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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. art. 281-sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 882 R.G.A.C. per l'anno 2023
TRA
, P. IVA n. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonino Denaro del Foro di Messina presso il cui studio in Messina- Piazza Duomo n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Natalino Pileggi CP_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Currado ed elettivamente domiciliato in Curinga (CZ) alla Via Dante Alighieri, n. 25 presso lo studio del primo, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 420/23 del 19.04.2023, depositata il 02.05.2023 non notificata
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Giudice di Pace di Filadelfia ha accolto l'opposizione proposta da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_1
03076202200000193000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000, notificata in data 13.10.2016 e relativa al mancato pagamento di Tassa automobilistica per l'anno 2011 e Diritti annuali Camera di Commercio per l'anno 2014, per la complessiva somma di euro 1.965,03.
In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, respingendo l'eccezione dalla medesima ritualmente formulata, stante la natura tributaria del credito, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in violazione dell'art. 2, co. 1, primo periodo del d. lgs. n. 546/1999. Parte appellante contesta
1 altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento sopra indicata per difetto di prova della notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione. Più precisamente contesta la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto inammissibile la documentazione prodotta, comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, a motivo della tardiva costituzione in giudizio e, in ogni caso, per averla ritenuta priva di efficacia probatoria, perché prodotta in copia non autentica e per avere ritenuto non provato il perfezionamento della notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione e del titolo posto a fondamento del credito, ossia il verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e in subordine, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituito in giudizio argomentando per l'infondatezza dell'appello. In CP_1 particolare, l'appellato, premesso di aver impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000193000, notificata il 24.08.2022 limitatamente al mancato pagamento della Cartella di pagamento n. 03020110026252853000 relativa alla tassa automobilistica (c.d. bollo auto) per l'anno 2005/2006 per l' importo di € 601,59 e alla contravvenzione al codice della strada, anno 2007, per l' importo di € 343,44 e di aver eccepito la prescrizione di entrambi i crediti, ha variamente dedotto la correttezza del percorso motivazionale del giudice di primo grado, in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e alla prescrizione dei crediti. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza alla data odierna, viste le note scritte depositate dalle parti, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellato, sulla base di quanto evincibile dal fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, il procedimento iscritto, innanzi al Giudice di Pace di Filadelfia, al n. 18/2023 RG, definito con la sentenza impugnata (n. 420/2023) ha avuto ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso la Comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria n. 03076202200000193000 in relazione non alla cartella di pagamento n. 03020110026252853000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2005/2006 e sanzione amministrativa applicata per violazione di norme del codice della strada, nell'anno 2007 bensì in relazione alla Cartella di pagamento n. 03020160008518973000, notificata in data 13.10.2016 e relativa al mancato pagamento di
2 Tassa automobilistica per l'anno 2011-2012 e Diritti annuali Camera di Commercio per l'anno 2014, per la complessiva somma di euro 1.965,03.
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, formulata dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio ed oggetto di specifico motivo di impugnazione, è fondata, posto che, come sopra evidenziato, la cartella di pagamento n. 03020160008518973000 è relativa a crediti di natura tributaria (Tassa automobilistica per l'anno 2011-2012 e Diritti annuali Camera di Commercio per l'anno 2014).
Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass. SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08; 17943/09).
Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata
- fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000, richiamata nella successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000193000.
Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato infatti più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass. S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla
3 giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Nel caso di specie, come evidenziato, nel primo grado di giudizio, parte appellata ha formulato opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076202200000193000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000 deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria per l'inutile decorso dei termini, triennale e quinquennale, a far data dalla notifica della cartella. Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria. Ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000, richiamata nella successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000193000, la giurisdizione del giudice tributario.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non uniformità della giurisprudenza sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000, richiamata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000193000, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente); 2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 25 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 882 R.G.A.C. per l'anno 2023
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, P. IVA n. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonino Denaro del Foro di Messina presso il cui studio in Messina- Piazza Duomo n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Natalino Pileggi CP_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Currado ed elettivamente domiciliato in Curinga (CZ) alla Via Dante Alighieri, n. 25 presso lo studio del primo, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 420/23 del 19.04.2023, depositata il 02.05.2023 non notificata
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Giudice di Pace di Filadelfia ha accolto l'opposizione proposta da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_1
03076202200000193000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000, notificata in data 13.10.2016 e relativa al mancato pagamento di Tassa automobilistica per l'anno 2011 e Diritti annuali Camera di Commercio per l'anno 2014, per la complessiva somma di euro 1.965,03.
In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, respingendo l'eccezione dalla medesima ritualmente formulata, stante la natura tributaria del credito, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in violazione dell'art. 2, co. 1, primo periodo del d. lgs. n. 546/1999. Parte appellante contesta
1 altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento sopra indicata per difetto di prova della notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione. Più precisamente contesta la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto inammissibile la documentazione prodotta, comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione, a motivo della tardiva costituzione in giudizio e, in ogni caso, per averla ritenuta priva di efficacia probatoria, perché prodotta in copia non autentica e per avere ritenuto non provato il perfezionamento della notifica degli atti interruttivi del termine di prescrizione e del titolo posto a fondamento del credito, ossia il verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e in subordine, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituito in giudizio argomentando per l'infondatezza dell'appello. In CP_1 particolare, l'appellato, premesso di aver impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000193000, notificata il 24.08.2022 limitatamente al mancato pagamento della Cartella di pagamento n. 03020110026252853000 relativa alla tassa automobilistica (c.d. bollo auto) per l'anno 2005/2006 per l' importo di € 601,59 e alla contravvenzione al codice della strada, anno 2007, per l' importo di € 343,44 e di aver eccepito la prescrizione di entrambi i crediti, ha variamente dedotto la correttezza del percorso motivazionale del giudice di primo grado, in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e alla prescrizione dei crediti. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza alla data odierna, viste le note scritte depositate dalle parti, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellato, sulla base di quanto evincibile dal fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, il procedimento iscritto, innanzi al Giudice di Pace di Filadelfia, al n. 18/2023 RG, definito con la sentenza impugnata (n. 420/2023) ha avuto ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso la Comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria n. 03076202200000193000 in relazione non alla cartella di pagamento n. 03020110026252853000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2005/2006 e sanzione amministrativa applicata per violazione di norme del codice della strada, nell'anno 2007 bensì in relazione alla Cartella di pagamento n. 03020160008518973000, notificata in data 13.10.2016 e relativa al mancato pagamento di
2 Tassa automobilistica per l'anno 2011-2012 e Diritti annuali Camera di Commercio per l'anno 2014, per la complessiva somma di euro 1.965,03.
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, formulata dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio ed oggetto di specifico motivo di impugnazione, è fondata, posto che, come sopra evidenziato, la cartella di pagamento n. 03020160008518973000 è relativa a crediti di natura tributaria (Tassa automobilistica per l'anno 2011-2012 e Diritti annuali Camera di Commercio per l'anno 2014).
Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass. SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08; 17943/09).
Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura - relativa all'espropriazione forzata
- fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000, richiamata nella successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000193000.
Deve a questo punto evidenziarsi che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice avente cognizione in merito a detta obbligazione. E' stato infatti più volte affermato che nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (Cass.. S.U. 23832/2007;Cass. S.U. 8770/2016). Al riguardo, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Segnatamente: "nelle ipotesi (…) in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla
3 giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario" (così Cass., S.U., ord. n. 16986/2022; nello stesso senso, Cass., S.U., ord. n. 30666/2022 e, da ultimo, Cass., S.U. ord. n. 35116/2022).
Nel caso di specie, come evidenziato, nel primo grado di giudizio, parte appellata ha formulato opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076202200000193000 in relazione alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000 deducendo non già il compimento di atti di esecuzione forzata ma unicamente la prescrizione della pretesa creditoria tributaria per l'inutile decorso dei termini, triennale e quinquennale, a far data dalla notifica della cartella. Tale accertamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, implica la disamina di una questione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria. Ne consegue che l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000, richiamata nella successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000193000, la giurisdizione del giudice tributario.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non uniformità della giurisprudenza sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 03020160008518973000, richiamata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000193000, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente); 2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 25 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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