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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1074/2022 promossa da:
, assistito dall'avv. ALESSIO NADJA , ed elettivamente domiciliato in Piazza G. Parte_1
Mancini, 18 87100 COSENZA ITALIA
ATTORE contro
, assistito dall'avv. SCRIVANO LUCIO , ed elettivamente domiciliato in Controparte_1
ALFONSO RENDANO 73 87058 SPEZZANO DELLA SILA
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui le parti si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.03.2022, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 27/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 04.01.2022, con cui gli veniva ingiunto, in solido con la, società il pagamento di € Controparte_2
6.202,56 (somma ottenuta dall'importo di € 7.000,00, oltre CNDC e IVA, per competenze professionali arbitro, ed € 1.456,00, per spese -compenso segretario-, detratto l'acconto di € 4.135,04 già corrisposto a titolo di acconto dal sig. ), oltre gli interessi legali dal di' del dovuto sino all'effettivo Parte_1 pagamento, nonché spese e competenze legali in favore di . Detta somma trovava Controparte_1 giustificazione causale nel Lodo Arbitrale, emesso in data 22.07.2019 e notificato alle parti il
25.07.2019, con il quale lo stesso provvedeva anche alla liquidazione del proprio compenso CP_1 pagina 1 di 3 arbitrale determinato, appunto, in € 7.000,00, oltre oneri come per legge, oltre ancora alle spese pari ad
€ 1456,00 per compenso per il segretario avvocato Elia Beatrice Maria.
Eccepiva l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della erronea applicazione del principio della solidarietà tra le parti del lodo atteso che l'Arbitro, nel provvedimento decisorio, aveva posto le spese di lite a carico della parte soccombente Riteneva Controparte_2
l'opponente che l'opposto, pertanto aveva erroneamente e contraddittoriamente invocato, nel ricorso monitorio, l'applicabilità dell'art. 814 cpc, norma non applicabile nel caso di specie avendo l'arbitro regolato le spese del procedimento in applicazione dell'art. 91 cpc.
2. Si costituiva l'opposto contestando l'opposizione rilevando la piena Controparte_1 applicabilità dell'art. 814 cpc data la natura irrituale del lodo arbitrale. Deduceva in particolare che il contratto di arbitrato è un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive in cui a fronte dell'obbligazione assunta dagli arbitri alla pronuncia del lodo le parti si obbligano, a loro volta, ad una prestazione pecuniaria comprendente il rimborso delle spese e gli onorari.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc la causa veniva ritenuta matura per la decisione e poi trattenuta a sentenza.
In ragione dell'avvenuto deposito, da parte dell'opponente, in uno con la comparsa conclusionale di replica, di una sentenza resa in data 28.11.2023 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata
Impresa, con cui veniva annullato il lodo irrituale oggetto, anche, del presente giudizio, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire il contraddittorio in merito a detto deposito.
Le parti precisavano poi di nuovo le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Tribunale che, preliminarmente, appare necessario verificare la utilizzabilità o meno del documento depositato in sede di memoria di replica ex art. 190 Cpc in data 29.12.2023.
Non è controverso tra le parti che la sentenza in questione sia stata depositata in data 15.12.2023.
Osserva il Tribunale che "... è certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006). ..."
Non ritiene inoltre il Tribunale che vi sia alcuna disposizione che imponga il deposito del documento ad una certa udienza immediatamente successiva al suo formarsi ma che il limite ultimo di tale produzione è da ritenersi evidentemente dato dall'udienza di precisazione delle conclusioni
(argomentando per esempio da Cass. n. 25665/2014), essendo poi previsti diversi rimedi per la produzione in altro grado di giudizio.
Nel caso di specie la produzione del documento è avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni (tra l'altro la copia poi esibita alla udienza del 28.06.2024 (comprovante l'avvenuto deposito il 15.12.2023) non è stata poi depositata dalla parte opponente.
Conclusivamente deve affermarsi la tardività della produzione e, pertanto, la sua inutilizzabilità.
5. Venendo poi al merito della vicenda, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
La S.C. non ha un orientamento consolidato in tema di applicabilità o meno dell'art. 814 cpc all'arbitrato irrituale. pagina 2 di 3 Se da un lato ha, condivisibilmente secondo lo scrivente, affermato che “Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per
l'arbitrato rituale , non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire
"sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.” (ez. 2, Sentenza n. 7623 del 31/03/2006), si registrano pronunce di segno contrario (ad esempio Sez. 1, Sentenza n. 11963 del 08/08/2003).
In ogni caso, ritiene il Tribunale che, a prescindere dalla applicabilità o meno dell'art. 814 Cpc, data la natura negoziale del mandato conferito all'arbitro, presupponente una preventiva accettazione del suo decisum, avendo inteso l'arbitro decidere in proprio anche il regolamento delle spese con applicazione del principio della soccombenza, in ragione della mancata accettazione della liquidazione (oltre che dello stesso decisum) ne discendeva la necessità, in capo all'arbitro, di azionare il procedimento ex art. 814 cpc al fine di invocare la pronuncia di una ordinanza liquidativa dei suoi compensi.
Da tanto deriva l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. In ragione delle circostanze rilevanti per la decisione, su cui tra l'altro vi è contrasto presso la S.C., si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 27/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 04.01.2022;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 14/06/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1074/2022 promossa da:
, assistito dall'avv. ALESSIO NADJA , ed elettivamente domiciliato in Piazza G. Parte_1
Mancini, 18 87100 COSENZA ITALIA
ATTORE contro
, assistito dall'avv. SCRIVANO LUCIO , ed elettivamente domiciliato in Controparte_1
ALFONSO RENDANO 73 87058 SPEZZANO DELLA SILA
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui le parti si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.03.2022, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 27/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 04.01.2022, con cui gli veniva ingiunto, in solido con la, società il pagamento di € Controparte_2
6.202,56 (somma ottenuta dall'importo di € 7.000,00, oltre CNDC e IVA, per competenze professionali arbitro, ed € 1.456,00, per spese -compenso segretario-, detratto l'acconto di € 4.135,04 già corrisposto a titolo di acconto dal sig. ), oltre gli interessi legali dal di' del dovuto sino all'effettivo Parte_1 pagamento, nonché spese e competenze legali in favore di . Detta somma trovava Controparte_1 giustificazione causale nel Lodo Arbitrale, emesso in data 22.07.2019 e notificato alle parti il
25.07.2019, con il quale lo stesso provvedeva anche alla liquidazione del proprio compenso CP_1 pagina 1 di 3 arbitrale determinato, appunto, in € 7.000,00, oltre oneri come per legge, oltre ancora alle spese pari ad
€ 1456,00 per compenso per il segretario avvocato Elia Beatrice Maria.
Eccepiva l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della erronea applicazione del principio della solidarietà tra le parti del lodo atteso che l'Arbitro, nel provvedimento decisorio, aveva posto le spese di lite a carico della parte soccombente Riteneva Controparte_2
l'opponente che l'opposto, pertanto aveva erroneamente e contraddittoriamente invocato, nel ricorso monitorio, l'applicabilità dell'art. 814 cpc, norma non applicabile nel caso di specie avendo l'arbitro regolato le spese del procedimento in applicazione dell'art. 91 cpc.
2. Si costituiva l'opposto contestando l'opposizione rilevando la piena Controparte_1 applicabilità dell'art. 814 cpc data la natura irrituale del lodo arbitrale. Deduceva in particolare che il contratto di arbitrato è un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive in cui a fronte dell'obbligazione assunta dagli arbitri alla pronuncia del lodo le parti si obbligano, a loro volta, ad una prestazione pecuniaria comprendente il rimborso delle spese e gli onorari.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc la causa veniva ritenuta matura per la decisione e poi trattenuta a sentenza.
In ragione dell'avvenuto deposito, da parte dell'opponente, in uno con la comparsa conclusionale di replica, di una sentenza resa in data 28.11.2023 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata
Impresa, con cui veniva annullato il lodo irrituale oggetto, anche, del presente giudizio, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire il contraddittorio in merito a detto deposito.
Le parti precisavano poi di nuovo le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Tribunale che, preliminarmente, appare necessario verificare la utilizzabilità o meno del documento depositato in sede di memoria di replica ex art. 190 Cpc in data 29.12.2023.
Non è controverso tra le parti che la sentenza in questione sia stata depositata in data 15.12.2023.
Osserva il Tribunale che "... è certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006). ..."
Non ritiene inoltre il Tribunale che vi sia alcuna disposizione che imponga il deposito del documento ad una certa udienza immediatamente successiva al suo formarsi ma che il limite ultimo di tale produzione è da ritenersi evidentemente dato dall'udienza di precisazione delle conclusioni
(argomentando per esempio da Cass. n. 25665/2014), essendo poi previsti diversi rimedi per la produzione in altro grado di giudizio.
Nel caso di specie la produzione del documento è avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni (tra l'altro la copia poi esibita alla udienza del 28.06.2024 (comprovante l'avvenuto deposito il 15.12.2023) non è stata poi depositata dalla parte opponente.
Conclusivamente deve affermarsi la tardività della produzione e, pertanto, la sua inutilizzabilità.
5. Venendo poi al merito della vicenda, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
La S.C. non ha un orientamento consolidato in tema di applicabilità o meno dell'art. 814 cpc all'arbitrato irrituale. pagina 2 di 3 Se da un lato ha, condivisibilmente secondo lo scrivente, affermato che “Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per
l'arbitrato rituale , non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire
"sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.” (ez. 2, Sentenza n. 7623 del 31/03/2006), si registrano pronunce di segno contrario (ad esempio Sez. 1, Sentenza n. 11963 del 08/08/2003).
In ogni caso, ritiene il Tribunale che, a prescindere dalla applicabilità o meno dell'art. 814 Cpc, data la natura negoziale del mandato conferito all'arbitro, presupponente una preventiva accettazione del suo decisum, avendo inteso l'arbitro decidere in proprio anche il regolamento delle spese con applicazione del principio della soccombenza, in ragione della mancata accettazione della liquidazione (oltre che dello stesso decisum) ne discendeva la necessità, in capo all'arbitro, di azionare il procedimento ex art. 814 cpc al fine di invocare la pronuncia di una ordinanza liquidativa dei suoi compensi.
Da tanto deriva l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. In ragione delle circostanze rilevanti per la decisione, su cui tra l'altro vi è contrasto presso la S.C., si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 27/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 04.01.2022;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 14/06/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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