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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3309/2023 R.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
viale Europa n. 158,
e da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Gaetano Alessandrello che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 12.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Ragusa l'1.09.2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2008, numero 94, parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 19.12.2011) e Per_1
Per_ (Ragusa, 19.07.2014); che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 713/2024 del giorno
17.04.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
12.02.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 713/2024 del 17.04.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio procedesse alle medesime condizioni già concordate e cristallizzate nella predetta sentenza di separazione personale, e cioè:
1. I coniugi vivranno separati, pur se entrambi continueranno ad abitare all'interno della casa coniugale di Viale Europa n. 158, di proprietà comune ai coniugi, secondo la suddivisione degli ambienti e degli arredi, già di fatto avvenuta prima d'oggi, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori della coppia sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali si faranno carico del loro mantenimento diretto fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, in considerazione dei pressoché paritari tempi di collocazione presso ciascun genitore e della ripartizione degli impegni ed incombenze come di seguito specificati: il padre, durante l'anno scolastico, si farà carico di accompagnare entrambi i figli a scuola;
si farà carico di prelevarli a scuola e di tenerli con sé a pranzo e sino al primo pomeriggio;
i minori staranno presso la madre nel pomeriggio e sino all'indomani. A settimane alterne i minori potranno intrattenersi presso il padre dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera. Durante le vacanze estive i minori saranno collocati presso la residenza estiva dei nonni materni, insieme alla madre. Il padre, tuttavia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà trascorrere con i figli tutto il tempo che vorrà, previo accordo con la madre. Sempre nel periodo estivo, il padre potrà trascorrere con i figli anche periodo continuativo di venti giorni compatibilmente con gli impegni di lavori e previo accordo con
l'altro genitore. Durante le vacanze di Natale e Pasqua i minori alterneranno la loro collocazione giornaliera presso il padre e la madre, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ciascun genitore.
I genitori si faranno carico in misura paritaria del compenso della baby-sitter (attualmente €.
300,00 mensili), delle spese per l'attività sportiva dei minori (attualmente €. 120,00 mensili) e delle utenze della casa familiare.
L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli della coppia sarà ripartito in misura uguale tra i genitori.
L'indennità corrisposta dall'Inps per il riconoscimento dell'invalidità da cui è affetto il figlio minore della coppia (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) continuerà ad essere accreditata Per_1
sul libretto di risparmio attualmente in uso, la cui operatività (attualmente firma disgiunta dei genitori) sarà modificata in modalità a firma congiunta dei genitori entro la data di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di natura straordinaria (riferimento protocollo elaborato in proposito dal Tribunale di
Milano) che si renderanno necessarie per i minori saranno sottoposte al preventivo accordo tra i genitori e ripartite nella misura del 50% ciascuno.
3. Le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di abitazione (attualmente di importo mensile di €. 750.00) saranno corrisposte da entrambi i coniugi in misura pari al 50%.
4. L' autoveicolo targato FM056VR, in uso alla Sig.ra ma intestato al Sig. , sarà Pt_1 Pt_2 trasferito a cura e spese della Sig.ra in favore di quest'ultima, entro e non oltre il Pt_1
31.12.2023.
5. Spese legali a carico di entrambi i coniugi in egual misura. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ragusa
l'1.09.2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2008, numero 94, parte II, Serie A;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3309/2023 R.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
viale Europa n. 158,
e da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Gaetano Alessandrello che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 12.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Ragusa l'1.09.2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2008, numero 94, parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 19.12.2011) e Per_1
Per_ (Ragusa, 19.07.2014); che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 713/2024 del giorno
17.04.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
12.02.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 713/2024 del 17.04.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio procedesse alle medesime condizioni già concordate e cristallizzate nella predetta sentenza di separazione personale, e cioè:
1. I coniugi vivranno separati, pur se entrambi continueranno ad abitare all'interno della casa coniugale di Viale Europa n. 158, di proprietà comune ai coniugi, secondo la suddivisione degli ambienti e degli arredi, già di fatto avvenuta prima d'oggi, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori della coppia sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali si faranno carico del loro mantenimento diretto fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, in considerazione dei pressoché paritari tempi di collocazione presso ciascun genitore e della ripartizione degli impegni ed incombenze come di seguito specificati: il padre, durante l'anno scolastico, si farà carico di accompagnare entrambi i figli a scuola;
si farà carico di prelevarli a scuola e di tenerli con sé a pranzo e sino al primo pomeriggio;
i minori staranno presso la madre nel pomeriggio e sino all'indomani. A settimane alterne i minori potranno intrattenersi presso il padre dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera. Durante le vacanze estive i minori saranno collocati presso la residenza estiva dei nonni materni, insieme alla madre. Il padre, tuttavia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà trascorrere con i figli tutto il tempo che vorrà, previo accordo con la madre. Sempre nel periodo estivo, il padre potrà trascorrere con i figli anche periodo continuativo di venti giorni compatibilmente con gli impegni di lavori e previo accordo con
l'altro genitore. Durante le vacanze di Natale e Pasqua i minori alterneranno la loro collocazione giornaliera presso il padre e la madre, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ciascun genitore.
I genitori si faranno carico in misura paritaria del compenso della baby-sitter (attualmente €.
300,00 mensili), delle spese per l'attività sportiva dei minori (attualmente €. 120,00 mensili) e delle utenze della casa familiare.
L'assegno unico erogato dall'Inps per i figli della coppia sarà ripartito in misura uguale tra i genitori.
L'indennità corrisposta dall'Inps per il riconoscimento dell'invalidità da cui è affetto il figlio minore della coppia (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) continuerà ad essere accreditata Per_1
sul libretto di risparmio attualmente in uso, la cui operatività (attualmente firma disgiunta dei genitori) sarà modificata in modalità a firma congiunta dei genitori entro la data di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di natura straordinaria (riferimento protocollo elaborato in proposito dal Tribunale di
Milano) che si renderanno necessarie per i minori saranno sottoposte al preventivo accordo tra i genitori e ripartite nella misura del 50% ciascuno.
3. Le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di abitazione (attualmente di importo mensile di €. 750.00) saranno corrisposte da entrambi i coniugi in misura pari al 50%.
4. L' autoveicolo targato FM056VR, in uso alla Sig.ra ma intestato al Sig. , sarà Pt_1 Pt_2 trasferito a cura e spese della Sig.ra in favore di quest'ultima, entro e non oltre il Pt_1
31.12.2023.
5. Spese legali a carico di entrambi i coniugi in egual misura. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ragusa
l'1.09.2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2008, numero 94, parte II, Serie A;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti