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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 22.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a OL d'AR (PC) , rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam
Viadana, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam Viadana, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 22.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi, essendo economicamente indipendenti ed avendo,
ognuno, distinte fonti di reddito, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
in particolare, la sig.ra già a far Pt_1
data dal mese di Gennaio 2025 compreso, ha rinunciato al mantenimento mensile di euro 300,00 in suo favore, consensualmente previsto a carico del sig. in fase di separazione. CP_1 2) I coniugi saranno liberi di scegliersi una propria diversa residenza.
3) La sig.ra e il sig. consapevoli che i beni immobili Pt_1 CP_1
acquistati dai medesimi successivamente alla separazione e/o ricevuti dai medesimi per successione sono beni personali e come tali di loro esclusiva proprietà, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia diritto e/o pretesa in merito ai suddetti beni.
4) Il figlio , oggi di anni ventisei, nato a [...] Persona_1
d'AR (PC), il 11.11.1998, che da anni lavora, ha ormai raggiunto la propria indipendenza economica e da tempo vive con la propria famiglia a Castelvetro P.no, Via Adolfo Bernini n. 17, come da stato di famiglia che si produce. I sigg.ri e pertanto, si Pt_1 CP_1
danno reciprocamente atto del venir meno, a far data dal mese di gennaio 2025, dell'obbligo al mantenimento del figlio , Persona_1
nonché, sempre a far data dal gennaio 2025, dell'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie in suo favore.
5) La figlia oggi di anni ventitré, nata a [...] Per_2
(PC), il 13.06.2002, studentessa universitaria, seguiterà a vivere presso la residenza della madre, attualmente in Monticelli d'Ongina
(PC), Via Trieste, n. 7 e potrà frequentare il padre con la più ampia libertà, così come potrà pernottare presso il padre ogni qualvolta lo desideri.
6) Il sig. conformemente a quanto concordato in sede di CP_1
separazione, continuerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino a quando la stessa non diverrà Per_2
economicamente indipendente, la somma mensile di euro 300,00, che il medesimo corrisponderà a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban [...], sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 28 di ogni Parte_1
mese, rivalutabile annualmente secondo il 100% degli indici ISTAT,
come per legge. Con le stesse modalità il sig. corrisponderà CP_1
nella misura del 50% altresì le spese strao rdinarie mediche,
scolastiche e ricreative, in base al protocollo del Tribunale di Milano.
In riferimento alle stesse, il genitore che le avrà anticipate dovrà
trasmettere all'altro copia della documentazione attestante l'esborso e l'altro genitore dovrà procedere al rimborso entro quindici giorni.
7) Le detrazioni per figli a carico continueranno ad essere percepite dai signori e nella misura del 50% ciascuno. CP_1 Pt_1
8) I coniugi dichiarano di aver già regolato prima d'ora ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide: - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 27.4.1996 in Castell'Arquato (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 7 ,
parte 2, serie A , anno 1996 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 22.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a OL d'AR (PC) , rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam
Viadana, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam Viadana, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 22.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi, essendo economicamente indipendenti ed avendo,
ognuno, distinte fonti di reddito, rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
in particolare, la sig.ra già a far Pt_1
data dal mese di Gennaio 2025 compreso, ha rinunciato al mantenimento mensile di euro 300,00 in suo favore, consensualmente previsto a carico del sig. in fase di separazione. CP_1 2) I coniugi saranno liberi di scegliersi una propria diversa residenza.
3) La sig.ra e il sig. consapevoli che i beni immobili Pt_1 CP_1
acquistati dai medesimi successivamente alla separazione e/o ricevuti dai medesimi per successione sono beni personali e come tali di loro esclusiva proprietà, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia diritto e/o pretesa in merito ai suddetti beni.
4) Il figlio , oggi di anni ventisei, nato a [...] Persona_1
d'AR (PC), il 11.11.1998, che da anni lavora, ha ormai raggiunto la propria indipendenza economica e da tempo vive con la propria famiglia a Castelvetro P.no, Via Adolfo Bernini n. 17, come da stato di famiglia che si produce. I sigg.ri e pertanto, si Pt_1 CP_1
danno reciprocamente atto del venir meno, a far data dal mese di gennaio 2025, dell'obbligo al mantenimento del figlio , Persona_1
nonché, sempre a far data dal gennaio 2025, dell'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie in suo favore.
5) La figlia oggi di anni ventitré, nata a [...] Per_2
(PC), il 13.06.2002, studentessa universitaria, seguiterà a vivere presso la residenza della madre, attualmente in Monticelli d'Ongina
(PC), Via Trieste, n. 7 e potrà frequentare il padre con la più ampia libertà, così come potrà pernottare presso il padre ogni qualvolta lo desideri.
6) Il sig. conformemente a quanto concordato in sede di CP_1
separazione, continuerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia sino a quando la stessa non diverrà Per_2
economicamente indipendente, la somma mensile di euro 300,00, che il medesimo corrisponderà a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban [...], sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 28 di ogni Parte_1
mese, rivalutabile annualmente secondo il 100% degli indici ISTAT,
come per legge. Con le stesse modalità il sig. corrisponderà CP_1
nella misura del 50% altresì le spese strao rdinarie mediche,
scolastiche e ricreative, in base al protocollo del Tribunale di Milano.
In riferimento alle stesse, il genitore che le avrà anticipate dovrà
trasmettere all'altro copia della documentazione attestante l'esborso e l'altro genitore dovrà procedere al rimborso entro quindici giorni.
7) Le detrazioni per figli a carico continueranno ad essere percepite dai signori e nella misura del 50% ciascuno. CP_1 Pt_1
8) I coniugi dichiarano di aver già regolato prima d'ora ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide: - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 27.4.1996 in Castell'Arquato (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 7 ,
parte 2, serie A , anno 1996 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti