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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4534/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Lupo Maria Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4534 /2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1980 e residente in Siracusa nella Traversa Tre case n. 28/A, elettivamente domiciliata in Avola, via Dante n. 52, presso lo studio dell'avv. DI MARIA
SEBASTIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tisia Ronco II n.
1-Scala B, presso lo studio dell'avv. VACCARELLA MARIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 8 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/11/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 10/10/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, lo scioglimento del matrimonio) contratto con in SIRACUSA il Controparte_1
29/09/2015, nel corso del quale sono nati ER (29.9.2009) e (10.10.2016). Per_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con verbale in data
27.9.2021, omologato con decreto del Tribunale di Siracusa n 598/2021 del 14.12.2021, depositato il 20.12.2021, acquisita efficacia il 18.1.2012, e di non essersi più riconciliata con lui.
Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni della separazione quanto al regime di affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso;
quanto alle questione economiche, chiedeva di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di CP_1
€ 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi e
Assegno Unico e Universale per i figli minori come per legge, nonché di provvedere al versamento della somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile per la ricorrente.
pagina 2 di 8 Con comparsa depositata in data 2.1.2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
aderendo alle domande di divorzio, di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa;
quanto alle questioni economiche, invece, chiedeva il rigetto della domanda avente ad oggetto l'assegno divorzile e si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento dei figli minori nella complessiva misura mensile di € 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi ed il pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
All'udienza del 17.1.2023 il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava, con ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori di sua competenza confermando le condizioni di cui all'accordo di separazione, nominava il
Giudice Istruttore e fissava l'udienza dell'11.5.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza dell'11.5.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e contestuale concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
All'udienza del 23.1.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di sentenza parziale sullo status con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 per il deposito della comparsa conclusionale.
Con sentenza non definitiva del 22.4.2024 veniva, quindi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Siracusa il 29.9.2015 tra e (iscritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2015, n. 140, Parte I, Serie -) e, con separata ordinanza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e fissata l'udienza del 5.11.2024 per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
All'udienza del 5.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio:
pagina 3 di 8
1. le parti pur vivendo separate, manterranno l'obbligo di comunicazione della loro residenza o domicilio nell'interesse dei figli e fino alla maggiore età degli stessi, con reciproco assenso all'inserimento del loro nominativo nei rispettivi passaporti;
2. i figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori che Per_2 Persona_3 adotteranno di comune accordo, nell'esclusivo interesse degli stessi, tutte le decisioni inerenti la loro salute, l'educazione e l'istruzione, fermo restando che per l'ordinario la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascun genitore disgiuntamente;
i minori avranno collocazione preferenziale presso il domicilio della madre, oggi nell'abitazione di Traversa Tre Case n. 28 in Siracusa;
3. l'abitazione di Traversa tre Case n. 28 in Siracusa, di proprietà del sig. , Controparte_1
continuerà ad essere assegnata con tutti gli arredi presenti, alla sig.ra Parte_1
perché vi continui ad abitare insieme ai figli minori e;
in conseguenza, tutti Per_2 Per_1 gli oneri e le contribuzioni per imposte, tasse e servizi relativi all'immobile, così come tutte le spese di ordinaria amministrazione e di piccola manutenzione dello stesso, permarranno
a carico della sig.ra ; Parte_1
4. i genitori provvederanno, di volta in volta, a concordare tra loro tempi e modi di esercizio del diritto del padre non convivente di vedere e tenere con sé i minori nel rispetto delle esigenze, sia dei figli che del genitore non convivente, in modo da garantire la conservazione di una adeguata ed equilibrata relazione genitoriale;
pagina 4 di 8 Il padre potrà, comunque tenere con se i figli nei periodi di seguito indicati da valere quale contenuto minimo del diritto di visita del genitore non convivente: 1) due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì (quest'ultimo con pernotto presso l'abitazione del padre che avrà cura di accompagnarli a scuola il giorno successivo;
2) nei weekend, a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato, sino all'ingresso a scuola il lunedì successivo;
3) ad anni alterni, nei giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio;
4) il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
5) per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
6) per il giorno del compleanno del minori - qualora non festeggiato insieme - e per ogni altra festività non regolata, secondo il criterio dell'alternanza;
5. fermo l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere in proporzione alle rispettive capacità, ai fabbisogni dei figli, il signor corrisponderà entro giorno 5 di Controparte_1 ogni mese: a) la somma di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€ Per_2 Per_1
200,00 per ciascuno) con versamento diretto in favore della madre con essi convivente;
b) la somma di € 100,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT d riferimento, a titolo di assegno divorzile della sig.ra ; Parte_1
6. il sig. provvederà, altresì, al pagamento delle residue rate di mutuo Controparte_1 contratto per l'acquisto dell'abitazione assegnata alla coniuge e ai figli;
7. entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie relative ai fabbisogni di entrambi i figli (in accordo alle linee guida sul mantenimento dei figli in uso presso il Tribunale di Siracusa) purché previamente concordate in maniera espressa tra le parti e puntualmente documentate;
8. ricorrendone le altre condizioni di legge, ciascun genitore potrà autonomamente formulare, chiedendone l'attribuzione in misura del 50%, domanda di accredito dell'assegno unico per i figli minori.
pagina 5 di 8 All'udienza del 14.11.2024, quindi, i difensori delle parti, autorizzati dal Giudice, precisavano le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni dalle parti concordate, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti. Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento delle domande congiunte (visto del 20.12.2022).
Le domande oggetto del giudizio
Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul regime di affidamento dei figli minori, collocamento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché sulle questioni economiche e, in particolare, sul mantenimento dei figli, sull'assegno divorzile e sull'assegnazione della casa coniugale.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse dei minori e ed idonee a garantire Per_2 Per_1 ai medesimi il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età dei figli.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione Per_2 Per_1
padre-figli come in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche: l'assegno divorzile ed il mantenimento dei figli minori
Ritiene il Collegio che l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sull'importo dell'assegno divorzile dovuto in favore della sig.ra e sulla misura del contributo del genitore non collocatario al Parte_1 mantenimento dei figli deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
pagina 6 di 8 L'assegnazione della casa coniugale
Può essere, altresì, recepito l'accordo nella parte in cui prevede l'assegnazione della casa coniugale sita in Siracusa in Traversa tre Case n. 28, di proprietà del sig. , Controparte_1
alla sig.ra , perché vi continui ad abitare insieme ai figli minori e Parte_1 Per_2
Per_1
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva del 22.04.2024 con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in SIRACUSA il 29/09/2015, tra e , Parte_1 Controparte_1
disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori collocandoli presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. regola il diritto di visita come in parte motiva;
3. pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità Controparte_1 successiva alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre, in Per_2 Per_1 via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
4. pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie per i figli da determinarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto da Tribunale di Siracusa e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa;
pagina 7 di 8 5. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_2 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile
[...] di € 100,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
6. assegna la casa familiare sita in Siracusa, Traversa Tre case n. 28, alla sig.ra Parte_1
7. dà atto di qualsiasi altro accordo raggiunto dalle parti;
8. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
9. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28.11.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Lupo Maria Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4534 /2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1980 e residente in Siracusa nella Traversa Tre case n. 28/A, elettivamente domiciliata in Avola, via Dante n. 52, presso lo studio dell'avv. DI MARIA
SEBASTIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tisia Ronco II n.
1-Scala B, presso lo studio dell'avv. VACCARELLA MARIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 8 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/11/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 10/10/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, lo scioglimento del matrimonio) contratto con in SIRACUSA il Controparte_1
29/09/2015, nel corso del quale sono nati ER (29.9.2009) e (10.10.2016). Per_1
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con verbale in data
27.9.2021, omologato con decreto del Tribunale di Siracusa n 598/2021 del 14.12.2021, depositato il 20.12.2021, acquisita efficacia il 18.1.2012, e di non essersi più riconciliata con lui.
Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni della separazione quanto al regime di affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso;
quanto alle questione economiche, chiedeva di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di CP_1
€ 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi e
Assegno Unico e Universale per i figli minori come per legge, nonché di provvedere al versamento della somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile per la ricorrente.
pagina 2 di 8 Con comparsa depositata in data 2.1.2023 si costituiva in giudizio Controparte_2
aderendo alle domande di divorzio, di affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa;
quanto alle questioni economiche, invece, chiedeva il rigetto della domanda avente ad oggetto l'assegno divorzile e si rendeva disponibile a contribuire al mantenimento dei figli minori nella complessiva misura mensile di € 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi ed il pagamento della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
All'udienza del 17.1.2023 il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava, con ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori di sua competenza confermando le condizioni di cui all'accordo di separazione, nominava il
Giudice Istruttore e fissava l'udienza dell'11.5.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza dell'11.5.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e contestuale concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
All'udienza del 23.1.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di sentenza parziale sullo status con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 per il deposito della comparsa conclusionale.
Con sentenza non definitiva del 22.4.2024 veniva, quindi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Siracusa il 29.9.2015 tra e (iscritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2015, n. 140, Parte I, Serie -) e, con separata ordinanza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e fissata l'udienza del 5.11.2024 per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
All'udienza del 5.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio:
pagina 3 di 8
1. le parti pur vivendo separate, manterranno l'obbligo di comunicazione della loro residenza o domicilio nell'interesse dei figli e fino alla maggiore età degli stessi, con reciproco assenso all'inserimento del loro nominativo nei rispettivi passaporti;
2. i figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori che Per_2 Persona_3 adotteranno di comune accordo, nell'esclusivo interesse degli stessi, tutte le decisioni inerenti la loro salute, l'educazione e l'istruzione, fermo restando che per l'ordinario la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascun genitore disgiuntamente;
i minori avranno collocazione preferenziale presso il domicilio della madre, oggi nell'abitazione di Traversa Tre Case n. 28 in Siracusa;
3. l'abitazione di Traversa tre Case n. 28 in Siracusa, di proprietà del sig. , Controparte_1
continuerà ad essere assegnata con tutti gli arredi presenti, alla sig.ra Parte_1
perché vi continui ad abitare insieme ai figli minori e;
in conseguenza, tutti Per_2 Per_1 gli oneri e le contribuzioni per imposte, tasse e servizi relativi all'immobile, così come tutte le spese di ordinaria amministrazione e di piccola manutenzione dello stesso, permarranno
a carico della sig.ra ; Parte_1
4. i genitori provvederanno, di volta in volta, a concordare tra loro tempi e modi di esercizio del diritto del padre non convivente di vedere e tenere con sé i minori nel rispetto delle esigenze, sia dei figli che del genitore non convivente, in modo da garantire la conservazione di una adeguata ed equilibrata relazione genitoriale;
pagina 4 di 8 Il padre potrà, comunque tenere con se i figli nei periodi di seguito indicati da valere quale contenuto minimo del diritto di visita del genitore non convivente: 1) due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì (quest'ultimo con pernotto presso l'abitazione del padre che avrà cura di accompagnarli a scuola il giorno successivo;
2) nei weekend, a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato, sino all'ingresso a scuola il lunedì successivo;
3) ad anni alterni, nei giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio;
4) il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
5) per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
6) per il giorno del compleanno del minori - qualora non festeggiato insieme - e per ogni altra festività non regolata, secondo il criterio dell'alternanza;
5. fermo l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere in proporzione alle rispettive capacità, ai fabbisogni dei figli, il signor corrisponderà entro giorno 5 di Controparte_1 ogni mese: a) la somma di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€ Per_2 Per_1
200,00 per ciascuno) con versamento diretto in favore della madre con essi convivente;
b) la somma di € 100,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT d riferimento, a titolo di assegno divorzile della sig.ra ; Parte_1
6. il sig. provvederà, altresì, al pagamento delle residue rate di mutuo Controparte_1 contratto per l'acquisto dell'abitazione assegnata alla coniuge e ai figli;
7. entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie relative ai fabbisogni di entrambi i figli (in accordo alle linee guida sul mantenimento dei figli in uso presso il Tribunale di Siracusa) purché previamente concordate in maniera espressa tra le parti e puntualmente documentate;
8. ricorrendone le altre condizioni di legge, ciascun genitore potrà autonomamente formulare, chiedendone l'attribuzione in misura del 50%, domanda di accredito dell'assegno unico per i figli minori.
pagina 5 di 8 All'udienza del 14.11.2024, quindi, i difensori delle parti, autorizzati dal Giudice, precisavano le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni dalle parti concordate, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti. Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento delle domande congiunte (visto del 20.12.2022).
Le domande oggetto del giudizio
Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul regime di affidamento dei figli minori, collocamento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché sulle questioni economiche e, in particolare, sul mantenimento dei figli, sull'assegno divorzile e sull'assegnazione della casa coniugale.
La responsabilità genitoriale
Le conclusioni congiunte delle parti possono, ad avviso del Collegio, essere accolte, in quanto del tutto rispondenti all'interesse dei minori e ed idonee a garantire Per_2 Per_1 ai medesimi il diritto ad un'effettiva bigenitorialità, assicurando idonei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, rispettosi delle esigenze e dell'età dei figli.
Può, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento presso la madre e regolamentando la frequentazione Per_2 Per_1
padre-figli come in dispositivo meglio indicato, essendo, del resto, tale regolamentazione quella già efficacemente attuata tra le parti.
Le statuizioni economiche: l'assegno divorzile ed il mantenimento dei figli minori
Ritiene il Collegio che l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sull'importo dell'assegno divorzile dovuto in favore della sig.ra e sulla misura del contributo del genitore non collocatario al Parte_1 mantenimento dei figli deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
pagina 6 di 8 L'assegnazione della casa coniugale
Può essere, altresì, recepito l'accordo nella parte in cui prevede l'assegnazione della casa coniugale sita in Siracusa in Traversa tre Case n. 28, di proprietà del sig. , Controparte_1
alla sig.ra , perché vi continui ad abitare insieme ai figli minori e Parte_1 Per_2
Per_1
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva del 22.04.2024 con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in SIRACUSA il 29/09/2015, tra e , Parte_1 Controparte_1
disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori collocandoli presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. regola il diritto di visita come in parte motiva;
3. pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità Controparte_1 successiva alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre, in Per_2 Per_1 via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
4. pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie per i figli da determinarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto da Tribunale di Siracusa e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siracusa;
pagina 7 di 8 5. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_2 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile
[...] di € 100,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
6. assegna la casa familiare sita in Siracusa, Traversa Tre case n. 28, alla sig.ra Parte_1
7. dà atto di qualsiasi altro accordo raggiunto dalle parti;
8. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
9. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28.11.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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