TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2329/21 R.G..
È comparsa, per gli appellanti, l'avv. Giusi CLEMENTI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'appellato, l'avv. Giuseppe Santo RUSSO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2329 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
residenti in Messina ed ivi elettivamente domiciliati in via Francesco Faranda, n. 18, presso lo studio dell'avv. Giusi CLEMENTI che li rappresenta e difende APPELLANTI
CONTRO corrente in Messina, Via F. Stagno D'Alcontres, n. 12, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Rag. , P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, n. 39, presso lo studio Associato dell'avv. Giuseppe Santo RUSSO dal quale è rappresentato e difeso APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 235 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 05.02.2021, depositata in data 01/03/2021 e notificata in data 09.04.2021, all'esito del giudizio iscritto al n. 2404/19 R.A.C. – avente ad oggetto l'opposizione formulata da e Parte_1
nei confronti del finalizzata all'annullamento Parte_2 Controparte_1
2 TRIBUNALE di MESSINA della delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 04.04.2019, con la quale era stato loro imputato il pagamento della somma di € 1.724,23 dovuta a titolo di spese legali afferenti ad una procedura esecutiva avviata dal nei loro confronti – il Giudice CP_1
di Pace di Messina rigettava il ricorso, confermava la delibera impugnata e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte vittoriosa.
Con atto di citazione notificato in data 04.05.2021, e Parte_1
proponevano tempestivo appello avverso la succitata sentenza Parte_2 denunciandone l'erroneità per i motivi ivi esposti.
Con comparsa del 22.09.2021 si costituiva in giudizio l'appellato CP_1
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma
[...]
della impugnata sentenza.
L'appello è, anzitutto, ammissibile in quanto illustra chiaramente, pur senza l'uso di formule sacramentali, sia il motivo di impugnazione che la modifica da operare alla sentenza del primo Giudice (v. Cass. Civ., ord. n. 40560/21).
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Presupposto di fatto sul quale le parti concordano è che nel corso dell'assemblea condominiale del 06.07.2018 queste raggiunsero un accordo finalizzato alla bonaria composizione del procedimento esecutivo recante N.R.G. 375/16 Esecuz. CP_3 all'esito di tale accordo, con ordinanza del 16.01.2019 il G.E. Immob. dichiarò l'estinzione della procedura esecutiva liquidando gli importi di € 900,00 in favore del professionista delegato e di € 666,29 in favore dell'esperto stimatore, oltre accessori, e ponendoli, ai sensi dell'art. 629 c.p.c. che richiama l'art. 306 c.p.c., a carico del Condominio quale creditore procedente rinunziante.
Con la delibera assunta nel corso dell'assemblea condominiale del 04.04.2019 il appellato decise, al punto 3) dell'ordine del giorno, di gravare del pagamento CP_1
di questa somma esclusivamente gli odierni appellanti, giustificando tale decisione con la considerazione che trattavasi di spese della procedura esecutiva rientranti nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti: questa motivazione, posta dal Giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, non è assolutamente condivisibile.
3 TRIBUNALE di MESSINA Appare dirimente, preliminarmente, esaminare il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'assemblea del 06.07.2018; in questa sede le parti verbalizzarono che il Condominio avrebbe abbandonato la procedura esecutiva alle seguenti condizioni: “… il pagamento della sorte capitale, delle spese già effettuate e con il pagamento delle spese di giudizio, con accollo delle spese per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile. In particolare, si offre il pagamento delle superiori somme: a) € 4.311,39 per sorte capitale come da atto di pignoramento immobiliare. b) Spese di CTU Arch. € 958,00; c) Per_1
Spese pignoramento - iscr. a ruolo e ipotecarie € 1.100,00; d) spese liquidate nella fase di opposizione all'esecuzione immobiliare € 714,96; e) spese legali per procedura esecutiva immobiliare € 2537,00 e complessivamente € 9.620,39 che verranno corrisposte come segue: 1) Quanto ad € 5.000,00 oggi stesso con assegno di c/c; Euro 500,00 entro il
30.07.2018. La differenza di Euro 3.620,39 mediante il pagamento di rate mensili di €
100,00 per n. 36 rate con decorrenza 30.09.2018 e con scadenza 30.08.2021. L'assemblea dopo ulteriori discussioni delibera di accettare la proposta transattiva dei condomini sigg.ri
e e dà mandato all'amministratore per far bloccare la Parte_2 Parte_1
procedura esecutiva non corrispondendo l'ulteriore importo richiesto di € 1.800,00”.”
Ebbene, le somme liquidate dal G.E. Immob. con l'ordinanza del 16.01.2019 non rientrano nell'accordo stilato dalle parti.
In effetti, se è vero che l'espressione “spese del giudizio” è talmente ampia ed onnicomprensiva da, astrattamente, ricomprendere anche le spese per gli onorari degli ausiliari liquidati dal G.E. Immob., nel caso in esame è indubbio che, specificando le somme che gli appellanti avrebbero dovuto corrispondere al appellato, le parti CP_1
hanno delimitato con assoluta certezza l'oggetto dell'accordo transattivo indicando le singole voci che rientravano in esso e quantificando nella somma finale di € 9.620,39, con relativo piano di riparto, l'importo che i avrebbero dovuto Controparte_4
corrispondere al Condominio.
L'unica eccezione, anch'essa prevista dalle parti, è quella relativa all'importo necessario per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile che, all'epoca dell'accordo, non era ancora stata quantificata e che i si sono accollati per il Controparte_4
futuro; nessun'altra spesa futura è stata ricompresa dalle parti nell'accordo transattivo, né 4 TRIBUNALE di MESSINA l'accordo può estendersi automaticamente a tutte le spese, presenti o future, di attuale o successiva quantificazione, riguardanti la procedura esecutiva senza l'accordo esplicito delle parti al riguardo.
Orbene, premesso che in senso lato la materia sulla quale l'assemblea del ha deliberato rientra nel concetto di gestione del – afferendo alla CP_1 CP_1
regolamentazione delle spese di lite relative ad una controversia della quale era parte – osserva il Tribunale che, sul presupposto che, come sopra osservato, tali ulteriori spese non sono state ricomprese nell'accordo transattivo, la decisione dell'Assemblea non solo è contraria al contenuto del provvedimento del G.E. Immob. che ha posto quelle spese a carico del ma non costituisce neppure esecuzione dell'accordo raggiunto dalle CP_1
parti in sede transattiva: soltanto in quest'ottica, infatti, si sarebbe potuto considerare la delibera come manifestazione di una legittima pretesa del di dare esecuzione ai CP_1
patti cristallizzati nella delibera condominiale del 06.07.2018.
In altri termini, mentre il G.E. Immob. ha definito la procedura esecutiva dando atto della rinuncia operata dal e, sulla base di questo presupposto, ha posto le spese CP_1
di lite a carico del come previsto dal codice di rito, nei rapporti interni la CP_1
suddivisione delle spese della procedura va operata sulla base degli accordi che le parti hanno raggiunto in sede transattiva – accordi aventi natura contrattuale e che, costituendo eccezione concordata dalle parti, prevalgono sul criterio legale previsto dall'art. 629 c.p.c. che richiama l'art. 306 c.p.c. – o, in subordine, sulla base del criterio indicato dal G.E.
Immob..
In tal modo operando il è andato oltre le previsioni dell'accordo CP_1
transattivo, violando il provvedimento del G.E. Immob. che, ove non condiviso, avrebbe dovuto impugnare e che era destinato a disciplinare i rapporti tra i contendenti di quella procedura, senza neppure essere in grado di affermare che quanto deliberato costituisse attuazione dell'accordo raggiunto con gli odierni appellanti nel quale, come dimostrato, non si faceva menzione alcuna del pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già poste carico degli appellanti, e che era stato espressamente limitato al “…pagamento della sorte capitale, delle spese già effettuate e con il pagamento delle spese di giudizio…”, così come in quella sede specificamente indicate e quantificate. 5 TRIBUNALE di MESSINA Ed è proprio il fatto che le spese del giudizio siano state espressamente quantificate dalle parti a rendere non condivisibile l'argomentazione del circa il fatto che CP_1 nell'espressione “spese del giudizio” potessero farsi rientrare tutte le spese di lite, anche quelle all'epoca non ancora quantificate o liquidate.
Se, infatti, la precisa quantificazione delle singole voci e del totale dovuto dagli appellanti non fosse stata eseguita, allora la tesi del sarebbe risultata fondata;
CP_1
se nell'accordo si fosse fatto riferimento a spese eventuali o future ancora da liquidare e da porre, comunque, a carico dei debitori esecutati – come, appunto, fatto per le spese di cancellazione dell'ipoteca sull'immobile – allora la tesi del Condominio sarebbe risultata fondata: diversamente, eseguita dalle parti una precisa ed analitica quantificazione del dovuto, l'accordo transattivo dei contendenti si è consolidato sull'importo complessivo di €
9.620,39, risultante dalla somma delle singole voci anch'esse specificamente indicate.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'operato dal costituisce una CP_1
violazione del criterio di riparto delle spese di lite;
infatti, le spese poste a carico del dovevano essere ripartite sulla base di quanto previsto dal G.E. Immob. ed una CP_1
possibile deroga all'applicazione di questo criterio si sarebbe potuta giustificare soltanto in ragione dell'accordo contrattuale intercorso in sede stragiudiziale tra il Condominio procedente e gli esecutati che avrebbe consentito, appunto, di Controparte_4
porre le ulteriori spese della procedura a carico degli appellanti, come appunto già fatto per le voci di cui all'accordo contenuto nella delibera assembleare impugnata.
Per contro, per tutte le somme non riconducibili all'accordo transattivo torna a riespandersi il criterio previsto dal G.E. Immob. e, rispetto a tale criterio, la delibera condominiale del 04.04.2019 è palesemente illegittima, costituendone una lapalissiana ed ingiustificabile elusione.
Per le ragioni sopra esposte, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e nei confronti del la sentenza n. 235
[...] Parte_2 Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 05.02.2021, depositata in data 01/03/2021, dev'essere integralmente riformata;
in accoglimento dell'impugnazione proposta in primo grado da e la delibera assunta dall'assemblea Parte_1 Parte_2
6 TRIBUNALE di MESSINA condominiale in data 04.04.2019 dal appellato dev'essere annullata CP_1
limitatamente al punto 3) dell'ordine del giorno.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del appellato e, avuto riguardo al valore della controversia ed alle CP_1
questioni trattate, liquidate in favore degli appellanti per il primo grado del giudizio in complessivi € 1.330,00 di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.205,00 per onorari di avvocato di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, come richiesto nell'atto di citazione e, per il giudizio di appello, in complessivi € 2.301,00 di cui € 174,00 per spese vive ed € 2.127,00 per onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del Controparte_5
1. accoglie l'appello proposto da e nei
[...] Parte_1 Parte_2
confronti del Controparte_1
2. per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235 emessa dal Giudice di Pace di
Messina in data 05.02.2021, depositata in data 01/03/2021, annulla la delibera assunta dall'assemblea condominiale del in data 04.04.2019 limitatamente al Controparte_1
punto 3) dell'ordine del giorno;
3. condanna il alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di e che liquida, per il primo grado del Parte_1 Parte_2
giudizio, in complessivi € 1.330,00 di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.205,00 per onorari
7 TRIBUNALE di MESSINA di avvocato di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario, come richiesto nell'atto di citazione e, per il giudizio di appello, in complessivi
€ 2.301,00 di cui € 174,00 per spese vive ed € 2.127,00 per onorari di avvocato di cui €
425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria,
€ 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 11.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2329/21 R.G..
È comparsa, per gli appellanti, l'avv. Giusi CLEMENTI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'appellato, l'avv. Giuseppe Santo RUSSO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2329 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
residenti in Messina ed ivi elettivamente domiciliati in via Francesco Faranda, n. 18, presso lo studio dell'avv. Giusi CLEMENTI che li rappresenta e difende APPELLANTI
CONTRO corrente in Messina, Via F. Stagno D'Alcontres, n. 12, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Rag. , P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, n. 39, presso lo studio Associato dell'avv. Giuseppe Santo RUSSO dal quale è rappresentato e difeso APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 235 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 05.02.2021, depositata in data 01/03/2021 e notificata in data 09.04.2021, all'esito del giudizio iscritto al n. 2404/19 R.A.C. – avente ad oggetto l'opposizione formulata da e Parte_1
nei confronti del finalizzata all'annullamento Parte_2 Controparte_1
2 TRIBUNALE di MESSINA della delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 04.04.2019, con la quale era stato loro imputato il pagamento della somma di € 1.724,23 dovuta a titolo di spese legali afferenti ad una procedura esecutiva avviata dal nei loro confronti – il Giudice CP_1
di Pace di Messina rigettava il ricorso, confermava la delibera impugnata e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte vittoriosa.
Con atto di citazione notificato in data 04.05.2021, e Parte_1
proponevano tempestivo appello avverso la succitata sentenza Parte_2 denunciandone l'erroneità per i motivi ivi esposti.
Con comparsa del 22.09.2021 si costituiva in giudizio l'appellato CP_1
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma
[...]
della impugnata sentenza.
L'appello è, anzitutto, ammissibile in quanto illustra chiaramente, pur senza l'uso di formule sacramentali, sia il motivo di impugnazione che la modifica da operare alla sentenza del primo Giudice (v. Cass. Civ., ord. n. 40560/21).
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Presupposto di fatto sul quale le parti concordano è che nel corso dell'assemblea condominiale del 06.07.2018 queste raggiunsero un accordo finalizzato alla bonaria composizione del procedimento esecutivo recante N.R.G. 375/16 Esecuz. CP_3 all'esito di tale accordo, con ordinanza del 16.01.2019 il G.E. Immob. dichiarò l'estinzione della procedura esecutiva liquidando gli importi di € 900,00 in favore del professionista delegato e di € 666,29 in favore dell'esperto stimatore, oltre accessori, e ponendoli, ai sensi dell'art. 629 c.p.c. che richiama l'art. 306 c.p.c., a carico del Condominio quale creditore procedente rinunziante.
Con la delibera assunta nel corso dell'assemblea condominiale del 04.04.2019 il appellato decise, al punto 3) dell'ordine del giorno, di gravare del pagamento CP_1
di questa somma esclusivamente gli odierni appellanti, giustificando tale decisione con la considerazione che trattavasi di spese della procedura esecutiva rientranti nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti: questa motivazione, posta dal Giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, non è assolutamente condivisibile.
3 TRIBUNALE di MESSINA Appare dirimente, preliminarmente, esaminare il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'assemblea del 06.07.2018; in questa sede le parti verbalizzarono che il Condominio avrebbe abbandonato la procedura esecutiva alle seguenti condizioni: “… il pagamento della sorte capitale, delle spese già effettuate e con il pagamento delle spese di giudizio, con accollo delle spese per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile. In particolare, si offre il pagamento delle superiori somme: a) € 4.311,39 per sorte capitale come da atto di pignoramento immobiliare. b) Spese di CTU Arch. € 958,00; c) Per_1
Spese pignoramento - iscr. a ruolo e ipotecarie € 1.100,00; d) spese liquidate nella fase di opposizione all'esecuzione immobiliare € 714,96; e) spese legali per procedura esecutiva immobiliare € 2537,00 e complessivamente € 9.620,39 che verranno corrisposte come segue: 1) Quanto ad € 5.000,00 oggi stesso con assegno di c/c; Euro 500,00 entro il
30.07.2018. La differenza di Euro 3.620,39 mediante il pagamento di rate mensili di €
100,00 per n. 36 rate con decorrenza 30.09.2018 e con scadenza 30.08.2021. L'assemblea dopo ulteriori discussioni delibera di accettare la proposta transattiva dei condomini sigg.ri
e e dà mandato all'amministratore per far bloccare la Parte_2 Parte_1
procedura esecutiva non corrispondendo l'ulteriore importo richiesto di € 1.800,00”.”
Ebbene, le somme liquidate dal G.E. Immob. con l'ordinanza del 16.01.2019 non rientrano nell'accordo stilato dalle parti.
In effetti, se è vero che l'espressione “spese del giudizio” è talmente ampia ed onnicomprensiva da, astrattamente, ricomprendere anche le spese per gli onorari degli ausiliari liquidati dal G.E. Immob., nel caso in esame è indubbio che, specificando le somme che gli appellanti avrebbero dovuto corrispondere al appellato, le parti CP_1
hanno delimitato con assoluta certezza l'oggetto dell'accordo transattivo indicando le singole voci che rientravano in esso e quantificando nella somma finale di € 9.620,39, con relativo piano di riparto, l'importo che i avrebbero dovuto Controparte_4
corrispondere al Condominio.
L'unica eccezione, anch'essa prevista dalle parti, è quella relativa all'importo necessario per la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile che, all'epoca dell'accordo, non era ancora stata quantificata e che i si sono accollati per il Controparte_4
futuro; nessun'altra spesa futura è stata ricompresa dalle parti nell'accordo transattivo, né 4 TRIBUNALE di MESSINA l'accordo può estendersi automaticamente a tutte le spese, presenti o future, di attuale o successiva quantificazione, riguardanti la procedura esecutiva senza l'accordo esplicito delle parti al riguardo.
Orbene, premesso che in senso lato la materia sulla quale l'assemblea del ha deliberato rientra nel concetto di gestione del – afferendo alla CP_1 CP_1
regolamentazione delle spese di lite relative ad una controversia della quale era parte – osserva il Tribunale che, sul presupposto che, come sopra osservato, tali ulteriori spese non sono state ricomprese nell'accordo transattivo, la decisione dell'Assemblea non solo è contraria al contenuto del provvedimento del G.E. Immob. che ha posto quelle spese a carico del ma non costituisce neppure esecuzione dell'accordo raggiunto dalle CP_1
parti in sede transattiva: soltanto in quest'ottica, infatti, si sarebbe potuto considerare la delibera come manifestazione di una legittima pretesa del di dare esecuzione ai CP_1
patti cristallizzati nella delibera condominiale del 06.07.2018.
In altri termini, mentre il G.E. Immob. ha definito la procedura esecutiva dando atto della rinuncia operata dal e, sulla base di questo presupposto, ha posto le spese CP_1
di lite a carico del come previsto dal codice di rito, nei rapporti interni la CP_1
suddivisione delle spese della procedura va operata sulla base degli accordi che le parti hanno raggiunto in sede transattiva – accordi aventi natura contrattuale e che, costituendo eccezione concordata dalle parti, prevalgono sul criterio legale previsto dall'art. 629 c.p.c. che richiama l'art. 306 c.p.c. – o, in subordine, sulla base del criterio indicato dal G.E.
Immob..
In tal modo operando il è andato oltre le previsioni dell'accordo CP_1
transattivo, violando il provvedimento del G.E. Immob. che, ove non condiviso, avrebbe dovuto impugnare e che era destinato a disciplinare i rapporti tra i contendenti di quella procedura, senza neppure essere in grado di affermare che quanto deliberato costituisse attuazione dell'accordo raggiunto con gli odierni appellanti nel quale, come dimostrato, non si faceva menzione alcuna del pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già poste carico degli appellanti, e che era stato espressamente limitato al “…pagamento della sorte capitale, delle spese già effettuate e con il pagamento delle spese di giudizio…”, così come in quella sede specificamente indicate e quantificate. 5 TRIBUNALE di MESSINA Ed è proprio il fatto che le spese del giudizio siano state espressamente quantificate dalle parti a rendere non condivisibile l'argomentazione del circa il fatto che CP_1 nell'espressione “spese del giudizio” potessero farsi rientrare tutte le spese di lite, anche quelle all'epoca non ancora quantificate o liquidate.
Se, infatti, la precisa quantificazione delle singole voci e del totale dovuto dagli appellanti non fosse stata eseguita, allora la tesi del sarebbe risultata fondata;
CP_1
se nell'accordo si fosse fatto riferimento a spese eventuali o future ancora da liquidare e da porre, comunque, a carico dei debitori esecutati – come, appunto, fatto per le spese di cancellazione dell'ipoteca sull'immobile – allora la tesi del Condominio sarebbe risultata fondata: diversamente, eseguita dalle parti una precisa ed analitica quantificazione del dovuto, l'accordo transattivo dei contendenti si è consolidato sull'importo complessivo di €
9.620,39, risultante dalla somma delle singole voci anch'esse specificamente indicate.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'operato dal costituisce una CP_1
violazione del criterio di riparto delle spese di lite;
infatti, le spese poste a carico del dovevano essere ripartite sulla base di quanto previsto dal G.E. Immob. ed una CP_1
possibile deroga all'applicazione di questo criterio si sarebbe potuta giustificare soltanto in ragione dell'accordo contrattuale intercorso in sede stragiudiziale tra il Condominio procedente e gli esecutati che avrebbe consentito, appunto, di Controparte_4
porre le ulteriori spese della procedura a carico degli appellanti, come appunto già fatto per le voci di cui all'accordo contenuto nella delibera assembleare impugnata.
Per contro, per tutte le somme non riconducibili all'accordo transattivo torna a riespandersi il criterio previsto dal G.E. Immob. e, rispetto a tale criterio, la delibera condominiale del 04.04.2019 è palesemente illegittima, costituendone una lapalissiana ed ingiustificabile elusione.
Per le ragioni sopra esposte, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e nei confronti del la sentenza n. 235
[...] Parte_2 Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 05.02.2021, depositata in data 01/03/2021, dev'essere integralmente riformata;
in accoglimento dell'impugnazione proposta in primo grado da e la delibera assunta dall'assemblea Parte_1 Parte_2
6 TRIBUNALE di MESSINA condominiale in data 04.04.2019 dal appellato dev'essere annullata CP_1
limitatamente al punto 3) dell'ordine del giorno.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del appellato e, avuto riguardo al valore della controversia ed alle CP_1
questioni trattate, liquidate in favore degli appellanti per il primo grado del giudizio in complessivi € 1.330,00 di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.205,00 per onorari di avvocato di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, come richiesto nell'atto di citazione e, per il giudizio di appello, in complessivi € 2.301,00 di cui € 174,00 per spese vive ed € 2.127,00 per onorari di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del Controparte_5
1. accoglie l'appello proposto da e nei
[...] Parte_1 Parte_2
confronti del Controparte_1
2. per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235 emessa dal Giudice di Pace di
Messina in data 05.02.2021, depositata in data 01/03/2021, annulla la delibera assunta dall'assemblea condominiale del in data 04.04.2019 limitatamente al Controparte_1
punto 3) dell'ordine del giorno;
3. condanna il alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di e che liquida, per il primo grado del Parte_1 Parte_2
giudizio, in complessivi € 1.330,00 di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.205,00 per onorari
7 TRIBUNALE di MESSINA di avvocato di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario, come richiesto nell'atto di citazione e, per il giudizio di appello, in complessivi
€ 2.301,00 di cui € 174,00 per spese vive ed € 2.127,00 per onorari di avvocato di cui €
425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria,
€ 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 11.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8