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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2745/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/6/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DEBORA IANNIELLO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
- I coniugi danno atto che l'immobile adibito a casa coniugale è gravato da mutuo ipotecario e che ognuno di essi provvederà al regolare adempimento della propria quota di spettanza, mediante accredito sull'unico conto corrente cointestato attivo acceso con la BNL e avente le seguenti coordinate: [...]. I. AFFIDAMENTO CONGIUNTO CON COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA MADRE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. 1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della abitazione familiare sita in Viareggio (LU), Via Giuseppe Volpe n. 1, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di
1 ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. Resta inteso che i genitori dovranno collaborare attivamente nella cura dei figli, impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia degli stessi o nel caso di eventi traumatici ed altro che possano mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra loro nell'interesse dei figli. Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita al figlio quando è malato. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite mediche dei minori informerà prontamente l'altro genitore, in modo che anche quest'ultimo possa partecipare.
2) L'abitazione familiare sita in Viareggio (LU), Via Giuseppe Volpe n. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi;
l'assegnataria si impegna ad effettuare tutte le volture delle utenze con la sottoscrizione del presente ricorso.
3) I ricorrenti si impegnano a terminare i lavori di straordinaria manutenzione della casa familiare in corso, consistenti nella veranda e parapetti delle terrazze.
4) Il IG. provvisoriamente domiciliato in Viareggio via San Giovanni Bosco 136 e, si Parte_2 obbliga, entro 6 (sei) mesi dalla data di omologa, a mutare anche la propria residenza, trasferendola dalla casa coniugale all'indirizzo che verrà comunicato alla IG.ra . Parte_1
5) Tenuto conto del regime sinora applicato e delle abitudini dei figli, per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza dei bambini presso gli istituti scolastici di appartenenza), i figli saranno collocati come segue: I° settimana: i figli trascorreranno con il padre la giornata di Lunedì, Giovedì e Venerdì, i predetti giorni sono da intendersi con pernotto presso il domicilio paterno;
i figli trascorreranno con la madre Martedì, Mercoledì, Sabato e predetti giorni sono da Per_3 intendersi con pernotto presso il domicilio materno;
II° settimana: i figli trascorreranno con il padre il Martedì, il Sabato e Domenica sempre con pernotto;
i figli trascorreranno con la madre Lunedì, il Mercoledì, Giovedì e Venerdì sempre con pernotto. Durante il periodo scolastico e nei giorni di propria spettanza i genitori si alterneranno nel portare i figli a scuola;
mentre all'uscita della scuola, fatta salve diverse determinazioni, sarà la madre a recuperare i figli a scuola e tenendoli sino alle ore 19:00 quando il padre li andrà a prendere. Nei week end e nel periodo dell'anno estivo (quando i figli non vanno a scuola), i genitori, nei giorni di propria spettanza, si alterneranno per accompagnare i figli dall'altro genitore entro le ore 12:00 giorni. Ovviamente sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, nella prospettiva di una collaborazione genitoriale che consenta di mettere sempre al primo posto l'interesse dei figli. I genitori si coordinano anche negli impegni sportivi dei figli, impegnandosi ad accompagnarli ad eventuali allenamenti e/o partite anche nei giorni di non propria spettanza.
6) I minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni potranno occuparsi dei minori in caso di impedimento del padre e/o della madre nei giorni di propria spettanza.
2 7) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con i figli minori un periodo di massimo di 10 giorni consecutivi durante il mese di luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima del predetto periodo. Per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza di
7 giorni, anche non consecutivi. Sia per le vacanze estive che per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione delle località di vacanza ove intendano condurre i figli e le relative spese faranno esclusivo carico al genitore che li condurrà in vacanza con sé.
8) I genitori trascorreranno con i figli minori le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno dei loro compleanni sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previ accordi da tempestivamente definire anno per anno, quindi la con un genitore ed il Natale con l'altro e così via. Pt_3
I figli trascorreranno il giorno del compleanno del genitore, comprensivo di pernotto, con questi anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa.
9) Nell'interesse dei figli i ricorrenti si impegnano a non instaurare nuove convivenze, né a far conoscere ai figli eventuali nuovi partner, per il periodo di due anni decorrente dalla data di omologazione;
si impegnano inoltre a non attuare in presenza dei figli minori comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore.
10) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - SPESE STRAORDINARIE - ASSEGNO UNICO.
11) In considerazione dell'adottato regime di collocamento prevalente presso la madre, il IG. Pt_2 si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario personale indicato dalla IG.ra , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo periodico Parte_1 perequativo per il mantenimento per entrambi i figli la somma complessiva di € 450,00, contributo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
12) Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l' per i figli minori, Parte_4 attualmente pari ad euro 250,00 mensili, sarà percepito per l'intero dalla IG.ra e Parte_1 accreditato sul conto corrente comune conto corrente avente le seguenti coordinate: [...]. A tal fine i coniugi stabiliscono che le somme derivanti dall'assegno unico saranno utilizzate nell'interesse dei figli per spese ordinarie quali abbigliamento, cancelleria, attività ricreative abituali (merende, compleanni amici, et similia). Il IG. si impegna, a semplice richiesta della , a fornire la necessaria Pt_2 Parte_1 documentazione laddove richiesta all'Ente preposto all'erogazione dell'assegno unico.
13) Il IG. e si obbligano, ciascuno per la misura del 50%, a provvedere al Pt_2 Parte_1 pagamento della mensa scolastica dei figli, considerando tale spesa come spesa non rientrante nel contributo al mantenimento ordinario.
14) Le spese straordinarie in favore dei figli minori e faranno carico ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori nella misura ciascuno del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Lucca, che le parti dichiarano di conoscere».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 21/6/2014, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
28/5/2015) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 21/6/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/6/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DEBORA IANNIELLO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
- I coniugi danno atto che l'immobile adibito a casa coniugale è gravato da mutuo ipotecario e che ognuno di essi provvederà al regolare adempimento della propria quota di spettanza, mediante accredito sull'unico conto corrente cointestato attivo acceso con la BNL e avente le seguenti coordinate: [...]. I. AFFIDAMENTO CONGIUNTO CON COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA MADRE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. 1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della abitazione familiare sita in Viareggio (LU), Via Giuseppe Volpe n. 1, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di
1 ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. Resta inteso che i genitori dovranno collaborare attivamente nella cura dei figli, impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia degli stessi o nel caso di eventi traumatici ed altro che possano mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra loro nell'interesse dei figli. Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita al figlio quando è malato. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite mediche dei minori informerà prontamente l'altro genitore, in modo che anche quest'ultimo possa partecipare.
2) L'abitazione familiare sita in Viareggio (LU), Via Giuseppe Volpe n. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi;
l'assegnataria si impegna ad effettuare tutte le volture delle utenze con la sottoscrizione del presente ricorso.
3) I ricorrenti si impegnano a terminare i lavori di straordinaria manutenzione della casa familiare in corso, consistenti nella veranda e parapetti delle terrazze.
4) Il IG. provvisoriamente domiciliato in Viareggio via San Giovanni Bosco 136 e, si Parte_2 obbliga, entro 6 (sei) mesi dalla data di omologa, a mutare anche la propria residenza, trasferendola dalla casa coniugale all'indirizzo che verrà comunicato alla IG.ra . Parte_1
5) Tenuto conto del regime sinora applicato e delle abitudini dei figli, per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza dei bambini presso gli istituti scolastici di appartenenza), i figli saranno collocati come segue: I° settimana: i figli trascorreranno con il padre la giornata di Lunedì, Giovedì e Venerdì, i predetti giorni sono da intendersi con pernotto presso il domicilio paterno;
i figli trascorreranno con la madre Martedì, Mercoledì, Sabato e predetti giorni sono da Per_3 intendersi con pernotto presso il domicilio materno;
II° settimana: i figli trascorreranno con il padre il Martedì, il Sabato e Domenica sempre con pernotto;
i figli trascorreranno con la madre Lunedì, il Mercoledì, Giovedì e Venerdì sempre con pernotto. Durante il periodo scolastico e nei giorni di propria spettanza i genitori si alterneranno nel portare i figli a scuola;
mentre all'uscita della scuola, fatta salve diverse determinazioni, sarà la madre a recuperare i figli a scuola e tenendoli sino alle ore 19:00 quando il padre li andrà a prendere. Nei week end e nel periodo dell'anno estivo (quando i figli non vanno a scuola), i genitori, nei giorni di propria spettanza, si alterneranno per accompagnare i figli dall'altro genitore entro le ore 12:00 giorni. Ovviamente sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, nella prospettiva di una collaborazione genitoriale che consenta di mettere sempre al primo posto l'interesse dei figli. I genitori si coordinano anche negli impegni sportivi dei figli, impegnandosi ad accompagnarli ad eventuali allenamenti e/o partite anche nei giorni di non propria spettanza.
6) I minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni potranno occuparsi dei minori in caso di impedimento del padre e/o della madre nei giorni di propria spettanza.
2 7) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con i figli minori un periodo di massimo di 10 giorni consecutivi durante il mese di luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima del predetto periodo. Per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza di
7 giorni, anche non consecutivi. Sia per le vacanze estive che per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione delle località di vacanza ove intendano condurre i figli e le relative spese faranno esclusivo carico al genitore che li condurrà in vacanza con sé.
8) I genitori trascorreranno con i figli minori le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno dei loro compleanni sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previ accordi da tempestivamente definire anno per anno, quindi la con un genitore ed il Natale con l'altro e così via. Pt_3
I figli trascorreranno il giorno del compleanno del genitore, comprensivo di pernotto, con questi anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa.
9) Nell'interesse dei figli i ricorrenti si impegnano a non instaurare nuove convivenze, né a far conoscere ai figli eventuali nuovi partner, per il periodo di due anni decorrente dalla data di omologazione;
si impegnano inoltre a non attuare in presenza dei figli minori comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore.
10) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - SPESE STRAORDINARIE - ASSEGNO UNICO.
11) In considerazione dell'adottato regime di collocamento prevalente presso la madre, il IG. Pt_2 si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario personale indicato dalla IG.ra , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo periodico Parte_1 perequativo per il mantenimento per entrambi i figli la somma complessiva di € 450,00, contributo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
12) Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l' per i figli minori, Parte_4 attualmente pari ad euro 250,00 mensili, sarà percepito per l'intero dalla IG.ra e Parte_1 accreditato sul conto corrente comune conto corrente avente le seguenti coordinate: [...]. A tal fine i coniugi stabiliscono che le somme derivanti dall'assegno unico saranno utilizzate nell'interesse dei figli per spese ordinarie quali abbigliamento, cancelleria, attività ricreative abituali (merende, compleanni amici, et similia). Il IG. si impegna, a semplice richiesta della , a fornire la necessaria Pt_2 Parte_1 documentazione laddove richiesta all'Ente preposto all'erogazione dell'assegno unico.
13) Il IG. e si obbligano, ciascuno per la misura del 50%, a provvedere al Pt_2 Parte_1 pagamento della mensa scolastica dei figli, considerando tale spesa come spesa non rientrante nel contributo al mantenimento ordinario.
14) Le spese straordinarie in favore dei figli minori e faranno carico ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori nella misura ciascuno del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Lucca, che le parti dichiarano di conoscere».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 21/6/2014, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
28/5/2015) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 21/6/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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