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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ed est. dott. Francesca Mammone Consigliere ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa promossa con atto di citazione in grado d' appello da:
da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residente in [...] ed entrambi rappresentati e C.F._2
difesi, dagli avv.ti Simone Dino Guida (c.f. - C.F._3
e Francesco Langè (c.f. – Email_1 C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Email_2
Albavilla (CO), via XXV Aprile n. 12
APPELLANTI
CONTRO
- con socio unico, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, c.f. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. P.IVA_1
e per essa la sua mandataria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. CP_2
ed iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. , P. Iva rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Antonio Donvito [C.F ], con elezione di domicilio presso il C.F._5 suo studio in 20122 Milano (MI), Via Paolo Andreani n. 4 e all'indirizzo di P.E.C.
Email_3
APPELLATA
pagina 1 di 3 E NEI CONFRONTI DI
, ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._6
residente a [...], elettivamente domiciliato in Como, via Morazzone n. 21, presso lo Studio dell'Avv. Roberto Melchiorre ( – pec C.F._7
– fax 031.26.91.41), che lo assiste, difende e rappresenta Email_4
giusta procura alle liti allegata
APPELLATO
Conclusioni: come da verbale d'udienza in atti, estinzione ex art. 306 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a e per essa alla sua mandataria Controparte_1
e a , e impugnavano la sentenza n. CP_2 CP_3 Parte_1 Parte_2
686/2024 resa dal Tribunale di Como e pubblicata in data 17.06.2024, con la quale il primo giudice aveva accolto la domanda proposta ex art. 2901 c.c. dalla di dichiarazione Controparte_1
di inefficacia della donazione ricevuta il 16 maggio 2017 dal notaio di Oggiono, Persona_1
rep. 212207/47093, e trascritta il giorno 1/6/2017 presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di
Ravenna, con la quale e avevano donato al figlio , per le Parte_1 Parte_2 CP_3
rispettive quote di un quarto e tre quarti, il diritto di piena proprietà degli immobiliari siti nel comune di
Ravenna meglio descritti in atti.
Si costituiva con comparsa del 10.01.2024 la e per essa la sua mandataria Controparte_1
che chiedeva il rigetto del gravame. Con successiva comparsa del 11.12.2024 si costituiva CP_2
anche che aderiva alle domande di riforma proposte dagli appellanti. CP_3
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.12.2024, su invito della Corte, le parti precisavano le conclusioni e veniva disposta discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., per l'udienza del 30.01.2025 con termine per brevi noti conclusive fino al 15.01.2025. A tale udienza, concordemente i difensori delle parti dichiaravano che era stato trovato un accordo transattivo, con conseguente reciproca accettazione e rinuncia alle domande e agli atti del giudizio a spese compensate, chiedendo, pertanto, la declaratoria di estinzione ex art. 306 c.p.c.
La Corte, preso atto della volontà delle parti, tratteneva la causa in immediata decisione.
Tanto premesso, ritiene la Corte che debba essere, senz'altro, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. poiché le parti hanno reciprocamente rinunciato alle domande e agli atti del giudizio pagina 2 di 3 mediante i loro difensori, muniti dei necessari poteri come si legge nella procura alle liti loro conferita.
Segue la compensazione delle spese di lite, e viceversa, non segue la condanna al raddoppio del contributo unificato, non rientrando l'ipotesi dell'estinzione del giudizio nei presupposti dell'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30.05.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro in persona della sua mandataria Parte_3 Controparte_1 CP_2
e nei confronti di avverso la sentenza n. 686/2024 resa dal Tribunale di Como e CP_3
pubblicata in data 17.06.2024 così provvede:
-visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il processo
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
-così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente.
Dott. ssa Maria Teresa Brena Dott. Francesco Distefano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ed est. dott. Francesca Mammone Consigliere ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa promossa con atto di citazione in grado d' appello da:
da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residente in [...] ed entrambi rappresentati e C.F._2
difesi, dagli avv.ti Simone Dino Guida (c.f. - C.F._3
e Francesco Langè (c.f. – Email_1 C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Email_2
Albavilla (CO), via XXV Aprile n. 12
APPELLANTI
CONTRO
- con socio unico, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, c.f. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. P.IVA_1
e per essa la sua mandataria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. CP_2
ed iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. , P. Iva rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Antonio Donvito [C.F ], con elezione di domicilio presso il C.F._5 suo studio in 20122 Milano (MI), Via Paolo Andreani n. 4 e all'indirizzo di P.E.C.
Email_3
APPELLATA
pagina 1 di 3 E NEI CONFRONTI DI
, ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._6
residente a [...], elettivamente domiciliato in Como, via Morazzone n. 21, presso lo Studio dell'Avv. Roberto Melchiorre ( – pec C.F._7
– fax 031.26.91.41), che lo assiste, difende e rappresenta Email_4
giusta procura alle liti allegata
APPELLATO
Conclusioni: come da verbale d'udienza in atti, estinzione ex art. 306 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a e per essa alla sua mandataria Controparte_1
e a , e impugnavano la sentenza n. CP_2 CP_3 Parte_1 Parte_2
686/2024 resa dal Tribunale di Como e pubblicata in data 17.06.2024, con la quale il primo giudice aveva accolto la domanda proposta ex art. 2901 c.c. dalla di dichiarazione Controparte_1
di inefficacia della donazione ricevuta il 16 maggio 2017 dal notaio di Oggiono, Persona_1
rep. 212207/47093, e trascritta il giorno 1/6/2017 presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di
Ravenna, con la quale e avevano donato al figlio , per le Parte_1 Parte_2 CP_3
rispettive quote di un quarto e tre quarti, il diritto di piena proprietà degli immobiliari siti nel comune di
Ravenna meglio descritti in atti.
Si costituiva con comparsa del 10.01.2024 la e per essa la sua mandataria Controparte_1
che chiedeva il rigetto del gravame. Con successiva comparsa del 11.12.2024 si costituiva CP_2
anche che aderiva alle domande di riforma proposte dagli appellanti. CP_3
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12.12.2024, su invito della Corte, le parti precisavano le conclusioni e veniva disposta discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., per l'udienza del 30.01.2025 con termine per brevi noti conclusive fino al 15.01.2025. A tale udienza, concordemente i difensori delle parti dichiaravano che era stato trovato un accordo transattivo, con conseguente reciproca accettazione e rinuncia alle domande e agli atti del giudizio a spese compensate, chiedendo, pertanto, la declaratoria di estinzione ex art. 306 c.p.c.
La Corte, preso atto della volontà delle parti, tratteneva la causa in immediata decisione.
Tanto premesso, ritiene la Corte che debba essere, senz'altro, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. poiché le parti hanno reciprocamente rinunciato alle domande e agli atti del giudizio pagina 2 di 3 mediante i loro difensori, muniti dei necessari poteri come si legge nella procura alle liti loro conferita.
Segue la compensazione delle spese di lite, e viceversa, non segue la condanna al raddoppio del contributo unificato, non rientrando l'ipotesi dell'estinzione del giudizio nei presupposti dell'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30.05.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro in persona della sua mandataria Parte_3 Controparte_1 CP_2
e nei confronti di avverso la sentenza n. 686/2024 resa dal Tribunale di Como e CP_3
pubblicata in data 17.06.2024 così provvede:
-visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il processo
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
-così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente.
Dott. ssa Maria Teresa Brena Dott. Francesco Distefano
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