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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1757/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Provenzano Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 04.12.2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (200/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposta un'integrazione peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 10.11.2023 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 13.10.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 04.12.2023.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto appare infondata alla stregua della disposta integrazione peritale.
In particolare, il dottor già CTU della prima fase, con procedimento Persona_1
logico immune da vizi, che il giudice condivide, ha confermato che le patologie di cui risulta affetta attualmente l'opponente “Cod. 9323 - Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale – 70; Cod. 2006 - Epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento – 4; Cod. 7105 - Obesità (BMI 43.7) con complicanze artrosiche
– 40; Cod. 6442 - Miocardiopatia con disfunzione diastolica (HFPEF) con valvulopatia mitralica lieve (II classe NYHA) – 50; Cod. 6424 - Epatite cronica attiva HCV relata –
51; Cod. 7008 - Spondilolistesi – 12”, determinano una condizione di inabilità totale
(100%) e lo stato di handicap in condizioni di gravità secondo quanto sancito dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 ma non integrano gli estremi del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento (cfr. integrazione peritale versata in atti).
Quanto alla documentazione sanitaria deposita da parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta del 14.09.2024, ed acquisita al presente giudizio, la dedotta omissione del CTU, che non l'avrebbe considerata, non giustifica un rinnovo delle operazioni peritali, considerato che parte ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., “ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata
2 documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata” (Cass. 13/10/2010, n. 21151) (cfr. Cass. 11908 del
06/05/2021).
Nel caso in esame, e, così, per la successiva documentazione sanitaria depositata con le note di trattazione scritta del 19.02.2025, risulta evidente tale omissione giacché parte ricorrente ha prodotto nuovi documenti sanitari deducendo genericamente la loro rilevanza ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento. Nulla ha, però, specificato in termini di aggravamento delle patologie o di insorgenza di nuove rispetto alla loro utilità a conseguire, per effetto delle percentuali loro attribuibili, il raggiungimento della soglia invalidante utile ai fini della prestazione reclamata.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, occorre confermare le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue il rigetto dell'opposizione e l'accertamento che parte ricorrente, a decorrere dal 19.01.2023, è invalida civile nella misura del 100%, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 5/2/1992, n. 104.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, stante la soccombenza reciproca realizzatasi nelle due fasi, ex art 445 bis c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che parte opponente, a decorrere dal
19.01.2023, è invalida civile nella misura del 100%, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 5/2/1992, n. 104.
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 21.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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