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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 460/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 485/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 23/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030301196 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030301196 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030301196 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010301656 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010301656 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010301656 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto le parti Ricorrente_2 SRL e Ricorrente_1, in proprio (socio al 40%) e quale amministratore unico, hanno proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.485/02/22, resa dalla CTP di Firenze all'udienza del 27 luglio 2022.
Con tale sentenza erano stati respinti i ricorsi proposti dalle medesime (RGR 194-22 e RGR 505-22) aventi ad oggetto un Avviso di accertamento nei confronti della Società ed un altro nei confronti del Socio, per maggiori redditi da partecipazione, il tutto in relazione all'annualità 2016.
Per quanto concerne l'appello risultano introdotti i seguenti motivi di ricorso:
i. in via pregiudiziale: erroneità della sentenza laddove non ha disposto la sospensione del procedimento del socio ma lo ha riunito assieme a quello della società; ii. inutilizzabilità del PVC;
iii. carenza di motivazione;
iv. violazione dell'onere probatorio;
v. violazione del principio di neutralità dell'Iva; vi. inapplicabilità delle sanzioni alla società; vii. assenza dei requisiti per la presunzione di distribuzione di utili per la ristretta base societaria;
viii. estraneità del socio alla gestione dell'impresa; ix. erronea quantificazione del reddito in capo al socio;
x. inapplicabilità delle sanzioni al socio.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, parte appellata, ha replicato analiticamente alle argomentazioni, di cui meglio infra.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”. Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il Collegio, premesso che la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto, valuta l'Appello fondato.
In effetti esistono elementi decisivi che permettono di pronunciarsi, sulla base della “ragione più liquida” le argomentazioni di parte appellata.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Nelle more della decisione risulta adottato un provvedimento di interruzione alla luce del riscontrato stato di liquidazione della Società cui è seguita la riassunzione da parte della Curatela.
Sul piano penale poi risultano depositate alcune sentenze che non possono non hanno riflesso sul presente contenzioso.
La posizione del Socio è stata definitivamente accertata in termini favorevoli al medesimo dal Tribunale di
Firenze che ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (sent. n.6346 del 20 dicembre
2024) sotto il profilo di evasione delle imposte dirette.
Per quanto concerne invece la Società il Tribunale di Firenze pronunciava sentenza di condanna (sent. Numero_1 del 22 dicembre 2023) dichiarando fondata l'imputazione, relativamente all'evasione dell'imposta IVA.
Nel suo complesso l'accertamento penale può sintetizzarsi nelle considerazioni per le quali la vicenda fattuale da un lato vedrebbe fondato l'accertamento per evasione IVA legato alla indebita deducibilità di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, dall'altro le stesse operazioni, essendo inesistenti, non avrebbero inciso in tema di maggior IRES ed eventuale successiva ripartizione ai soci, da qui l'infondatezza dell'accertamento per le imposte DIRETTE.
Per quanto sopra l'Appello deve essere accolto in relazione all'Avviso di accertamento contestato al Socio mentre deve essere respinto in relazione all'Avviso di accertamento contestato alla Società.
L'esito del giudizio determina la compensazione delle spese.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'Appello nei termini di cui in motivazione con compensazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(CA EC)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 460/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 485/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 23/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030301196 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030301196 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030301196 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010301656 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010301656 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B010301656 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto le parti Ricorrente_2 SRL e Ricorrente_1, in proprio (socio al 40%) e quale amministratore unico, hanno proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.485/02/22, resa dalla CTP di Firenze all'udienza del 27 luglio 2022.
Con tale sentenza erano stati respinti i ricorsi proposti dalle medesime (RGR 194-22 e RGR 505-22) aventi ad oggetto un Avviso di accertamento nei confronti della Società ed un altro nei confronti del Socio, per maggiori redditi da partecipazione, il tutto in relazione all'annualità 2016.
Per quanto concerne l'appello risultano introdotti i seguenti motivi di ricorso:
i. in via pregiudiziale: erroneità della sentenza laddove non ha disposto la sospensione del procedimento del socio ma lo ha riunito assieme a quello della società; ii. inutilizzabilità del PVC;
iii. carenza di motivazione;
iv. violazione dell'onere probatorio;
v. violazione del principio di neutralità dell'Iva; vi. inapplicabilità delle sanzioni alla società; vii. assenza dei requisiti per la presunzione di distribuzione di utili per la ristretta base societaria;
viii. estraneità del socio alla gestione dell'impresa; ix. erronea quantificazione del reddito in capo al socio;
x. inapplicabilità delle sanzioni al socio.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, parte appellata, ha replicato analiticamente alle argomentazioni, di cui meglio infra.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”. Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il Collegio, premesso che la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto, valuta l'Appello fondato.
In effetti esistono elementi decisivi che permettono di pronunciarsi, sulla base della “ragione più liquida” le argomentazioni di parte appellata.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Nelle more della decisione risulta adottato un provvedimento di interruzione alla luce del riscontrato stato di liquidazione della Società cui è seguita la riassunzione da parte della Curatela.
Sul piano penale poi risultano depositate alcune sentenze che non possono non hanno riflesso sul presente contenzioso.
La posizione del Socio è stata definitivamente accertata in termini favorevoli al medesimo dal Tribunale di
Firenze che ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (sent. n.6346 del 20 dicembre
2024) sotto il profilo di evasione delle imposte dirette.
Per quanto concerne invece la Società il Tribunale di Firenze pronunciava sentenza di condanna (sent. Numero_1 del 22 dicembre 2023) dichiarando fondata l'imputazione, relativamente all'evasione dell'imposta IVA.
Nel suo complesso l'accertamento penale può sintetizzarsi nelle considerazioni per le quali la vicenda fattuale da un lato vedrebbe fondato l'accertamento per evasione IVA legato alla indebita deducibilità di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, dall'altro le stesse operazioni, essendo inesistenti, non avrebbero inciso in tema di maggior IRES ed eventuale successiva ripartizione ai soci, da qui l'infondatezza dell'accertamento per le imposte DIRETTE.
Per quanto sopra l'Appello deve essere accolto in relazione all'Avviso di accertamento contestato al Socio mentre deve essere respinto in relazione all'Avviso di accertamento contestato alla Società.
L'esito del giudizio determina la compensazione delle spese.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'Appello nei termini di cui in motivazione con compensazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(CA EC)