TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 246/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DANIELE LETIZIA che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente, contro
[...]
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...]
CP_1
CP_6
CP_7
n.q. di eredi di Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Per_1
[...]
[...] CP_11
Controparte_12
CP_13
[...] CP_14
[...] [...]
Controparte_15
[...] [...]
CP_16
n.q. di legale rappresentante della CP_16 Controparte_1
CP_1
opposti contumaci,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 maggio 2025 parte opponente concludeva come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
, con atto ritualmente notificato, in conseguenza dell'opposizione spiegata Parte_1
nella procedura esecutiva immobiliare n. 158-1/1995 R.G.Es., citava in giudizio
[...]
CP_1 Controparte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
, CP_17 Controparte_3 CP_4 Controparte_4
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5 [...]
CP_1 CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
n.q. di eredi di CP_10 Persona_1 Persona_2 [...]
, Controparte_12 CP_13 Controparte_18 CP_19
, , n.q. di legale Controparte_15 CP_20 CP_16 CP_16
rappresentante della e affinchè venisse accertato Controparte_1 CP_1
l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni ubicati nel Comune di Lipari (Sezione
Vulcano), in località Piano Baracca e censiti al Catasto dei Terreni del predetto Comune al foglio di mappa 6 particella 55 (oggi particella 169 dopo il frazionamento) della superficie di a
22 ca 89, nonché la particella 58 (oggi particella 170 dopo il frazionamento) della superficie di a
13 ca 24.
Rappresentava che entrambi i terreni erano sempre stati nel proprio ed esclusivo possesso sin dal 1984, in ragione della utilità che il loro utilizzo aveva sempre apportato al fondo finitimo, ubicato nella particella 572 del foglio di mappa 4, sul quale il ricorrente e la di lui moglie. , avevano persino edificato un fabbricato, essendone esclusivi proprietari. Parte_2 La domanda è inammissibile.
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di CP_1 CP_1
,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_17 CP_3
[...] CP_4 Controparte_4 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_5 CP_1 CP_6 CP_7
, n.q. di eredi di
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Per_1
[...] Persona_2 Controparte_12 [...]
, , CP_13 Controparte_18 CP_19 Controparte_15 CP_20
n.q. di legale rappresentante della CP_16 CP_16 Controparte_1
e che, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
[...] CP_1
Ciò posto, appare dirimente evidenziare che il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura n. 158-1/1995 R.G.E.I. che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio di merito, ha rilevato che “il ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza – entro il termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione – nei confronti di CP_20
creditore titolato, intervenuto tramite l'Avv. Lino Forestieri in data 10 gennaio 2005, e di CP_16
intervenuta in data 24 luglio 2006 con l'Avv. Donatella Romagnolo. L'omessa notifica nei confronti di una qualunque parte del processo esecutivo costituisce – per giurisprudenza costante – una causa di inammissibilità del ricorso. Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata solo a taluna di esse, il Giudice dell'esecuzione non deve fissare un ulteriore termine per provvedervi, poiché in questo modo verrebbe elusa la perentorietà del termine originario, la cui funzione è proprio quella di imporre al ricorrente di costituire con immediatezza il contraddittorio, data l'urgenza che dovrebbe, di regola, caratterizzare la proposizione di un'opposizione esecutiva”.
A fronte della circostanza che parte ricorrente non ha instaurato correttamente il contraddittorio nei confronti di tutte le parti della procedura esecutiva immobiliare nella fase sommaria non può ritenersi, in alcun modo, ammissibile la proposizione del giudizio di merito né, tantomeno, può ritenersi che la notifica della citazione del procedimento di merito nei confronti delle parti precedentemente non citate valga a sanare l'integrità del contraddittorio nella suddetta fase sommaria.
Ciò in quanto sia l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. sia l'opposizione agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 c.p.c. sia, infine, l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. danno vita a un procedimento che si struttura in due fasi: una prima fase sommaria, nella quale al giudice viene chiesta la pronuncia di un provvedimento di natura cautelare, volto alla sospensione del processo esecutivo;
una seconda fase a cognizione piena, volta a valutare funditus le doglianze mosse con l'opposizione.
Sull'ineludibilità della struttura bifasica è intervenuta, da ultimo, la pronuncia della Suprema
Corte (Cass. n. 25170/2018) chiarendo che “l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo
[...]”.
Ed ancora, “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.)
è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (v. Sentenza n. 25170 del
11/10/2018 e in tal senso anche Cass Sent. 11291/2020).
Nel caso in esame l'attore – come sopra detto - non ha proposto l'opposizione innanzi al
Giudice dell'esecuzione nei confronti di tutte le parti della procedura esecutiva così eludendo la struttura bifasica obbligatoria prevista dalla legge che non può, evidentemente, essere in alcun modo sanata dall'introduzione del procedimento di merito posto che, diversamente opinando, il principio di bifasicità assumerebbe valore meramente parziale.
Pertanto, pendente la procedura esecutiva, è indispensabile che la parte che intende dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. instauri prima un'opposizione cautelare davanti al giudice dell'esecuzione e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, introduca il giudizio di merito. Da ciò deriva che il mancato rispetto del termine perentorio entro cui notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non avendo consentito la corretta instaurazione del contraddittorio fra tutte le parti del processo esecutivo, determina l'inammissibilità dell'opposizione senza che sia possibile beneficiare della rimessione in termini.
Sempre la Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha espressamente osservato che
“l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, e/o 618, comma
1, c.p.c., dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso, con tutte le conseguenze del caso”.
Nel caso di specie, l'improcedibilità della fase cautelare si riflette sul successivo giudizio di merito determinandone, come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione,
l'inammissibilità.
Il mancato rispetto dei termini perentori comporta ineluttabilmente ex se l'inammissibilità dell'opposizione che può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche nel caso in cui l'atto eseguito dopo lo spirare del termine abbia per ipotesi conseguito il suo scopo.
Si osserva, inoltre, che non sussistono i presupposti per un'eventuale rimessione in termini dell'opponente in quanto tale istituto “richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Cass. n.
11921/2020), fattore neppure mai prospettato dall'attore nel caso di specie.
Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile sicché deve ritenersi precluso l'esame del merito della questione.
Le spese del giudizio, tenuto conto del comportamento processuale dei convenuti che sono rimasti contumaci, devono essere interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; compensa interamente le spese del giudizio. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'8/05/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza