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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1418 / 2024 promossa congiuntamente da:
c.f. , e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VENTRELLA ANNA MARIA, presso il cui Studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
e con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, , sposati con Parte_1 Parte_2
matrimonio celebrato in data 03.06.2006 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2006, Parte I, atto n. 113
- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio è nata la figlia in data 03.06.2008; CP_1
(2) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
1 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni di seguito riportate ed integralmente trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) L'abitazione sita in Prato, Via delle
Gardenie n. 93, di proprietà esclusiva della SI.ra , resta assegnata alla stessa che vi Parte_1 abiterà, con quanto l'arreda, avendo il SInor già provveduto ad asportare i propri effetti Parte_2
e ogni bene mobile di sua proprietà. 3) La figlia minore , nata a [...] il [...] viene CP_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre in Via delle
Gardenie n. 93. 4) Per effetto di quanto sopra i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La minore vedrà il padre secondo il seguente criterio, salvo sempre diversi accordi tra i genitori: a) Entrambi i genitori si impegnano a concordare i giorni che passeranno settimanalmente con la figlia, compatibilmente con i rispettivi impegni familiari e lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della minore, che entrambi i genitori si impegnano a rispettare, accompagnando la figlia alle proprie attività ove necessario. b) La figlia trascorrerà il fine settimana, dalle ore 9.00 del sabato fino alle 21.00 della domenica, o dal termine della scuola il sabato fino alle 21 della domenica nel periodo scolastico, una volta con il padre e una volta con la madre.
c)La figlia trascorrerà con il padre la Vigilia ed il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano ad anni alterni, così come il giorno di Pasqua o di Pasquetta e la festività del 1° maggio, secondo gli accordi che verranno presi annualmente dai coniugi;
l'anno nel quale la figlia trascorrerà con un genitore la Vigilia ed il Natale trascorrerà con l'altro la Pasqua. 5) trascorrerà altresì quindici CP_1 giorni di vacanze, anche non consecutivi, con il padre nei mesi estivi dopo la fine del periodo scolastico;
le date del relativo periodo, o dei periodi ove non consecutivi, dovranno essere comunicate dal SI. entro il 31 maggio di ogni anno;
6) Nel periodo invernale, compatibilmente con gli Pt_2 impegni scolastici della figlia ognuno dei due genitori potrà trascorrere con la stessa un ulteriore periodo di vacanza di una settimana da concordare con almeno 45 giorni di anticipo;
7) Il SI. Pt_2 attualmente non percepisce alcun reddito, mentre la SI.ra ha un reddito mensile medio da Pt_1 lavoro dipendente di € 1300,00, è proprietaria dell'immobile sito in Prato, Via delle Gardenie 93, gravata da un mutuo con una rata mensile di euro 497,68; Considerate le rispettive capacità
2 economiche e patrimoniali i coniugi concordemente pattuiscono che il SI. corrisponda alla Pt_2
SI.ra , a partire dal mese di dicembre 2024, la somma di € 100,00 quale contributo per il Pt_1 mantenimento di , da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese tramite pagamento in CP_1 contanti, a fronte dei quali la IG rilascerà ricevuta, e rivalutabile annualmente secondo Pt_1 gli indici ISTAT. Circa il mantenimento straordinario della minore, i genitori concordano altresì che sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia: mediche, dentistiche, farmaceutiche, psicoterapiche, scolastiche (mensa, libri, corredo scolastico di inizio anno, eventuali ripetizioni, gite scolastiche, centri estivi), ricreative, viaggi studio, come stabilite dal protocollo CNF al quale fanno integralmente richiamo per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto. Nel caso di spese medico-sanitarie di carattere urgente non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ciascuna spesa che dovrà essere quindi suddivisa tra i genitori al 50%, dovrà essere fiscalmente documentata e le ricevute dovranno essere intestate, in difetto di diverso accordo tra i genitori, alla figlia, onde consentire a ciascun genitore la deduzione in sede fiscale nella stessa percentuale del 50%. Quanto all'assegno unico per i figli, o in generale ad altre provvidenze, bonus
o simili riconosciuti ai genitori per i figli, le parti concordano che tali importi dovranno essere percepiti dalla madre nella misura del 100%. 8) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento
e di aver regolato già ogni altra questione di tipo economico tra gli stessi. 9) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto per la figlia minore purché a soli fini di espatrio turistico. ”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole ed assegnazione dell'abitazione familiare – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento della figlia, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, tenuto conto delle rispettive capacità reddituali. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra , sposati con Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a Prato in data 03.062006, atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2006, Parte I, atto n. 113;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di seguito riportate ed integralmente trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) L'abitazione sita in Prato, Via delle Gardenie n. 93, di proprietà esclusiva della SI.ra
, resta assegnata alla stessa che vi abiterà, con quanto l'arreda, avendo il Parte_1
SInor già provveduto ad asportare i propri effetti e ogni bene mobile di sua Parte_2
proprietà.
4 3) La figlia minore , nata a [...] il [...] viene affidata congiuntamente ad CP_1
entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre in Via delle Gardenie n. 93.
4) Per effetto di quanto sopra i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La minore vedrà il padre secondo il seguente criterio, salvo sempre diversi accordi tra i genitori: a) Entrambi i genitori si impegnano a concordare i giorni che passeranno settimanalmente con la figlia, compatibilmente con i rispettivi impegni familiari e lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della minore, che entrambi i genitori si impegnano a rispettare, accompagnando la figlia alle proprie attività ove necessario. b) La figlia trascorrerà il fine settimana, dalle ore 9.00 del sabato fino alle 21.00 della domenica, o dal termine della scuola il sabato fino alle 21 della domenica nel periodo scolastico, una volta con il padre e una volta con la madre. c)La figlia trascorrerà con il padre la Vigilia ed il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano ad anni alterni, così come il giorno di Pasqua o di Pasquetta e la festività del 1° maggio, secondo gli accordi che verranno presi annualmente dai coniugi;
l'anno nel quale la figlia trascorrerà con un genitore la Vigilia ed il Natale trascorrerà con l'altro la
Pasqua.
5) trascorrerà altresì quindici giorni di vacanze, anche non consecutivi, con il padre CP_1 nei mesi estivi dopo la fine del periodo scolastico;
le date del relativo periodo, o dei periodi ove non consecutivi, dovranno essere comunicate dal SI. entro il 31 maggio di ogni Pt_2 anno;
6) Nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia ognuno dei due genitori potrà trascorrere con la stessa un ulteriore periodo di vacanza di una settimana da concordare con almeno 45 giorni di anticipo;
7) Il SI. attualmente non percepisce alcun reddito, mentre la SI.ra ha un Pt_2 Pt_1
reddito mensile medio da lavoro dipendente di € 1300,00, è proprietaria dell'immobile sito in Prato, Via delle Gardenie 93, gravata da un mutuo con una rata mensile di euro 497,68;
Considerate le rispettive capacità economiche e patrimoniali i coniugi concordemente 5 pattuiscono che il SI. corrisponda alla SI.ra a partire dal mese di Pt_2 Pt_1
dicembre 2024, la somma di € 100,00 quale contributo per il mantenimento di , da CP_1
corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese tramite pagamento in contanti, a fronte dei quali la IG rilascerà ricevuta, e rivalutabile annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT. Circa il mantenimento straordinario della minore, i genitori concordano altresì che sosterranno nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia: mediche, dentistiche, farmaceutiche, psicoterapiche, scolastiche
(mensa, libri, corredo scolastico di inizio anno, eventuali ripetizioni, gite scolastiche, centri estivi), ricreative, viaggi studio, come stabilite dal protocollo CNF al quale fanno integralmente richiamo per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto Nel caso di spese medico-sanitarie di carattere urgente non sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Ciascuna spesa che dovrà essere quindi suddivisa tra i genitori al 50% dovrà essere fiscalmente documentata e le ricevute dovranno essere intestate, in difetto di diverso accordo tra i genitori, alla figlia, onde consentire a ciascun genitore la deduzione in sede fiscale nella stessa percentuale del 50%. Quanto all'assegno unico per i figli, o in generale ad altre provvidenze, bonus o simili riconosciuti ai genitori per i figli, le parti concordano che tali importi dovranno essere percepiti dalla madre nella misura del 100%.
8) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e di aver regolato già ogni altra questione di tipo economico tra gli stessi.
- Prende atto che:
9) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto per la figlia minore purché
a soli fini di espatrio turistico.;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 15.1.2025
6 Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
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