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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3837/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3837/2021, avente per oggetto “scioglimento del matrimonio - contenzioso”, promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Carrieri
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Controparte_1 C.F._2
Manna
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. udienza del 12.03.2025 (v. correzioni di cui all'ordinanza del
13.03.2025)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2021 la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale il sig. er ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra CP_1
le parti in Comune di Sorso in data 28.3.2014 (registro atti di matrimonio di Sorso atto n.3 parte prima,
anno 2014).
Premesso che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]), la ricorrente ha dedotto che le parti erano addivenuti a
[...]
separazione consensuale omologata con decreto n. 11876/2020 in data 22.12.2020 alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo
reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Attualmente, la Parte_1
dichiara di risiedere in Sorso, alla Via Unita d'Italia n. 29 ed il in Sennori, alla Via Bisaglia n. CP_1
18;
b) i due figli minori, pur sempre seguitando ad abitare presso la casa coniugale, sono affidati
congiuntamente ad entrambi i genitori, che insieme eserciteranno la responsabilità genitoriale sui
figli, secondo il regime dell'affido condiviso;
c) come anticipato al punto che precede, la residenza dei bambini viene collocata presso l'abitazione
materna, sita in Sorso alla Via Unità d'Italia n. 29;
d) per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre, questo avverrà secondo le
seguenti modalità:
1. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni martedì e giovedì, dall'orario di uscita da scuola
sino alle ore 21,30, provvedendo a riportarli presso la casa materna, ed ogni altra volta lo riterrà
pagina 2 di 12 opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastico e
ludico-sportivi degli stessi;
2. i week-end seguono il criterio dell'alternanza: il padre, a fine settimana alternati, terrà con sé i
bambini, con pernottamento presso la propria abitazione, dall'uscita da scuola del venerdì al rientro
del lunedì;
3. le vacanze invernali seguiranno la calendarizzazione scolastica e saranno così distribuite tra i
coniugi, salvo diverso accordo secondo le esigenze di entrambi: i bambini trascorreranno il Natale
(dal 22 dicembre al 30 dicembre) con il padre, il Capodanno e l'EP (dal 31 dicembre al 7
gennaio) con la madre, ad annualità alternate;
4. le vacanze estive seguiranno la calendarizzazione scolastica e saranno così distribuite tra i coniugi,
salvo diverso accordo secondo le esigenze di entrambi: il padre potrà tenere con sé i bambini, con
pernottamento presso la propria residenza, la terza settimana di giugno, la seconda e la terza
settimana di luglio, la prima e la quarta settimana di agosto, concordando con la madre la migliore
soluzione per la giornata di Ferragosto (15 agosto), badando ad assecondare la volontà dei minori;
e) il corrisponderà, entro il giorno 15 del mese, complessivi € 400,00 mensili, rivalutabili CP_1
secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
f) le spese straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura
del 50%;
g) salvo quanto stabilito per il mantenimento dei due figli minori, la Sig.ra rinuncia alla Parte_1
corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento in suo favore sino a quando potrà
beneficiare e disporre del Reddito di Cittadinanza, a condizione che la OR, giovane e con piena
capacità lavorativa, s'impegni a reperire un'occupazione e, dunque, una fonte di reddito propria;
h) per quanto concerne l'adozione di decisioni di maggiore interesse per i figli, è stabilito che per le
stesse sia richiesto il consenso espresso di entrambi i genitori. Per ogni altra questione concernente
pagina 3 di 12 l'ordinaria amministrazione, relativa al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita quotidiana dei
bambini, provvederà la madre in autonomia, fermo restando l'obbligo di informare puntualmente il
padre;
i) per quanto concerne le questioni relative alla salute dei bambini, si conviene che entrambi i genitori
osservino quanto loro suggerito e prescritto dai medici curanti, con particolare riferimento alla salute
Per_ del piccolo attualmente paziente del Centro San Camillo in Sassari presso il reparto di
Logopedia nonché monitorato costantemente dal Pediatra per un critico sovrappeso che lo ha
obbligato a seguire una dieta;
j) nulla osta a che gli ascendenti e parenti tutti di ciascun ramo genitoriale possano intrattenere
rapporti con i minori, a condizione che ciascun genitore venga prontamente informato dall'altro nei
casi in cui questi trascorrano del tempo in loro compagnia e/o affidati alla loro custodia;
k) i genitori si impegnano a rendersi reperibili alle loro utenze mobili, onde consentire un sereno
scambio di informazioni e comunicazioni relative ai figli tramite chiamate, messaggistica ordinaria e
via Whastapp e la consentirà al di videochiamare i bambini almeno una volta al Parte_1 CP_1
giorno;
l) relativamente al rilascio ed al rinnovo del documento di identità e del passaporto dei figli minori, è
stabilito che sia richiesto l'assenso di entrambi i genitori”.
Ha dedotto che il all'epoca dell'accordo di separazione disoccupato e residente a [...], CP_1
nelle more si è trasferito in Sicilia e ivi ha trovato occupazione come barman;
sulla base di tali premesse, ha domandato all'intestato Tribunale di pronunciare la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio civile, la conferma dell'affidamento congiunto dei minori e di disporre le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di visita del padre e di determinare l'assegno di mantenimento per i minori figli nella misura ritenuta più equa in considerazione delle aumentate esigenze dei minori e comunque non inferiore ai 500,00 euro mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
pagina 4 di 12 Con comparsa in data 29.03.2022 si è costituito il sig. il quale ha confermato di essersi CP_1
trasferito definitivamente in Sicilia, ove oggi convive con la nuova compagna con la quale ha avuto una figlia, e non si è opposto alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, cui ha aderito, si è opposto invece alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento in favore dei figli dichiarando di percepire un reddito di 800,00 euro mensili, e ha chiesto la conferma degli accordi economici assunti in sede di separazione (assegno di 400,00 euro mensili) con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione davanti al Presidente, in data 07.04.2022, (comparsa personalmente solo) la sig.ra ha confermato il contenuto del ricorso, l'impossibilità di Parte_1
riconciliazione e ha rilevato il disinteresse dimostrato nel tempo dal sig. erso i figli, per non CP_1
essersi curato del regolare versamento del contributo economico e della loro cura “facendoli sentire talvolta abbandonati”; il difensore del sig. a rappresentato invece che lo stesso si “trovasse CP_1
per ragioni di lavoro in Sicilia occupato ogni notte in una pasticceria, con prospettiva di assunzione a
seguito al positivo periodo di prova in corso”; con decreto del 26.04.2022, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando “le statuizioni di cui all'omologa della separazione consensuale tra i coniugi del 22.12.2020, con la sola modifica dell'importo complessivo dell'assegno di mantenimento dei due figli minori, che viene rideterminato in € 500,00 mensili”.
Instaurato il contraddittorio dinanzi al Giudice rel., all'udienza del 29.06.2022 le parti hanno confermato la permanenza del sig. n Sicilia e che il rapporto con i figli viene coltivato dal CP_1
padre mediante videochiamate e sporadici incontri, inoltre la sig.ra ha nuovamente Parte_1
lamentato l'inadempimento parziale del padre all'obbligazione a favore dei figli, in contrasto con l'aumento disposto dal Presidente.
All'udienza del 09.11.2023 sono comparse personalmente entrambe le parti: il sig. ha CP_1
dichiarato: “mi sono trasferito in Sicilia da un paio di anni, lavoro come barman e guadagno 800,00
euro al mese (4 h ore al giorno), convivo e ho un bambino in arrivo;
ogni paio di mesi riesco a venire
pagina 5 di 12 in Sardegna per 4/5 giorni, vengo in visita ai miei genitori e per i miei figli, negli ultimi due anni è
andata così sono quasi sempre riuscito a vederli quando venivo, ho un rapporto molto bello con loro, li
Per_ chiamo spessissimo praticamente tutti i giorni, recentemente ho anche preso un cellulare a (che
ha 8 anni) per poterlo sentire autonomamente. Tra genitori facciamo fatica a dialogare. Ho sempre
corrisposto l'assegno di mantenimento di 400,00 euro, dividiamo al 50% l'assegno unico (che è pari a
189 euro). Vorrei che mi venisse dato un orario per le telefonate quotidiane, vorrei poterli portare in
Sicilia da me un po' di più, solo quest'anno sono venuti 15 giorni d'estate. In casa mia hanno la loro
cameretta”; la sig. ha dichiarato: “i bambini stanno bene con il padre, a volte capita Parte_1
Pers che non vogliano rispondere al telefono quando lui chiama perché magari stanno giocando. era
piccola quando lui è andato via, e all'inizio è stata dura, lui si è trasferito un po' all'improvviso,
all'epoca non lavoravo, gli chiedevo di contribuire e poi abbiamo pattuito 400,00 euro, ma lui viveva
qui e si prendeva cura di loro per vari giorni alla settimana, mentre ora devo pensare a tutto io.
Quando viene in Sardegna mi avvisa senza anticipo non preoccupandosi dei miei impegni, tranne le
ultime volte in cui mi ha inviato la lettera dell'avvocato (come per la scorsa estate) quando ha chiesto
di portare i bambini in Sicilia. Non c'è comunicazione, ho davanti un muro, gli ho fatto delle proposte
e lui si è sempre rifiutato. Chiedo che lui mi avvisi almeno 2 settimane prima quando viene in
Sardegna. Con i nonni paterni non ho buonissimi rapporti, non aiutano nella quotidianità con i
bambini. Sto subendo un procedimento penale per maltrattamenti su denuncia dei miei suoceri, per
questo c'è anche un monitoraggio dei servizi sociali (con relazioni peraltro molto positive, qui non
prodotte)”.
Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le relazioni dei Servizi sociali del Comune di Sorso, a cui la sig.ra si era rivolta ad aprile 2024; la stessa ha intrapreso (con esito positivo) un Parte_1
percorso di supporto alla genitorialità ed è stato attivato un servizio educativo domiciliare per i bambini.
pagina 6 di 12 All'udienza del 12.03.2025, il Giudice rel. ha rimesso la causa per la decisione definitiva al Collegio,
previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è
matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal Giudice
istruttore; il materiale probatorio in atti risulta infatti adeguato e sufficiente ai fini della decisione anche delle questioni di contenuto economico, posto peraltro che – secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte – al fine della determinazione dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28/01/2022 n. 2098, Cass. Sez. I 6/06/2013 n. 14336,
Cass. Sez. VI-I 15/11/2016 n. 23263).
In accoglimento della domanda principale, e ricorrendo le condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b,
L.898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, va anzitutto dichiarato lo scioglimento del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di ininterrotta separazione, ed essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Per quanto riguarda l'affidamento e il collocamento dei figli e , il Collegio Persona_1 Persona_2
conferma quanto disposto con ordinanza presidenziale (affidamento condiviso e collocamento presso la madre); più precisamente, considerato che l'affidamento condiviso è regola generale cui è possibile derogare solo qualora tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e considerato che,
nel caso di specie, a seguito degli approfondimenti dei Servizi sociali, non sono emersi elementi da cui pagina 7 di 12 presumere l'esistenza di un possibile pregiudizio per gli stessi, non vi è ragione per derogare al regime ordinario ex art. 337-bis c.c., che risulta conforme al best interest dei minori.
Ciò posto, preso atto delle difficoltà pratiche legate alla lontananza fisica tra i genitori (il sig. sig.
ive a Centuripe, in Sicilia, con il suo nuovo nucleo familiare;
la sig.ra vive CP_1 Parte_1
con i figli a Sorso) e considerata l'alta conflittualità ancora intercorrente tra loro - conflittualità che rende difficoltose che comunicazioni anche per gli aspetti più banali riguardanti la gestione dei figli (v.
episodio riguardante il viaggio in Spagna;
v. episodio riguardante il permesso per l'uscita in autonomia
Per_ Per_ di da scuola;
considerati anche i bisogni speciali di che possono richiedere la necessità di decisioni rapide) - si ritiene opportuno dotare madre, sig.ra del potere di rapportarsi Parte_1
autonomamente, nell'interesse dei figli, con la scuola, i sanitari e la pubblica amministrazione in generale, fermo l'obbligo di comunicazione al padre.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita padre / figli, appare opportuno mantenere il regime di incontri che le parti stanno nei fatti attuando e rispetto al quale i genitori hanno dichiarato di essere d'accordo (v. verbale di udienza del 12.03.2025):
- durante l'anno: due giorni alla settimana e weekend alternati - come previsto in sede di separazione e confermato in sede presidenziale - e considerato che non può essere previsto un calendario preciso (v.
dichiarazioni del sig. “ogni paio di mesi riesco a venire in Sardegna per 4/5 giorni, vengo in CP_1
visita ai miei genitori e per i miei figli, negli ultimi due anni è andata così sono quasi sempre riuscito a vederli quando venivo” – v. verbale di udienza del 9.11.2023), tale diritto di visita può essere esercitato dal padre solo previo preavviso di almeno 7 giorni alla madre rispetto al giorno di arrivo in Sardegna;
- nel periodo estivo (dal 1 al 31 agosto) il diritto di visita del padre è limitato a 15 giorni consecutivi, in cui il padre può scegliere di portare con sé i bambini in Sicilia, ed è obbligato ad avvisare la madre almeno 15 giorni prima del prelievo dei bambini;
nel periodo di permanenza presso il padre, lo stesso dovrà garantire una videochiamata al giorno con la madre alle ore 19.00;
pagina 8 di 12 - criterio dell'alternanza per le festività, quando spetta al padre tale diritto di visita può essere esercitato dal padre solo previo preavviso di almeno 7 giorni alla madre;
- considerata la situazione di lontananza tra i luoghi di residenza, la madre dovrà garantire al padre almeno una videochiamata al giorno con i figli, in un orario concordato tra genitori, in assenza di accordo alle ore 20.00 di ogni sera.
Viene rigettata la richiesta formulata dalla difesa del nella comparsa conclusionale CP_1
(“Disporre che per il periodo estivo, da Giugno a Settembre, nei giorni che intercorrono tra la chiusura delle attività scolastiche alla riapertura del nuovo anno scolastico, i bambini staranno con il padre in
Sicilia che provvederà direttamente al loro mantenimento, fatto salvo il periodo di vacanza che la madre indicherà entro il 15.05 di ogni anno, in cui i bambini staranno con lei fino a 15 giorni consecutivi”) in quanto contraddittoria rispetto all'accordo raggiunto all'udienza del 12.03.2025 e recepito dal Giudice istruttore, tardiva e non comunque non accoglibile in quanto eccessivamente sacrificante i diritti della genitorialità in capo alla sig.ra Parte_1
Per quanto riguarda le condizioni economiche del divorzio, occorre osservare che in sede di separazione (risalente a cinque anni fa) è stato pattuito tra le parti che il padre contribuisse al mantenimento indiretto dei figli versando l'importo mensile di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
ebbene, rispetto ad allora, la situazione reddituale del sig. isulta mutata (in CP_1
miglioramento): all'epoca della separazione, infatti, lo stesso dichiarava di essere disoccupato mentre oggi risulta occupato con la Pan food srl con contratto a tempo indeterminato per 24 ore settimanali
(part time orizzontale) con qualifica “aiuto barman” dal 24.05.2024; circa il suo reddito, non si hanno dati certi, non avendo il sig. ottemperato all'ordine del Giudice di depositare la CP_1
documentazione contabile/fiscale (le dichiarazioni dei redditi aggiornate1, le buste paga, gli estratti conto) (le produzioni effettuate dalla difesa del on la memoria di replica non possono essere CP_1 1 Risultano depositate in data 12.06.2023 solo vecchie dichiarazioni dei redditi che certificato la percezione della NASPI. pagina 9 di 12 tenute in considerazione alcuna, in quanto tardive e inammissibili); egli si è limitato a dichiarare in udienza di percepire un reddito mensile netto di 800 euro, reddito che appare poco credibile per il tipo di attività e per i costi che lo stesso afferma di sostenere (egli è sprovvisto di una casa di abitazione di proprietà e afferma di provvedere mantenimento dell'intero suo nuovo nucleo famigliare); inoltre,
quale ulteriore elemento presuntivo di valutazione della sua capacità economico-patrimoniale, si prende atto che lo stesso, pur avendo presentato la richiesta, non è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Sassari al patrocinio a carico dello Stato (v. provvedimento di rigetto del 28.09.2023).
A ciò si aggiunga che la circostanza che lo stesso abbia perso il posto di lavoro (circostanza dedotta tardivamente nella memoria di replica, con ciò non permettendo alla controparte di interloquire in merito) appare, se veritiera, ininfluente ai fini della decisione, essendo il dotato di buona CP_1
salute e di professionalità adeguata a trovare un altro posto di lavoro similare (essendo la professione di barista e/o cameriere notoriamente richiesta nel mercato del lavoro)
Inoltre, occorre considerare le seguenti ulteriori sopravvenienze: la prima è rappresentata dall'aumento delle esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione, aumento fisiologicamente connesso alla loro crescita, che non richiede prova rientrando nel concetto del fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c. –
cfr Cass. 11724/2023; Cass. 13664/2022); la seconda consiste nel minor tempo che, nei fatti, il padre trascorre con i figli rispetto a ciò che le parti avevano stabilito in sede di separazione, e ciò a causa della sua libera scelta di trasferirsi in Sicilia, con conseguente aggravio del mantenimento diretto dei figli a carico della madre.
Sulla base di questi elementi, fermo restando che - come ricordato in epigrafe - la valutazione delle condizioni economiche del soggetto onerato (in assenza delle produzioni contabili/fiscali ordinate) può
essere oggetto di presunzioni, appare congruo disporre che l'assegno di mantenimento sia innalzato ad euro 500,00 mensili, oltre alla sua quota di 50% dell'assegno unico INPS, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
in ragione di ciò, si precisa che l'assegno unico INPS deve pagina 10 di 12 essere percepito al 100% dalla sig.ra sia quale ulteriore contributo indiretto del sig. Parte_1
er la sua quota, sia alla luce della considerazione che tutte le esigenze della vita quotidiana CP_1
dei minori sono assolte dalla madre, stante la sporadicità della permanenza dei minori presso il padre
(cfr Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 22.02.2025 n. 4672), sia come garanzia di contribuzione del padre rispetto alle esigenze dei figli, alla luce del pregresso inadempimento di quest'ultimo all'obbligo già
stabilito dal Presidente nell'aprile 2022 (si è registrato, infatti, nei tre anni successivi, il permanere di versamenti in ritardo e parziali).
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e , contratto tra le parti in Comune di Sorso in data
[...] Controparte_1
28.3.2014 (registro atti di matrimonio di Sorso atto n.3 parte prima, anno 2014), mandando all'Ufficiale dello Stato Civile per le relative annotazioni;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
[...]
la madre;
con poteri autonomi della madre con riferimento ai rapporti con la Scuola, i Sanitari e la Pubblica amministrazione in generale, fermo l'obbligo di comunicazione di ogni decisione assunta al padre;
3) quanto al regime del diritto di visita padre / figli, conferma le modalità previste con ordinanza del 3.07.2024 rispetto al quale i genitori hanno dichiarato di essere d'accordo (v. verbale di udienza del 12.03.2025), con le seguenti precisazioni: - durante l'anno: il padre terrà con sé i figli due giorni alla settimana e weekend alternati - come previsto in sede di separazione e pagina 11 di 12 confermato in sede presidenziale - e considerato che non può essere previsto un calendario preciso, tale diritto di visita può essere esercitato dal padre solo previo preavviso di almeno 7
giorni alla madre rispetto al giorno di arrivo in Sardegna;
- nel periodo estivo (dal 1 al 31
agosto) il diritto di visita del padre è limitato a 15 giorni consecutivi, in cui il padre può
scegliere di portare con sé i bambini in Sicilia, ed è obbligato ad avvisare la madre almeno 15
giorni prima del prelievo dei bambini;
nel periodo di permanenza presso il padre, lo stesso dovrà garantire una videochiamata al giorno con la madre alle ore 19.00; - criterio dell'alternanza per le festività, quando spetta al padre tale diritto di visita può essere esercitato dal padre solo previo preavviso di almeno 7 giorni alla madre. La madre dovrà garantire al padre almeno una videochiamata al giorno con i figli, in un orario concordato tra genitori, in assenza di accordo alle ore 20.00 di ogni sera;
4) il sig. è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario dei figli con il Controparte_1
versamento a favore della sig.ra di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da Parte_1
versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% secondo protocollo CNF;
5) la sig.ra ha diritto di percepire al 100% l'assegno unico INPS. Parte_1
6) Spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari il 4 giugno 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice estensore
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3837/2021, avente per oggetto “scioglimento del matrimonio - contenzioso”, promossa da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Carrieri
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Controparte_1 C.F._2
Manna
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. udienza del 12.03.2025 (v. correzioni di cui all'ordinanza del
13.03.2025)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2021 la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale il sig. er ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra CP_1
le parti in Comune di Sorso in data 28.3.2014 (registro atti di matrimonio di Sorso atto n.3 parte prima,
anno 2014).
Premesso che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]), la ricorrente ha dedotto che le parti erano addivenuti a
[...]
separazione consensuale omologata con decreto n. 11876/2020 in data 22.12.2020 alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo
reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Attualmente, la Parte_1
dichiara di risiedere in Sorso, alla Via Unita d'Italia n. 29 ed il in Sennori, alla Via Bisaglia n. CP_1
18;
b) i due figli minori, pur sempre seguitando ad abitare presso la casa coniugale, sono affidati
congiuntamente ad entrambi i genitori, che insieme eserciteranno la responsabilità genitoriale sui
figli, secondo il regime dell'affido condiviso;
c) come anticipato al punto che precede, la residenza dei bambini viene collocata presso l'abitazione
materna, sita in Sorso alla Via Unità d'Italia n. 29;
d) per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre, questo avverrà secondo le
seguenti modalità:
1. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni martedì e giovedì, dall'orario di uscita da scuola
sino alle ore 21,30, provvedendo a riportarli presso la casa materna, ed ogni altra volta lo riterrà
pagina 2 di 12 opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastico e
ludico-sportivi degli stessi;
2. i week-end seguono il criterio dell'alternanza: il padre, a fine settimana alternati, terrà con sé i
bambini, con pernottamento presso la propria abitazione, dall'uscita da scuola del venerdì al rientro
del lunedì;
3. le vacanze invernali seguiranno la calendarizzazione scolastica e saranno così distribuite tra i
coniugi, salvo diverso accordo secondo le esigenze di entrambi: i bambini trascorreranno il Natale
(dal 22 dicembre al 30 dicembre) con il padre, il Capodanno e l'EP (dal 31 dicembre al 7
gennaio) con la madre, ad annualità alternate;
4. le vacanze estive seguiranno la calendarizzazione scolastica e saranno così distribuite tra i coniugi,
salvo diverso accordo secondo le esigenze di entrambi: il padre potrà tenere con sé i bambini, con
pernottamento presso la propria residenza, la terza settimana di giugno, la seconda e la terza
settimana di luglio, la prima e la quarta settimana di agosto, concordando con la madre la migliore
soluzione per la giornata di Ferragosto (15 agosto), badando ad assecondare la volontà dei minori;
e) il corrisponderà, entro il giorno 15 del mese, complessivi € 400,00 mensili, rivalutabili CP_1
secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
f) le spese straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura
del 50%;
g) salvo quanto stabilito per il mantenimento dei due figli minori, la Sig.ra rinuncia alla Parte_1
corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento in suo favore sino a quando potrà
beneficiare e disporre del Reddito di Cittadinanza, a condizione che la OR, giovane e con piena
capacità lavorativa, s'impegni a reperire un'occupazione e, dunque, una fonte di reddito propria;
h) per quanto concerne l'adozione di decisioni di maggiore interesse per i figli, è stabilito che per le
stesse sia richiesto il consenso espresso di entrambi i genitori. Per ogni altra questione concernente
pagina 3 di 12 l'ordinaria amministrazione, relativa al soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita quotidiana dei
bambini, provvederà la madre in autonomia, fermo restando l'obbligo di informare puntualmente il
padre;
i) per quanto concerne le questioni relative alla salute dei bambini, si conviene che entrambi i genitori
osservino quanto loro suggerito e prescritto dai medici curanti, con particolare riferimento alla salute
Per_ del piccolo attualmente paziente del Centro San Camillo in Sassari presso il reparto di
Logopedia nonché monitorato costantemente dal Pediatra per un critico sovrappeso che lo ha
obbligato a seguire una dieta;
j) nulla osta a che gli ascendenti e parenti tutti di ciascun ramo genitoriale possano intrattenere
rapporti con i minori, a condizione che ciascun genitore venga prontamente informato dall'altro nei
casi in cui questi trascorrano del tempo in loro compagnia e/o affidati alla loro custodia;
k) i genitori si impegnano a rendersi reperibili alle loro utenze mobili, onde consentire un sereno
scambio di informazioni e comunicazioni relative ai figli tramite chiamate, messaggistica ordinaria e
via Whastapp e la consentirà al di videochiamare i bambini almeno una volta al Parte_1 CP_1
giorno;
l) relativamente al rilascio ed al rinnovo del documento di identità e del passaporto dei figli minori, è
stabilito che sia richiesto l'assenso di entrambi i genitori”.
Ha dedotto che il all'epoca dell'accordo di separazione disoccupato e residente a [...], CP_1
nelle more si è trasferito in Sicilia e ivi ha trovato occupazione come barman;
sulla base di tali premesse, ha domandato all'intestato Tribunale di pronunciare la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio civile, la conferma dell'affidamento congiunto dei minori e di disporre le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di visita del padre e di determinare l'assegno di mantenimento per i minori figli nella misura ritenuta più equa in considerazione delle aumentate esigenze dei minori e comunque non inferiore ai 500,00 euro mensili oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
pagina 4 di 12 Con comparsa in data 29.03.2022 si è costituito il sig. il quale ha confermato di essersi CP_1
trasferito definitivamente in Sicilia, ove oggi convive con la nuova compagna con la quale ha avuto una figlia, e non si è opposto alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, cui ha aderito, si è opposto invece alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento in favore dei figli dichiarando di percepire un reddito di 800,00 euro mensili, e ha chiesto la conferma degli accordi economici assunti in sede di separazione (assegno di 400,00 euro mensili) con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione davanti al Presidente, in data 07.04.2022, (comparsa personalmente solo) la sig.ra ha confermato il contenuto del ricorso, l'impossibilità di Parte_1
riconciliazione e ha rilevato il disinteresse dimostrato nel tempo dal sig. erso i figli, per non CP_1
essersi curato del regolare versamento del contributo economico e della loro cura “facendoli sentire talvolta abbandonati”; il difensore del sig. a rappresentato invece che lo stesso si “trovasse CP_1
per ragioni di lavoro in Sicilia occupato ogni notte in una pasticceria, con prospettiva di assunzione a
seguito al positivo periodo di prova in corso”; con decreto del 26.04.2022, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando “le statuizioni di cui all'omologa della separazione consensuale tra i coniugi del 22.12.2020, con la sola modifica dell'importo complessivo dell'assegno di mantenimento dei due figli minori, che viene rideterminato in € 500,00 mensili”.
Instaurato il contraddittorio dinanzi al Giudice rel., all'udienza del 29.06.2022 le parti hanno confermato la permanenza del sig. n Sicilia e che il rapporto con i figli viene coltivato dal CP_1
padre mediante videochiamate e sporadici incontri, inoltre la sig.ra ha nuovamente Parte_1
lamentato l'inadempimento parziale del padre all'obbligazione a favore dei figli, in contrasto con l'aumento disposto dal Presidente.
All'udienza del 09.11.2023 sono comparse personalmente entrambe le parti: il sig. ha CP_1
dichiarato: “mi sono trasferito in Sicilia da un paio di anni, lavoro come barman e guadagno 800,00
euro al mese (4 h ore al giorno), convivo e ho un bambino in arrivo;
ogni paio di mesi riesco a venire
pagina 5 di 12 in Sardegna per 4/5 giorni, vengo in visita ai miei genitori e per i miei figli, negli ultimi due anni è
andata così sono quasi sempre riuscito a vederli quando venivo, ho un rapporto molto bello con loro, li
Per_ chiamo spessissimo praticamente tutti i giorni, recentemente ho anche preso un cellulare a (che
ha 8 anni) per poterlo sentire autonomamente. Tra genitori facciamo fatica a dialogare. Ho sempre
corrisposto l'assegno di mantenimento di 400,00 euro, dividiamo al 50% l'assegno unico (che è pari a
189 euro). Vorrei che mi venisse dato un orario per le telefonate quotidiane, vorrei poterli portare in
Sicilia da me un po' di più, solo quest'anno sono venuti 15 giorni d'estate. In casa mia hanno la loro
cameretta”; la sig. ha dichiarato: “i bambini stanno bene con il padre, a volte capita Parte_1
Pers che non vogliano rispondere al telefono quando lui chiama perché magari stanno giocando. era
piccola quando lui è andato via, e all'inizio è stata dura, lui si è trasferito un po' all'improvviso,
all'epoca non lavoravo, gli chiedevo di contribuire e poi abbiamo pattuito 400,00 euro, ma lui viveva
qui e si prendeva cura di loro per vari giorni alla settimana, mentre ora devo pensare a tutto io.
Quando viene in Sardegna mi avvisa senza anticipo non preoccupandosi dei miei impegni, tranne le
ultime volte in cui mi ha inviato la lettera dell'avvocato (come per la scorsa estate) quando ha chiesto
di portare i bambini in Sicilia. Non c'è comunicazione, ho davanti un muro, gli ho fatto delle proposte
e lui si è sempre rifiutato. Chiedo che lui mi avvisi almeno 2 settimane prima quando viene in
Sardegna. Con i nonni paterni non ho buonissimi rapporti, non aiutano nella quotidianità con i
bambini. Sto subendo un procedimento penale per maltrattamenti su denuncia dei miei suoceri, per
questo c'è anche un monitoraggio dei servizi sociali (con relazioni peraltro molto positive, qui non
prodotte)”.
Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le relazioni dei Servizi sociali del Comune di Sorso, a cui la sig.ra si era rivolta ad aprile 2024; la stessa ha intrapreso (con esito positivo) un Parte_1
percorso di supporto alla genitorialità ed è stato attivato un servizio educativo domiciliare per i bambini.
pagina 6 di 12 All'udienza del 12.03.2025, il Giudice rel. ha rimesso la causa per la decisione definitiva al Collegio,
previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è
matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal Giudice
istruttore; il materiale probatorio in atti risulta infatti adeguato e sufficiente ai fini della decisione anche delle questioni di contenuto economico, posto peraltro che – secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte – al fine della determinazione dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28/01/2022 n. 2098, Cass. Sez. I 6/06/2013 n. 14336,
Cass. Sez. VI-I 15/11/2016 n. 23263).
In accoglimento della domanda principale, e ricorrendo le condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b,
L.898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, va anzitutto dichiarato lo scioglimento del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di ininterrotta separazione, ed essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Per quanto riguarda l'affidamento e il collocamento dei figli e , il Collegio Persona_1 Persona_2
conferma quanto disposto con ordinanza presidenziale (affidamento condiviso e collocamento presso la madre); più precisamente, considerato che l'affidamento condiviso è regola generale cui è possibile derogare solo qualora tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e considerato che,
nel caso di specie, a seguito degli approfondimenti dei Servizi sociali, non sono emersi elementi da cui pagina 7 di 12 presumere l'esistenza di un possibile pregiudizio per gli stessi, non vi è ragione per derogare al regime ordinario ex art. 337-bis c.c., che risulta conforme al best interest dei minori.
Ciò posto, preso atto delle difficoltà pratiche legate alla lontananza fisica tra i genitori (il sig. sig.
ive a Centuripe, in Sicilia, con il suo nuovo nucleo familiare;
la sig.ra vive CP_1 Parte_1
con i figli a Sorso) e considerata l'alta conflittualità ancora intercorrente tra loro - conflittualità che rende difficoltose che comunicazioni anche per gli aspetti più banali riguardanti la gestione dei figli (v.
episodio riguardante il viaggio in Spagna;
v. episodio riguardante il permesso per l'uscita in autonomia
Per_ Per_ di da scuola;
considerati anche i bisogni speciali di che possono richiedere la necessità di decisioni rapide) - si ritiene opportuno dotare madre, sig.ra del potere di rapportarsi Parte_1
autonomamente, nell'interesse dei figli, con la scuola, i sanitari e la pubblica amministrazione in generale, fermo l'obbligo di comunicazione al padre.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita padre / figli, appare opportuno mantenere il regime di incontri che le parti stanno nei fatti attuando e rispetto al quale i genitori hanno dichiarato di essere d'accordo (v. verbale di udienza del 12.03.2025):
- durante l'anno: due giorni alla settimana e weekend alternati - come previsto in sede di separazione e confermato in sede presidenziale - e considerato che non può essere previsto un calendario preciso (v.
dichiarazioni del sig. “ogni paio di mesi riesco a venire in Sardegna per 4/5 giorni, vengo in CP_1
visita ai miei genitori e per i miei figli, negli ultimi due anni è andata così sono quasi sempre riuscito a vederli quando venivo” – v. verbale di udienza del 9.11.2023), tale diritto di visita può essere esercitato dal padre solo previo preavviso di almeno 7 giorni alla madre rispetto al giorno di arrivo in Sardegna;
- nel periodo estivo (dal 1 al 31 agosto) il diritto di visita del padre è limitato a 15 giorni consecutivi, in cui il padre può scegliere di portare con sé i bambini in Sicilia, ed è obbligato ad avvisare la madre almeno 15 giorni prima del prelievo dei bambini;
nel periodo di permanenza presso il padre, lo stesso dovrà garantire una videochiamata al giorno con la madre alle ore 19.00;
pagina 8 di 12 - criterio dell'alternanza per le festività, quando spetta al padre tale diritto di visita può essere esercitato dal padre solo previo preavviso di almeno 7 giorni alla madre;
- considerata la situazione di lontananza tra i luoghi di residenza, la madre dovrà garantire al padre almeno una videochiamata al giorno con i figli, in un orario concordato tra genitori, in assenza di accordo alle ore 20.00 di ogni sera.
Viene rigettata la richiesta formulata dalla difesa del nella comparsa conclusionale CP_1
(“Disporre che per il periodo estivo, da Giugno a Settembre, nei giorni che intercorrono tra la chiusura delle attività scolastiche alla riapertura del nuovo anno scolastico, i bambini staranno con il padre in
Sicilia che provvederà direttamente al loro mantenimento, fatto salvo il periodo di vacanza che la madre indicherà entro il 15.05 di ogni anno, in cui i bambini staranno con lei fino a 15 giorni consecutivi”) in quanto contraddittoria rispetto all'accordo raggiunto all'udienza del 12.03.2025 e recepito dal Giudice istruttore, tardiva e non comunque non accoglibile in quanto eccessivamente sacrificante i diritti della genitorialità in capo alla sig.ra Parte_1
Per quanto riguarda le condizioni economiche del divorzio, occorre osservare che in sede di separazione (risalente a cinque anni fa) è stato pattuito tra le parti che il padre contribuisse al mantenimento indiretto dei figli versando l'importo mensile di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
ebbene, rispetto ad allora, la situazione reddituale del sig. isulta mutata (in CP_1
miglioramento): all'epoca della separazione, infatti, lo stesso dichiarava di essere disoccupato mentre oggi risulta occupato con la Pan food srl con contratto a tempo indeterminato per 24 ore settimanali
(part time orizzontale) con qualifica “aiuto barman” dal 24.05.2024; circa il suo reddito, non si hanno dati certi, non avendo il sig. ottemperato all'ordine del Giudice di depositare la CP_1
documentazione contabile/fiscale (le dichiarazioni dei redditi aggiornate1, le buste paga, gli estratti conto) (le produzioni effettuate dalla difesa del on la memoria di replica non possono essere CP_1 1 Risultano depositate in data 12.06.2023 solo vecchie dichiarazioni dei redditi che certificato la percezione della NASPI. pagina 9 di 12 tenute in considerazione alcuna, in quanto tardive e inammissibili); egli si è limitato a dichiarare in udienza di percepire un reddito mensile netto di 800 euro, reddito che appare poco credibile per il tipo di attività e per i costi che lo stesso afferma di sostenere (egli è sprovvisto di una casa di abitazione di proprietà e afferma di provvedere mantenimento dell'intero suo nuovo nucleo famigliare); inoltre,
quale ulteriore elemento presuntivo di valutazione della sua capacità economico-patrimoniale, si prende atto che lo stesso, pur avendo presentato la richiesta, non è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Sassari al patrocinio a carico dello Stato (v. provvedimento di rigetto del 28.09.2023).
A ciò si aggiunga che la circostanza che lo stesso abbia perso il posto di lavoro (circostanza dedotta tardivamente nella memoria di replica, con ciò non permettendo alla controparte di interloquire in merito) appare, se veritiera, ininfluente ai fini della decisione, essendo il dotato di buona CP_1
salute e di professionalità adeguata a trovare un altro posto di lavoro similare (essendo la professione di barista e/o cameriere notoriamente richiesta nel mercato del lavoro)
Inoltre, occorre considerare le seguenti ulteriori sopravvenienze: la prima è rappresentata dall'aumento delle esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione, aumento fisiologicamente connesso alla loro crescita, che non richiede prova rientrando nel concetto del fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c. –
cfr Cass. 11724/2023; Cass. 13664/2022); la seconda consiste nel minor tempo che, nei fatti, il padre trascorre con i figli rispetto a ciò che le parti avevano stabilito in sede di separazione, e ciò a causa della sua libera scelta di trasferirsi in Sicilia, con conseguente aggravio del mantenimento diretto dei figli a carico della madre.
Sulla base di questi elementi, fermo restando che - come ricordato in epigrafe - la valutazione delle condizioni economiche del soggetto onerato (in assenza delle produzioni contabili/fiscali ordinate) può
essere oggetto di presunzioni, appare congruo disporre che l'assegno di mantenimento sia innalzato ad euro 500,00 mensili, oltre alla sua quota di 50% dell'assegno unico INPS, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
in ragione di ciò, si precisa che l'assegno unico INPS deve pagina 10 di 12 essere percepito al 100% dalla sig.ra sia quale ulteriore contributo indiretto del sig. Parte_1
er la sua quota, sia alla luce della considerazione che tutte le esigenze della vita quotidiana CP_1
dei minori sono assolte dalla madre, stante la sporadicità della permanenza dei minori presso il padre
(cfr Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 22.02.2025 n. 4672), sia come garanzia di contribuzione del padre rispetto alle esigenze dei figli, alla luce del pregresso inadempimento di quest'ultimo all'obbligo già
stabilito dal Presidente nell'aprile 2022 (si è registrato, infatti, nei tre anni successivi, il permanere di versamenti in ritardo e parziali).
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e , contratto tra le parti in Comune di Sorso in data
[...] Controparte_1
28.3.2014 (registro atti di matrimonio di Sorso atto n.3 parte prima, anno 2014), mandando all'Ufficiale dello Stato Civile per le relative annotazioni;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
[...]
la madre;
con poteri autonomi della madre con riferimento ai rapporti con la Scuola, i Sanitari e la Pubblica amministrazione in generale, fermo l'obbligo di comunicazione di ogni decisione assunta al padre;
3) quanto al regime del diritto di visita padre / figli, conferma le modalità previste con ordinanza del 3.07.2024 rispetto al quale i genitori hanno dichiarato di essere d'accordo (v. verbale di udienza del 12.03.2025), con le seguenti precisazioni: - durante l'anno: il padre terrà con sé i figli due giorni alla settimana e weekend alternati - come previsto in sede di separazione e pagina 11 di 12 confermato in sede presidenziale - e considerato che non può essere previsto un calendario preciso, tale diritto di visita può essere esercitato dal padre solo previo preavviso di almeno 7
giorni alla madre rispetto al giorno di arrivo in Sardegna;
- nel periodo estivo (dal 1 al 31
agosto) il diritto di visita del padre è limitato a 15 giorni consecutivi, in cui il padre può
scegliere di portare con sé i bambini in Sicilia, ed è obbligato ad avvisare la madre almeno 15
giorni prima del prelievo dei bambini;
nel periodo di permanenza presso il padre, lo stesso dovrà garantire una videochiamata al giorno con la madre alle ore 19.00; - criterio dell'alternanza per le festività, quando spetta al padre tale diritto di visita può essere esercitato dal padre solo previo preavviso di almeno 7 giorni alla madre. La madre dovrà garantire al padre almeno una videochiamata al giorno con i figli, in un orario concordato tra genitori, in assenza di accordo alle ore 20.00 di ogni sera;
4) il sig. è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario dei figli con il Controparte_1
versamento a favore della sig.ra di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da Parte_1
versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% secondo protocollo CNF;
5) la sig.ra ha diritto di percepire al 100% l'assegno unico INPS. Parte_1
6) Spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari il 4 giugno 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice estensore
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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