la propria prestazione di pagamento. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 manifestamente infondata, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Le parti si scambiavano le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il Giudice, istruita la causa con le produzioni documentali allegate agli atti difensivi, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini dell'art. 190 c.c. Con ordinanza del 04.06.2023 il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo per acquisire dalle parti le informazioni in ordine ai fatti sopravvenuti nel corso del giudizio.
Le parti rappresentavano che aveva consegnato la merce ed emesso una fattura a Controparte_1 saldo della fornitura dell'importo di € 126.595,67, che aveva provveduto a pagare una Parte_1 prima metà subito e il residuo solo dopo che era stato instaurato il giudizio di opposizione R.G. 2651/2021 avverso l'ulteriore decreto ingiuntivo. All'udienza del 28.05.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande attoree
1. L'istanza di riunione del procedimento R.G. n. 2651/2021 Occorre preliminarmente rigettare l'istanza di riunione al presente giudizio del procedimento di opposizione avverso decreto ingiuntivo pendente al n. R.G. 2651/2021 formulata da parte attrice nelle comparse conclusionali e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2024. Non ricorre l'ipotesi di riunione obbligatoria di cui all'art. 273 c.p.c. in quanto i due procedimenti, pur muovendo dallo stesso rapporto giuridico, sono relativi a due cause con diverso petitum: nel presente giudizio parte attrice chiede l'annullamento del contratto e la sospensione dell'esecuzione della prestazione, mentre nell'altro giudizio lamenta difformità e vizi dei prodotti ricevuti in consegna.
La soluzione della riunione non sarebbe nemmeno conveniente ai sensi dell'art. 274 c.p.c. perché, anche ritenuta la connessione tra le due cause (pur sempre da valutare), non produrrebbe alcun vantaggio in termini di economia processuale, data la fase avanzata (decisoria) in cui versava il giudizio al momento della richiesta.
2. Annullabilità del contratto per error in persona
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Un contratto può essere annullato, tra le ipotesi previste dall'art. 1427 c.c., anche quando il consenso sia stato viziato da errore, pure inescusabile, purchè essenziale (art. 1429 c.c.) e riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431 c.c.). L'errore, ignoranza o falsa rappresentazione di un dato relativo al contratto deve avere (cumulativamente) questi caratteri per rilevare come causa di annullabilità per espressa previsione dell'art. 1428 c.c.
pagina 4 di 10 L'onere di provare la sussistenza del vizio grava sul contraente che intenda far valere l'errore per sciogliersi dal vincolo negoziale, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, parte attrice, secondo la sua prospettazione, si sarebbe falsamente rappresentata di concludere il contratto con una società produttrice di creme e si sarebbe determinata alla stipula proprio sulla base di questo fallace convincimento.
Tuttavia, dagli atti non risulta che abbia trattato con una società diversa da quella Parte_1 intestataria della conferma d'ordine e anzi emerge che abbia avuto contatti con il Sig. Parte_2 legale rappresentante di una serie di società, tra le quali è ricompresa anche Controparte_1
Secondo la prospettazione attorea, l'errore sarebbe stato ingenerato dall'incertezza che riguardava ancora l'identità del produttore e fornitore della linea e dall'utilizzo, da parte del sig. Pt_2 dell'indirizzo di posta elettronica di (ma pur sempre a lui riconducibile) per l'invio Parte_4 della conferma d'ordine. La prima argomentazione risulta superata alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti tra fine gennaio e inizio febbraio 2019, nella quale veniva definitivamente chiarito chi dovesse essere (o apparire) il produttore e fornitore dei prodotti.
In data 25.01.2019 il consorzio suggeriva a di iniziare le procedure di CP_4 Parte_1 codifica di (per mero errore materiale indicata come “Sinergia Pharma”) quale Controparte_1
“produttore della linea cosmetica a marchio (Acqua Mia BeautyCare) che dovrebbe CP_4 essere commercializzata ad aprile”, informandola che “questo fornitore ci potrebbe essere utile per attivare” l'acquisto anche di altri prodotti (doc. 29 parte convenuta). In data 08.02.2019, su richiesta del , inviava la documentazione necessaria per CP_4 Parte_1 l'attivazione del “nuovo fornitore”, documenti che provvedeva a compilare e ad Controparte_1 inoltrare l'11.02.2019 (doc. 30 parte convenuta). A nulla rilevano le comunicazioni riportanti altri nominativi di produttori e fornitori della linea, in quanto successive alla conclusione del contratto e volte a proporre modifiche contrattuali rimaste poi inattuate (v. docc.
2-2 e 3-2 memoria attrice).
La seconda argomentazione risulta priva di fondamento in quanto quell'email non riportava alcun elemento che potesse confondere il destinatario, ma era volta esclusivamente ad inoltrare la conferma d'ordine, inequivocabilmente intestata alla società (v. doc. 5 e 6 attrice). Controparte_1
Pertanto, non ricorre l'errore sull'identità dell'altro contraente in quanto conosceva il Parte_1 nome e l'identità di sapeva che sarebbe stata accreditata come produttore della Controparte_1 linea cosmetica a marchio e ha concluso il contratto riconoscendo proprio quel CP_4 nominativo nell'intestazione della conferma d'ordine. Occorre valutare se l'errore che cade sulle qualità personali di quali l'oggetto Controparte_1 sociale, la compagine e l'attività societaria, possa assumere rilevanza ai fini dell'annullamento in termini di essenzialità e di riconoscibilità. Per essere essenziale, l'error in persona deve aver determinato il consenso del soggetto errante alla conclusione del contratto come prescritto dall'art. 1429, primo comma, n. 3) c.c.
allega che, se avesse saputo dell'inattività, dell'inconsistenza strutturale e della Parte_1 connotazione dell'oggetto sociale di giammai avrebbe concluso il contratto (atto di Controparte_1 citazione, pag. 10). Alla stregua del regolamento contrattuale, il modo d'essere di questi connotati societari non avrebbe potuto assumere un'importanza tale da determinare la parte a prestare il proprio consenso, potendo al più avere una relativa incidenza solo sul piano dei motivi soggettivi che muovevano il contraente.
Infatti, l'accordo che ha concluso con aveva ad oggetto la fornitura dei Parte_1 Controparte_1 prodotti elencati nella conferma d'ordine – documento che, infatti, nella prassi negoziale accompagna questo tipo contrattuale – e per eseguire tale prestazione non occorreva che la società fornitrice avesse certi requisiti strutturali.
pagina 5 di 10 Come dalla stessa affermato, si sarebbe limitata a distribuire la linea commissionata dal Parte_1 consorzio per cui, al più, l'unico soggetto oggettivamente interessato a verificare le CP_4 qualità del produttore sarebbe stato il committente, e non il distributore finale del prodotti.
Si può concludere che, su insistenza del e pur di rispettare le tempistiche produttivo- CP_4 commerciali dell'operazione, avrebbe comunque sottoscritto la conferma d'ordine a Parte_1 prescindere dalla formale intestazione dell'ordine medesimo (atto di citazione pagg. 1 e 2).
Ad abundantiam, non ha contestato né che i prodotti siano stati progettati e realizzati da Parte_1 professionisti qualificati del settore, né che tra le parti vi fosse l'accordo di far apparire sul mercato
Controparte_1
Quanto alla riconoscibilità poi, si ritiene opportuno premettere che si tratta di un requisito dell'errore posto al fine di tutelare l'affidamento incolpevole che il soggetto non errante abbia riposto nella conclusione di un contratto valido;
così si spiega il richiamo operato dall'art. 1431 c.c. alla “persona di normale diligenza” che avrebbe potuto e dovuto rilevare l'errore “in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contranti”. Tenuto conto della qualità di , società che opera da anni sul mercato, del suo Parte_1 coinvolgimento nelle varie fasi di realizzazione dei prodotti e dell'autorizzazione prestata all'accreditamento di si ritiene che la società convenuta non avrebbe avuto motivo Controparte_1 per dubitare sulla corretta formazione dell'altrui consenso. Neppure si poteva pretendere che si attivasse per fornire informazioni sul proprio Controparte_1 conto, che poteva, come poi ha fatto, agevolmente reperire in autonomia (v. visura Parte_1 camerale doc. 7 parte attrice); diversamente, infatti si sarebbe onerata di un adempimento più gravoso di quello normalmente esigibile secondo correttezza e buona fede oggettiva.
In difetto di un errore essenziale e riconoscibile, il consenso prestato da deve ritenersi Parte_1 correttamente formato e dichiarato e il contratto validamente concluso.
3. Sospensione dell'esecuzione della prestazione Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda volta a far dichiarare legittima la sospensione dell'esecuzione della prestazione ex art. 1461 c.c. Alla luce dei pagamenti eseguiti nelle more del giudizio da , l'interesse ad ottenere la Parte_1 decisione sul punto è venuto meno per l'incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, sussistente tra la sospensione di un'esecuzione ancora non adempiuta e l'esecuzione integrale della prestazione contrattuale.
Le domande di parte convenuta
1. Le istanze istruttorie
Occorre pronunciarsi preliminarmente sulle istanze istruttorie formulate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni tramite il rinvio alla comparsa conclusionale depositata in data 17.10.2022 e al foglio di p.c. depositato in data 24.05.2024.
La prova testimoniale è inammissibile perché alcuni capitoli sono stati tardivamente articolati e altri sono comunque superflui in quanto volti a provare fatti documentati. L'ordine di esibizione richiesto nei confronti di e del è irrilevante perché Parte_1 CP_4 l'acquisizione al processo dei verbali dei consigli di amministrazione non è necessaria al fine del decidere.
Deve rigettarsi la richiesta di alla produzione in giudizio dei documenti formatisi Controparte_1 successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie perchè del tutto irrilevanti al fine di decidere sulle domande riconvenzionali di risarcimento dei danni.
pagina 6 di 10
2. Domanda riconvenzionale di adempimento
Anche in ordine alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta di condanna al pagamento della somma di € 210.992,77, contrattualmente dovuta da parte attrice come da conferma d'ordine n. A0021 del 4/2- 8/3/2019, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Secondo consolidata giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano intervenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass.,Civ., Sez. II, Ord. n. 30251/2023).
A fronte di tutti i pagamenti eseguiti nel corso del giudizio da e della soddisfazione Parte_1 integrale del credito vantato da l'interesse di parte convenuta alla pronuncia di Controparte_1 adempimento è venuto meno, come dedotto conformemente da entrambe le parti.
3. Domanda di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale
La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice è infondata e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
I danni lamentati e pretesi nella sola componente di “danno emergente” consisterebbero nelle spese e nei costi che parte convenuta avrebbe anticipato per la produzione della linea cosmetica.
Il pregiudizio patrimoniale, così inteso, non può dirsi causalmente determinato dall'inadempimento di parte attrice alle proprie obbligazioni contrattuali.
In primo luogo, perchè ha liberamente deciso di accelerare la produzione della linea Controparte_1 per presentarla all'evento bolognese “Cosmopharma” dell'aprile 2019 così volontariamente esponendosi al rischio di dover anticipare tutti i costi (pag. 19 e 26 comparsa di costituzione).
In ogni caso, in mancanza di una prova di maggior danno e a fronte del pagamento dell'integrale corrispettivo, si può ritenere che la deminutio patrimoniale inizialmente subita da parte convenuta sia stata comunque risanata con suo integrale ristoro.
In ossequio al principio d'indifferenza e d'integralità (art. 1223 c.c.), il risarcimento del danno deve ricollocare il soggetto danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui si trovava prima di subire l'illecito; il danno risarcibile sarà pertanto la perdita economicamente valutabile come effettiva diminuzione pari alla differenza tra il valore attuale del patrimonio ed il valore che presenterebbe se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. Civ., sez. III, ord., n. 26518/2024).
Riconoscere in favore di parte convenuta un ulteriore emolumento si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento a danno di parte attrice ex art. 2041 c.c. e in un inammissibile danno punitivo comminato a quest'ultima.
4. Domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poichè, nell'azione esperita da parte attrice, non si ravvedono i caratteri della mala fede ovvero della colpa grave.
5. Domanda di risarcimento dei danni nei confronti del terzo chiamato in causa
Parte convenuta chiede la condanna del al ristoro dei danni subiti a causa della Controparte_4 sua scorrettezza precontrattuale nella duplice componente del “danno emergente”, consistente nelle spese anticipate per la realizzazione della linea, e del “lucro cessante”, consistente nel mancato guadagno. Su tale domanda non v'è luogo a procedere perché avanzata per la sola ipotesi, che qui non ricorre, di accoglimento anche parziale della domanda attorea.
La domanda del terzo chiamato in causa
pagina 7 di 10 Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei CP_4 CP_4 propri confronti da parte di e, stante la palese temerarietà della domanda, di Controparte_1 accertare la sussistenza dei profili di responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Non si ravvisano né la mala fede, né la colpa grave nelle domande riconvenzionali di parte convenuta, anche tenuto conto della loro proposizione per la sola ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice.
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2159/2019 Il Giudice riuniva al presente procedimento il giudizio rubricato al n. R.G. 8852/2019 instaurato da in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2159/2019 ottenuto da Parte_1 Controparte_1 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 84.397,11 di cui alla fattura n. 1/2019 del 09.03.2019 emessa dal fornitore a titolo di acconto.
Le questioni dell'invalidità contrattuale e della sospensione dell'esecuzione della prestazione sono state oggetto di domanda e di decisione, per cui le relative eccezioni sollevate in opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, a seguito della riunione dei procedimenti, possono dirsi assorbite. Non v'è luogo a provvedere poi sulla conferma del decreto ingiuntivo opposto perché questo, come concordemente dedotto dalle parti, è stato eseguito da con il pagamento dell'importo di € Parte_1 92.658,74 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del titolo.
Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono dichiararsi compensate fra parte attrice e parte convenuta nelle misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 devono porsi a carico di parte attrice in considerazione della soccombenza sulla domanda principale.
Quanto alle spese fra parte convenuta e terzo chiamato in causa, devono porsi interamente a carico di parte attrice soccombente in quanto la chiamata in causa è originata dalle sue pretese.
Le spese di giudizio nei rapporti tra attore e convenuto sono liquidate applicando i criteri medi di cui al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo della complessità della vicenda fattuale e della riunione di due procedimenti in uno solo.
Le spese di lite con riguardo alla posizione del terzo chiamato sono liquidate applicando i criteri medi di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea di annullamento del contratto;
3. DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della prestazione;
4.DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di adempimento formulata da parte convenuta;
6. RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata da parte convenuta;
7. RIGETTA la domanda formulata da parte convenuta di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
8. RIGETTA la domanda formulata dal terzo chiamato in causa di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
10. DICHIARA compensate nella misura di 1/3 le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta, liquidandole per l'intero in complessivi Euro 11.628,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cap come per legge, e PONENDO i residui 2/3 a carico esclusivo di parte attrice;
pagina 8 di 10 11. CONDANNA parte attrice alla refusione in favore del terzo chiamato in causa delle spese di lite che liquida in € 11.628,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Firenze, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Bonacchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Alloggio, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 9 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6652/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI LORETO PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DI LORETO PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRINI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI 19 50019 SESTO FIORENTINOpresso il difensore avv. BRINI ANDREA
CONVENUTO/I
CONSORZIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSCIOTTI MARCO, CP_2 elettivamente domiciliato in Via Marcolini n. 6 null 61121 Pesaropresso il difensore avv.
BRUSCIOTTI MARCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così giudicare:
- In via principale, accertare e dichiarare ai sensi e per l'effetto degli artt. 1427 e ss. cod. civ. – e comunque ai sensi di legge - l'invalidità e l'inefficacia del contratto tra Parte_1 e portato dalla conferma d'ordine n. A0021 del
[...] Controparte_1
04.02.2019, anche in ragione del grave vizio che ha afflitto la volontà negoziale espressa dalla stessa
e determinato dalla falsa rappresentazione di qualità Parte_1 ritenute dalla stessa essenziali e determinanti ai fini della positiva esternazione della propria volontà negoziale volta alla conclusione del contratto in questione bensì tuttavia accertate come non sussistenti in capo alla controparte contrattuale e concretatesi anche in un error in persona Controparte_1 determinante ed insanabile;
accertare e dichiarare di conseguenza non dovute da a Parte_1
le somme portate dalla suddetta conferma d'ordine; CP_1
- In subordine, in ogni caso, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo alla società
Di sospendere cautelativamente, e dunque non adempiere, Parte_1 pagina 1 di 10 la propria prestazione di pagamento ai sensi dell'art. 1461 cod. civ., anche in riferimento alle somme asseritamente dovute a titolo di acconto, sino a prestazione da parte della convenuta CP_1 di idonee garanzie in ordine al corretto adempimento della prestazione contrattuale sulla stessa
[...] gravante con contestuale accertamento negativo in ordine alla sussistenza del diritto della società ad ottenere ogni e qualsivoglia pagamento sino alla prestazione delle stesse. Controparte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e successive occorrende”. Insisteva sull'istanza di riunione al presente giudizio di quello di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 836/2021 pendente presso il Tribunale di Firenze, rubricato al n. 2561/2021 R.G. in quanto avente ad oggetto, seppur per un parziale importo, lo stesso credito di cui alla conferma d'ordine A0021 del 4/2 – 8/3/2019. Parte convenuta concludeva: “si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze voglia:
- rigettare la domanda proposta dalla società nei confronti Parte_1 di in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- rigettare l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2159/2019 del Tribunale di Firenze, emesso e notificato in data 9/5/2019, in quanto manifestamente del tutto infondata, in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare il decreto stesso in ogni sua parte.
IN VIA RICONVENZIONALE, si chiede che il Tribunale di Firenze voglia condannare la società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, della somma di € 210.992,77, contrattualmente dovuta come da conferma d'ordine n. A0021 del 4/2- 8/3/2019, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla stessa a causa dell'inadempimento Controparte_1 contrattuale posto in essere dalla medesima che si quantificano in € 50.000,00 Controparte_3 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che si quantificano in € 40.000,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria e/o in via equitativa. NELLA DENEGATA ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, si chiede che il Tribunale di Firenze voglia condannare il chiamato in causa , in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come sopra Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa della violazione del disposto dell'art. 1337 cod. civ., che si quantificano in € 50,000,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari di lite.” Insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie già avanzate e per il rigetto dell'istanza di riunione formulata da parte attrice. Il terzo chiamato in causa concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere ogni e qualsivoglia domanda risarcitoria formulata nei riguardi del
[...] da parte di siccome infondata in fatto e in diritto con ogni CP_4 Controparte_1 conseguenziale statuizione.
Stante la palese temerarietà della domanda rivolta nei confronti del si chiede Controparte_4 che il Giudicante valuti la sussistenza dei profili di responsabilità ex art. 96 c.p.c. a carico della chiamante con condanna di essa per l'importo che risulterà di giustizia. Controparte_1 Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Ufficio, per sentire accertare e dichiarare, in via Controparte_1
pagina 2 di 10 principale, l'invalidità/inefficacia del contratto tra loro intercorso e la non debenza delle somme da quest'ultima pretese e, in via subordinata, la sussistenza del proprio diritto a sospendere cautelativamente la prestazione di pagamento ai sensi dell'art. 1461 c.c.
Nel 2019 (d'ora in avanti ), società che opera Parte_1 Parte_1 nel campo della distribuzione e approvvigionamento di farmaci e parafarmaci, prendeva contatti con il sig. al quale il consorzio aveva commissionato lo sviluppo in via Parte_2 CP_4 esclusiva di una linea cosmetica di creme da distribuire con il marchio “ presso le Parte_3 farmacie interessate. Raggiunto l'accordo, sottoscriveva in data 08.03.2019 la conferma d'ordine n. A0021 intestata a al complessivo prezzo di € 210.992,7780, in acconto del quale Controparte_1 quest'ultima emetteva la fattura di € 84.397,11 che, tuttavia, rifiutava di pagare. Parte_1
A sostegno delle proprie domande, la società attrice deduceva:
• Che aveva sottoscritto la conferma d'ordine confidando sull'idoneità contrattuale del sig. e ritenendo di avere a che fare con una società produttrice di creme;
Parte_2
• Che, all'esito di verifiche condotte successivamente sul conto di Controparte_1 aveva scoperto che, in realtà, la società risultava inattiva, priva di dipendenti e registrata con un oggetto sociale incompatibile con la produzione commissionata;
• Che era occorsa in errore sull'identità e sulle qualità personali dell'altro contraente anche a causa dell'invio, ad opera del Sig. della conferma d'ordine per il tramite di Pt_2 un indirizzo di posta intestato non a ma alla società Controparte_1 Parte_4
In assenza delle caratteristiche soggettive prescritte dalla normativa di settore, la società sarebbe del tutto inidonea alla prestazione, motivo per cui l'errore si qualificherebbe Controparte_1 come “essenziale” ai sensi dell'art. 1429, primo comma, n. 3) c.c., e legittimerebbe la sospensione dei pagamenti e della distribuzione delle creme ai sensi dell'art. 1461 c.c. Si costituiva in giudizio resistendo alle domande e affermando che in realtà: Controparte_1
• era subentrata a nella continuazione del progetto della Controparte_1 Parte_4 linea di creme, lasciando inalterati i professionisti e le aziende coinvolti nella creazione della linea e nella produzione della stessa;
• Del subentro era a conoscenza che, tra l'altro, avrebbe avuto, se avesse Parte_1 voluto, diverse occasioni per muovere qualsivoglia contestazione anche per il tramite dei propri portavoce durante i vari incontri succedutisi nel tempo;
• Solo a produzione ormai iniziata, veniva a conoscenza del fatto che a firmare la conferma d'ordine sarebbe stata e non il , il quale nel frattempo si era Parte_1 CP_4 sottratto ingiustificatamente alle trattative arrecando alla società ingenti danni (art. 1337
c.c.). avanzava quindi domanda riconvenzionale per sentire condannare al Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 210.992,77, contrattualmente dovuta, e al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale per complessivi € 50.000,00, nonché del risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che quantificava in € 40.000,00.
Sempre in via riconvenzionale, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il
[...] per sentirlo condannare, in ipotesi di parziale accoglimento delle domande attoree, al CP_4 pagamento dell'importo di € 260.992,77, poi ridotto ad € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti.
Veniva chiamato in causa il consorzio , che si costituiva deducendo che: Parte_5
• si era limitato a valutare l'ipotesi di formulazione della nuova linea cosmetica presentata da motivo per cui doveva ritenersi priva di Parte_4 Controparte_1 legittimazione attiva nei propri confronti;
• non gli sarebbe ascrivibile alcuna responsabilità precontrattuale, men che meno da
“recesso ingiustificato” dalle trattative, atteso che sarebbe comunque Controparte_1 addivenuta alla stipula di un contratto di fornitura;
pagina 3 di 10 • la società convenuta non avrebbe provato i danni di cui chiede il ristoro, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la produzione in giudizio di fatture generiche, probabilmente neanche saldate.
Il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 8852/2019, instaurato da avverso il decreto ingiuntivo n. 2159/2019 Parte_1 ottenuto da ed avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 84.397,11. Controparte_1
Nel giudizio di opposizione concludeva, in via principale, per la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2159/2019 del 09.05.2019, e, in via riconvenzionale, per sentir accertare e dichiarare l'invalidità del contratto e, in via subordinata, per sentir accertare e dichiarare la sussistenza del diritto a sospendere cautelativamente la propria prestazione di pagamento. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 manifestamente infondata, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Le parti si scambiavano le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il Giudice, istruita la causa con le produzioni documentali allegate agli atti difensivi, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini dell'art. 190 c.c. Con ordinanza del 04.06.2023 il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo per acquisire dalle parti le informazioni in ordine ai fatti sopravvenuti nel corso del giudizio.
Le parti rappresentavano che aveva consegnato la merce ed emesso una fattura a Controparte_1 saldo della fornitura dell'importo di € 126.595,67, che aveva provveduto a pagare una Parte_1 prima metà subito e il residuo solo dopo che era stato instaurato il giudizio di opposizione R.G. 2651/2021 avverso l'ulteriore decreto ingiuntivo. All'udienza del 28.05.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande attoree
1. L'istanza di riunione del procedimento R.G. n. 2651/2021 Occorre preliminarmente rigettare l'istanza di riunione al presente giudizio del procedimento di opposizione avverso decreto ingiuntivo pendente al n. R.G. 2651/2021 formulata da parte attrice nelle comparse conclusionali e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2024. Non ricorre l'ipotesi di riunione obbligatoria di cui all'art. 273 c.p.c. in quanto i due procedimenti, pur muovendo dallo stesso rapporto giuridico, sono relativi a due cause con diverso petitum: nel presente giudizio parte attrice chiede l'annullamento del contratto e la sospensione dell'esecuzione della prestazione, mentre nell'altro giudizio lamenta difformità e vizi dei prodotti ricevuti in consegna.
La soluzione della riunione non sarebbe nemmeno conveniente ai sensi dell'art. 274 c.p.c. perché, anche ritenuta la connessione tra le due cause (pur sempre da valutare), non produrrebbe alcun vantaggio in termini di economia processuale, data la fase avanzata (decisoria) in cui versava il giudizio al momento della richiesta.
2. Annullabilità del contratto per error in persona
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Un contratto può essere annullato, tra le ipotesi previste dall'art. 1427 c.c., anche quando il consenso sia stato viziato da errore, pure inescusabile, purchè essenziale (art. 1429 c.c.) e riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431 c.c.). L'errore, ignoranza o falsa rappresentazione di un dato relativo al contratto deve avere (cumulativamente) questi caratteri per rilevare come causa di annullabilità per espressa previsione dell'art. 1428 c.c.
pagina 4 di 10 L'onere di provare la sussistenza del vizio grava sul contraente che intenda far valere l'errore per sciogliersi dal vincolo negoziale, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, parte attrice, secondo la sua prospettazione, si sarebbe falsamente rappresentata di concludere il contratto con una società produttrice di creme e si sarebbe determinata alla stipula proprio sulla base di questo fallace convincimento.
Tuttavia, dagli atti non risulta che abbia trattato con una società diversa da quella Parte_1 intestataria della conferma d'ordine e anzi emerge che abbia avuto contatti con il Sig. Parte_2 legale rappresentante di una serie di società, tra le quali è ricompresa anche Controparte_1
Secondo la prospettazione attorea, l'errore sarebbe stato ingenerato dall'incertezza che riguardava ancora l'identità del produttore e fornitore della linea e dall'utilizzo, da parte del sig. Pt_2 dell'indirizzo di posta elettronica di (ma pur sempre a lui riconducibile) per l'invio Parte_4 della conferma d'ordine. La prima argomentazione risulta superata alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti tra fine gennaio e inizio febbraio 2019, nella quale veniva definitivamente chiarito chi dovesse essere (o apparire) il produttore e fornitore dei prodotti.
In data 25.01.2019 il consorzio suggeriva a di iniziare le procedure di CP_4 Parte_1 codifica di (per mero errore materiale indicata come “Sinergia Pharma”) quale Controparte_1
“produttore della linea cosmetica a marchio (Acqua Mia BeautyCare) che dovrebbe CP_4 essere commercializzata ad aprile”, informandola che “questo fornitore ci potrebbe essere utile per attivare” l'acquisto anche di altri prodotti (doc. 29 parte convenuta). In data 08.02.2019, su richiesta del , inviava la documentazione necessaria per CP_4 Parte_1 l'attivazione del “nuovo fornitore”, documenti che provvedeva a compilare e ad Controparte_1 inoltrare l'11.02.2019 (doc. 30 parte convenuta). A nulla rilevano le comunicazioni riportanti altri nominativi di produttori e fornitori della linea, in quanto successive alla conclusione del contratto e volte a proporre modifiche contrattuali rimaste poi inattuate (v. docc.
2-2 e 3-2 memoria attrice).
La seconda argomentazione risulta priva di fondamento in quanto quell'email non riportava alcun elemento che potesse confondere il destinatario, ma era volta esclusivamente ad inoltrare la conferma d'ordine, inequivocabilmente intestata alla società (v. doc. 5 e 6 attrice). Controparte_1
Pertanto, non ricorre l'errore sull'identità dell'altro contraente in quanto conosceva il Parte_1 nome e l'identità di sapeva che sarebbe stata accreditata come produttore della Controparte_1 linea cosmetica a marchio e ha concluso il contratto riconoscendo proprio quel CP_4 nominativo nell'intestazione della conferma d'ordine. Occorre valutare se l'errore che cade sulle qualità personali di quali l'oggetto Controparte_1 sociale, la compagine e l'attività societaria, possa assumere rilevanza ai fini dell'annullamento in termini di essenzialità e di riconoscibilità. Per essere essenziale, l'error in persona deve aver determinato il consenso del soggetto errante alla conclusione del contratto come prescritto dall'art. 1429, primo comma, n. 3) c.c.
allega che, se avesse saputo dell'inattività, dell'inconsistenza strutturale e della Parte_1 connotazione dell'oggetto sociale di giammai avrebbe concluso il contratto (atto di Controparte_1 citazione, pag. 10). Alla stregua del regolamento contrattuale, il modo d'essere di questi connotati societari non avrebbe potuto assumere un'importanza tale da determinare la parte a prestare il proprio consenso, potendo al più avere una relativa incidenza solo sul piano dei motivi soggettivi che muovevano il contraente.
Infatti, l'accordo che ha concluso con aveva ad oggetto la fornitura dei Parte_1 Controparte_1 prodotti elencati nella conferma d'ordine – documento che, infatti, nella prassi negoziale accompagna questo tipo contrattuale – e per eseguire tale prestazione non occorreva che la società fornitrice avesse certi requisiti strutturali.
pagina 5 di 10 Come dalla stessa affermato, si sarebbe limitata a distribuire la linea commissionata dal Parte_1 consorzio per cui, al più, l'unico soggetto oggettivamente interessato a verificare le CP_4 qualità del produttore sarebbe stato il committente, e non il distributore finale del prodotti.
Si può concludere che, su insistenza del e pur di rispettare le tempistiche produttivo- CP_4 commerciali dell'operazione, avrebbe comunque sottoscritto la conferma d'ordine a Parte_1 prescindere dalla formale intestazione dell'ordine medesimo (atto di citazione pagg. 1 e 2).
Ad abundantiam, non ha contestato né che i prodotti siano stati progettati e realizzati da Parte_1 professionisti qualificati del settore, né che tra le parti vi fosse l'accordo di far apparire sul mercato
Controparte_1
Quanto alla riconoscibilità poi, si ritiene opportuno premettere che si tratta di un requisito dell'errore posto al fine di tutelare l'affidamento incolpevole che il soggetto non errante abbia riposto nella conclusione di un contratto valido;
così si spiega il richiamo operato dall'art. 1431 c.c. alla “persona di normale diligenza” che avrebbe potuto e dovuto rilevare l'errore “in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contranti”. Tenuto conto della qualità di , società che opera da anni sul mercato, del suo Parte_1 coinvolgimento nelle varie fasi di realizzazione dei prodotti e dell'autorizzazione prestata all'accreditamento di si ritiene che la società convenuta non avrebbe avuto motivo Controparte_1 per dubitare sulla corretta formazione dell'altrui consenso. Neppure si poteva pretendere che si attivasse per fornire informazioni sul proprio Controparte_1 conto, che poteva, come poi ha fatto, agevolmente reperire in autonomia (v. visura Parte_1 camerale doc. 7 parte attrice); diversamente, infatti si sarebbe onerata di un adempimento più gravoso di quello normalmente esigibile secondo correttezza e buona fede oggettiva.
In difetto di un errore essenziale e riconoscibile, il consenso prestato da deve ritenersi Parte_1 correttamente formato e dichiarato e il contratto validamente concluso.
3. Sospensione dell'esecuzione della prestazione Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda volta a far dichiarare legittima la sospensione dell'esecuzione della prestazione ex art. 1461 c.c. Alla luce dei pagamenti eseguiti nelle more del giudizio da , l'interesse ad ottenere la Parte_1 decisione sul punto è venuto meno per l'incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, sussistente tra la sospensione di un'esecuzione ancora non adempiuta e l'esecuzione integrale della prestazione contrattuale.
Le domande di parte convenuta
1. Le istanze istruttorie
Occorre pronunciarsi preliminarmente sulle istanze istruttorie formulate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni tramite il rinvio alla comparsa conclusionale depositata in data 17.10.2022 e al foglio di p.c. depositato in data 24.05.2024.
La prova testimoniale è inammissibile perché alcuni capitoli sono stati tardivamente articolati e altri sono comunque superflui in quanto volti a provare fatti documentati. L'ordine di esibizione richiesto nei confronti di e del è irrilevante perché Parte_1 CP_4 l'acquisizione al processo dei verbali dei consigli di amministrazione non è necessaria al fine del decidere.
Deve rigettarsi la richiesta di alla produzione in giudizio dei documenti formatisi Controparte_1 successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie perchè del tutto irrilevanti al fine di decidere sulle domande riconvenzionali di risarcimento dei danni.
pagina 6 di 10
2. Domanda riconvenzionale di adempimento
Anche in ordine alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta di condanna al pagamento della somma di € 210.992,77, contrattualmente dovuta da parte attrice come da conferma d'ordine n. A0021 del 4/2- 8/3/2019, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Secondo consolidata giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano intervenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass.,Civ., Sez. II, Ord. n. 30251/2023).
A fronte di tutti i pagamenti eseguiti nel corso del giudizio da e della soddisfazione Parte_1 integrale del credito vantato da l'interesse di parte convenuta alla pronuncia di Controparte_1 adempimento è venuto meno, come dedotto conformemente da entrambe le parti.
3. Domanda di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale
La domanda di risarcimento dei danni formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice è infondata e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
I danni lamentati e pretesi nella sola componente di “danno emergente” consisterebbero nelle spese e nei costi che parte convenuta avrebbe anticipato per la produzione della linea cosmetica.
Il pregiudizio patrimoniale, così inteso, non può dirsi causalmente determinato dall'inadempimento di parte attrice alle proprie obbligazioni contrattuali.
In primo luogo, perchè ha liberamente deciso di accelerare la produzione della linea Controparte_1 per presentarla all'evento bolognese “Cosmopharma” dell'aprile 2019 così volontariamente esponendosi al rischio di dover anticipare tutti i costi (pag. 19 e 26 comparsa di costituzione).
In ogni caso, in mancanza di una prova di maggior danno e a fronte del pagamento dell'integrale corrispettivo, si può ritenere che la deminutio patrimoniale inizialmente subita da parte convenuta sia stata comunque risanata con suo integrale ristoro.
In ossequio al principio d'indifferenza e d'integralità (art. 1223 c.c.), il risarcimento del danno deve ricollocare il soggetto danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui si trovava prima di subire l'illecito; il danno risarcibile sarà pertanto la perdita economicamente valutabile come effettiva diminuzione pari alla differenza tra il valore attuale del patrimonio ed il valore che presenterebbe se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. Civ., sez. III, ord., n. 26518/2024).
Riconoscere in favore di parte convenuta un ulteriore emolumento si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento a danno di parte attrice ex art. 2041 c.c. e in un inammissibile danno punitivo comminato a quest'ultima.
4. Domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta poichè, nell'azione esperita da parte attrice, non si ravvedono i caratteri della mala fede ovvero della colpa grave.
5. Domanda di risarcimento dei danni nei confronti del terzo chiamato in causa
Parte convenuta chiede la condanna del al ristoro dei danni subiti a causa della Controparte_4 sua scorrettezza precontrattuale nella duplice componente del “danno emergente”, consistente nelle spese anticipate per la realizzazione della linea, e del “lucro cessante”, consistente nel mancato guadagno. Su tale domanda non v'è luogo a procedere perché avanzata per la sola ipotesi, che qui non ricorre, di accoglimento anche parziale della domanda attorea.
La domanda del terzo chiamato in causa
pagina 7 di 10 Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei CP_4 CP_4 propri confronti da parte di e, stante la palese temerarietà della domanda, di Controparte_1 accertare la sussistenza dei profili di responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Non si ravvisano né la mala fede, né la colpa grave nelle domande riconvenzionali di parte convenuta, anche tenuto conto della loro proposizione per la sola ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice.
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2159/2019 Il Giudice riuniva al presente procedimento il giudizio rubricato al n. R.G. 8852/2019 instaurato da in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2159/2019 ottenuto da Parte_1 Controparte_1 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 84.397,11 di cui alla fattura n. 1/2019 del 09.03.2019 emessa dal fornitore a titolo di acconto.
Le questioni dell'invalidità contrattuale e della sospensione dell'esecuzione della prestazione sono state oggetto di domanda e di decisione, per cui le relative eccezioni sollevate in opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, a seguito della riunione dei procedimenti, possono dirsi assorbite. Non v'è luogo a provvedere poi sulla conferma del decreto ingiuntivo opposto perché questo, come concordemente dedotto dalle parti, è stato eseguito da con il pagamento dell'importo di € Parte_1 92.658,74 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del titolo.
Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono dichiararsi compensate fra parte attrice e parte convenuta nelle misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 devono porsi a carico di parte attrice in considerazione della soccombenza sulla domanda principale.
Quanto alle spese fra parte convenuta e terzo chiamato in causa, devono porsi interamente a carico di parte attrice soccombente in quanto la chiamata in causa è originata dalle sue pretese.
Le spese di giudizio nei rapporti tra attore e convenuto sono liquidate applicando i criteri medi di cui al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo della complessità della vicenda fattuale e della riunione di due procedimenti in uno solo.
Le spese di lite con riguardo alla posizione del terzo chiamato sono liquidate applicando i criteri medi di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attorea di annullamento del contratto;
3. DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della prestazione;
4.DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di adempimento formulata da parte convenuta;
6. RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata da parte convenuta;
7. RIGETTA la domanda formulata da parte convenuta di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
8. RIGETTA la domanda formulata dal terzo chiamato in causa di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
10. DICHIARA compensate nella misura di 1/3 le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta, liquidandole per l'intero in complessivi Euro 11.628,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cap come per legge, e PONENDO i residui 2/3 a carico esclusivo di parte attrice;
pagina 8 di 10 11. CONDANNA parte attrice alla refusione in favore del terzo chiamato in causa delle spese di lite che liquida in € 11.628,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Firenze, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Bonacchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Alloggio, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 9 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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