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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8704/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASSARA Parte_1
MASSIMO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VILLA RAFFAELLA che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AS RI il 05/07/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AS RI (atto n. 17 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.05.2007 e il 20.03.2004. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 02/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS RI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e coopereranno fattivamente nella gestione ed educazione dei figli. Essi dovranno condividere tutte le informazioni riguardanti i figli
(es. scuola, insegnanti, attività, amici, attività sportive) ed entrambi dovranno essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore, senza squalificarlo né controllare o interferire nella loro comunicazione.
DÀ ATTO che la casa familiare, posta in Caselle Torinese (TO) Via Trilussa 4-6, è costituita da un fabbricato indipendente ed è di proprietà della sig.ra ma entrambi i coniugi Parte_1 hanno concorso all'acquisto della stessa, con apporto economico tendenzialmente paritetico. Essa è gravata da ipoteca volontaria, iscritta a fronte di concessione di mutuo fondiario della durata trentennale per la sorte capitale di € 230.000, contratto nel 2010 dalla sig.ra e dal Signor Parte_1 [...]
con garanzia fideiussoria prestata da quest'ultimo. CP_1
DA' ATTO che, per più ampio accordo tra i coniugi contenuto in separata scrittura, la casa familiare con accessori e pertinenze posta in Caselle Torinese Via Trilussa n. 4/6 è assegnata al sig. Controparte_1 il quale acquisirà, in adempimento alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la proprietà dell'immobile dalla moglie alle condizioni tutte già concordate e con contestuale accollo dei residui ratei pagina 2 di 4 di mutuo e con più ampia manleva del Sig. in favore della moglie per ogni obbligazione Controparte_1 derivante dal predetto contratto di mutuo, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I predetti immobili son così catastalmente individuati:
a) Fabbricato di civile abitazione posto in comune di Caselle T.se (TO) Via Trilussa civico 4, censito a catasto fabbricati: Fg.24, n. 237, sub. 103, Piano T-1, Cat. A/7, Cl. 2, vani 7. r.c. 976,10.
b) Autorimessa posto in comune di Caselle T.se (TO) Via Trilussa civico 6, censito a catasto fabbricati:
Fg.24, n. 237, sub. 2, Piano T, Cat. C76, Cl. 2, mq 22. r.c. 97,71. La parte acquirente intende beneficiare delle esenzioni di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica Per_1 presso la residenza del padre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative alla salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti) all'istruzione, inclusa la scelta degli istituti scolastici, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà genitoriale sulla minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter, 3° comma c.c.
DISPONE che in assenza di altro e diverso accordo condiviso - anche in relazione alle esigenze della minore ed in considerazione dell'età della stessa - si conviene che trascorra: Per_1
- con la madre dal lunedì sino al mercoledì mattina, con relativi pernottamenti;
- con il padre dal mercoledì al venerdì mattina, con relativi pernottamenti.
- a fine settimana alterni dal sabato al lunedì mattina con l'uno ovvero l'altro genitore, con relativi pernottamenti.
- il pernottamento del venerdì con il genitore presso il quale non trascorre il fine settimana.
Durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, trascorrerà Per_1 almeno tre settimane - anche non consecutive – con ciascun genitore. Tali periodi saranno concordati dai coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno.
In mancanza di accordo, una settimana durante il mese di luglio – ad anni alterni la seconda o la terza settimana - e due settimane consecutive durante il mese di agosto, ad anni alterni dal 1° al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto.
Festività ad anni alterni, trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre: Per_1
- dalle ore 14 del 24 dicembre sino alle ore 10 del giorno di Natale ovvero dalle ore 10 del giorno di
Natale sino alle ore 10 del giorno successivo.
- dal 26 dicembre sino alle ore 12 del 1° gennaio ovvero dalle ore 12 del 1° gennaio sino al 6 gennaio.
Inoltre, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro genitore dalle ore 12 del venerdì Santo sino alla sera di Pasquetta.
Le altre festività infrannuali saranno ripartite in modo tendenzialmente paritetico. In ogni caso, la minore potrà frequentare i genitori ogni volta lo desideri, previo reciproco preavviso e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e quelli scolastici della stessa.
I genitori consentiranno alla minore di mantenere significativi rapporti con le rispettive famiglie parentali pagina 3 di 4 DISPONE che avuto riguardo alle rispettive capacità reddituali, ciascun genitore provvederà in via esclusiva ed autonoma alle spese ordinarie relative al mantenimento dei figli, mentre le spese straordinarie per i figli saranno ripartite nella misura del 70% a carico del signor e del 30% CP_1
a carico della signora e vengono così indicate (facendo espresso riferimento la protocollo vigente Pt_1 presso il Tribunale di Torino)
• spese scolastiche e universitarie (es. libri, materiale anche informatico, rette e tasse, corsi di sostegno/ripetizioni private, gite di istruzione, viaggi studio);
• spese mediche non coperte da SSN (es. odontoiatra, logopedista, ortopedico, oculista) farmaci e tickets;
• spese per attività ludiche e sportive (ivi compresi i costi di attrezzatura, eventuali trasferte ed alloggiamento); • i costi per i corsi per il conseguimento della patente, di carburante, bolli auto ed assicurazioni veicoli intestati ai figli, abbonamenti trasporti, e per stages, corsi di specializzazione, master, costi per la collocazione e permanenza dei figli fuori sede;
• Le decisioni e le relative spese saranno preventivamente concordate e documentate tra i genitori, e, quindi, rimborsate alla madre ove questa le abbia anticipate.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere - allo stato - economicamente autosufficienti e di aver definito con separata scrittura i loro rapporti patrimoniali.
DÀ ATTO che infine, i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità della minore.
DÀ ATTO che i coniugi osserveranno le suddette condizioni sin dalla data di sottoscrizione e deposito del ricorso e le spese di procedura saranno integralmente compensate tra le Parti
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8704/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASSARA Parte_1
MASSIMO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VILLA RAFFAELLA che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AS RI il 05/07/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AS RI (atto n. 17 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.05.2007 e il 20.03.2004. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 02/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS RI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e coopereranno fattivamente nella gestione ed educazione dei figli. Essi dovranno condividere tutte le informazioni riguardanti i figli
(es. scuola, insegnanti, attività, amici, attività sportive) ed entrambi dovranno essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore, senza squalificarlo né controllare o interferire nella loro comunicazione.
DÀ ATTO che la casa familiare, posta in Caselle Torinese (TO) Via Trilussa 4-6, è costituita da un fabbricato indipendente ed è di proprietà della sig.ra ma entrambi i coniugi Parte_1 hanno concorso all'acquisto della stessa, con apporto economico tendenzialmente paritetico. Essa è gravata da ipoteca volontaria, iscritta a fronte di concessione di mutuo fondiario della durata trentennale per la sorte capitale di € 230.000, contratto nel 2010 dalla sig.ra e dal Signor Parte_1 [...]
con garanzia fideiussoria prestata da quest'ultimo. CP_1
DA' ATTO che, per più ampio accordo tra i coniugi contenuto in separata scrittura, la casa familiare con accessori e pertinenze posta in Caselle Torinese Via Trilussa n. 4/6 è assegnata al sig. Controparte_1 il quale acquisirà, in adempimento alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la proprietà dell'immobile dalla moglie alle condizioni tutte già concordate e con contestuale accollo dei residui ratei pagina 2 di 4 di mutuo e con più ampia manleva del Sig. in favore della moglie per ogni obbligazione Controparte_1 derivante dal predetto contratto di mutuo, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I predetti immobili son così catastalmente individuati:
a) Fabbricato di civile abitazione posto in comune di Caselle T.se (TO) Via Trilussa civico 4, censito a catasto fabbricati: Fg.24, n. 237, sub. 103, Piano T-1, Cat. A/7, Cl. 2, vani 7. r.c. 976,10.
b) Autorimessa posto in comune di Caselle T.se (TO) Via Trilussa civico 6, censito a catasto fabbricati:
Fg.24, n. 237, sub. 2, Piano T, Cat. C76, Cl. 2, mq 22. r.c. 97,71. La parte acquirente intende beneficiare delle esenzioni di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica Per_1 presso la residenza del padre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative alla salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti) all'istruzione, inclusa la scelta degli istituti scolastici, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà genitoriale sulla minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter, 3° comma c.c.
DISPONE che in assenza di altro e diverso accordo condiviso - anche in relazione alle esigenze della minore ed in considerazione dell'età della stessa - si conviene che trascorra: Per_1
- con la madre dal lunedì sino al mercoledì mattina, con relativi pernottamenti;
- con il padre dal mercoledì al venerdì mattina, con relativi pernottamenti.
- a fine settimana alterni dal sabato al lunedì mattina con l'uno ovvero l'altro genitore, con relativi pernottamenti.
- il pernottamento del venerdì con il genitore presso il quale non trascorre il fine settimana.
Durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, trascorrerà Per_1 almeno tre settimane - anche non consecutive – con ciascun genitore. Tali periodi saranno concordati dai coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno.
In mancanza di accordo, una settimana durante il mese di luglio – ad anni alterni la seconda o la terza settimana - e due settimane consecutive durante il mese di agosto, ad anni alterni dal 1° al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto.
Festività ad anni alterni, trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre: Per_1
- dalle ore 14 del 24 dicembre sino alle ore 10 del giorno di Natale ovvero dalle ore 10 del giorno di
Natale sino alle ore 10 del giorno successivo.
- dal 26 dicembre sino alle ore 12 del 1° gennaio ovvero dalle ore 12 del 1° gennaio sino al 6 gennaio.
Inoltre, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro genitore dalle ore 12 del venerdì Santo sino alla sera di Pasquetta.
Le altre festività infrannuali saranno ripartite in modo tendenzialmente paritetico. In ogni caso, la minore potrà frequentare i genitori ogni volta lo desideri, previo reciproco preavviso e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e quelli scolastici della stessa.
I genitori consentiranno alla minore di mantenere significativi rapporti con le rispettive famiglie parentali pagina 3 di 4 DISPONE che avuto riguardo alle rispettive capacità reddituali, ciascun genitore provvederà in via esclusiva ed autonoma alle spese ordinarie relative al mantenimento dei figli, mentre le spese straordinarie per i figli saranno ripartite nella misura del 70% a carico del signor e del 30% CP_1
a carico della signora e vengono così indicate (facendo espresso riferimento la protocollo vigente Pt_1 presso il Tribunale di Torino)
• spese scolastiche e universitarie (es. libri, materiale anche informatico, rette e tasse, corsi di sostegno/ripetizioni private, gite di istruzione, viaggi studio);
• spese mediche non coperte da SSN (es. odontoiatra, logopedista, ortopedico, oculista) farmaci e tickets;
• spese per attività ludiche e sportive (ivi compresi i costi di attrezzatura, eventuali trasferte ed alloggiamento); • i costi per i corsi per il conseguimento della patente, di carburante, bolli auto ed assicurazioni veicoli intestati ai figli, abbonamenti trasporti, e per stages, corsi di specializzazione, master, costi per la collocazione e permanenza dei figli fuori sede;
• Le decisioni e le relative spese saranno preventivamente concordate e documentate tra i genitori, e, quindi, rimborsate alla madre ove questa le abbia anticipate.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere - allo stato - economicamente autosufficienti e di aver definito con separata scrittura i loro rapporti patrimoniali.
DÀ ATTO che infine, i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità della minore.
DÀ ATTO che i coniugi osserveranno le suddette condizioni sin dalla data di sottoscrizione e deposito del ricorso e le spese di procedura saranno integralmente compensate tra le Parti
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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