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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 07/10/2025 RGN 83/2025
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VERCELLI Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1
ST ( e presso il suo studio, in Viterbo, Via Email_1
Belluno n. 69, elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, comma 1 cpc dal CP_1
Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_2 legalmente domiciliati presso l in Controparte_2
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il giorno 5/02/2025 la ricorrente, alle dipendenze del Ministero resistente quale docente di scuola primaria per un posto comune negli anni scolastici 2015/2016 e
2016/2017 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 2.255,50 (€ 1.038,72 nell'anno scolastico 2015/2016; 1.216,78 nell'anno scolastico 2016/2017) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 7.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo dovuto in complessivi €.
2.087,08 rilevato che:
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum avendo la parte aderito alla minor somma di
€. 2.087,08.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 17,5 nell'a.s.
2015/2016; 20,5 nell'a.s. 2016/2017.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio indicati nel prospetto depositato ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminata la documentazione prodotta ha aderito al conteggio indicato dal
Ministero pari €. 2.087,08 anche in considerazione del minor numero di giorni di ferie indennizzati/indennizzabili come risultanti dai documenti prodotti in udienza dal Ministero.
Nulla in merito ha replicato il Ministero resistente all'udienza di discussione.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente quale risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di €. 2.087,08 oltre interessi.
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre € 49,00 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 07/10/2025 IL Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VERCELLI Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1
ST ( e presso il suo studio, in Viterbo, Via Email_1
Belluno n. 69, elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, comma 1 cpc dal CP_1
Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_2 legalmente domiciliati presso l in Controparte_2
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il giorno 5/02/2025 la ricorrente, alle dipendenze del Ministero resistente quale docente di scuola primaria per un posto comune negli anni scolastici 2015/2016 e
2016/2017 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 2.255,50 (€ 1.038,72 nell'anno scolastico 2015/2016; 1.216,78 nell'anno scolastico 2016/2017) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 7.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo dovuto in complessivi €.
2.087,08 rilevato che:
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum avendo la parte aderito alla minor somma di
€. 2.087,08.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 17,5 nell'a.s.
2015/2016; 20,5 nell'a.s. 2016/2017.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio indicati nel prospetto depositato ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminata la documentazione prodotta ha aderito al conteggio indicato dal
Ministero pari €. 2.087,08 anche in considerazione del minor numero di giorni di ferie indennizzati/indennizzabili come risultanti dai documenti prodotti in udienza dal Ministero.
Nulla in merito ha replicato il Ministero resistente all'udienza di discussione.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente quale risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di €. 2.087,08 oltre interessi.
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre € 49,00 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 07/10/2025 IL Giudice Dott.ssa Patrizia Baici