Accoglimento
Sentenza 16 luglio 2025
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Parere definitivo 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 6254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6254 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06254/2025REG.PROV.COLL.
N. 00327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Baruffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 236/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, la Cons. Stefania Santoleri e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 236 del 2025 il TAR Campania, sede di Napoli, Sez. VI, pronunciando sul ricorso avverso il silenzio inadempimento proposto dalla ricorrente, cittadina del Marocco, nei confronti del Ministero dell’Interno, ha dichiarato improcedibile il ricorso decretando la non ammissione (o più correttamente, la revoca dell’ammissione) della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La controversia verteva sulla violazione dell’obbligo, da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di Caserta, di provvedere alla convocazione della ricorrente al fine di stipulare il contratto di soggiorno.
La ricorrente aveva presentato alla competente Commissione l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Napoli: la suddetta Commissione, con decreto n. 177/2024, aveva accolto provvisoriamente l’istanza e aveva ammesso la ricorrente a fruire del suddetto beneficio.
Successivamente al deposito del ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., la ricorrente ha ricevuto la convocazione dinanzi allo S.U.I. per il giorno 3 settembre 2024; il suo difensore ha quindi formalizzato la richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il TAR ha provveduto in tal senso dichiarando improcedibile il ricorso; nel contempo – avendo ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto proposto prima del decorso del termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza – ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio.
Avverso tale statuizione la ricorrente ha proposto appello chiedendo la riforma del capo di sentenza che ha decretato la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamando a sostegno della propria prospettazione alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli alla propria tesi.
Con memoria del 5 maggio 2025 l’appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello per le ragioni già espresse nell’atto introduttivo del giudizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e depositando copia del fascicolo di primo grado.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
Il TAR ha ritenuto che “ Il ricorso è inammissibile in quanto al momento in cui lo stesso è stato notificato non era spirato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del
1990 per la conclusione del procedimento.
L’art. 117 c.p.a. infatti dispone che: “ 1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2…”. A sua volta, l’art. 31 c.p.a. dispone che: “1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo (e negli altri casi previsti dalla legge), chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti…”
Nel caso in esame, il procedimento è stato avviato su istanza di parte in data 12 agosto 2024 ed il ricorso risulta notificato dopo soli 14 giorni ”.
Nell’appello la ricorrente ha contestato tale decisione richiamando la sentenza di questa Sezione n. 4717/2024 che, in un caso analogo, con specifico riguardo alla scadenza del termine per la
conclusione del procedimento amministrativo volto alla convocazione del lavoratore straniero, ha stabilito che: “ quanto al dies ad quem il cui raggiungimento realizza la fattispecie di inerzia in capo alla P.A., deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 22, comma 6, secondo periodo d.lvo cit., “entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno… ” (cfr. anche, in senso analogo, l’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999): “ siffatta determinazione temporale infatti, sebbene relativa alla presentazione del lavoratore ai fini della stipula del contratto di soggiorno, non può restare senza effetti ai fini della disciplina, anche sotto il profilo temporale, della connessa attività amministrativa, che deve quindi svolgersi entro cadenze stringenti, al fine di evitare che lo
straniero permanga sul territorio nazionale senza che siano divenuti pienamente operativi gli
impegni scaturenti dal suddetto contratto ”.
Ne consegue che la sentenza impugnata è errata laddove individua quale termine per la conclusione del procedimento quello “generale” di 30 giorni e non quello inferiore di 8 giorni.
Tale orientamento è stato confermato anche in altre pronunce di questa Sezione (cfr. sentenza n. 3645/2025), e va ribadito in questa sede.
Pertanto, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va disposta l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato relativamente al giudizio di primo grado dinanzi al TAR per la Campania.
Le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti tenuto conto della non univocità della giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO