Art. 7.
La commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini. (1) (2) (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 1982, n. 342 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, e' prorogato fino all'8 marzo 1983." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 febbraio 1983, n. 57 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, gia' prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342 , e' ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 1 ottobre 1983, n. 59 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, gia' prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, e 28 febbraio 1983, n. 57 , e' ulteriormente prorogato fino all'8 aprile 1984." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 6 aprile 1984, n. 59 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, gia' prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, 28 febbraio 1983, n. 57, e 1 ottobre 1983, n. 522 , e' ulteriormente prorogato fino al 15 luglio 1984."
La commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini. (1) (2) (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 1982, n. 342 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, e' prorogato fino all'8 marzo 1983." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 febbraio 1983, n. 57 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, gia' prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342 , e' ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 1 ottobre 1983, n. 59 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, gia' prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, e 28 febbraio 1983, n. 57 , e' ulteriormente prorogato fino all'8 aprile 1984." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 6 aprile 1984, n. 59 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, gia' prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, 28 febbraio 1983, n. 57, e 1 ottobre 1983, n. 522 , e' ulteriormente prorogato fino al 15 luglio 1984."