Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 34
Versione
28 febbraio 1982
Art. 1. null ita' con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell' articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali e' stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.
L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell' articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso e' rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.

Entrata in vigore il 28 febbraio 1982