Articolo 9 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 febbraio 1976
Art. 9.
Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235 , per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilita' dal 50 al 59 per cento, gia' indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, e' riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1976