TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 156/23 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonietta Sorrentino Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Boccia CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 10.1.23 l'istante, premesso di aver lavorato per la resistente dal 2.7.21 al 25.2.22, con contratto part-time al 75%, inquadrato al I livello CCNL di categoria (Tessili-piccola e media industria), agiva nei confronti della stessa per sentirla condannare al pagamento in proprio favore dei ratei di fine rapporto maturati a titolo di tredicesima, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, ultima retribuzione di febbraio 2022 e tfr, come da conteggi analitici riportati in ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso e, in particolare, la non debenza di alcuna retribuzione per il mese di febbraio essendo stato licenziato per assenze ingiustificate protrattesi dal 4.2.22.
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue.
Può dirsi certo provata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in ricorso. Tale assunto trova evidentemente conforto nella documentazione prodotta (cfr. lettera di assunzione, lettera di licenziamento del 25.2.22, buste paga ed estratto contributivo), da cui emerge altresì il livello di inquadramento e la natura part-time del rapporto.
Tanto premesso, parte istante deduce specificamente di non aver percepito il rateo di tredicesima mensilità maturato nel mese di gennaio e febbraio 2022. Il detto rateo veniva calcolato e quantificato in ricorso in €. 80,00 mensili. Giova, tuttavia, rammentare che, come eccepito dalla resistente, parte istante veniva licenziata in data 25.2.22 per assenze ingiustificate protrattesi dal 4.2.22. Tale circostanza (peraltro già evincibile dalla lettera di licenziamento versata in atti dallo stesso ricorrente) non è stata mai contestata dal lavoratore (se non tardivamente nelle note depositate per la odierna udienza) né, in ogni caso, ha chiesto in ricorso di provare di aver effettivamente reso la propria prestazione lavorativa dal 1 al 25 febbraio 2022. Ne consegue che, in difetto di prova -incombente sull'istante- di aver regolarmente reso la propria prestazione lavorativa dal 1 al 25.2.22, per cui rivendica la relativa retribuzione, alcun emolumento può dirsi maturato per tale mensilità se non limitatamente ai primi tre giorni del mese. Deve, pertanto, ritenersi che parte istante abbia maturato a titolo di ratei di 13° mensilità per l'anno 2022 l'importo complessivo di € 89,00 (tenuto conto cioè del mese di gennaio e dei primi tre giorni del mese di febbraio). Compete, invece, a titolo di retribuzione per i primi tre giorni del mese di febbraio 2022 l'importo di €. 108,50. In ordine, invece, alla indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, la relativa domanda, a parer del giudicante, deve esser respinta.
Parte istante deduce, ma non prova né chiede di provare, la mancata fruizione di ferie, festività e permessi e, in mancanza delle ultime buste paga di gennaio e febbraio 2022, non può escludersi che la stessa ne abbia fruito (almeno in parte) proprio nell'ultimo periodo. Pertanto, in difetto di prova puntuale del mancato effettivo godimento, ed in che misura ai fini poi della quantificazione, la domanda in parte qua va respinta.
Compete, infine, il tfr di cui parte istante eccepisce il mancato pagamento. Parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha documentato la detta erogazione. Pertanto, spetta a parte istante l'importo complessivo di €. 590,04 a titolo di tfr, ricalcolato dalla scrivente tenuto conto del percepito e dello spettante sino al 3 febbraio 2022 (non apparendo i conteggi depositati da parte istante per l'odierna udienza complessivamente conformi al quesito). Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, previa compensazione per due terzi in ragione del parziale accoglimento e tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 787,54, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- rigetta nel resto;
- Condanna altresì parte resistente alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che, compensate per due terzi, liquida nel residuo in € 438,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 23.1.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 156/23 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonietta Sorrentino Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Boccia CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 10.1.23 l'istante, premesso di aver lavorato per la resistente dal 2.7.21 al 25.2.22, con contratto part-time al 75%, inquadrato al I livello CCNL di categoria (Tessili-piccola e media industria), agiva nei confronti della stessa per sentirla condannare al pagamento in proprio favore dei ratei di fine rapporto maturati a titolo di tredicesima, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, ultima retribuzione di febbraio 2022 e tfr, come da conteggi analitici riportati in ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso e, in particolare, la non debenza di alcuna retribuzione per il mese di febbraio essendo stato licenziato per assenze ingiustificate protrattesi dal 4.2.22.
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Rileva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue.
Può dirsi certo provata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in ricorso. Tale assunto trova evidentemente conforto nella documentazione prodotta (cfr. lettera di assunzione, lettera di licenziamento del 25.2.22, buste paga ed estratto contributivo), da cui emerge altresì il livello di inquadramento e la natura part-time del rapporto.
Tanto premesso, parte istante deduce specificamente di non aver percepito il rateo di tredicesima mensilità maturato nel mese di gennaio e febbraio 2022. Il detto rateo veniva calcolato e quantificato in ricorso in €. 80,00 mensili. Giova, tuttavia, rammentare che, come eccepito dalla resistente, parte istante veniva licenziata in data 25.2.22 per assenze ingiustificate protrattesi dal 4.2.22. Tale circostanza (peraltro già evincibile dalla lettera di licenziamento versata in atti dallo stesso ricorrente) non è stata mai contestata dal lavoratore (se non tardivamente nelle note depositate per la odierna udienza) né, in ogni caso, ha chiesto in ricorso di provare di aver effettivamente reso la propria prestazione lavorativa dal 1 al 25 febbraio 2022. Ne consegue che, in difetto di prova -incombente sull'istante- di aver regolarmente reso la propria prestazione lavorativa dal 1 al 25.2.22, per cui rivendica la relativa retribuzione, alcun emolumento può dirsi maturato per tale mensilità se non limitatamente ai primi tre giorni del mese. Deve, pertanto, ritenersi che parte istante abbia maturato a titolo di ratei di 13° mensilità per l'anno 2022 l'importo complessivo di € 89,00 (tenuto conto cioè del mese di gennaio e dei primi tre giorni del mese di febbraio). Compete, invece, a titolo di retribuzione per i primi tre giorni del mese di febbraio 2022 l'importo di €. 108,50. In ordine, invece, alla indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, la relativa domanda, a parer del giudicante, deve esser respinta.
Parte istante deduce, ma non prova né chiede di provare, la mancata fruizione di ferie, festività e permessi e, in mancanza delle ultime buste paga di gennaio e febbraio 2022, non può escludersi che la stessa ne abbia fruito (almeno in parte) proprio nell'ultimo periodo. Pertanto, in difetto di prova puntuale del mancato effettivo godimento, ed in che misura ai fini poi della quantificazione, la domanda in parte qua va respinta.
Compete, infine, il tfr di cui parte istante eccepisce il mancato pagamento. Parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha documentato la detta erogazione. Pertanto, spetta a parte istante l'importo complessivo di €. 590,04 a titolo di tfr, ricalcolato dalla scrivente tenuto conto del percepito e dello spettante sino al 3 febbraio 2022 (non apparendo i conteggi depositati da parte istante per l'odierna udienza complessivamente conformi al quesito). Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, previa compensazione per due terzi in ragione del parziale accoglimento e tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di €. 787,54, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- rigetta nel resto;
- Condanna altresì parte resistente alla refusione in favore dell'istante delle spese di giudizio che, compensate per due terzi, liquida nel residuo in € 438,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 23.1.25 IL GIUDICE Dr. Fabrizia Di Palma