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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 746/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.12.2024 e vertente
TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Di Bartolomeo e Luca Caramanico, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Pescara, Via Bologna
n.5, in virtù di procura in atti;
APPELLANTI
E
E rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dagli Avv.ti Monica Passamonti e Paola Petrella del Foro di Teramo con studio in Silvi, Via Roma, n. 457/A, in virtù di procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 10.12.2024.
1 OGGETTO: Risarcimento danni. Appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Pescara n. 895/2022 del 13.06.2022, pubblicata il 14.06.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e convenivano e
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2
dinnanzi al Tribunale di Pescara al fine di:
[...]
“1. accertare e dichiarare che i convenuti sono venuti meno all'obbligo di informare gli attori sulla reale situazione economica e patrimoniale dell'azienda ceduta in data 24 marzo 2009 omettendo di partecipare l'esistenza di carichi tributari di cui in parte narrativa;
2. accertare e dichiarare inoltre che a causa di tale omissione gli attori sono rimasti esposti all'esecuzione forzata di debiti aziendali maturati dai convenuti e, per l'effetto,
3. condannarli in solido, ovvero per ciascuno per il titolo di responsabilità suo proprio, a risarcire gli attori della complessiva somma di € 29.804,70 oltre oneri accessori come meglio identificata in narrativa ed espressamente salva ogni migliore quantificazione secondo quanto specificato in calce alla pag. 7 che precede;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Deducevano:
- di essersi resi cessionari dell'intero capitale sociale della CP_3 CP_1
e divenendone al contempo amministratori in
[...] Controparte_2
luogo dei ridetti e uscenti dalla compagine;
CP_1 CP_2
- di avere intrapreso l'operazione di cessione facendo affidamento sulla situazione patrimoniale che i convenuti – ai quali erano legati da un rapporto di fiducia
2 risalente negli anni – avevano loro rappresentato secondo i dati riportati in allegato all'atto notarile di cessione;
- di avere invece poi scoperto che durante la gestione dei cedenti la società aveva maturato dei carichi tributari per circa 70.000,00 euro;
- di avere subito investito del problema i cedenti, i quali, ben a conoscenza delle dette passività, avevano minimizzato il tutto trattandosi di “pretese infondate e ritualmente contestate in sede giudiziaria” ed avevano aggiunto che i cessionari non avrebbero dovuto preoccuparsi in quanto “trattandosi di debiti pacificamente maturati in epoca precedente il loro ingresso in società, essi cedenti si sarebbero ovviamente fatti carico di ogni pretesa economica fosse stata in ipotesi concretamente esigibile dagli Enti creditori”;
- di essersi poi i cedenti tirati indietro, facendosi addirittura negare per le vie brevi, all'indomani del tentativo di esecuzione mobiliare effettuato dal concessionario della riscossione;
- di avere gli attori dovuto farsi carico del pagamento degli importi richiesti pur ricevendo – accedendo ai benefici di cui all'art. 1 del decreto fiscale collegato alla
Legge di Bilancio 2018 – una cospicua riduzione dei detti carichi tributari (circa
30.000,00 euro, a fronte degli oltre 75.000,00 euro maturati sino all'anno 2017);
- di avere pertanto diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano i convenuti contestando le avverse deduzioni. Eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza del tribunale adito in favore del tribunale delle
Imprese; nel merito, l'insussistenza del diritto ad agire in via di regresso e comunque l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria. Sostenevano comunque che la gestione contabile e fiscale della loro azienda era stata affidata al rag. attribuendo pertanto allo stesso una responsabilità Persona_1
professionale per i debiti tributari insorti: motivo per cui chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' a titolo di manleva. Per_1
3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva invocando Persona_1 anch'egli il rigetto della domanda attorea perché indeterminata e sfornita di prova in ordine al pregiudizio asseritamente patito ed il cui diritto doveva ritenersi comunque prescritto. In via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda di manleva avanzata dai convenuti perché anch'essa indeterminata e carente di prova dell'an e del quantum.
Il Tribunale di Pescara, dopo avere con sentenza rigettato l'eccezione di incompetenza del tribunale adito, istruita la causa a mezzo prova documentale ed orale, con la sentenza n. 895/2022 emessa ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda attorea, rigettava la domanda proposta dai convenuti nei confronti del chiamato in causa, condannava gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite del grado liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, condannava i convenuti al pagamento in favore del chiamato in causa delle spese di lite del grado liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Nella sentenza il giudice evidenziava come, in applicazione dell'art. 2269 c.c., chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio. I cessionari – rilevava il primo giudice – avrebbero dovuto accertarsi, prima di acquistare le quote, dell'inesistenza di debiti pregressi non potendo la conoscenza e la fiducia riposta nei cedenti essere utilizzata a discolpa di una palese loro negligenza (non essendo emerso, d'altro canto, che i cedenti avessero volutamente occultato la situazione debitoria).
Né poteva ritenersi – rilevava il giudice in sentenza – “come vorrebbe parte attrice, che i cedenti abbiano effettuato un riconoscimento del proprio debito, non essendovi un atto scritto in tal senso nè prova certa e univoca in atti”.
Concludeva il giudice “La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata. In virtù del principio della ragione più liquida, diviene a questo punto superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate. Dal rigetto della domanda di parte attrice consegue il rigetto della domanda formulata dai convenuti nei confronti del chiamato in causa…”.
4 Nel proporre appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 censuravano la decisione del primo giudice affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1. ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA FONDATA SUL
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO RISARCITORIO PER ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
A dire di parte appellante, il primo giudice aveva errato a non ritenere che “i cedenti abbiano effettuato un riconoscimento del proprio debito” non essendovi sul punto “prova certa e univoca in atti” (pag. 3 sentenza). Ed infatti – deduceva parte appellante – “essendosi i convenuti astenuti dal contestare l'esistenza della formale ricognizione di debito che gli attori avevano espressamente allegato essere stata formulata direttamente nei loro confronti dai cedenti, in relazione a
“ogni pretesa economica fosse stata in ipotesi concretamente esigibile dagli Enti creditori”, il Tribunale di Pescara non avrebbe potuto sostenerne l'inesistenza, né assumere l'assenza di una “prova certa e univoca in atti” (pag. 3 sentenza), ma, come ricordato, avrebbe dovuto limitarsi a ritenere “non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti dedotti dall'attore” e su tale ricognizione fondare
l'accoglimento della domanda attorea”.
2. ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA FONDATA SULLA
RICOGNIZIONE DEL DEBITO RISARCITORIO PER ERRATO
APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE ARTT. 115 - 116 - 232 C.P.C. E
SUA RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA: ERRATA
VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO.
A dire di parte appellante, il primo giudice aveva errato nel disconoscere l'efficacia della ricognizione di debito emersa dall'istruttoria processuale, perché
“dall'istruttoria espletata non risulta in maniera certa e univoca che detto riconoscimento di debito sia stato indirizzato alla persona del creditore” (pag. 4 sentenza). Ed infatti, dichiarando “di aver “assistito” ad una telefonata”, il teste
5 escusso aveva evidenziato una conoscenza dei fatti che gli proveniva da una partecipazione attiva agli stessi, una conoscenza personale del fatto, non mediata da elementi terzi quali la conoscenza de relato actoris ipotizzata dal Tribunale in sentenza. A ciò doveva aggiungersi la mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale: circostanza da ritenersi essenziale in termini di ammissione dei fatti e comunque, rilevante, per non essere stato adeguatamente motivato dal giudice il mancato utilizzo della stessa ai fini della decisione.
3. ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA FONDATA SUL
DISCONOSCIMENTO DEL DEBITO RISARCITORIO IN
CONSEGUENZA DELLA ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART.
1988 C.C..
A dire di parte appellante, il Tribunale di Pescara aveva erroneamente deciso sulla domanda basandosi sul principio secondo cui “il riconoscimento e la ricognizione di debito, costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia” (pag. 3 sentenza). In realtà - deduceva - contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato, la natura di atto ricettizio della ricognizione di debito non era da ritenersi affatto pacifica, in dottrina come in giurisprudenza di merito e legittimità. Richiamava giurisprudenza, più recente di quella richiamata dal primo giudice, secondo cui (Cass. civ. n. 9097/2018) “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”.
4. IN VIA SUBORDINATA: ERRONEO RIGETTO DELLE ISTANZE
ISTRUTTORIE.
A dire di parte appellante, il giudice di primo grado, nell'ordinanza ammissiva della prova testi del 17/09/2019, aveva erroneamente escluso dall'articolato probatorio i capitoli ritenuti "irrilevanti", "generici", "necessitanti prova
6 documentale" e preclusi alla prova testimoniale, non ricorrendo i presupposti a tal fine richiesti dalla norma”. La richiesta di modifica della detta ordinanza, richiesta formulata all'udienza del 13.11.2019 e rinnovata, da ultimo, nella comparsa conclusionale depositata nel procedimento celebrato in prime cure (pag.
6 comparsa conclusionale in proc. n. 441/18 RG Tribunale di Pescara), ma non accolta, doveva, sebbene in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi di cui ai punti 1, 2 e 3, intendersi rinnovata anche in sede di appello.
5. ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA PER LA VIOLAZIONE /
FALSA APPLICAZIONE ART. 1440 C.C..
Secondo la difesa di parte appellante, gli appellanti non avevano mai invocato di essere tenuti indenni dalla “responsabilità̀ illimitata (che consegue a)
l'adesione ad una società̀ di persone”, bensì avevano chiesto di essere risarciti dei danni derivanti dalla maliziosa condotta contrattuale assunta dai cedenti, per avere loro “taciuto dolosamente la reale situazione economico finanziaria della società, impedendo la formazione di una volontà contrattuale correttamente orientata e informata e procurando loro i danni muniti di giustizia” (pag. 11 conclusionale I grado di giudizio).
Deduceva parte appellante “alla luce del riscontro offerto dalla prova orale (e, di contro, dalla radicale assenza di qualsiasi riscontro probatorio a sostegno della diversa ricostruzione lamentata dai convenuti), la vicenda in discussione andava dunque senz'altro inquadrata nell'alveo della fattispecie sanzionata dalla disposizione di cui all'art. 1440 c.c. (non già in quello della pretesa irresponsabilità dalle obbligazioni societarie, fattispecie mai azionata dagli odierni appellanti), che, come reso incontroverso dal tenore letterale delle deduzioni rassegnate, da ultimo, nella comparsa conclusionale depositata nel procedimento a quo, gli attori avevano inteso azionare”.
Concludevano gli appellanti nei termini che seguono:
7 “
1. accertare e dichiarare che i convenuti sono venuti meno all'obbligo di informare gli attori sulla reale situazione economica e patrimoniale dell'azienda ceduta in data 24 marzo 2009, omettendo di partecipare l'esistenza dei carichi tributari di cui in parte narrativa;
2. accertare e dichiarare inoltre che a causa di tale omissione gli attori sono rimasti esposti all'esecuzione forzata di debiti aziendali maturati dai convenuti, e, per l'effetto, in forza di tutte le ragioni indicate con l'atto di citazione e gli scritti difensivi di primo grado,
3. condannarli in solido, ovvero ciascuno per il titolo di responsabilità suo proprio, a risarcire gli attori del danno nell'indicata misura di € 29.036,71, per le ragioni illustrate, oltre rivalutazione e interessi nella richiesta misura di quelli contemplati dalle disposizioni di cui al d. lgs. 231/02 e ss. mm. e ii. (interessi commerciali);
4. condannare inoltre i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori di una somma equitativamente determinata, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.;
5. in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
In subordine ed in via istruttoria, in accoglimento del quarto motivo di appello, ammettere i seguenti capitoli di prova (con l'avvertenza che essi sono indicati seguendo la numerazione originariamente introdotta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.):
18. "vero che, informati della situazione, i convenuti e si CP_2 CP_1
sono affrettati a tranquillizzare gli attori, dicendo loro che essi non gliene avevano parlato perchè, a loro dire, si trattava di pretese infondate e contestate in sede giudiziaria?";
19. "vero che i convenuti e hanno riconosciuto che si CP_2 CP_1
trattava di debiti pacificamente maturati durante la loro gestione della società
8 oggi di proprietà degli attori, assicurando che si sarebbero fatti carico di ogni pretesa economica fosse stata infine concretamente esigibile dagli Enti creditori?";
20. "vero che, a tal fine, i convenuti e hanno chiesto di CP_2 CP_1
essere partecipati di eventuali notifiche successive, delle quali avrebbero curato il ritiro presso la sede legale della società ceduta, come in effetti occorso negli anni
a venire?";
21. "vero che, in effetti, negli anni successivi i convenuti e CP_2 [...]
hanno tenuto fede all'impegno di curare il ritiro delle cartelle di CP_1
pagamento notificate presso la società, di volta in volta rinnovando l'impegno di assumersene l'integrale responsabilità patrimoniale e confermando di essere in attesa di conoscere l'esito delle opposizioni promosse per loro conto in sede giudiziaria?";
22. "vero che in particolare che all'epoca era impiegato Controparte_2
presso la società Maxi Food, un ingrosso di alimentari presso cui si serviva la società di proprietà degli odierni attori, approfittava delle numerose occasioni in cui si recava presso Cafè dei Mercanti s.n.c. a ritirare gli ordinativi degli acquisti per farsi consegnare anche le cartelle di pagamento a misura che venivano notificate, di volta in volta rinnovando l'impegno di assumersene l'integrale responsabilità patrimoniale e confermando di essere in attesa di conoscere l'esito delle opposizioni promosse per loro conto in sede giudiziaria?"
Si costituivano in appello e Controparte_1 Controparte_2
contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare la domanda degli attori, odierni appellanti, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 2269 c.c., “chi entra a far parte
9 di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio”. Sul punto si è effettivamente espressa la Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 9326/2010 specificando come “In tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci - in base a quanto disposto dall'art. 2269 c.c., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'art. 2293 c.c. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società”.
Si tratta di una disciplina che regolamenta, all'evidenza, i rapporti tra i debitori
(cedente e cessionario) da una parte, ed i creditori sociali, dall'altra.
Quanto invece alla regolamentazione dei rapporti interni tra cedente e cessionario appare rilevante, e determinante, la disciplina dettata dall'atto di cessione tra le parti.
Scrive, sul punto, la Suprema Corte per come massimata (Cass. Civ., Ordinanza
n. 26502/2022): “In tema di cessione di quote di società di persone, i rapporti interni tra cedente e cessionario relativi alla ripartizione delle obbligazioni sociali pregresse sono regolati esclusivamente dagli accordi di cessione, da interpretarsi secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., risultando inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c. che disciplinano la responsabilità verso i creditori sociali. Mentre il socio cedente continua a rispondere esternamente nei confronti dei creditori sociali per le obbligazioni sorte prima del fatto che ha determinato lo scioglimento del rapporto, nei rapporti interni, in assenza di un'espressa regolamentazione contrattuale sulla ripartizione dei debiti sociali, né la società né il cessionario della quota, una volta pagati i debiti sociali, hanno titolo per essere tenuti indenni dall'ex socio cedente di quanto corrisposto ai creditori. Non è ammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al
10 contenuto di un atto scritto di cessione di quote sociali, in virtù del divieto posto dall'art. 2722 c.c. La mera presenza nell'atto di cessione di una clausola che stabilisce la decorrenza degli effetti della cessione "per tutte le conseguenze utili ed onerose" non è di per sé sufficiente a fondare un diritto del cedente alla compensazione tra il corrispettivo della cessione e le perdite sociali, in assenza di una specifica pattuizione in tal senso. L'eventuale conoscenza da parte del cessionario della situazione patrimoniale della società al momento della cessione rileva ai soli fini della determinazione del prezzo di cessione, ma non implica automaticamente una diversa regolamentazione dei rapporti debitori tra le parti”.
Una sentenza, quella citata, che chiarisce definitivamente una questione già affrontata in passato e risolta nel medesimo modo. Si veda, a mero titolo d'esempio, Cassazione Civile n. 525/2011 secondo cui “nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni;
al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 cod. civ., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 cod. civ., che disciplina i rapporti tra i soci e dell'art. 2289 cod. civ., che regolamenta quelli tra società e socio uscente”. Ed ancora, Cass.
Civ. n. 25123/2010 secondo cui “In tema di società in nome collettivo, nell'ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali - trovando generale applicazione la disposizione di cui all'art. 2290 c.c. - ma non nei confronti della società o dei cessionari;
ne consegue che né la società, né i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori”.
11 Dall'excursus rappresentato emerge pertanto: a) la diversa regolamentazione dei rapporti interni tra cedente e cessionario di quote sociali di una s.n.c., rispetto alla responsabilità degli stessi di fronte ai creditori sociali;
b) l'importanza dell'autonomia contrattuale espressa nell'atto di cessione delle quote;
c)
l'impossibilità di ricorrere alla prova testimoniale per dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto dell'atto scritto di cessione di quote sociali, stante il divieto posto dall'art. 2722 c.c. (ed infatti, di fronte ad un atto stipulato per iscritto, è assai poco plausibile che le parti non vi abbiano inserito tutte le loro manifestazioni di volontà, lasciando alla forma orale ulteriori pattuizioni aggiuntive o addirittura contrastanti con quanto risultante dal primo documento in questione).
Nell'atto di cessione in esame – patto interno tra cedente e cessionario - nulla è scritto in favore degli acquirenti della quota sociale, in termini di garanzia dell'inesistenza dei debiti sociali.
Dunque, non avendo il cedente garantito gli acquirenti della quota sociale dell'inesistenza dei debiti sociali, secondo la normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità egli avrebbe dovuto rispondere delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali.
La problematica si sarebbe potuta, pertanto, risolvere in modo lineare e privo di criticità se non fosse stato adottato dai cedenti, alla stipula del contratto di cessione, un comportamento certamente non improntato al principio della buona fede contrattuale e se non fosse stata avanzata dai cessionari una domanda specifica tesa ad ottenere un risarcimento dei danni subiti proprio in forza del citato censurabile comportamento.
Ed infatti alla stipula del contratto è stato allegato all'atto notarile un prospetto, patrimoniale ed economico, con tutti i dati della società, o meglio con tutte le attività e passività della società tra cui non risultano gli importi a debito per carichi tributari (fosse anche in via di definizione perché asseritamente ritenuti non dovuti).
12 Un comportamento questo che, seppure non causativo di una invalidità del contratto, ha determinato, a parere della Corte, ed a mente dell'art. 1440 c.c., la legittimità di un'azione in capo ai cessionari tesa ad ottenere il risarcimento danni.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1440 c.c., se si è in presenza di un contratto valido ed efficace ma "sconveniente", l'eventuale esistenza dell'inganno nella formazione del consenso, pur non incidendo sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, comporta però che il contraente, il quale abbia violato l'obbligo di buona fede, deve essere ritenuto responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al "minor vantaggio" ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dallo stesso.
Nel caso di specie, a fronte di una serie di dati – allegati al contratto – rappresentativi di un quadro complessivo economico-patrimoniale della società alquanto confortante (con pareggio addirittura, di attività e passività), si è poi riscontrato, a posteriori, un debito di circa settantamila euro: un debito che, a prescindere da ogni considerazione in merito alle valutazioni personali dei commercialisti delle parti, peraltro indotte da rapporti di fiducia, doveva essere inserito – unitamente a tutto ciò che è viceversa emerso, nel rispetto del principio della correttezza e buona fede contrattuale - nei prospetti facenti parte integrante dell'atto notarile sottoscritto.
D'altro canto, si legge in Cass. civ. n. 19024/2005 per come massimata “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor svantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia
13 dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto”.
Peraltro, ancora, “in tema di dolus incidens (art. 1440 c.c.), e con riguardo all'azione di risarcimento del conseguente danno, l'attore, una volta provata
l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli” (si veda, per come massimata, Cass. civ. n. 8318/1990).
In definitiva, ove gli attori fossero stati partecipati dell'esistenza di carichi tributari così rilevanti (com'era doveroso per i cedenti, trattandosi di elementi decisivi al corretto processo di formazione della volontà̀ contrattuale degli acquirenti), essi avrebbero potuto contrarre a condizioni certamente meno onerose, e, in ogni caso, commisurate alla reale situazione economica e patrimoniale della società, oppure, in caso di rifiuto da parte dei cedenti, esercitare ogni facoltà di non contrarre.
Il danno lamentato dagli attori non può che trovare l'esclusivo suo antecedente causale nella omissione informativa di cui si sono resi autori i convenuti.
Si veda sul punto la dichiarazione di 'conferma' dei testi Testimone_1
, , alla domanda "vero che le trattative per la Testimone_2 Testimone_3
stima del valore economico delle quote da cedere dai convenuti agli attori sono state condotte sulla base della sola Situazione contabile di cui alla pagina 7 del documento n. 1 del fascicolo di parte attrice?".
In conclusione.
Senza indugiare nel discutere sulla pacifica responsabilità, nei confronti dei creditori, anche dei nuovi soci con riguardo ai debiti sociali sorti anteriormente al contratto di cessione, e senza soffermarsi ulteriormente sulla sussistenza di tale
14 obbligo, nei confronti dei creditori, indipendentemente dalle scritture contabili, la
Corte rileva che, pur non essendo percorribile, a pagamento avvenuto, la strada del regresso da parte dei cessionari nei confronti dei cedenti, vi è che l'allegazione, nella regolamentazione dei rapporti interni tra cedenti e cessionari, di dati evidentemente non corretti, legittima i cessionari ad avanzare domanda risarcitoria per violazione del principio di buona fede contrattuale (art. 1337 c.c).
Quanto alle argomentazioni sul punto avanzate dagli appellati, la Corte rileva quanto segue.
Innanzitutto, gli attori, odierni appellanti, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (si vedano pagg. 6 e 7), hanno censurato la condotta contrattuale maliziosa, finanche dolosa, assunta dai cedenti, richiamando espressamente l'art. 1440 c.c. (si legge infatti nella citazione, con riguardo alla posta debitoria richiesta dal creditore, “Una posta debitoria completamente sconosciuta, maliziosamente sottratta al processo di formazione della volontà negoziale esitata nel contratto di cessione, che, attraverso un'artificiosa rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società (doc. n.1), ne ha irrimediabilmente inquinato il momento genetico, impedendo una corretta valutazione dei valori in gioco”, pag.4).
Ed infatti nelle conclusioni dell'atto introduttivo hanno chiesto al giudice di “1. accertare e dichiarare che i convenuti sono venuti meno all'obbligo di informare gli attori sulla reale situazione economica e patrimoniale dell'azienda ceduta in data 24 marzo 2009 omettendo di partecipare l'esistenza di carichi tributari di cui in parte narrativa;
2. accertare e dichiarare inoltre che a causa di tale omissione gli attori sono rimasti esposti all'esecuzione forzata di debiti aziendali maturati dai convenuti e, per l'effetto, 3. condannarli in solido, ovvero per ciascuno per il titolo di responsabilità suo proprio, a risarcire gli attori della complessiva somma di € 29.804,70 oltre oneri accessori come meglio identificata in narrativa ed espressamente salva ogni migliore quantificazione secondo quanto specificato in calce alla pag. 7 che precede”.
15 Dunque, nessuna domanda nuova è dato rilevare in grado di appello, bensì la mera riproposizione da parte degli attori della domanda avanzata in primo grado, unitamente alla censura, con il quinto motivo di appello, della qualificazione giuridica data alla fattispecie dal primo giudice.
Quanto alla circostanza della stipula di un secondo atto di cessione in data
28.02.2011, quando quindi gli attori già conoscevano le prime richieste di pagamento inviate nel 2010 (atto con cessione della quota dal - già Parte_2
cessionario insieme al delle quote del e del - Parte_1 CP_1 CP_2
al , la Corte rileva che si tratta di una circostanza non di rilievo, trattandosi Pt_3
di mere richieste, ed avendo il soggetto non intervenuto nel primo Pt_3
contratto, fatto affidamento sui dati rappresentati dal cedente in forza della prima cessione: dati contabili 'parziali', dunque non corretti ed esaustivi, senza i quali il contratto – anche il nuovo – si sarebbe potuto concludere a condizioni diverse.
Tanto detto, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, la Corte, richiamando ed accogliendo il quinto motivo di appello, assorbiti gli altri motivi, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
L'esito del giudizio non può che determinare un diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno pertanto poste a carico di parte convenuta e liquidate, seguendo i criteri adottati dal primo giudice, come da dispositivo.
Le spese del giudizio di appello, sempre in virtù del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
16 1) accerta e dichiara che i convenuti, violando il principio di buona fede contrattuale, sono venuti meno all'obbligo di informare gli attori sulla reale situazione economica e patrimoniale dell'azienda ceduta in data 24.03.2009 omettendo di partecipare l'esistenza di carichi tributari;
2) condanna i convenuti in solido a risarcire gli attori della complessiva somma di €
29.804,70, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria;
3) condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese di lite relative al primo grado di giudizio che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA;
4) condanna gli appellati al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite relative al presente grado di giudizio che liquida in € 5.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 26.05.2025.
Il Cons.Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 746/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.12.2024 e vertente
TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Di Bartolomeo e Luca Caramanico, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Pescara, Via Bologna
n.5, in virtù di procura in atti;
APPELLANTI
E
E rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dagli Avv.ti Monica Passamonti e Paola Petrella del Foro di Teramo con studio in Silvi, Via Roma, n. 457/A, in virtù di procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 10.12.2024.
1 OGGETTO: Risarcimento danni. Appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Pescara n. 895/2022 del 13.06.2022, pubblicata il 14.06.2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e convenivano e
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2
dinnanzi al Tribunale di Pescara al fine di:
[...]
“1. accertare e dichiarare che i convenuti sono venuti meno all'obbligo di informare gli attori sulla reale situazione economica e patrimoniale dell'azienda ceduta in data 24 marzo 2009 omettendo di partecipare l'esistenza di carichi tributari di cui in parte narrativa;
2. accertare e dichiarare inoltre che a causa di tale omissione gli attori sono rimasti esposti all'esecuzione forzata di debiti aziendali maturati dai convenuti e, per l'effetto,
3. condannarli in solido, ovvero per ciascuno per il titolo di responsabilità suo proprio, a risarcire gli attori della complessiva somma di € 29.804,70 oltre oneri accessori come meglio identificata in narrativa ed espressamente salva ogni migliore quantificazione secondo quanto specificato in calce alla pag. 7 che precede;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Deducevano:
- di essersi resi cessionari dell'intero capitale sociale della CP_3 CP_1
e divenendone al contempo amministratori in
[...] Controparte_2
luogo dei ridetti e uscenti dalla compagine;
CP_1 CP_2
- di avere intrapreso l'operazione di cessione facendo affidamento sulla situazione patrimoniale che i convenuti – ai quali erano legati da un rapporto di fiducia
2 risalente negli anni – avevano loro rappresentato secondo i dati riportati in allegato all'atto notarile di cessione;
- di avere invece poi scoperto che durante la gestione dei cedenti la società aveva maturato dei carichi tributari per circa 70.000,00 euro;
- di avere subito investito del problema i cedenti, i quali, ben a conoscenza delle dette passività, avevano minimizzato il tutto trattandosi di “pretese infondate e ritualmente contestate in sede giudiziaria” ed avevano aggiunto che i cessionari non avrebbero dovuto preoccuparsi in quanto “trattandosi di debiti pacificamente maturati in epoca precedente il loro ingresso in società, essi cedenti si sarebbero ovviamente fatti carico di ogni pretesa economica fosse stata in ipotesi concretamente esigibile dagli Enti creditori”;
- di essersi poi i cedenti tirati indietro, facendosi addirittura negare per le vie brevi, all'indomani del tentativo di esecuzione mobiliare effettuato dal concessionario della riscossione;
- di avere gli attori dovuto farsi carico del pagamento degli importi richiesti pur ricevendo – accedendo ai benefici di cui all'art. 1 del decreto fiscale collegato alla
Legge di Bilancio 2018 – una cospicua riduzione dei detti carichi tributari (circa
30.000,00 euro, a fronte degli oltre 75.000,00 euro maturati sino all'anno 2017);
- di avere pertanto diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano i convenuti contestando le avverse deduzioni. Eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza del tribunale adito in favore del tribunale delle
Imprese; nel merito, l'insussistenza del diritto ad agire in via di regresso e comunque l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria. Sostenevano comunque che la gestione contabile e fiscale della loro azienda era stata affidata al rag. attribuendo pertanto allo stesso una responsabilità Persona_1
professionale per i debiti tributari insorti: motivo per cui chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' a titolo di manleva. Per_1
3 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva invocando Persona_1 anch'egli il rigetto della domanda attorea perché indeterminata e sfornita di prova in ordine al pregiudizio asseritamente patito ed il cui diritto doveva ritenersi comunque prescritto. In via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda di manleva avanzata dai convenuti perché anch'essa indeterminata e carente di prova dell'an e del quantum.
Il Tribunale di Pescara, dopo avere con sentenza rigettato l'eccezione di incompetenza del tribunale adito, istruita la causa a mezzo prova documentale ed orale, con la sentenza n. 895/2022 emessa ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda attorea, rigettava la domanda proposta dai convenuti nei confronti del chiamato in causa, condannava gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite del grado liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, condannava i convenuti al pagamento in favore del chiamato in causa delle spese di lite del grado liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Nella sentenza il giudice evidenziava come, in applicazione dell'art. 2269 c.c., chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio. I cessionari – rilevava il primo giudice – avrebbero dovuto accertarsi, prima di acquistare le quote, dell'inesistenza di debiti pregressi non potendo la conoscenza e la fiducia riposta nei cedenti essere utilizzata a discolpa di una palese loro negligenza (non essendo emerso, d'altro canto, che i cedenti avessero volutamente occultato la situazione debitoria).
Né poteva ritenersi – rilevava il giudice in sentenza – “come vorrebbe parte attrice, che i cedenti abbiano effettuato un riconoscimento del proprio debito, non essendovi un atto scritto in tal senso nè prova certa e univoca in atti”.
Concludeva il giudice “La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata. In virtù del principio della ragione più liquida, diviene a questo punto superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate. Dal rigetto della domanda di parte attrice consegue il rigetto della domanda formulata dai convenuti nei confronti del chiamato in causa…”.
4 Nel proporre appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 censuravano la decisione del primo giudice affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1. ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA FONDATA SUL
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO RISARCITORIO PER ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
A dire di parte appellante, il primo giudice aveva errato a non ritenere che “i cedenti abbiano effettuato un riconoscimento del proprio debito” non essendovi sul punto “prova certa e univoca in atti” (pag. 3 sentenza). Ed infatti – deduceva parte appellante – “essendosi i convenuti astenuti dal contestare l'esistenza della formale ricognizione di debito che gli attori avevano espressamente allegato essere stata formulata direttamente nei loro confronti dai cedenti, in relazione a
“ogni pretesa economica fosse stata in ipotesi concretamente esigibile dagli Enti creditori”, il Tribunale di Pescara non avrebbe potuto sostenerne l'inesistenza, né assumere l'assenza di una “prova certa e univoca in atti” (pag. 3 sentenza), ma, come ricordato, avrebbe dovuto limitarsi a ritenere “non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti dedotti dall'attore” e su tale ricognizione fondare
l'accoglimento della domanda attorea”.
2. ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA FONDATA SULLA
RICOGNIZIONE DEL DEBITO RISARCITORIO PER ERRATO
APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
VIOLAZIONE / FALSA APPLICAZIONE ARTT. 115 - 116 - 232 C.P.C. E
SUA RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA: ERRATA
VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO.
A dire di parte appellante, il primo giudice aveva errato nel disconoscere l'efficacia della ricognizione di debito emersa dall'istruttoria processuale, perché
“dall'istruttoria espletata non risulta in maniera certa e univoca che detto riconoscimento di debito sia stato indirizzato alla persona del creditore” (pag. 4 sentenza). Ed infatti, dichiarando “di aver “assistito” ad una telefonata”, il teste
5 escusso aveva evidenziato una conoscenza dei fatti che gli proveniva da una partecipazione attiva agli stessi, una conoscenza personale del fatto, non mediata da elementi terzi quali la conoscenza de relato actoris ipotizzata dal Tribunale in sentenza. A ciò doveva aggiungersi la mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale: circostanza da ritenersi essenziale in termini di ammissione dei fatti e comunque, rilevante, per non essere stato adeguatamente motivato dal giudice il mancato utilizzo della stessa ai fini della decisione.
3. ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA FONDATA SUL
DISCONOSCIMENTO DEL DEBITO RISARCITORIO IN
CONSEGUENZA DELLA ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART.
1988 C.C..
A dire di parte appellante, il Tribunale di Pescara aveva erroneamente deciso sulla domanda basandosi sul principio secondo cui “il riconoscimento e la ricognizione di debito, costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia” (pag. 3 sentenza). In realtà - deduceva - contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato, la natura di atto ricettizio della ricognizione di debito non era da ritenersi affatto pacifica, in dottrina come in giurisprudenza di merito e legittimità. Richiamava giurisprudenza, più recente di quella richiamata dal primo giudice, secondo cui (Cass. civ. n. 9097/2018) “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”.
4. IN VIA SUBORDINATA: ERRONEO RIGETTO DELLE ISTANZE
ISTRUTTORIE.
A dire di parte appellante, il giudice di primo grado, nell'ordinanza ammissiva della prova testi del 17/09/2019, aveva erroneamente escluso dall'articolato probatorio i capitoli ritenuti "irrilevanti", "generici", "necessitanti prova
6 documentale" e preclusi alla prova testimoniale, non ricorrendo i presupposti a tal fine richiesti dalla norma”. La richiesta di modifica della detta ordinanza, richiesta formulata all'udienza del 13.11.2019 e rinnovata, da ultimo, nella comparsa conclusionale depositata nel procedimento celebrato in prime cure (pag.
6 comparsa conclusionale in proc. n. 441/18 RG Tribunale di Pescara), ma non accolta, doveva, sebbene in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi di cui ai punti 1, 2 e 3, intendersi rinnovata anche in sede di appello.
5. ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA PER LA VIOLAZIONE /
FALSA APPLICAZIONE ART. 1440 C.C..
Secondo la difesa di parte appellante, gli appellanti non avevano mai invocato di essere tenuti indenni dalla “responsabilità̀ illimitata (che consegue a)
l'adesione ad una società̀ di persone”, bensì avevano chiesto di essere risarciti dei danni derivanti dalla maliziosa condotta contrattuale assunta dai cedenti, per avere loro “taciuto dolosamente la reale situazione economico finanziaria della società, impedendo la formazione di una volontà contrattuale correttamente orientata e informata e procurando loro i danni muniti di giustizia” (pag. 11 conclusionale I grado di giudizio).
Deduceva parte appellante “alla luce del riscontro offerto dalla prova orale (e, di contro, dalla radicale assenza di qualsiasi riscontro probatorio a sostegno della diversa ricostruzione lamentata dai convenuti), la vicenda in discussione andava dunque senz'altro inquadrata nell'alveo della fattispecie sanzionata dalla disposizione di cui all'art. 1440 c.c. (non già in quello della pretesa irresponsabilità dalle obbligazioni societarie, fattispecie mai azionata dagli odierni appellanti), che, come reso incontroverso dal tenore letterale delle deduzioni rassegnate, da ultimo, nella comparsa conclusionale depositata nel procedimento a quo, gli attori avevano inteso azionare”.
Concludevano gli appellanti nei termini che seguono:
7 “
1. accertare e dichiarare che i convenuti sono venuti meno all'obbligo di informare gli attori sulla reale situazione economica e patrimoniale dell'azienda ceduta in data 24 marzo 2009, omettendo di partecipare l'esistenza dei carichi tributari di cui in parte narrativa;
2. accertare e dichiarare inoltre che a causa di tale omissione gli attori sono rimasti esposti all'esecuzione forzata di debiti aziendali maturati dai convenuti, e, per l'effetto, in forza di tutte le ragioni indicate con l'atto di citazione e gli scritti difensivi di primo grado,
3. condannarli in solido, ovvero ciascuno per il titolo di responsabilità suo proprio, a risarcire gli attori del danno nell'indicata misura di € 29.036,71, per le ragioni illustrate, oltre rivalutazione e interessi nella richiesta misura di quelli contemplati dalle disposizioni di cui al d. lgs. 231/02 e ss. mm. e ii. (interessi commerciali);
4. condannare inoltre i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori di una somma equitativamente determinata, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.;
5. in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
In subordine ed in via istruttoria, in accoglimento del quarto motivo di appello, ammettere i seguenti capitoli di prova (con l'avvertenza che essi sono indicati seguendo la numerazione originariamente introdotta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.):
18. "vero che, informati della situazione, i convenuti e si CP_2 CP_1
sono affrettati a tranquillizzare gli attori, dicendo loro che essi non gliene avevano parlato perchè, a loro dire, si trattava di pretese infondate e contestate in sede giudiziaria?";
19. "vero che i convenuti e hanno riconosciuto che si CP_2 CP_1
trattava di debiti pacificamente maturati durante la loro gestione della società
8 oggi di proprietà degli attori, assicurando che si sarebbero fatti carico di ogni pretesa economica fosse stata infine concretamente esigibile dagli Enti creditori?";
20. "vero che, a tal fine, i convenuti e hanno chiesto di CP_2 CP_1
essere partecipati di eventuali notifiche successive, delle quali avrebbero curato il ritiro presso la sede legale della società ceduta, come in effetti occorso negli anni
a venire?";
21. "vero che, in effetti, negli anni successivi i convenuti e CP_2 [...]
hanno tenuto fede all'impegno di curare il ritiro delle cartelle di CP_1
pagamento notificate presso la società, di volta in volta rinnovando l'impegno di assumersene l'integrale responsabilità patrimoniale e confermando di essere in attesa di conoscere l'esito delle opposizioni promosse per loro conto in sede giudiziaria?";
22. "vero che in particolare che all'epoca era impiegato Controparte_2
presso la società Maxi Food, un ingrosso di alimentari presso cui si serviva la società di proprietà degli odierni attori, approfittava delle numerose occasioni in cui si recava presso Cafè dei Mercanti s.n.c. a ritirare gli ordinativi degli acquisti per farsi consegnare anche le cartelle di pagamento a misura che venivano notificate, di volta in volta rinnovando l'impegno di assumersene l'integrale responsabilità patrimoniale e confermando di essere in attesa di conoscere l'esito delle opposizioni promosse per loro conto in sede giudiziaria?"
Si costituivano in appello e Controparte_1 Controparte_2
contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare la domanda degli attori, odierni appellanti, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 2269 c.c., “chi entra a far parte
9 di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio”. Sul punto si è effettivamente espressa la Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 9326/2010 specificando come “In tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci - in base a quanto disposto dall'art. 2269 c.c., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'art. 2293 c.c. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società”.
Si tratta di una disciplina che regolamenta, all'evidenza, i rapporti tra i debitori
(cedente e cessionario) da una parte, ed i creditori sociali, dall'altra.
Quanto invece alla regolamentazione dei rapporti interni tra cedente e cessionario appare rilevante, e determinante, la disciplina dettata dall'atto di cessione tra le parti.
Scrive, sul punto, la Suprema Corte per come massimata (Cass. Civ., Ordinanza
n. 26502/2022): “In tema di cessione di quote di società di persone, i rapporti interni tra cedente e cessionario relativi alla ripartizione delle obbligazioni sociali pregresse sono regolati esclusivamente dagli accordi di cessione, da interpretarsi secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., risultando inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c. che disciplinano la responsabilità verso i creditori sociali. Mentre il socio cedente continua a rispondere esternamente nei confronti dei creditori sociali per le obbligazioni sorte prima del fatto che ha determinato lo scioglimento del rapporto, nei rapporti interni, in assenza di un'espressa regolamentazione contrattuale sulla ripartizione dei debiti sociali, né la società né il cessionario della quota, una volta pagati i debiti sociali, hanno titolo per essere tenuti indenni dall'ex socio cedente di quanto corrisposto ai creditori. Non è ammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al
10 contenuto di un atto scritto di cessione di quote sociali, in virtù del divieto posto dall'art. 2722 c.c. La mera presenza nell'atto di cessione di una clausola che stabilisce la decorrenza degli effetti della cessione "per tutte le conseguenze utili ed onerose" non è di per sé sufficiente a fondare un diritto del cedente alla compensazione tra il corrispettivo della cessione e le perdite sociali, in assenza di una specifica pattuizione in tal senso. L'eventuale conoscenza da parte del cessionario della situazione patrimoniale della società al momento della cessione rileva ai soli fini della determinazione del prezzo di cessione, ma non implica automaticamente una diversa regolamentazione dei rapporti debitori tra le parti”.
Una sentenza, quella citata, che chiarisce definitivamente una questione già affrontata in passato e risolta nel medesimo modo. Si veda, a mero titolo d'esempio, Cassazione Civile n. 525/2011 secondo cui “nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni;
al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 cod. civ., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 cod. civ., che disciplina i rapporti tra i soci e dell'art. 2289 cod. civ., che regolamenta quelli tra società e socio uscente”. Ed ancora, Cass.
Civ. n. 25123/2010 secondo cui “In tema di società in nome collettivo, nell'ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali - trovando generale applicazione la disposizione di cui all'art. 2290 c.c. - ma non nei confronti della società o dei cessionari;
ne consegue che né la società, né i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori”.
11 Dall'excursus rappresentato emerge pertanto: a) la diversa regolamentazione dei rapporti interni tra cedente e cessionario di quote sociali di una s.n.c., rispetto alla responsabilità degli stessi di fronte ai creditori sociali;
b) l'importanza dell'autonomia contrattuale espressa nell'atto di cessione delle quote;
c)
l'impossibilità di ricorrere alla prova testimoniale per dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto dell'atto scritto di cessione di quote sociali, stante il divieto posto dall'art. 2722 c.c. (ed infatti, di fronte ad un atto stipulato per iscritto, è assai poco plausibile che le parti non vi abbiano inserito tutte le loro manifestazioni di volontà, lasciando alla forma orale ulteriori pattuizioni aggiuntive o addirittura contrastanti con quanto risultante dal primo documento in questione).
Nell'atto di cessione in esame – patto interno tra cedente e cessionario - nulla è scritto in favore degli acquirenti della quota sociale, in termini di garanzia dell'inesistenza dei debiti sociali.
Dunque, non avendo il cedente garantito gli acquirenti della quota sociale dell'inesistenza dei debiti sociali, secondo la normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità egli avrebbe dovuto rispondere delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali.
La problematica si sarebbe potuta, pertanto, risolvere in modo lineare e privo di criticità se non fosse stato adottato dai cedenti, alla stipula del contratto di cessione, un comportamento certamente non improntato al principio della buona fede contrattuale e se non fosse stata avanzata dai cessionari una domanda specifica tesa ad ottenere un risarcimento dei danni subiti proprio in forza del citato censurabile comportamento.
Ed infatti alla stipula del contratto è stato allegato all'atto notarile un prospetto, patrimoniale ed economico, con tutti i dati della società, o meglio con tutte le attività e passività della società tra cui non risultano gli importi a debito per carichi tributari (fosse anche in via di definizione perché asseritamente ritenuti non dovuti).
12 Un comportamento questo che, seppure non causativo di una invalidità del contratto, ha determinato, a parere della Corte, ed a mente dell'art. 1440 c.c., la legittimità di un'azione in capo ai cessionari tesa ad ottenere il risarcimento danni.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1440 c.c., se si è in presenza di un contratto valido ed efficace ma "sconveniente", l'eventuale esistenza dell'inganno nella formazione del consenso, pur non incidendo sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, comporta però che il contraente, il quale abbia violato l'obbligo di buona fede, deve essere ritenuto responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al "minor vantaggio" ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dallo stesso.
Nel caso di specie, a fronte di una serie di dati – allegati al contratto – rappresentativi di un quadro complessivo economico-patrimoniale della società alquanto confortante (con pareggio addirittura, di attività e passività), si è poi riscontrato, a posteriori, un debito di circa settantamila euro: un debito che, a prescindere da ogni considerazione in merito alle valutazioni personali dei commercialisti delle parti, peraltro indotte da rapporti di fiducia, doveva essere inserito – unitamente a tutto ciò che è viceversa emerso, nel rispetto del principio della correttezza e buona fede contrattuale - nei prospetti facenti parte integrante dell'atto notarile sottoscritto.
D'altro canto, si legge in Cass. civ. n. 19024/2005 per come massimata “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor svantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia
13 dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto”.
Peraltro, ancora, “in tema di dolus incidens (art. 1440 c.c.), e con riguardo all'azione di risarcimento del conseguente danno, l'attore, una volta provata
l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli” (si veda, per come massimata, Cass. civ. n. 8318/1990).
In definitiva, ove gli attori fossero stati partecipati dell'esistenza di carichi tributari così rilevanti (com'era doveroso per i cedenti, trattandosi di elementi decisivi al corretto processo di formazione della volontà̀ contrattuale degli acquirenti), essi avrebbero potuto contrarre a condizioni certamente meno onerose, e, in ogni caso, commisurate alla reale situazione economica e patrimoniale della società, oppure, in caso di rifiuto da parte dei cedenti, esercitare ogni facoltà di non contrarre.
Il danno lamentato dagli attori non può che trovare l'esclusivo suo antecedente causale nella omissione informativa di cui si sono resi autori i convenuti.
Si veda sul punto la dichiarazione di 'conferma' dei testi Testimone_1
, , alla domanda "vero che le trattative per la Testimone_2 Testimone_3
stima del valore economico delle quote da cedere dai convenuti agli attori sono state condotte sulla base della sola Situazione contabile di cui alla pagina 7 del documento n. 1 del fascicolo di parte attrice?".
In conclusione.
Senza indugiare nel discutere sulla pacifica responsabilità, nei confronti dei creditori, anche dei nuovi soci con riguardo ai debiti sociali sorti anteriormente al contratto di cessione, e senza soffermarsi ulteriormente sulla sussistenza di tale
14 obbligo, nei confronti dei creditori, indipendentemente dalle scritture contabili, la
Corte rileva che, pur non essendo percorribile, a pagamento avvenuto, la strada del regresso da parte dei cessionari nei confronti dei cedenti, vi è che l'allegazione, nella regolamentazione dei rapporti interni tra cedenti e cessionari, di dati evidentemente non corretti, legittima i cessionari ad avanzare domanda risarcitoria per violazione del principio di buona fede contrattuale (art. 1337 c.c).
Quanto alle argomentazioni sul punto avanzate dagli appellati, la Corte rileva quanto segue.
Innanzitutto, gli attori, odierni appellanti, fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (si vedano pagg. 6 e 7), hanno censurato la condotta contrattuale maliziosa, finanche dolosa, assunta dai cedenti, richiamando espressamente l'art. 1440 c.c. (si legge infatti nella citazione, con riguardo alla posta debitoria richiesta dal creditore, “Una posta debitoria completamente sconosciuta, maliziosamente sottratta al processo di formazione della volontà negoziale esitata nel contratto di cessione, che, attraverso un'artificiosa rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società (doc. n.1), ne ha irrimediabilmente inquinato il momento genetico, impedendo una corretta valutazione dei valori in gioco”, pag.4).
Ed infatti nelle conclusioni dell'atto introduttivo hanno chiesto al giudice di “1. accertare e dichiarare che i convenuti sono venuti meno all'obbligo di informare gli attori sulla reale situazione economica e patrimoniale dell'azienda ceduta in data 24 marzo 2009 omettendo di partecipare l'esistenza di carichi tributari di cui in parte narrativa;
2. accertare e dichiarare inoltre che a causa di tale omissione gli attori sono rimasti esposti all'esecuzione forzata di debiti aziendali maturati dai convenuti e, per l'effetto, 3. condannarli in solido, ovvero per ciascuno per il titolo di responsabilità suo proprio, a risarcire gli attori della complessiva somma di € 29.804,70 oltre oneri accessori come meglio identificata in narrativa ed espressamente salva ogni migliore quantificazione secondo quanto specificato in calce alla pag. 7 che precede”.
15 Dunque, nessuna domanda nuova è dato rilevare in grado di appello, bensì la mera riproposizione da parte degli attori della domanda avanzata in primo grado, unitamente alla censura, con il quinto motivo di appello, della qualificazione giuridica data alla fattispecie dal primo giudice.
Quanto alla circostanza della stipula di un secondo atto di cessione in data
28.02.2011, quando quindi gli attori già conoscevano le prime richieste di pagamento inviate nel 2010 (atto con cessione della quota dal - già Parte_2
cessionario insieme al delle quote del e del - Parte_1 CP_1 CP_2
al , la Corte rileva che si tratta di una circostanza non di rilievo, trattandosi Pt_3
di mere richieste, ed avendo il soggetto non intervenuto nel primo Pt_3
contratto, fatto affidamento sui dati rappresentati dal cedente in forza della prima cessione: dati contabili 'parziali', dunque non corretti ed esaustivi, senza i quali il contratto – anche il nuovo – si sarebbe potuto concludere a condizioni diverse.
Tanto detto, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, la Corte, richiamando ed accogliendo il quinto motivo di appello, assorbiti gli altri motivi, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
L'esito del giudizio non può che determinare un diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno pertanto poste a carico di parte convenuta e liquidate, seguendo i criteri adottati dal primo giudice, come da dispositivo.
Le spese del giudizio di appello, sempre in virtù del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
16 1) accerta e dichiara che i convenuti, violando il principio di buona fede contrattuale, sono venuti meno all'obbligo di informare gli attori sulla reale situazione economica e patrimoniale dell'azienda ceduta in data 24.03.2009 omettendo di partecipare l'esistenza di carichi tributari;
2) condanna i convenuti in solido a risarcire gli attori della complessiva somma di €
29.804,70, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria;
3) condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese di lite relative al primo grado di giudizio che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA;
4) condanna gli appellati al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite relative al presente grado di giudizio che liquida in € 5.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 26.05.2025.
Il Cons.Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
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