Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2023, n. 13855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13855 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciIAta presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
-ricorrente -
contro
IN RO HO LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , ed IN AL TA IA RL , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli e Maurizio De Lorenzi, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciIAte presso lo studio del primo difensore, alla via di Villa Severini n. 54 in Roma;
-controricorrente - avverso Oggetto:Interessi corrisposti - Da società controllata itaIAna a controllante estera - Trattenuta e versamento delle ritenute - Omissione - Versamento a seguito di accertamento - Istanza di rimborso. la sentenza n. 493, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 24.11.2015, e pubblicata il 17.5.2016; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
raccolte le conclusioni del P.M., nella persona del s.Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha confermato la propria richiesta di rigetto del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, dall’Avv.to dello Stato Generoso di Leo, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa; raccolte le conclusioni proposte, per le controricorrenti, dall’Avv.to Maurizio De Lorenzi, il quale ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate svolgeva, nell’anno 2009, una verifica fiscale generale nei confronti della IN AL TAIA RL, ed accertava l’omesso versamento di ritenute con riferimento all’anno d’imposta 2005. In concreto, la società aveva ottenuto un finanziamento dalla IN RO HO LI, sua controllante con sede nel Regno Unito, per effetto del quale le era stato messo a disposizione un conto corrente di finanziamento. In relazione all’anno 2005 erano maturati interessi passivi per l’importo di Euro 753.242,00 che avrebbero dovuto essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,5% (art. 26, co. 5, Dpr n. 600 del 1974, Paese estero in c.d. white list) in favore del Fisco itaIAno, ed erano invece stati versati per intero dalla società itaIAna alla controllante estera, senza operare alcuna trattenuta e versamento. Non si verteva in un’ipotesi di esenzione dalla trattenuta e dal versamento perché la società estera, nel 2005, non possedeva una partecipazione qualificata nella società itaIAna da almeno un anno, avendola acquisita il 23.3.2005. 1.1. Era perciò notificato alla società itaIAna, sostituto d’imposta, l’avviso di accertamento per l’importo di Euro 94.155,25, oltre accessori, che la IN AL TAIA RL provvedeva ad onorare il 26.11.2010. 1.2. In data 1°.12.2010 la IN RO HO LI presentava istanza di rimborso delle somme versate dalla controllata itaIAna. L’Agenzia delle Entrate opponeva il diniego espresso argomentando, tra l’altro, che nessun esborso restituibile era stato sopportato dalla società inglese, la quale aveva ricevuto il versamento degli interessi maturati per intero (“al lordo”), senza alcuna trattenuta.
2. La società controllata itaIAna, e la società controllante inglese, proponevano congiuntamente impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso, recante n. 11/47298, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. La CT accoglieva il ricorso ed affermava in conseguenza la spettanza del diritto al conseguimento del rimborso.
3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara. La CTR confermava la decisione di primo grado.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resistono mediante controricorso le società, che hanno pure depositato memoria. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Fulvio Troncone, ed ha domandato il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art. 26 quater del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art.2033 cod. civ., in cui è incorsa la CTR, per non aver rilevato che la richiesta di versamento delle ritenute risultava assolutamente legittima nei confronti della società itaIAna, e che nessuna pretesa di rimborso poteva essere avanzata né dalla società itaIAna, che aveva prestato acquiescenza versando tutto quanto richiesto nell’avviso di accertamento, né dalla società inglese, cui le somme relative agli interessi maturati erano state pacificamente corrisposte per intero, senza che fosse stata operata alcuna ritenuta che potesse lasciar ipotizzare la spettanza di un diritto al rimborso.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 26 quater, commi 4 e 5, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, in cui è incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato che la società itaIAna ha prestato acquiescenza all’accertamento tributario, e nulla può richiedere in questo giudizio, e la società inglese ha ricevuto il pagamento degli interessi senza alcuna trattenuta, non risulta aver subito alcuna azione di rivalsa, e pertanto fruirebbe un arricchimento ingiustificato qualora le venisse anche corrisposto il rimborso di somme che non ha mai versato, vedendo “aumentare, senza giusta causa, le proprie poste attive” (ric., p. 24).
3. Mediante i suoi due strumenti di impugnazione, proposti entrambi contestando la violazione di legge da parte della CTR, l’Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dal giudice dell’appello per aver ritenuto che dovesse essere riconosciuto il diritto al rimborso, sebbene né la società itaIAna, né la società inglese potessero vantare titolo per conseguirlo. Gli strumenti di impugnazione presentano profili di connessione e possono perciò essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.
3.1. Le società controricorrenti replicano al ricorso dell’Ente impositore innanzitutto affermando l’inammissibilità degli strumenti di impugnazione, in conseguenza del difetto di autosufficienza del ricorso, che non individuerebbe specificamente i capi della sentenza impugnati. Inoltre, le società criticano l’inammissibilità dei motivi di ricorso perché volti a conseguire un riesame nel merito delle questioni oggetto di causa. La censura di inammissibilità appare infondata, perché l’Amministrazione finanziaria espone con adeguata chiarezza le proprie tesi e le proprie censure, ponendo questioni di diritto, ed in definitiva sostenendo che né la società inglese, né la società itaIAna possono vantare titolo a conseguire il domandato rimborso. In materia di autosufficienza merita ancora di essere ricordato che l’Ente impositore ha ricostruito esaurientemente, nel suo ricorso, lo sviluppo del procedimento di accertamento e del processo, nonché le tesi proposte dalle parti, ed ha anche riprodotto per intero le decisioni tanto della CT quanto della CTR.
4. Tanto premesso, sembra opportuno osservare che, esaminando la decisione dei primi giudici, pare corretto ritenere che secondo le Commissioni di merito il diritto al conseguimento del rimborso competerebbe alla società estera. Afferma infatti il giudice di primo grado: “Comunque la Commissione ritiene che al concretarsi del requisito … la società estera beneficiaria del pagamento può presentare l’istanza di rimborso” (sent. CT, riprodotta in ricorso, p. 5). Questa decisione risulta confermata dalla CTR, che scrive “esattamente il primo giudice ha individuato nel soggetto inglese quello effettivamente inciso dall’imposizione fiscale, e quindi legittimato all’impugnativa del rifiuto di rimborso … è la società inglese, quale sostituita, ad essere incisa dall’imposizione fiscale” (sent. CTR, p. II). Deve però verificarsi se questa affermazione non contenga una petizione di principio.
5. Occorre allora ricordare che, all’epoca in cui gli interessi per cui è causa sono maturati in favore della società inglese, nell’anno 2005, pacificamente la società itaIAna avrebbe dovuto operare la trattenuta sulle somme versate a tale titolo alla controllante estera, ed avrebbe quindi dovuto riversare l’importo al Fisco itaIAno, perché la società straniera non deteneva da almeno un anno la propria partecipazione qualificata nella società itaIAna (art. 26 quater, Dpr n. 600 del 1973). Tuttavia la IN AL TAIA RL non ha rispettato la previsione legale, non ha operato la trattenuta del 12,50% e non l’ha versata all’Erario, corrispondendo gli interessi alla società inglese nella misura integrale. “La società itaIAna provvedeva al pagamento degli interessi esentando di sua iniziativa la società inglese dalle imposte itaIAne” (ric., p. 21), osserva l’Amministrazione finanziaria, e ne discenderebbe che “la società britannica non è stata incisa dal prelievo fiscale e quindi non ha diritto al rimborso” (ric., p. 23).
5.1. Risulta invero pacifico che la società inglese abbia ricevuto il pagamento degli interessi per intero, senza alcuna trattenuta. Deve quindi rilevarsi che le società ricorrenti neppure allegano, e tantomeno provano, che la società inglese abbia corrisposto alla società itaIAna, spontaneamente o a seguito di azione di rivalsa, le somme corrisposte al Fisco itaIAno per il pagamento delle trattenute, originariamente neppure operate ma successivamente versateonorando l’avviso di accertamento ricevuto.
6. Contesta quindi la ricorrente Amministrazione finanziaria che “la IN RO … non ha subito alcun depauperamento, diretto o indiretto, dall’Autorità fiscale del nostro Paese … la IN RO non è stata assoggettata a prelievo fiscale al momento della corresponsione degli interessi maturati sul conto corrente di finanziamento, né risultano documenti … attestanti l’avvenuta rifusione della somma medesima alla controllata itaIAna” (ric., p. 24). Non viene pertanto in rilievo la legittimazione a richiedere il rimborso delle somme versate in considerazione del rapporto intercorrente tra il sostituto d’imposta, la società itaIAna controllata, ed il sostituito, la società inglese. La questione è che la IN RO HO LI domanda al Fisco itaIAno il rimborso di somme che neppure allega di aver versato all’erario indirettamente, fermo restando che è pacifico che non lo abbia fatto direttamente, perché il versamento è stato effettuato dalla società itaIAna a seguito del ricevimento dell’avviso di accertamento.
6.1. Rappresenta allora un principio generale che chi agisce per conseguire un rimborso, pertanto la restituzione di somme che afferma di avere corrisposto, debba dimostrare di averle versate e, nel caso di specie, tale dimostrazione manca del tutto. Evidentemente una valutazione diversa dovrebbe proporsi nell’ipotesi in cui la società itaIAna avesse provveduto ad operare e versare le trattenute, come previsto dalla legge, perché in questo caso la società inglese avrebbe ricevuto una minor somma a titolo di interessi, ed avrebbe subito un pregiudizio economico suscettibile di restituzione al ricorrere delle condizioni di legge. Del pari la società inglese disporrebbe di un titolo per conseguire la restituzione delle somme qualora avesse rimborsato alla società itaIAna gli oneri sopportati, ma si è già visto che non vi è alcuna prova che questo sia avvenuto.
7. Quanto alla società itaIAna che pure appare firmataria del presente ricorso, occorre rilevare come non abbia contestato in questa sede la decisione della CTR secondo cui il titolare del diritto al rimborso sarebbe la società inglese. In ogni caso la società itaIAna non ha operato le trattenute dovute per legge e non le ha versate all’Erario. Solo a seguito della notificazione di apposito avviso di accertamento ha provveduto ad onorare il proprio debito, prestando acquiescenza all’accertamento tributario, divenuto incontestabile, e non ha titolo per promuovere un’azione di rimborso. Non solo, la società itaIAna, in base a quanto risultante dagli atti, non ha proposto al Fisco itaIAno l’istanza di rimborso per cui è causa, e non possiede pertanto la legittimazione ad agire in questo giudizio.
8. In definitiva la pretesa di rimborso proposta dalle due società risultava sin dall’origine infondata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso proposto dalle contribuenti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso proposto dalle contribuenti. Condanna le controrico