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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2810/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. Parte_1 C.F._1
CIARDI N. 13 - TREVISO presso lo studio dell'avv. NICOLA LAMARCA
che lo rappresenta e difende come da delega Email_1
in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P. IVA ), già in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3
procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in VIA PEOCACCINI N. 29 CP_4
– MILANO presso lo studio dell'avv. MAURO ARDITO ( Email_2
che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 20 OGGETTO: fideiussione – polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI:
Per PARTE APPELLANTE
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi tutti analiticamente esposti nell'atto introduttivo del presente gravame, riformare la sentenza n. 785/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Lodi in data 22.8.2023, pubblicata in data 23.8.2023 e notificata in data 8.9.2023
e conseguentemente:
NEL MERITO
In via preliminare: accertarsi il difetto di titolarità attiva del diritto di credito per cui è causa in capo all'appellata società con ogni conseguente statuizione in Controparte_1 ordine alla revoca del decreto ingiuntivo n. 551/2021 – R.G. 1428/2021 emesso dal Tribunale di Lodi in data 26.6.2021 ed al rigetto della domanda avversaria.
In via principale:
- dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig. in data 19.4.2006 Parte_1 poiché redatta sullo schema di fideiussione adottato dall'ABI con circolare I584, recante una violazione della disciplina antitrust, come accertato dal provvedimento n. 55 di data 2.5.2005 della BA d'IT; conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 551/2021 – R.G.
1428/2021 emesso dal
Tribunale di Lodi in data 26.6.2021 perché fondato su titoli dichiarati nulli e, per le medesime ragioni, rigettare ogni pretesa avversaria;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni pretesa avversaria per tutte le ragioni esposte in causa, ovvero, in subordine, ridurla per la somma corrispondente a quanto risulterà all'esito del giudizio come non dovuto o già illegittimamente incassato da controparte.
In via subordinata: dichiararsi la nullità, per violazione dell'art. 2, II comma, lett. a) della legge n. 287/1990, delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione rilasciata dal sig. in data 19.4.2006 e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa avversaria. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c. depositata in data 5.7.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 20 Per PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, ed espletati gli accertamenti anche incidentali necessari e/o opportuni così giudicare:
In ogni caso: confermare in toto l'appellata sentenza ed espungere dal presente giudizio tutte le produzioni documentali fatte solo con l'atto di impugnazione in quanto tardive e pertanto inammissibili;
Nel merito: rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare ogni domanda di merito ed istruttoria ex adverso proposta, per i motivi e come meglio in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze, oltre IVA, CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15% per i due gradi di giudizio.
Sempre nel merito: accogliere le domande tutte già svolte nel giudizio di primo grado come di seguito ritrascritte:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, ed espletati gli accertamenti anche incidentali necessari e/o opportuni così giudicare:
In via preliminare accertare e dichiarare l'opposizione non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e confermare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di parte opponente ed in favore di in subordine, emettere Controparte_1
ordinanza provvisoriamente esecutiva avverso parte opponente, condannando la stessa a pagare a quanto dovuto, anche ai sensi degli artt. 186 bis, Controparte_1
ter, quater, c.p.c., per i motivi e come meglio in atti, oltre interessi legali dal dovuto.
Nel merito: rigettare in toto con sentenza provvisoriamente esecutiva l'opposizione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo e comunque rigettare ogni domanda di merito ed istruttoria ex adverso proposta;
per l'effetto condannare parte opponente al pagamento in favore
[...]
di quanto ivi indicato per capitale, interessi e accessori, ivi Controparte_1
compresa la rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del procedimento monitorio, oltre IVA e CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15%.
pagina 3 di 20 In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione proposta, condannare parte opponente, anche nelle forme dell'ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis, ter, quater, c.p.c. al pagamento in favore di
[...] della somma risultante all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero Controparte_1
della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori, ivi compresa la rivalutazione monetaria.
In ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in relazione ad eventuali esposizioni debitorie e/o risarcitorie Controparte_1
derivanti da fatti o vicende anteriori alla cessione crediti conclusa con in data 14 CP_5
luglio 2017.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze, oltre IVA, CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15%.
Si dichiara formalmente di non accettare il contraddittorio su domande, istanze, deduzioni e\o eccezioni nuove.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 785/2023 del Tribunale di Lodi, Parte_1 pubblicata il 23 agosto 2023, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2021, con cui era stato ingiunto all'appellante, oltre che a
[...]
, di pagare alla ricorrente e, per essa, Parte_2 Controparte_1 CP_6
(già , la somma di euro 45.376,27 oltre interessi e spese della procedura. CP_3
Vicende processuali
1) e, per essa, – cessionaria dei crediti di Controparte_1 CP_6 CP_7
in forza di un contratto di cessione concluso nell'ambito di un'operazione di
[...]
cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 in data 14/7/2017 (come da estratto della
Gazzetta Ufficiale ove era stato pubblicato l'avviso di cessione, prodotto sub all. C in sede monitoria) – aveva agito dinanzi al Tribunale di Lodi chiedendo e ottenendo, nei confronti di e , il decreto ingiuntivo n. 551/2021 per l'importo di € 45.376,27, quale Pt_2 Parte_1
pagina 4 di 20 saldo debitore del rapporto di conto corrente affidato n. 40553859, di cui era titolare la s.n.c.
Senso Unico di D'AN RL e D'AN UI (successivamente trasformata in
[...]
, in seguito dichiarata fallita dal Tribunale di Lodi con Controparte_8
sentenza del 7/8/2013.
1.1) In particolare, il conto corrente era stato acceso in data 4/4/2006 presso l'allora
[...]
CP_9
Il successivo 19/4/2006, e (soci ed amministratori della s.n.c.) Pt_2 Parte_1 avevano rilasciato una fideiussione omnibus in favore della società per l'importo massimo garantito di € 130.000,00.
In data 15/5/2009, con tre distinte missive trasmesse sia alla correntista che ai fideiussori, la banca comunicava la revoca degli affidamenti concessi nonché il recesso dal contratto di conto corrente, contestualmente intimando il pagamento dell'importo conseguentemente dovuto e comunicando l'iscrizione del nominativo nella Centrale Rischi della BA d'IT1.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale, dichiarato con sentenza del 7/8/2013, la banca depositava ricorso per l'ammissione al passivo del proprio credito.
Successivamente, in data 9/3/2021, il legale di cessionaria del Controparte_1 credito di trasmetteva a e la diffida al pagamento Controparte_7 Pt_2 Parte_1
della somma complessivamente dovuta al 31/12/2020 in forza dei rapporti intrattenuti dalla società con la banca (nello specifico, del rapporto di conto corrente e di un contratto di mutuo stipulato dalla società successivamente alla sua accensione – cfr. nota 1) e quantificata in complessivi € 52.710,11 oltre accessori.
Seguiva il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per la minor somma di € 45.376,27, avente titolo unicamente nel rapporto di conto corrente.
2) proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi:
- il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; 1 Nella missiva trasmessa alla società, la banca aveva altresì comunicato la risoluzione del contratto di mutuo ipotecario dalla medesima sottoscritto in data 16/7/2008 per € 200.000,00 (rapporto identificato col n. 3601853), a fronte del mancato pagamento di tre rate mensili scadute, intimando il pagamento anche di € 196.047,60, corrispondente al residuo dovuto per sorte capitale. La stessa indicazione non è tuttavia presente nelle comunicazioni trasmesse ai fideiussori, relative al solo rapporto di conto corrente, il cui scoperto rientrava nell'importo massimo garantito dalla fideiussione da loro rilasciata. pagina 5 di 20 - il difetto di legittimazione attiva di per non avere la società Controparte_1 provato l'avvenuta cessione del credito azionato in sede monitoria e, quindi, la titolarità della situazione giuridica soggettiva ivi fatta valere. In tesi, infatti, l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non sarebbe idoneo a dimostrare che tra i crediti ceduti fosse compreso anche quello fatto valere dalla controparte in sede monitoria;
- la nullità della fideiussione perché redatta in conformità al modello ABI del 2003.
3) Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo l'incompetenza del Controparte_1
giudice adito a decidere sulla nullità della fideiussione, per essere competente la Sezione
Specializzata in materia di imprese, e contestando il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio opposto.
4) Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, che, una volta istaurato, sortiva esito negativo.
Assegnati e fruiti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'esito del giudizio, il
Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 785/2023 pubblicata il 23 agosto 2023, così decideva:
1) rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 551/2021, emesso dal Tribunale di Lodi, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna alla rifusione a favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in Euro 6.740,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed IVA.
4.1) Nel pervenire a tale decisione, il giudice di primo grado:
- ha respinto l'eccezione di incompetenza svolta da parte opposta, sul presupposto che parte opponente, come dalla medesima chiarito all'udienza del 20/1/2022, aveva inteso dolersi della nullità della fideiussione non quale oggetto di autonoma domanda riconvenzionale, bensì in via di eccezione riconvenzionale, tesa esclusivamente a paralizzare la pretesa creditoria azionata ex adverso: pertanto, il Tribunale adito doveva essere “ritenuto legittimato
a conoscere, incidenter tantum e senza alcun effetto di giudicato erga omnes, dell'eccezione sollevata” (sentenza, p. 4);
- ha rilevato come l'opposta avesse dimostrato la propria titolarità del diritto di credito azionato, posto che: (i) l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di cui la cessionaria aveva prodotto l'estratto già nel procedimento monitorio, dimostrava l'inclusione pagina 6 di 20 del credito per cui era causa nel portafoglio dei crediti ceduti;
(ii) vi era in atti il riscontro della presenza del credito azionato nell'elenco delle singole posizioni cedute consultabile sul sito web della banca cedente;
(ii) aveva da ultimo ratificato la cessione con Controparte_7
dichiarazione autenticata dal notaio in data 8/10/2021;
- con riguardo all'eccepita nullità della fideiussione, ha osservato come parte opponente non potesse avvalersi dell'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale compiuto dalla BA
d'IT con provvedimento del 2 maggio 2005, reso previo parere dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato del 22/8/2003: la fideiussione, infatti, era stata rilasciata il
19/4/2006 e, quindi, al di fuori del perimetro temporale interessato dal predetto accertamento.
Ciò implicava che il , non potendosi avvalere del suddetto provvedimento quale Parte_1 prova privilegiata, avesse l'onere di fornire il riscontro dei fatti posti a fondamento della dedotta nullità e cioè: della conformità della fideiussione al modello ABI;
dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte;
della lesione della propria sfera di libertà economica per effetto della sottoscrizione del contratto;
del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata;
infine, dell'applicazione concreta, da parte della banca, delle clausole ritenute nulle. Un simile onere era rimasto inadempiuto, non avendo l'opponente
“fornito alcun elemento di prova a sostegno della desunta esistenza di una intesa anticoncorrenziale [anteriore o coeva alla stipulazione del contratto di fideiussione per cui era causa], neppure mediante la formulazione dei capitoli di prova orale”, ritenuti dal primo giudice in parte irrilevanti, in parte valutativi e in parte generici (sentenza, p. 11). Tale rilievo doveva considerarsi assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore indagine al riguardo;
- ha, infine, rilevato come il diritto di credito azionato dovesse ritenersi fondato, non avendo l'opponente avanzato alcuna contestazione sul punto;
ciò senza tuttavia trascurare che, comunque, la pretesa creditoria fatta valere da parte opposta trovava esaustivo riscontro nella documentazione prodotta dalla banca, comprensiva del contratto di conto corrente, degli estratti conto integrali dall'apertura del conto sino al passaggio in sofferenza e del contratto di fideiussione.
5) ha proposto appello, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di Parte_1
merito e istruttorie rassegnate nel primo grado di giudizio.
Sono stati prospettati tre motivi di appello.
pagina 7 di 20 5.1) Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato la titolarità, in capo all'odierna appellata, del diritto di credito dalla medesima azionato in sede monitoria.
5.2) Con il secondo motivo di impugnazione, il ha lamentato la violazione dell'art. Parte_1
2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere il primo giudice posto in capo all'appellante l'onere di dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte di cui la fideiussione rilasciata costituisse espressione.
5.3) Infine, con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha riproposto ex art. 346 c.p.c.
l'eccezione di nullità integrale e, in subordine, parziale della fideiussione da esso rilasciata.
6) Costituendosi in giudizio, l'appellata e, per essa, Controparte_1 CP_6 contestando i motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
7) Nel corso del giudizio:
- con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 14/2/2024, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata svolta dall'appellante;
- con lo stesso provvedimento, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
19/02/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
8) Anzitutto, ai fini della delimitazione dell'odierno thema decidendum, occorre premettere che non è stato proposto appello incidentale avverso quella parte della sentenza che ha respinto l'eccezione di incompetenza svolta da la relativa questione deve Controparte_1 quindi ritenersi coperta dal giudicato interno e, come tale, sottratta all'oggetto dell'odierno decidere.
In definitiva, la trattazione che questo Collegio è chiamato a compiere deve ritenersi circoscritta alle sole questioni relative alla titolarità in capo a del Controparte_1
credito dalla medesima azionato ed alla validità della fideiussione omnibus rilasciata pagina 8 di 20 dall'appellante. Nessuna contestazione, infatti, è stata mai svolta né rispetto alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria (che, in ogni caso, il primo giudice ha ritenuto pienamente provata dalla documentazione versata in atti dalla cessionaria), né con riguardo alla quantificazione dell'importo oggetto del provvedimento monitorio: il credito garantito deve, dunque, ritenersi pacifico sia nell'an che nel quantum.
Ancora, in via preliminare, rileva la Corte come parte appellante, nelle proprie conclusioni (sia in quelle rassegnate nell'atto introduttivo del gravame che in quelle indicate nella nota contenente la precisazione delle conclusioni) abbia insistito “per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 5.7.2022”, senza tuttavia riportare né i capitoli di prova né l'indicazione dei testi. Tuttavia, un'istanza così formulata non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità, posto che, come evidenziato dalla Suprema Corte, “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (Cass. n. 10767/2022). Tanto è sufficiente ad esimere la
Corte da ogni ulteriore considerazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello proposto da è infondato per le ragioni che si vanno ad Parte_1
esporre.
9) Con il proprio primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'accertata titolarità, in capo all'odierna appellata, del diritto di credito dalla medesima azionato in sede monitoria.
Ad avviso della difesa di parte appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di
Lodi, l'avviso di cessione non sarebbe in grado di attestare la legittimazione attiva del cessionario;
utile a tale scopo sarebbe unicamente il contratto di cessione che, nel caso di specie, non è stato prodotto. Né una simile prova potrebbe trarsi dalla ulteriore documentazione versata in atti dall'odierna appellata con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
in particolare:
- l'estratto del contratto di trasferimento, prodotto sub all. H, sarebbe “privo del contenuto completo dell'atto e riporta genericamente il numero “46485575 SME UCI” [che] non corrisponde al numero di conto corrente intestato alla società che, invece, Controparte_8 era 40553854” (atto di appello, p. 13);
pagina 9 di 20 - la dichiarazione di ratifica della cessione, prodotta sub all. 1, sarebbe priva di efficacia probatoria in quanto resa da in data 8/10/2021 e, quindi, in un momento successivo CP_7 alla notifica dell'atto di citazione in opposizione;
- l'elenco dei debitori inclusi (doc. K) contiene una mera elencazione di codici appartenenti a soggetti non identificati, oltre a mancare di “ogni indicazione in ordine alla ragione ed all'entità del diritto di credito asseritamente ceduto, risultando il contenuto di tale documento del tutto generico ed incomprensibile” (atto di appello, p. 13).
In ogni caso, ad avviso della difesa, l'elenco contenuto nell'avviso di cessione sarebbe inidoneo a dimostrare l'inclusione nel portafoglio dei crediti ceduti anche di quello azionato dalla controparte;
a tal proposito, l'appellante nega “che nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale si leggeva che la cessione aveva ad oggetto una specifica categoria di crediti, posto che tale cessione riguardava diverse tipologie di crediti, ossia derivanti da contratti di mutuo, apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche” (ibidem, p. 14).
9.1) Ad avviso della Corte, come rilevato da parte appellata, tale motivo è del tutto infondato, non essendo le argomentazioni ivi esposte in grado di porre in discussione la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla titolarità in capo all'odierna appellata del diritto di credito per cui è causa.
Occorre anzitutto precisare che, sin dal primo grado di giudizio, ha Parte_1
contestato la legittimazione attiva della controparte facendo riferimento alla ritenuta carenza di prova della presenza del credito controverso tra quelli cedutile da e non Controparte_7 anche dell'esistenza della cessione (pacifica tra le parti).
Ciò posto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con un orientamento cui questa Corte intende dare seguito, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in
pagina 10 di 20 sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”
(Cass. n. 4277/2023).
Avuto particolare riguardo al caso di specie, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, di cui in sede monitoria ha prodotto un estratto, si legge Controparte_1 che la società ha acquistato pro soluto da “tutti i crediti (per capitale, interessi, Controparte_7
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_7
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il
2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” (all. C fascicolo monitorio).
Ad avviso della Corte, non può revocarsi in dubbio la riferibilità di una simile descrizione (dal tenore letterale tutt'altro che generico) anche al credito che la banca vantava nei confronti della debitrice principale, avente titolo – per quanto di rilievo in questa sede – proprio nello scoperto di un conto corrente affidato acceso nel 2007; tale elemento, invero, non costituisce l'unico riscontro della successione di nella titolarità del credito Controparte_1
controverso, essendo tale circostanza ulteriormente avvalorata:
- dall'elenco dei debitori ceduti, accessibile dal link indicato nell'avviso di cessione
(https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html) – cfr. doc. sub all. K fascicolo appellata, ove i singoli debitori sono identificati o tramite NDG o tramite Codici CERI
(Codice di Iscrizione alla Centrale Rischi della BA d'IT). La posizione debitoria della ceduta è ivi contraddistinta dal n. 1688524734, corrispondente al codice di iscrizione della sua posizione in Centrale Rischi: tale coincidenza è da ritenersi incontroversa, in quanto allegata dall'odierna appellata sin dal primo grado di giudizio ed accertata dal giudice di prime cure, senza che l'appellante abbia opposto alcuna contestazione, neppure sul profilo dell'effettiva corrispondenza del codice stesso a quello identificativo dell'iscrizione del debito garantito nella suddetta banca dati;
- dall'estratto del contratto di cessione, prodotto dall'appellata sub all. H-bis, munito di attestazione di conformità all'originale a firma del notaio dott. Parte appellante Per_1
contesta tale documento ritenendolo non riferibile al credito per cui è causa, sul presupposto per cui il codice presente all'ultima pagina (46485575 SME UCI) non corrisponderebbe al numero di conto corrente: in realtà, trattasi del NDG del rapporto di c/c, come si evince da un raffronto con l'estratto ex art. 50 TUB prodotto in sede monitoria sub doc. n. 8, ove si legge:
pagina 11 di 20 “NDG: 0000000046485575 – Rapporto: 44553859” (corrispondente al rapporto del c/c di cui la debitrice principale era titolare);
- infine, dalla dichiarazione di dell'8/10/2021, munita di sottoscrizione Controparte_7 autenticata dal notaio dott.ssa . In questa sede la banca cedente “DICHIARA E Per_2
ATTESTA CHE tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di SENSO UNICO Controparte_8
derivanti da rapporto di conto corrente numero. 40553859”, garantiti dalla
[...] fideiussione rilasciata anche dall'appellante (doc. I fascicolo appellata).
Il D'AN ritiene tale dichiarazione irrilevante, in quanto successiva rispetto al momento in cui l'appellata ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo: invero, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, la dichiarazione del cedente rappresenta un documento rilevante che, anche se formato successivamente al perfezionamento della cessione, è in grado di avvalorare la titolarità della posizione creditoria dedotta in giudizio in capo al cessionario.
Come questa Corte ha già avuto modo di constatare, infatti, la dichiarazione del cedente rappresenta “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione
a sé contraria” (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 76/2024; nel medesimo senso depone peraltro anche la giurisprudenza di legittimità laddove ha evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” – cfr. ordinanza n. 10200/2021).
Le considerazioni sin qui svolte conducono, quindi, al rigetto del primo motivo d'appello.
10) Con il proprio secondo motivo di impugnazione, la parte appellante ha lamentato, anzitutto, la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere il primo giudice posto in capo all'appellante l'onere di dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” di cui la fideiussione rilasciata costituisse espressione.
Parte appellante ha sostenuto come la corrispondenza delle clausole della fideiussione per cui è causa a quelle del modello ABI del 2003, dichiarate nulle, sarebbe il solo elemento necessario e sufficiente per consentire al fideiussore di avvalersi dell'accertamento compiuto dalla BA d'IT quale prova privilegiata;
ciò, anche se la sottoscrizione del relativo pagina 12 di 20 contratto sia successiva al 2005. Pertanto, secondo la difesa di parte appellante, il solo onere del sig. sarebbe stato quello di dimostrare la suddetta coincidenza, onere che Parte_1
sarebbe stato compiutamente assolto, essendo stato prodotto il modello ABI del 2003, il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT, oltre che la fideiussione rilasciata il 19/4/2006 che riproduce le clausole n. 2, 6 e 8 del modello censurato.
Con il proprio terzo motivo di appello l'odierno appellante ha, quindi, riproposto l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto alla normativa antitrust.
In particolare, il , con riguardo all'eccepita nullità totale del contratto ex art. 1418 Parte_1
c.c., ha dedotto (cfr. atto di appello p. 27):
- che la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, coincidenti con quelle contenute nel modello ABI del 2003 contraddistinte dalla stessa numerazione, sarebbe tale da travolgere l'intero regolamento negoziale: ciò in quanto “ , al fine di Pt_1 Parte_1
permettere alla società di cui era amministratore di fruire dei prodotti offerti dalla banca, non ha potuto rifiutarsi di sottoscrivere la lettera fideiussoria del 19.4.2006, in quanto non avrebbe trovato alternative sul mercato, con la conseguenza che la violazione del precetto a tutela della libera concorrenza ha viziato anche la formazione della propria volontà in ordine alla stipulazione dell'intero negozio di garanzia”;
- che, peraltro, la condotta anticoncorrenziale della banca, “consistente nella messa in atto di un cartello tra gli istituti di credito, ha impedito ai fideiussori di maturare una scelta diversa nel formare il proprio convincimento negoziale. Nel caso di specie, dunque, l'appellante, di fronte all'esigenza connessa ad un determinato prodotto (l'instaurazione di rapporto di conto corrente), ha dovuto accettare il contenuto della lettera di garanzia che contemplava le clausole per cui è causa, pena la rinuncia definitiva al soddisfacimento delle esigenze di finanziamento della società Senso Unico s.n.c.”.
In ogni caso, l'appellante ha anche dedotto che, qualora si fosse voluto limitare la nullità alle sole clausole n. 2, n. 6 e n. 8 del contratto, il fideiussore si sarebbe dovuto ritenere, comunque, liberato, per essere la banca incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c. Ciò in quanto, nonostante il credito fosse divenuto esigibile nel momento in cui la banca, con missiva del 15/5/2009, aveva comunicato il proprio recesso dal contratto di conto corrente, parte creditrice si sarebbe attivata per il recupero del credito soltanto con il ricorso ex art. 93 l. fall. per l'ammissione al passivo del fallimento della società debitrice principale, depositato in pagina 13 di 20 data 11/11/2013, ben oltre i sei mesi previsti dalla disposizione codicistica. Infatti, secondo l'appellante, il termine “istanze” di cui all'art. 1957 c.c. deve essere riferito ai soli mezzi di natura giurisdizionale riconosciuti al creditore per il recupero del proprio credito, non essendo sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento.
Peraltro, ad avviso della difesa, anche a voler ritenere diversamente, sarebbe comunque necessario che la richiesta di pagamento stragiudiziale venga “diligentemente coltivata” facendovi seguire la domanda giudiziale vera e propria entro un termine ragionevole, circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie, posto che l'iniziativa giudiziale sarebbe stata attivata nei confronti della debitrice principale in data 11/11/2013 (ossia quattro anni dopo la scadenza dell'obbligazione principale) e nei confronti dei fideiussori con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28/4/2021 (a distanza di quasi 12 anni dalla scadenza dell'obbligazione principale).
10.1) Ad avviso della Corte, per quanto il secondo motivo di appello, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, possa ritenersi meritevole di apprezzamento, tuttavia,
l'infondatezza delle allegazioni riproposte dall'appellante con il proprio terzo motivo di gravame non consente di affermare la liberazione dell'appellante dall'obbligazione di garanzia cui lo stesso è tenuto in base alla fideiussione per cui è causa.
Sotto il primo profilo, va richiamato che il Tribunale di Lodi ha respinto l'eccezione di nullità della fideiussione sul presupposto – ritenuto di rilievo assorbente – che l'appellante non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un'intesa concorrenziale “a monte” nel periodo in cui il contratto è stato sottoscritto (19/4/2006). Infatti, secondo il giudice di primo grado, essendo stata rilasciata la fideiussione in un momento successivo rispetto al periodo coperto dall'accertamento della BA d'IT (novembre 2003 –maggio 2005), l'appellante non se ne sarebbe potuto giovare quale prova privilegiata, ma avrebbe dovuto, al contrario, offrire “la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie” (sentenza,
p. 11).
Tale valutazione non pare condivisibile.
pagina 14 di 20 Secondo costante orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3636/2023), anche a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu privilegiata al provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT rispetto alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate (2, 6 e 8, rispettivamente di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il provvedimento stesso, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n.
41994/2021), consente comunque di ravvisare la persistenza di un meccanismo di violazione della normativa antitrust nazionale ed eurounitaria abitualmente utilizzato dagli istituti di credito. Tale meccanismo rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito.
In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta la presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, in particolare, di una presunzione iuris tantum, superabile dalla prova contraria che è onere della banca fornire: anche a fronte del principio della vicinanza della prova, l'istituto di credito è chiamato a dimostrare che, al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, fosse venuta meno l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
Avuto riguardo al caso di specie, alla luce dei suddetti principi, ritiene la Corte che parte appellante abbia assolto al proprio onere probatorio (avente ad oggetto la sola corrispondenza del contenuto della fideiussione rilasciata a quello del modello ABI), avendo prodotto il contratto di fideiussione, il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT, nonché il modello ABI del 2003 (doc. n. 4, n. 11 e n. 12 fascicolo appellante).
D'altro canto, a fronte dell'effettiva riproduzione nel testo del contratto di tutte e tre le clausole dichiarate nulle (cfr. artt. 2, 6 e 8 del contratto), la banca appellata non ha introdotto in giudizio, come era suo onere, alcuna prova in grado di superare la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata.
pagina 15 di 20 Per il resto, le allegazioni svolte dall'appellante per argomentare la nullità totale della fideiussione da esso rilasciata, così come la decadenza dalla garanzia fideiussoria in cui sarebbe incorso il creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., devono ritenersi infondate.
Anzitutto, occorre precisare che, a fronte dell'intervento delle Sezioni Unite con l'arresto n.
41994/2021, la riproduzione in una fideiussione ominibus delle clausole dichiarate nulle per contrasto con la normativa antitrust ne determina la nullità solo parziale: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'estensione della nullità all'intero contratto si verifica soltanto in via eccezionale, quando l'interessato riesca a dimostrare che la parte del contratto colpita da nullità (ossia le clausole del modello ABI) sia da ritenersi essenziale ai fini della conclusione del contratto e, conseguentemente, che il negozio fideiussorio non sarebbe stato concluso dalle parti in mancanza della parte colpita da nullità.
Non risulta a questa Corte che l'appellante abbia fornito una simile prova.
Il , infatti, si è limitato ad affermare genericamente (senza fornire un idoneo Parte_1
supporto probatorio) che, nel rilasciare la garanzia, si sarebbe trovato costretto ad accettare il contenuto del contratto che contemplava le clausole tacciate di anticoncorrenzialità, a fronte nella necessità impellente di aprire il rapporto conto corrente bancario e dell'impossibilità di trovare valide alternative sul mercato.
A prescindere da ogni considerazione circa l'attinenza di simili argomentazioni ad un eventuale vizio del consenso del garante piuttosto che all' indispensabilità delle clausole per entrambe le parti ai fini del perfezionamento del contratto, ed a prescindere dal rilievo per cui il rilascio della fideiussione è avvenuto, nella specie, successivamente all'apertura del conto corrente, va detto che, in ogni caso, si tratta di allegazioni generiche, prive di supporto probatorio, e, come tali, inidonee a dimostrare che la volontà delle parti di concludere il contratto fosse stata strettamente correlata alla presenza nello stesso delle clausole censurate.
pagina 16 di 20 Va, pertanto, esclusa l'estensione della nullità parziale all'intero contratto, posto che, in assenza di migliori allegazioni, deve ritenersi che le parti contraenti avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette: quanto alla posizione del garante, pare evidente che questi, che pure si era mostrato disponibile a prestare fideiussione alle condizioni più gravose derivanti dalle predette clausole, a maggior ragione avrebbe rilasciato la fideiussione in ipotesi di sostituzione delle pattuizioni nulle con la disciplina codicistica ad esso più favorevole;
quanto alla posizione della banca, pare altrettanto evidente che questa, considerata la nullità delle pattuizioni censurate, avrebbe ugualmente stipulato la fideiussione, quantunque per essa meno tutelante, pur di non rimanere priva di qualsiasi garanzia.
Esclusa quindi la nullità totale e riconosciuta in astratto la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello ABI del 2003 (artt. 2, 6 e 8), occorre verificare se, nel caso concreto, dette clausole abbiano trovato applicazione e, quindi, se l'istituto di credito beneficiario della garanzia ne abbia tratto vantaggio: solo in questo caso, infatti, potrebbe accertarsi la sussistenza in capo all'appellante di un interesse concreto ad ottenere una declaratoria dell'invalidità delle clausole in questione.
Va, quindi, detto che, nonostante la fideiussione riproduca tutte e tre le clausole, il contesta unicamente la clausola sub n. 6, contenente una deroga al termine Parte_1 semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Va, peraltro, rilevato che l'appellante ha eccepito la decadenza della società appellata soltanto con la prima memoria ex art. 183, coma 6 c.p.c.; infatti, nell'atto di citazione in opposizione, l'appellante si era limitato ad allegare la corrispondenza delle clausole dichiarate nulle agli artt. 2, 6 e 8 del contratto senza null'altro eccepire.
Questo, del resto, è uno dei presupposti sui quali il primo giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
si legge infatti nell'ordinanza del 31/01/2022: “considerato che, nel caso che ci compete, parte opponente non ha sollevato specifiche contestazioni in relazione all'invalidità dell'obbligazione garantita (art. 8), alla reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di annullamento, inefficacia o revoca dell'obbligazione principale (art. 2), né in relazione alla mancata preventiva escussione del debitore principale in deroga all'art.
1957 c.c. (art. 6)”.
pagina 17 di 20 La tardiva proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. da parte del fideiussore odierno appellante impedisce, di per sé, la declaratoria di nullità della clausola di deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c., come, del resto, recentemente chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui, a tal fine, è richiesta, fra l'altro, “la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così Cass.
17/1/2025 n. 1170).
In ogni caso, anche a voler prescindere dal (pur dirimente) profilo della tardività dell'eccezione (in quanto non formulata dall'opponente nel primo atto difensivo utile, ossia nell'atto di citazione in opposizione), sembrerebbe che la clausola non abbia avuto alcun effetto nel caso concreto.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a “semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art. 7 del contratto, cosiddetta “clausola a prima richiesta”, rimasta del tutto estranea alle censure dell'Autorità di vigilanza, relative al solo complesso delle clausole 2, 6 e 8), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
pagina 18 di 20 l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. Parimenti rilevante, pur se risalente, è Cass. n. 13078/2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa Corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che
d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)” ).
Ed invero, nel caso di specie è documentato che originaria titolare del Controparte_7
credito, in data 15/5/2009 abbia comunicato alla debitrice principale (nonché ai fideiussori) la revoca degli affidamenti, oltre che il recesso dai contratti di conto corrente, con contestuale intimazione di pagamento dell'importo di € 53.078,03 (cfr. docc. nn.
3-5 fascicolo monitorio).
Tanto basta a destituire di fondamento le doglianze dell'appellante e, quindi, a ritenere che la banca non sia incorsa in alcuna decadenza tale da determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi tempestivamente attivata nei confronti di tutti i soggetti obbligati per il recupero del proprio credito, avente titolo nel rapporto di conto corrente affidato di cui la
[...]
già Senso Unico di D'AN RL e D'AN UI era Controparte_8
titolare.
11) Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico di (parte soccombente). Parte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 45.376,27) come previsti dal DM n. 147 del 13/08/2022, avuto ulteriore riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, già avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_6 CP_3
Lodi n. 785/2023 pubblicata il 23 agosto 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
e, per essa, già le spese del presente Controparte_1 CP_6 CP_3
grado di appello, liquidate in complessivi euro 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2810/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. Parte_1 C.F._1
CIARDI N. 13 - TREVISO presso lo studio dell'avv. NICOLA LAMARCA
che lo rappresenta e difende come da delega Email_1
in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P. IVA ), già in persona del
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3
procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in VIA PEOCACCINI N. 29 CP_4
– MILANO presso lo studio dell'avv. MAURO ARDITO ( Email_2
che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 20 OGGETTO: fideiussione – polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI:
Per PARTE APPELLANTE
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi tutti analiticamente esposti nell'atto introduttivo del presente gravame, riformare la sentenza n. 785/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Lodi in data 22.8.2023, pubblicata in data 23.8.2023 e notificata in data 8.9.2023
e conseguentemente:
NEL MERITO
In via preliminare: accertarsi il difetto di titolarità attiva del diritto di credito per cui è causa in capo all'appellata società con ogni conseguente statuizione in Controparte_1 ordine alla revoca del decreto ingiuntivo n. 551/2021 – R.G. 1428/2021 emesso dal Tribunale di Lodi in data 26.6.2021 ed al rigetto della domanda avversaria.
In via principale:
- dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig. in data 19.4.2006 Parte_1 poiché redatta sullo schema di fideiussione adottato dall'ABI con circolare I584, recante una violazione della disciplina antitrust, come accertato dal provvedimento n. 55 di data 2.5.2005 della BA d'IT; conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 551/2021 – R.G.
1428/2021 emesso dal
Tribunale di Lodi in data 26.6.2021 perché fondato su titoli dichiarati nulli e, per le medesime ragioni, rigettare ogni pretesa avversaria;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni pretesa avversaria per tutte le ragioni esposte in causa, ovvero, in subordine, ridurla per la somma corrispondente a quanto risulterà all'esito del giudizio come non dovuto o già illegittimamente incassato da controparte.
In via subordinata: dichiararsi la nullità, per violazione dell'art. 2, II comma, lett. a) della legge n. 287/1990, delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione rilasciata dal sig. in data 19.4.2006 e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa avversaria. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c. depositata in data 5.7.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 20 Per PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, ed espletati gli accertamenti anche incidentali necessari e/o opportuni così giudicare:
In ogni caso: confermare in toto l'appellata sentenza ed espungere dal presente giudizio tutte le produzioni documentali fatte solo con l'atto di impugnazione in quanto tardive e pertanto inammissibili;
Nel merito: rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare ogni domanda di merito ed istruttoria ex adverso proposta, per i motivi e come meglio in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze, oltre IVA, CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15% per i due gradi di giudizio.
Sempre nel merito: accogliere le domande tutte già svolte nel giudizio di primo grado come di seguito ritrascritte:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, ed espletati gli accertamenti anche incidentali necessari e/o opportuni così giudicare:
In via preliminare accertare e dichiarare l'opposizione non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e confermare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di parte opponente ed in favore di in subordine, emettere Controparte_1
ordinanza provvisoriamente esecutiva avverso parte opponente, condannando la stessa a pagare a quanto dovuto, anche ai sensi degli artt. 186 bis, Controparte_1
ter, quater, c.p.c., per i motivi e come meglio in atti, oltre interessi legali dal dovuto.
Nel merito: rigettare in toto con sentenza provvisoriamente esecutiva l'opposizione ex adverso proposta, siccome infondata in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo e comunque rigettare ogni domanda di merito ed istruttoria ex adverso proposta;
per l'effetto condannare parte opponente al pagamento in favore
[...]
di quanto ivi indicato per capitale, interessi e accessori, ivi Controparte_1
compresa la rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del procedimento monitorio, oltre IVA e CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15%.
pagina 3 di 20 In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione proposta, condannare parte opponente, anche nelle forme dell'ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis, ter, quater, c.p.c. al pagamento in favore di
[...] della somma risultante all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero Controparte_1
della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori, ivi compresa la rivalutazione monetaria.
In ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in relazione ad eventuali esposizioni debitorie e/o risarcitorie Controparte_1
derivanti da fatti o vicende anteriori alla cessione crediti conclusa con in data 14 CP_5
luglio 2017.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze, oltre IVA, CNA e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfetario del 15%.
Si dichiara formalmente di non accettare il contraddittorio su domande, istanze, deduzioni e\o eccezioni nuove.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 785/2023 del Tribunale di Lodi, Parte_1 pubblicata il 23 agosto 2023, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2021, con cui era stato ingiunto all'appellante, oltre che a
[...]
, di pagare alla ricorrente e, per essa, Parte_2 Controparte_1 CP_6
(già , la somma di euro 45.376,27 oltre interessi e spese della procedura. CP_3
Vicende processuali
1) e, per essa, – cessionaria dei crediti di Controparte_1 CP_6 CP_7
in forza di un contratto di cessione concluso nell'ambito di un'operazione di
[...]
cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 in data 14/7/2017 (come da estratto della
Gazzetta Ufficiale ove era stato pubblicato l'avviso di cessione, prodotto sub all. C in sede monitoria) – aveva agito dinanzi al Tribunale di Lodi chiedendo e ottenendo, nei confronti di e , il decreto ingiuntivo n. 551/2021 per l'importo di € 45.376,27, quale Pt_2 Parte_1
pagina 4 di 20 saldo debitore del rapporto di conto corrente affidato n. 40553859, di cui era titolare la s.n.c.
Senso Unico di D'AN RL e D'AN UI (successivamente trasformata in
[...]
, in seguito dichiarata fallita dal Tribunale di Lodi con Controparte_8
sentenza del 7/8/2013.
1.1) In particolare, il conto corrente era stato acceso in data 4/4/2006 presso l'allora
[...]
CP_9
Il successivo 19/4/2006, e (soci ed amministratori della s.n.c.) Pt_2 Parte_1 avevano rilasciato una fideiussione omnibus in favore della società per l'importo massimo garantito di € 130.000,00.
In data 15/5/2009, con tre distinte missive trasmesse sia alla correntista che ai fideiussori, la banca comunicava la revoca degli affidamenti concessi nonché il recesso dal contratto di conto corrente, contestualmente intimando il pagamento dell'importo conseguentemente dovuto e comunicando l'iscrizione del nominativo nella Centrale Rischi della BA d'IT1.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale, dichiarato con sentenza del 7/8/2013, la banca depositava ricorso per l'ammissione al passivo del proprio credito.
Successivamente, in data 9/3/2021, il legale di cessionaria del Controparte_1 credito di trasmetteva a e la diffida al pagamento Controparte_7 Pt_2 Parte_1
della somma complessivamente dovuta al 31/12/2020 in forza dei rapporti intrattenuti dalla società con la banca (nello specifico, del rapporto di conto corrente e di un contratto di mutuo stipulato dalla società successivamente alla sua accensione – cfr. nota 1) e quantificata in complessivi € 52.710,11 oltre accessori.
Seguiva il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per la minor somma di € 45.376,27, avente titolo unicamente nel rapporto di conto corrente.
2) proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi:
- il mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; 1 Nella missiva trasmessa alla società, la banca aveva altresì comunicato la risoluzione del contratto di mutuo ipotecario dalla medesima sottoscritto in data 16/7/2008 per € 200.000,00 (rapporto identificato col n. 3601853), a fronte del mancato pagamento di tre rate mensili scadute, intimando il pagamento anche di € 196.047,60, corrispondente al residuo dovuto per sorte capitale. La stessa indicazione non è tuttavia presente nelle comunicazioni trasmesse ai fideiussori, relative al solo rapporto di conto corrente, il cui scoperto rientrava nell'importo massimo garantito dalla fideiussione da loro rilasciata. pagina 5 di 20 - il difetto di legittimazione attiva di per non avere la società Controparte_1 provato l'avvenuta cessione del credito azionato in sede monitoria e, quindi, la titolarità della situazione giuridica soggettiva ivi fatta valere. In tesi, infatti, l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non sarebbe idoneo a dimostrare che tra i crediti ceduti fosse compreso anche quello fatto valere dalla controparte in sede monitoria;
- la nullità della fideiussione perché redatta in conformità al modello ABI del 2003.
3) Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo l'incompetenza del Controparte_1
giudice adito a decidere sulla nullità della fideiussione, per essere competente la Sezione
Specializzata in materia di imprese, e contestando il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio opposto.
4) Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, che, una volta istaurato, sortiva esito negativo.
Assegnati e fruiti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'esito del giudizio, il
Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 785/2023 pubblicata il 23 agosto 2023, così decideva:
1) rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 551/2021, emesso dal Tribunale di Lodi, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna alla rifusione a favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che liquida in Euro 6.740,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed IVA.
4.1) Nel pervenire a tale decisione, il giudice di primo grado:
- ha respinto l'eccezione di incompetenza svolta da parte opposta, sul presupposto che parte opponente, come dalla medesima chiarito all'udienza del 20/1/2022, aveva inteso dolersi della nullità della fideiussione non quale oggetto di autonoma domanda riconvenzionale, bensì in via di eccezione riconvenzionale, tesa esclusivamente a paralizzare la pretesa creditoria azionata ex adverso: pertanto, il Tribunale adito doveva essere “ritenuto legittimato
a conoscere, incidenter tantum e senza alcun effetto di giudicato erga omnes, dell'eccezione sollevata” (sentenza, p. 4);
- ha rilevato come l'opposta avesse dimostrato la propria titolarità del diritto di credito azionato, posto che: (i) l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di cui la cessionaria aveva prodotto l'estratto già nel procedimento monitorio, dimostrava l'inclusione pagina 6 di 20 del credito per cui era causa nel portafoglio dei crediti ceduti;
(ii) vi era in atti il riscontro della presenza del credito azionato nell'elenco delle singole posizioni cedute consultabile sul sito web della banca cedente;
(ii) aveva da ultimo ratificato la cessione con Controparte_7
dichiarazione autenticata dal notaio in data 8/10/2021;
- con riguardo all'eccepita nullità della fideiussione, ha osservato come parte opponente non potesse avvalersi dell'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale compiuto dalla BA
d'IT con provvedimento del 2 maggio 2005, reso previo parere dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato del 22/8/2003: la fideiussione, infatti, era stata rilasciata il
19/4/2006 e, quindi, al di fuori del perimetro temporale interessato dal predetto accertamento.
Ciò implicava che il , non potendosi avvalere del suddetto provvedimento quale Parte_1 prova privilegiata, avesse l'onere di fornire il riscontro dei fatti posti a fondamento della dedotta nullità e cioè: della conformità della fideiussione al modello ABI;
dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte;
della lesione della propria sfera di libertà economica per effetto della sottoscrizione del contratto;
del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l'intesa vietata;
infine, dell'applicazione concreta, da parte della banca, delle clausole ritenute nulle. Un simile onere era rimasto inadempiuto, non avendo l'opponente
“fornito alcun elemento di prova a sostegno della desunta esistenza di una intesa anticoncorrenziale [anteriore o coeva alla stipulazione del contratto di fideiussione per cui era causa], neppure mediante la formulazione dei capitoli di prova orale”, ritenuti dal primo giudice in parte irrilevanti, in parte valutativi e in parte generici (sentenza, p. 11). Tale rilievo doveva considerarsi assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore indagine al riguardo;
- ha, infine, rilevato come il diritto di credito azionato dovesse ritenersi fondato, non avendo l'opponente avanzato alcuna contestazione sul punto;
ciò senza tuttavia trascurare che, comunque, la pretesa creditoria fatta valere da parte opposta trovava esaustivo riscontro nella documentazione prodotta dalla banca, comprensiva del contratto di conto corrente, degli estratti conto integrali dall'apertura del conto sino al passaggio in sofferenza e del contratto di fideiussione.
5) ha proposto appello, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di Parte_1
merito e istruttorie rassegnate nel primo grado di giudizio.
Sono stati prospettati tre motivi di appello.
pagina 7 di 20 5.1) Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato la titolarità, in capo all'odierna appellata, del diritto di credito dalla medesima azionato in sede monitoria.
5.2) Con il secondo motivo di impugnazione, il ha lamentato la violazione dell'art. Parte_1
2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere il primo giudice posto in capo all'appellante l'onere di dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte di cui la fideiussione rilasciata costituisse espressione.
5.3) Infine, con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha riproposto ex art. 346 c.p.c.
l'eccezione di nullità integrale e, in subordine, parziale della fideiussione da esso rilasciata.
6) Costituendosi in giudizio, l'appellata e, per essa, Controparte_1 CP_6 contestando i motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
7) Nel corso del giudizio:
- con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 14/2/2024, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata svolta dall'appellante;
- con lo stesso provvedimento, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del
19/02/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
8) Anzitutto, ai fini della delimitazione dell'odierno thema decidendum, occorre premettere che non è stato proposto appello incidentale avverso quella parte della sentenza che ha respinto l'eccezione di incompetenza svolta da la relativa questione deve Controparte_1 quindi ritenersi coperta dal giudicato interno e, come tale, sottratta all'oggetto dell'odierno decidere.
In definitiva, la trattazione che questo Collegio è chiamato a compiere deve ritenersi circoscritta alle sole questioni relative alla titolarità in capo a del Controparte_1
credito dalla medesima azionato ed alla validità della fideiussione omnibus rilasciata pagina 8 di 20 dall'appellante. Nessuna contestazione, infatti, è stata mai svolta né rispetto alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria (che, in ogni caso, il primo giudice ha ritenuto pienamente provata dalla documentazione versata in atti dalla cessionaria), né con riguardo alla quantificazione dell'importo oggetto del provvedimento monitorio: il credito garantito deve, dunque, ritenersi pacifico sia nell'an che nel quantum.
Ancora, in via preliminare, rileva la Corte come parte appellante, nelle proprie conclusioni (sia in quelle rassegnate nell'atto introduttivo del gravame che in quelle indicate nella nota contenente la precisazione delle conclusioni) abbia insistito “per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 5.7.2022”, senza tuttavia riportare né i capitoli di prova né l'indicazione dei testi. Tuttavia, un'istanza così formulata non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità, posto che, come evidenziato dalla Suprema Corte, “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (Cass. n. 10767/2022). Tanto è sufficiente ad esimere la
Corte da ogni ulteriore considerazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello proposto da è infondato per le ragioni che si vanno ad Parte_1
esporre.
9) Con il proprio primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'accertata titolarità, in capo all'odierna appellata, del diritto di credito dalla medesima azionato in sede monitoria.
Ad avviso della difesa di parte appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di
Lodi, l'avviso di cessione non sarebbe in grado di attestare la legittimazione attiva del cessionario;
utile a tale scopo sarebbe unicamente il contratto di cessione che, nel caso di specie, non è stato prodotto. Né una simile prova potrebbe trarsi dalla ulteriore documentazione versata in atti dall'odierna appellata con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
in particolare:
- l'estratto del contratto di trasferimento, prodotto sub all. H, sarebbe “privo del contenuto completo dell'atto e riporta genericamente il numero “46485575 SME UCI” [che] non corrisponde al numero di conto corrente intestato alla società che, invece, Controparte_8 era 40553854” (atto di appello, p. 13);
pagina 9 di 20 - la dichiarazione di ratifica della cessione, prodotta sub all. 1, sarebbe priva di efficacia probatoria in quanto resa da in data 8/10/2021 e, quindi, in un momento successivo CP_7 alla notifica dell'atto di citazione in opposizione;
- l'elenco dei debitori inclusi (doc. K) contiene una mera elencazione di codici appartenenti a soggetti non identificati, oltre a mancare di “ogni indicazione in ordine alla ragione ed all'entità del diritto di credito asseritamente ceduto, risultando il contenuto di tale documento del tutto generico ed incomprensibile” (atto di appello, p. 13).
In ogni caso, ad avviso della difesa, l'elenco contenuto nell'avviso di cessione sarebbe inidoneo a dimostrare l'inclusione nel portafoglio dei crediti ceduti anche di quello azionato dalla controparte;
a tal proposito, l'appellante nega “che nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale si leggeva che la cessione aveva ad oggetto una specifica categoria di crediti, posto che tale cessione riguardava diverse tipologie di crediti, ossia derivanti da contratti di mutuo, apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche” (ibidem, p. 14).
9.1) Ad avviso della Corte, come rilevato da parte appellata, tale motivo è del tutto infondato, non essendo le argomentazioni ivi esposte in grado di porre in discussione la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla titolarità in capo all'odierna appellata del diritto di credito per cui è causa.
Occorre anzitutto precisare che, sin dal primo grado di giudizio, ha Parte_1
contestato la legittimazione attiva della controparte facendo riferimento alla ritenuta carenza di prova della presenza del credito controverso tra quelli cedutile da e non Controparte_7 anche dell'esistenza della cessione (pacifica tra le parti).
Ciò posto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con un orientamento cui questa Corte intende dare seguito, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in
pagina 10 di 20 sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”
(Cass. n. 4277/2023).
Avuto particolare riguardo al caso di specie, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, di cui in sede monitoria ha prodotto un estratto, si legge Controparte_1 che la società ha acquistato pro soluto da “tutti i crediti (per capitale, interessi, Controparte_7
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_7
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il
2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” (all. C fascicolo monitorio).
Ad avviso della Corte, non può revocarsi in dubbio la riferibilità di una simile descrizione (dal tenore letterale tutt'altro che generico) anche al credito che la banca vantava nei confronti della debitrice principale, avente titolo – per quanto di rilievo in questa sede – proprio nello scoperto di un conto corrente affidato acceso nel 2007; tale elemento, invero, non costituisce l'unico riscontro della successione di nella titolarità del credito Controparte_1
controverso, essendo tale circostanza ulteriormente avvalorata:
- dall'elenco dei debitori ceduti, accessibile dal link indicato nell'avviso di cessione
(https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html) – cfr. doc. sub all. K fascicolo appellata, ove i singoli debitori sono identificati o tramite NDG o tramite Codici CERI
(Codice di Iscrizione alla Centrale Rischi della BA d'IT). La posizione debitoria della ceduta è ivi contraddistinta dal n. 1688524734, corrispondente al codice di iscrizione della sua posizione in Centrale Rischi: tale coincidenza è da ritenersi incontroversa, in quanto allegata dall'odierna appellata sin dal primo grado di giudizio ed accertata dal giudice di prime cure, senza che l'appellante abbia opposto alcuna contestazione, neppure sul profilo dell'effettiva corrispondenza del codice stesso a quello identificativo dell'iscrizione del debito garantito nella suddetta banca dati;
- dall'estratto del contratto di cessione, prodotto dall'appellata sub all. H-bis, munito di attestazione di conformità all'originale a firma del notaio dott. Parte appellante Per_1
contesta tale documento ritenendolo non riferibile al credito per cui è causa, sul presupposto per cui il codice presente all'ultima pagina (46485575 SME UCI) non corrisponderebbe al numero di conto corrente: in realtà, trattasi del NDG del rapporto di c/c, come si evince da un raffronto con l'estratto ex art. 50 TUB prodotto in sede monitoria sub doc. n. 8, ove si legge:
pagina 11 di 20 “NDG: 0000000046485575 – Rapporto: 44553859” (corrispondente al rapporto del c/c di cui la debitrice principale era titolare);
- infine, dalla dichiarazione di dell'8/10/2021, munita di sottoscrizione Controparte_7 autenticata dal notaio dott.ssa . In questa sede la banca cedente “DICHIARA E Per_2
ATTESTA CHE tra i crediti compresi nella cessione a favore di Controparte_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di SENSO UNICO Controparte_8
derivanti da rapporto di conto corrente numero. 40553859”, garantiti dalla
[...] fideiussione rilasciata anche dall'appellante (doc. I fascicolo appellata).
Il D'AN ritiene tale dichiarazione irrilevante, in quanto successiva rispetto al momento in cui l'appellata ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo: invero, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, la dichiarazione del cedente rappresenta un documento rilevante che, anche se formato successivamente al perfezionamento della cessione, è in grado di avvalorare la titolarità della posizione creditoria dedotta in giudizio in capo al cessionario.
Come questa Corte ha già avuto modo di constatare, infatti, la dichiarazione del cedente rappresenta “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione
a sé contraria” (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 76/2024; nel medesimo senso depone peraltro anche la giurisprudenza di legittimità laddove ha evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” – cfr. ordinanza n. 10200/2021).
Le considerazioni sin qui svolte conducono, quindi, al rigetto del primo motivo d'appello.
10) Con il proprio secondo motivo di impugnazione, la parte appellante ha lamentato, anzitutto, la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere il primo giudice posto in capo all'appellante l'onere di dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” di cui la fideiussione rilasciata costituisse espressione.
Parte appellante ha sostenuto come la corrispondenza delle clausole della fideiussione per cui è causa a quelle del modello ABI del 2003, dichiarate nulle, sarebbe il solo elemento necessario e sufficiente per consentire al fideiussore di avvalersi dell'accertamento compiuto dalla BA d'IT quale prova privilegiata;
ciò, anche se la sottoscrizione del relativo pagina 12 di 20 contratto sia successiva al 2005. Pertanto, secondo la difesa di parte appellante, il solo onere del sig. sarebbe stato quello di dimostrare la suddetta coincidenza, onere che Parte_1
sarebbe stato compiutamente assolto, essendo stato prodotto il modello ABI del 2003, il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT, oltre che la fideiussione rilasciata il 19/4/2006 che riproduce le clausole n. 2, 6 e 8 del modello censurato.
Con il proprio terzo motivo di appello l'odierno appellante ha, quindi, riproposto l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto alla normativa antitrust.
In particolare, il , con riguardo all'eccepita nullità totale del contratto ex art. 1418 Parte_1
c.c., ha dedotto (cfr. atto di appello p. 27):
- che la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, coincidenti con quelle contenute nel modello ABI del 2003 contraddistinte dalla stessa numerazione, sarebbe tale da travolgere l'intero regolamento negoziale: ciò in quanto “ , al fine di Pt_1 Parte_1
permettere alla società di cui era amministratore di fruire dei prodotti offerti dalla banca, non ha potuto rifiutarsi di sottoscrivere la lettera fideiussoria del 19.4.2006, in quanto non avrebbe trovato alternative sul mercato, con la conseguenza che la violazione del precetto a tutela della libera concorrenza ha viziato anche la formazione della propria volontà in ordine alla stipulazione dell'intero negozio di garanzia”;
- che, peraltro, la condotta anticoncorrenziale della banca, “consistente nella messa in atto di un cartello tra gli istituti di credito, ha impedito ai fideiussori di maturare una scelta diversa nel formare il proprio convincimento negoziale. Nel caso di specie, dunque, l'appellante, di fronte all'esigenza connessa ad un determinato prodotto (l'instaurazione di rapporto di conto corrente), ha dovuto accettare il contenuto della lettera di garanzia che contemplava le clausole per cui è causa, pena la rinuncia definitiva al soddisfacimento delle esigenze di finanziamento della società Senso Unico s.n.c.”.
In ogni caso, l'appellante ha anche dedotto che, qualora si fosse voluto limitare la nullità alle sole clausole n. 2, n. 6 e n. 8 del contratto, il fideiussore si sarebbe dovuto ritenere, comunque, liberato, per essere la banca incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c. Ciò in quanto, nonostante il credito fosse divenuto esigibile nel momento in cui la banca, con missiva del 15/5/2009, aveva comunicato il proprio recesso dal contratto di conto corrente, parte creditrice si sarebbe attivata per il recupero del credito soltanto con il ricorso ex art. 93 l. fall. per l'ammissione al passivo del fallimento della società debitrice principale, depositato in pagina 13 di 20 data 11/11/2013, ben oltre i sei mesi previsti dalla disposizione codicistica. Infatti, secondo l'appellante, il termine “istanze” di cui all'art. 1957 c.c. deve essere riferito ai soli mezzi di natura giurisdizionale riconosciuti al creditore per il recupero del proprio credito, non essendo sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento.
Peraltro, ad avviso della difesa, anche a voler ritenere diversamente, sarebbe comunque necessario che la richiesta di pagamento stragiudiziale venga “diligentemente coltivata” facendovi seguire la domanda giudiziale vera e propria entro un termine ragionevole, circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie, posto che l'iniziativa giudiziale sarebbe stata attivata nei confronti della debitrice principale in data 11/11/2013 (ossia quattro anni dopo la scadenza dell'obbligazione principale) e nei confronti dei fideiussori con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28/4/2021 (a distanza di quasi 12 anni dalla scadenza dell'obbligazione principale).
10.1) Ad avviso della Corte, per quanto il secondo motivo di appello, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, possa ritenersi meritevole di apprezzamento, tuttavia,
l'infondatezza delle allegazioni riproposte dall'appellante con il proprio terzo motivo di gravame non consente di affermare la liberazione dell'appellante dall'obbligazione di garanzia cui lo stesso è tenuto in base alla fideiussione per cui è causa.
Sotto il primo profilo, va richiamato che il Tribunale di Lodi ha respinto l'eccezione di nullità della fideiussione sul presupposto – ritenuto di rilievo assorbente – che l'appellante non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un'intesa concorrenziale “a monte” nel periodo in cui il contratto è stato sottoscritto (19/4/2006). Infatti, secondo il giudice di primo grado, essendo stata rilasciata la fideiussione in un momento successivo rispetto al periodo coperto dall'accertamento della BA d'IT (novembre 2003 –maggio 2005), l'appellante non se ne sarebbe potuto giovare quale prova privilegiata, ma avrebbe dovuto, al contrario, offrire “la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie” (sentenza,
p. 11).
Tale valutazione non pare condivisibile.
pagina 14 di 20 Secondo costante orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3636/2023), anche a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu privilegiata al provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT rispetto alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate (2, 6 e 8, rispettivamente di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il provvedimento stesso, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n.
41994/2021), consente comunque di ravvisare la persistenza di un meccanismo di violazione della normativa antitrust nazionale ed eurounitaria abitualmente utilizzato dagli istituti di credito. Tale meccanismo rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito.
In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta la presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, in particolare, di una presunzione iuris tantum, superabile dalla prova contraria che è onere della banca fornire: anche a fronte del principio della vicinanza della prova, l'istituto di credito è chiamato a dimostrare che, al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, fosse venuta meno l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
Avuto riguardo al caso di specie, alla luce dei suddetti principi, ritiene la Corte che parte appellante abbia assolto al proprio onere probatorio (avente ad oggetto la sola corrispondenza del contenuto della fideiussione rilasciata a quello del modello ABI), avendo prodotto il contratto di fideiussione, il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT, nonché il modello ABI del 2003 (doc. n. 4, n. 11 e n. 12 fascicolo appellante).
D'altro canto, a fronte dell'effettiva riproduzione nel testo del contratto di tutte e tre le clausole dichiarate nulle (cfr. artt. 2, 6 e 8 del contratto), la banca appellata non ha introdotto in giudizio, come era suo onere, alcuna prova in grado di superare la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata.
pagina 15 di 20 Per il resto, le allegazioni svolte dall'appellante per argomentare la nullità totale della fideiussione da esso rilasciata, così come la decadenza dalla garanzia fideiussoria in cui sarebbe incorso il creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., devono ritenersi infondate.
Anzitutto, occorre precisare che, a fronte dell'intervento delle Sezioni Unite con l'arresto n.
41994/2021, la riproduzione in una fideiussione ominibus delle clausole dichiarate nulle per contrasto con la normativa antitrust ne determina la nullità solo parziale: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'estensione della nullità all'intero contratto si verifica soltanto in via eccezionale, quando l'interessato riesca a dimostrare che la parte del contratto colpita da nullità (ossia le clausole del modello ABI) sia da ritenersi essenziale ai fini della conclusione del contratto e, conseguentemente, che il negozio fideiussorio non sarebbe stato concluso dalle parti in mancanza della parte colpita da nullità.
Non risulta a questa Corte che l'appellante abbia fornito una simile prova.
Il , infatti, si è limitato ad affermare genericamente (senza fornire un idoneo Parte_1
supporto probatorio) che, nel rilasciare la garanzia, si sarebbe trovato costretto ad accettare il contenuto del contratto che contemplava le clausole tacciate di anticoncorrenzialità, a fronte nella necessità impellente di aprire il rapporto conto corrente bancario e dell'impossibilità di trovare valide alternative sul mercato.
A prescindere da ogni considerazione circa l'attinenza di simili argomentazioni ad un eventuale vizio del consenso del garante piuttosto che all' indispensabilità delle clausole per entrambe le parti ai fini del perfezionamento del contratto, ed a prescindere dal rilievo per cui il rilascio della fideiussione è avvenuto, nella specie, successivamente all'apertura del conto corrente, va detto che, in ogni caso, si tratta di allegazioni generiche, prive di supporto probatorio, e, come tali, inidonee a dimostrare che la volontà delle parti di concludere il contratto fosse stata strettamente correlata alla presenza nello stesso delle clausole censurate.
pagina 16 di 20 Va, pertanto, esclusa l'estensione della nullità parziale all'intero contratto, posto che, in assenza di migliori allegazioni, deve ritenersi che le parti contraenti avrebbero comunque concluso il contratto fideiussorio anche in assenza delle clausole suddette: quanto alla posizione del garante, pare evidente che questi, che pure si era mostrato disponibile a prestare fideiussione alle condizioni più gravose derivanti dalle predette clausole, a maggior ragione avrebbe rilasciato la fideiussione in ipotesi di sostituzione delle pattuizioni nulle con la disciplina codicistica ad esso più favorevole;
quanto alla posizione della banca, pare altrettanto evidente che questa, considerata la nullità delle pattuizioni censurate, avrebbe ugualmente stipulato la fideiussione, quantunque per essa meno tutelante, pur di non rimanere priva di qualsiasi garanzia.
Esclusa quindi la nullità totale e riconosciuta in astratto la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello ABI del 2003 (artt. 2, 6 e 8), occorre verificare se, nel caso concreto, dette clausole abbiano trovato applicazione e, quindi, se l'istituto di credito beneficiario della garanzia ne abbia tratto vantaggio: solo in questo caso, infatti, potrebbe accertarsi la sussistenza in capo all'appellante di un interesse concreto ad ottenere una declaratoria dell'invalidità delle clausole in questione.
Va, quindi, detto che, nonostante la fideiussione riproduca tutte e tre le clausole, il contesta unicamente la clausola sub n. 6, contenente una deroga al termine Parte_1 semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Va, peraltro, rilevato che l'appellante ha eccepito la decadenza della società appellata soltanto con la prima memoria ex art. 183, coma 6 c.p.c.; infatti, nell'atto di citazione in opposizione, l'appellante si era limitato ad allegare la corrispondenza delle clausole dichiarate nulle agli artt. 2, 6 e 8 del contratto senza null'altro eccepire.
Questo, del resto, è uno dei presupposti sui quali il primo giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
si legge infatti nell'ordinanza del 31/01/2022: “considerato che, nel caso che ci compete, parte opponente non ha sollevato specifiche contestazioni in relazione all'invalidità dell'obbligazione garantita (art. 8), alla reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di annullamento, inefficacia o revoca dell'obbligazione principale (art. 2), né in relazione alla mancata preventiva escussione del debitore principale in deroga all'art.
1957 c.c. (art. 6)”.
pagina 17 di 20 La tardiva proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. da parte del fideiussore odierno appellante impedisce, di per sé, la declaratoria di nullità della clausola di deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c., come, del resto, recentemente chiarito dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui, a tal fine, è richiesta, fra l'altro, “la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così Cass.
17/1/2025 n. 1170).
In ogni caso, anche a voler prescindere dal (pur dirimente) profilo della tardività dell'eccezione (in quanto non formulata dall'opponente nel primo atto difensivo utile, ossia nell'atto di citazione in opposizione), sembrerebbe che la clausola non abbia avuto alcun effetto nel caso concreto.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a “semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art. 7 del contratto, cosiddetta “clausola a prima richiesta”, rimasta del tutto estranea alle censure dell'Autorità di vigilanza, relative al solo complesso delle clausole 2, 6 e 8), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
pagina 18 di 20 l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. Parimenti rilevante, pur se risalente, è Cass. n. 13078/2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa Corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che
d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva)” ).
Ed invero, nel caso di specie è documentato che originaria titolare del Controparte_7
credito, in data 15/5/2009 abbia comunicato alla debitrice principale (nonché ai fideiussori) la revoca degli affidamenti, oltre che il recesso dai contratti di conto corrente, con contestuale intimazione di pagamento dell'importo di € 53.078,03 (cfr. docc. nn.
3-5 fascicolo monitorio).
Tanto basta a destituire di fondamento le doglianze dell'appellante e, quindi, a ritenere che la banca non sia incorsa in alcuna decadenza tale da determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi tempestivamente attivata nei confronti di tutti i soggetti obbligati per il recupero del proprio credito, avente titolo nel rapporto di conto corrente affidato di cui la
[...]
già Senso Unico di D'AN RL e D'AN UI era Controparte_8
titolare.
11) Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico di (parte soccombente). Parte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 45.376,27) come previsti dal DM n. 147 del 13/08/2022, avuto ulteriore riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, già avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_6 CP_3
Lodi n. 785/2023 pubblicata il 23 agosto 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
e, per essa, già le spese del presente Controparte_1 CP_6 CP_3
grado di appello, liquidate in complessivi euro 6.946,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
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