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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.552 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.579/2020 emessa il 13.10.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata in pari data, e vertente tra
(p. iva. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parrella presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale Isola E5, elettivamente domicilia;
APPELLANTE principale – APPELLATA incidentale
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Nicola Gulfo presso il cui studio in Tursi, alla Via A. Ferrara n. 35, elettivamente domicilia;
APPELLATA principale – APPELLANTE incidentale
trattenuta in decisione il 17.12.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 5.12.2024 e l'11.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.7.2017 la società in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione ex art.645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.420/2017, emesso il 15.6.2017 dal Tribunale di Matera in accoglimento del ricorso depositato dalla , decreto ingiuntivo con il quale Controparte_2 era stato intimato alla società opponente il pagamento della somma di € 237.270,44, oltre accessori.
Deduceva la società che: Parte_1
- con decreto ingiuntivo n.5418/2010 il Tribunale di Napoli aveva intimato alla Controparte_2
di pagare la somma di € 153.291,50, oltre interessi di mora e spese procedimentali,
[...] alla società a titolo di corrispettivo dei servizi resi dalla medesima società Parte_1
di cui alle fatture nn. 9 del 31.1.2007, 683 dell'1.10.2008 e 751 del 20.10.2008;
- avverso il suddetto decreto ingiuntivo, reso provvisoriamente esecutivo, la Controparte_2
aveva proposto opposizione ex art.645 c.p.c.;
[...]
- a seguito della procedura esecutiva attivata sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo la aveva ottenuto il pagamento dell'importo complessivo di € Parte_1
237.270,44 dalla Controparte_2
- a definizione del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la sentenza n. 1501/2017 con la quale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e, revocato il decreto ingiuntivo n.5418/2010, aveva fatto carico alle parti di riassumere il giudizio innanzi al giudice territorialmente competente;
- avverso detta sentenza era stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
- la Gestione Liquidatoria della tenuto conto della revoca del Controparte_2
decreto ingiuntivo n.5418/2010, con ricorso ex art.633 c.p.c. del 30.5.2017 aveva chiesto al
Tribunale di Matera che fosse intimato alla il pagamento della somma di Parte_1
€ 237.270,44 ed il Tribunale di Matera aveva emesso in data 15.6.2017 il decreto ingiuntivo n.
420/2017 fatto oggetto di opposizione.
Assumeva la di avere diritto a trattenere le somme incassate in virtù del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5418/2010 emesso dal Tribunale di Napoli e chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, fosse accertato tale diritto e fosse revocato o annullato il decreto ingiuntivo n. 420/2017 emesso il 15.6.2017 dal Tribunale di Matera. In via riconvenzionale, la società opponente chiedeva che la somma ingiunta fosse compensata con quella ad essa dovuta per le prestazioni rese in esecuzione della convenzione stipulata tra le parti e documentate dalle fatture nn. 9 del 31.1.2007, 683 dell'1.10.2008 e 751 del 20.10.2008.
Con comparsa depositata il 23.8.2017 si costituiva in giudizio la Gestione Liquidatoria della in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante Controparte_2
p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva la mancata riassunzione del processo nei termini di legge a seguito della pronuncia della sentenza n. 1501/2017 da parte del Tribunale di Napoli, con conseguente formazione del giudicato formale e sostanziale, e nel merito contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse pretese assumendo che le fatture prodotte dalla
[...]
a sostegno del credito riguardassero prestazioni mai commissionate ed Parte_1 effettuate. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione ex art.645 c.p.c. e per la conferma del decreto ingiuntivo n. 420/2017 emesso il 15.6.2017; in via gradata, insisteva per la condanna della pag. 2 società opponente al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, maggiorata di interessi e rivalutazione sino al soddisfo, con vittoria di spese di giudizio.
Con ordinanza resa il 5.12.2017 il Tribunale di Matera, accertata la contemporanea pendenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli del giudizio di appello avverso la sentenza n.1501/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, dichiarava la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Definito il giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli con pronuncia n.1932/2018 di inammissibilità del gravame, la causa veniva riassunta dalla società
[...]
con ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato il 31.7.2018 con cui veniva chiesta al Parte_1
Tribunale di Matera la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo con concessione di termini per la notifica alla controparte.
Emesso l'8.8.2018 dal Tribunale di Matera il decreto di fissazione dell'udienza ed instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 30.10.2018 si costituiva nuovamente la Gestione
Liquidatoria della che ribadiva le difese e le richieste già in Controparte_2
precedenza articolate.
Con ordinanza del 20.11.2018 il Tribunale di Matera rigettava la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, istanza avanzata dall'ente opposto.
Con sentenza n. 579/2020 emessa il 13.10.2020 e pubblicata in pari data il Tribunale di Matera revocava il decreto ingiuntivo n.420/2017 emesso il 15.6.2017, dichiarava la società opponente obbligata alla restituzione, in favore della Gestione Liquidatoria della Controparte_2
, della somma di € 237.270,44; dichiarava la stessa Gestione Liquidatoria obbligata al
[...] pagamento, in favore della della somma di € 73.260,00 e, compensati i Parte_1 rispettivi crediti, condannava la società opponente al pagamento, in favore dell'ente opposto, della somma di € 164.010,43, oltre interessi dal giorno della domanda al soddisfo, compensando le spese di giudizio tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 29.10.2020 la società proponeva Parte_1
appello avverso la suindicata sentenza assumendo quali motivi di impugnazione:
- l'errata interpretazione, da parte del Tribunale di Matera, degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio in relazione al credito di € 68.625,48, indicato nella fattura n. 751/2008, credito che il primo giudice aveva ritenuto non provato nel quantum;
- la violazione degli artt. 2697, comma 2, c.c. e 112, 115 e 132 co.2 n.4 c.p.c. in quanto la Gestione
Liquidatoria della non aveva mai contestato l'entità del credito o Controparte_2
la documentazione sulla base della quale esso era stato quantificato o, comunque, aveva sollevato al riguardo contestazioni soltanto a seguito del deposito della perizia del consulente e, quindi, tardivamente, di tal ché la presunta carenza di prova del credito di € 68.625,48, indicato nella fattura pag. 3 n. 751/2008, era stata inammissibilmente rilevata d'ufficio dal primo giudice in spregio delle indicate disposizioni di legge;
in ogni caso, le considerazioni del CTU sull'anzidetto credito erano infondate perchè riferite a circostanze estranee ai quesiti posti dal giudice all'ausiliare e lo stesso giudice aveva omesso, nella motivazione della sentenza impugnata, di esporre le ragioni del tacito rigetto delle censure formulate dalla avverso l'elaborato peritale;
Parte_1
- la mancata valutazione della produzione documentale relativa all'entità di rifiuti ed alla quantità di frazione secca smaltite prima e dopo gli interventi di miglioramento tecnologico eseguiti sugli impianti di smaltimento e, in particolare, la mancata considerazione della comunicazione effettuata alla controparte con e-mail del 3.7.2008;
- la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendosi alla società
[...]
l'importo relativo alla fattura n. 683/2008 in quanto attinente a prestazioni Parte_1
corrispondenti a quelle dedotte nel contratto, non era stato adottato il medesimo iter argomentativo nei confronti del credito di cui alla fattura n.751/2008 sul rilievo del mancato raggiungimento della prova del quantum del credito;
- la violazione dell'art.112 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del credito pari ad € 11.406,02 di cui alla fattura n. 9 del 31.1.2007 nonché la violazione dell'art. 132 co.2 n.4 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa motivazione del tacito rigetto della predetta domanda;
- la mancata pronuncia sulla domanda di accertamento degli interessi di mora dovuti in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 231/2002.
Su tali basi, la società conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza Parte_1 la Gestione in persona del Commissario Controparte_2
Liquidatore e legale rappresentante p.t., affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza stessa fosse accertato il suo diritto a trattenere la somma di € 237.270,44 percepita a titolo di pagamento delle prestazioni rese ovvero fosse dichiarata l'estinzione dell'avverso credito per compensazione con quello vantato dall'appellante, da quantificarsi in € 244.746,95 o nella diversa somma maggiore o minore comprensiva di interessi, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 3.2.2021 si costituiva nel giudizio di appello la Gestione Liquidatoria della in persona del Commissario Liquidatore e legale Controparte_2 rappresentante p.t., la quale contestava l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione sostenendo il difetto di prova nel quantum del credito vantato da controparte, come correttamente accertato dal CTU. Peraltro, spiegava appello incidentale inteso ad ottenere l'annullamento del capo della sentenza del Tribunale di Matera contemplante la dichiarazione dell'obbligo, gravante sulla pag. 4 stessa Gestione Liquidatoria, del pagamento, in favore della della Parte_1 somma di € 73.260,00 di cui alla fattura n.683 dell'1.10.2008, con conseguente rigetto integrale delle domande riconvenzionali articolate nel corso del giudizio di primo grado dalla
[...]
il tutto con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio. Parte_1
Con nota scritta depositata il 26.2.2021 la società rinunciava Parte_1 espressamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 28.11.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 17.12.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 5.12.2024 e l'11.12.2024, con provvedimento emesso il 17.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Appello principale proposto da Parte_1
L'appello è infondato e va respinto.
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato l'errata interpretazione, da parte del Tribunale di Matera, degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio in relazione al credito di € 68.625,48, indicato nella fattura n.751/2008, credito che il primo giudice ha ritenuto non provato nel quantum.
Ad avviso della il C.t.u. avrebbe inequivocabilmente rilevato che la Parte_1
della sia tenuta a corrispondere alla società Controparte_1 Controparte_2 appellante l'importo di cui alla indicata fattura mentre il Tribunale di Matera, travisando le conclusioni rassegnate sul punto dall'ausiliare, avrebbe arbitrariamente e senza nessun logico motivo deciso di negare alla stessa società l'importo dovuto.
1.1 Il motivo di gravame è privo di fondamento.
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, nella relazione peritale il C.t.u. non ha offerto alla valutazione del Tribunale di Matera nessun rassicurante riscontro della effettiva sussistenza, in capo alla di un diritto ad ottenere dalla Gestione Liquidatoria della Parte_1 [...] il pagamento della somma di € 68.625,48, riportata nella fattura Controparte_2
n.751/2008.
Come emergente già dalla relazione scritta datata 9.12.2019 e meglio precisato nella relazione integrativa datata 19.3.2020, il C.t.u. ha spiegato che la con la Controparte_2
Deliberazione n.85 del 2.1.2006, preso atto delle condizioni dell'impianto di smaltimento dei rifiuti pag. 5 che con contratto rep. n.321 del 6.7.2005 era stato affidato in gestione alla Parte_1
aveva assegnato alla medesima società l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'impianto in
[...]
funzione del miglioramento tecnologico dello stesso, ottimizzando la separazione tra la sezione umida, la frazione secca ed i metalli. Tale miglioramento avrebbe comportato una riduzione dei costi di conferimento dei rifiuti conseguente alla minore quantità di frazione secca da smaltire presso il termovalorizzatore La Fenice di Melfi. Nella Deliberazione n.85 del 2.1.2006 era stato stabilito che il 60% del risparmio conseguito attraverso la riduzione dei costi di conferimento sarebbe stato riconosciuto alla Parte_2
la fattura n.751 del 20.10.2008 riportava la somma di € 68.625,48, pari al “60% delle
[...] economie prodotte dal miglioramento tecnologico”.
Tuttavia, il C.t.u. ha messo in evidenza come non sia possibile accertare se l'importo in questione sia corretto in quanto per procedere ad una precisa quantificazione economica del risparmio conseguito per effetto dei lavori di miglioramento tecnologico dell'impianto in gestione e dei minori quantitativi di rifiuti conferiti presso altri impianti sarebbe stato necessario avere a disposizione ed esaminare ulteriore documentazione utile ad effettuare un raffronto fra i quantitativi di frazione secca conferiti all'impianto prima e dopo l'intervento di miglioramento tecnologico dell'impianto stesso, riferendo l'analisi ad un periodo omogeneo (12 mesi o, comunque, periodi fra loro confrontabili in base alle variazioni stagionali della produzione dei rifiuti).
Poiché siffatta ulteriore documentazione non era stata allegata dalle parti all'incarto processuale, il
C.t.u. non è stato in condizioni di poter determinare la misura effettiva totale del risparmio conseguito e, quindi, di verificare se la somma di € 68.625,48, di cui alla fattura n.751 del
20.10.2008, corrispondesse realmente al 60% della misura effettiva totale del risparmio medesimo.
Pertanto, non risponde al vero che l'ausiliare abbia “inequivocabilmente rilevato” che la Gestione
Liquidatoria della sia tenuta a corrispondere alla società Controparte_2 appellante l'importo di € 68.625,48, di cui alla fattura n.751 del 20.10.2008.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato la violazione degli artt. 2697, comma 2, c.c., 112 e 115 c.p.c. in quanto la Gestione Liquidatoria della
[...] non aveva mai contestato l'entità del credito o la documentazione sulla base Controparte_2
della quale esso era stato quantificato o, comunque, aveva sollevato al riguardo contestazioni soltanto a seguito del deposito della perizia del consulente e, quindi, tardivamente, di tal ché la presunta carenza di prova del credito di € 68.625,48, indicato nella fattura n.751/2008, era stata inammissibilmente rilevata d'ufficio dal primo giudice in spregio delle indicate disposizioni di legge.
pag. 6 Inoltre, la società appellante ha sostenuto la violazione dell'art.132 co.2 n.4 c.p.c. per avere il primo giudice omesso, nella motivazione della sentenza impugnata, di esporre le ragioni del tacito rigetto delle censure formulate dalla avverso l'elaborato peritale. In particolare, Parte_1 la società appellante aveva in primo grado eccepito l'inammissibilità della C.t.u. nella parte in cui l'ausiliare aveva sostenuto l'impossibilità di quantificare i rifiuti conferiti in discarica, inammissibilità desumibile sia dalla considerazione che la controparte non aveva mai formulato contestazioni sulla quantificazione del credito operata dalla o sulla Parte_1
documentazione utilizzata per la determinazione della misura del credito stesso, né aveva mai eccepito la impossibilità di determinare le quantità di frazione secca conferite prima e dopo l'intervento di miglioramento tecnologico dell'impianto, sia dalla considerazione che al C.t.u. era stato affidato esclusivamente il compito di verificare se le prestazioni eseguite dalla
[...]
fossero contemplate nei contratti stipulati tra le parti e nelle delibere adottate Parte_1
dagli enti preposti.
2.1 Il motivo di gravame è privo di fondamento.
Premesso che la doglianza della società appellante è sostanzialmente incentrata sulla violazione, ad opera del Tribunale di Matera, del principio di non contestazione (oggi consacrato nell'art.115 c.p.c. nella formulazione scaturita dall'art.45 co.14 della legge n.69/2009) e sulla violazione del divieto di pronunciare d'ufficio su eccezione che può essere proposta solo dalla parte (art.112 c.p.c.), dall'incarto processuale emerge che, contrariamente a quanto opinato dalla società appellante, la nella comparsa di costituzione nel Controparte_2 giudizio di primo grado depositata il 23.8.2017 ha espressamente contestato nell'an e nel quantum il credito fatto valere dalla ed ancorato alle risultanze delle fatture prodotte Parte_1 in giudizio dalla medesima società: “…si impugnano e contestano in questa sede sia nel SE che nel
le fatture poste a sostegno del medesimo procedimento monitorio, ex adverso CP_3
richiamate nel libello introduttivo, poiché afferenti a prestazioni sinallagmatiche mai commissionate ed effettuate in favore dell'odierna opposta, tra l'altro parzialmente rese in violazione della norma pattizia, senza i necessari preventivi impegni” (v. pag.5 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 23.8.2017).
Ne consegue che debba senz'altro escludersi la lamentata violazione del divieto di pronunciare d'ufficio su eccezione che può essere proposta solo dalla parte (art.112 c.p.c.), giacché nella prima difesa utile la Gestione Liquidatoria della ha eccepito Controparte_2
l'insussistenza in radice del credito fatto valere dalla tanto valendo Parte_1
implicitamente a contestare anche la sussistenza della prova del quantum debeatur.
pag. 7 Parimenti non è configurabile nessuna violazione del principio di non contestazione. Ed invero, considerata la non contestazione come comportamento processualmente rilevante se riferito a fatti e non all'applicazione di regole giuridiche, è agevole osservare che la contestazione sull'an è, di per sé, tale da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul quantum nell'ipotesi – come quella in esame – in cui venga negata in via assoluta la sussistenza di qualsiasi rapporto tra le parti avente ad oggetto le prestazioni a cui sia riferito il credito fatto valere in giudizio. In altre parole, il difetto di specifica contestazione dei conteggi operati dalla per la Parte_1
quantificazione del credito vantato avrebbe potuto avere rilievo solo ove si fosse riferito a fatti non incompatibili con le ragioni di una contestazione sull'"an debeatur", ma non già nel caso di specie, in cui la Gestione Liquidatoria della ha eccepito l'insussistenza Controparte_2
in radice del rapporto obbligatorio posto a base del credito.
Neppure è ravvisabile la violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c.
È noto che in ogni giudizio di cognizione le fatture commerciali, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova delle prestazioni eseguite e del credito in esse indicati e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Cass.civ.sez.II, 28 maggio 1979
n.3090; Cass.civ. 24 luglio 2000 n.9685; Cass.civ. 23 giugno 1997 n.5573). Ne consegue che, avendo la Gestione Liquidatoria della nella comparsa di Controparte_2 costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 23.8.2017 espressamente contestato nell'an e nel quantum il credito fatto valere dalla perchè riferito a prestazioni mai Parte_1
commissionate dalla stessa Gestione Liquidatoria e mai eseguite dalla società creditrice, incombesse sulla l'onere di dimostrare che il rapporto contrattuale già in essere tra le Parte_1
parti avesse avuto ad oggetto anche le prestazioni riportate nelle fatture, che le prestazioni in discorso fossero state effettivamente rese e che il corrispettivo dovuto per tali prestazioni fosse pari a quello indicato sulle fatture medesime e calcolato in aderenza ai patti stipulati tra le parti.
Infine, non è neppure configurabile l'asserita violazione dell'art.132 co.2 n.4 c.p.c. per avere il primo giudice omesso, nella motivazione della sentenza impugnata, di esporre le ragioni del tacito rigetto delle censure formulate dalla avverso l'elaborato peritale. Parte_1
Per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass.civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 29721 del 15/11/2019; Cass.civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015), la violazione della disposizione contenuta nell'art.132 co.2 n.4) c.p.c., che impone che la sentenza contempli la
“concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione”, si configura esclusivamente ove risulti assolutamente impedita la individuazione del percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
pag. 8 Infatti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione rappresenta un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3,
c.p.c.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass.civ. Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010).
In tale ottica, la sinteticità del ragionamento giuridico non è indice di insufficiente motivazione della sentenza, poiché è necessario solo che la motivazione sia logica e non contraddittoria ovvero coerente nelle diverse osservazioni (Cass.sent. n. 2198/2008).
Tanto vale a significare che il vizio di motivazione sussista quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, con la precisazione che non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi ed eccezioni prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.civ.sez.trib., 20 luglio 2012 n.12664; Cass.civ. sez.II, 20 febbraio 2012
n.2412; Cass.civ.sez.II, 18 maggio 2011 n.10921).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure non si è discostato dagli enunciati disposti normativi e principi giurisprudenziali indicando in maniera sintetica, ma completa, il percorso logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento e le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragare la decisione assunta.
Peraltro, non può trascurarsi che le ragioni addotte dalla società appellante a sostegno dell'eccepita inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui l'ausiliare aveva sostenuto l'impossibilità di quantificare i rifiuti conferiti in discarica si palesino del tutto prive di fondamento.
In primo luogo, già è stato messo in risalto che, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, la nella comparsa di costituzione nel Controparte_2 Controparte_2
giudizio di primo grado depositata il 23.8.2017 aveva espressamente contestato nell'an e nel quantum il credito fatto valere dalla eccependo che le fatture poste a base Parte_1
del credito fossero riferite a prestazioni mai commissionate alla e da Parte_1
pag. 9 quest'ultima mai eseguite. Pertanto, non era anche necessario che la Gestione Liquidatoria della formulasse specifiche contestazioni sulla quantificazione del Controparte_2
credito operata dalla o sulla documentazione utilizzata per la Parte_1
determinazione della misura del credito stesso ovvero eccepisse la impossibilità di determinare le quantità di frazione secca conferite prima e dopo l'intervento di miglioramento tecnologico dell'impianto.
In secondo luogo, ove anche – in via di mera ipotesi – si assecondasse la prospettazione dell'appellante secondo cui il C.t.u. nel sostenere l'impossibilità di quantificare i rifiuti conferiti in discarica avrebbe esorbitato dal compito assegnatogli estendendo la valutazione di sua competenza a profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli direttamente connessi ai quesiti formulati dal giudice, sarebbe agevole replicare che si configurerebbe una causa di nullità sostanziale della relazione scritta, la quale può essere ricondotta ad un unico fenotipo generale, la violazione del principio del contraddittorio, ed ha, comunque, carattere relativo nel senso che resta sanata ex art.157 c.p.c. ove non venga eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione (cfr.
Cass.civ.sez.II, 15 aprile 2002 n.5422; Cass.civ.sez.III, 20 febbraio 2003 n.2589; Cass.civ.sez.II, 19 agosto 2002 n.12231; Cass.civ.sez.II, 28 novembre 2001 n.15133; Cass.civ.sez.I, 1 ottobre 1999
n.10870).
Orbene, sia nel verbale di udienza del 14.1.2020 (prima difesa utile successiva al deposito della relazione scritta di C.t.u. datata 9.12.2019), sia nella nota di trattazione scritta datata 11.6.2020
(prima difesa utile successiva al deposito della relazione integrativa di C.t.u. datata 19.3.2020) la società non ha sollevato nessuna specifica eccezione di nullità degli Parte_1 elaborati peritali per avere l'ausiliare operato valutazioni esorbitanti dai quesiti formulati dal giudice e, segnatamente, per avere sostenuto l'impossibilità di quantificare i rifiuti conferiti in discarica ai fini della verifica della corretta indicazione del credito di € 68.625,48, di cui alla fattura n.751 del 20.10.2008. Anzi, tanto nel verbale di udienza quanto nella nota di trattazione scritta la difesa della società ha dichiarato di condividere pienamente le rilevazioni Parte_1
del C.t.u. in merito alla fattura n.751 del 20.10.2008, appuntando la propria attenzione e le proprie osservazioni critiche esclusivamente sulle valutazioni operate dall'ausiliare in merito alla fattura n.9 del 31.1.2007.
Ne consegue che ogni eventuale nullità della consulenza tecnica d'ufficio riferita a quanto rilevato dal C.t.u. in ordine alla fattura n.751 del 20.10.2008 debba considerarsi sanata e della valutazione operata al riguardo dall'ausiliare il primo giudice potesse fare piena utilizzazione processuale.
*
pag. 10 3.0 Con un terzo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato la mancata valutazione, ad opera del Tribunale di Matera, della produzione documentale relativa all'avvenuto conferimento dei rifiuti nell'impianto di smaltimento ed ai criteri di calcolo delle economie prodotte in virtù dei miglioramenti apportati all'impianto di smaltimento stesso e, in particolare, la mancata considerazione della comunicazione effettuata alla controparte con e-mail del 3.7.2008.
3.1 Il motivo di gravame è infondato.
Esso riposa su argomentazioni già spese a supporto dei precedenti motivi di impugnazione e, in particolare, sull'assunto che la Gestione Liquidatoria della non Controparte_2
avesse mai contestato la quantificazione del credito operata dalla assunto Parte_1
che, come già messo in risalto, è del tutto errato in quanto nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 23.8.2017 la Gestione Liquidatoria della Controparte_2 aveva espressamente contestato nell'an e nel quantum il credito fatto valere dalla
[...]
predetta società, eccependo che le fatture poste a base del credito fossero riferite a prestazioni mai commissionate alla e da quest'ultima mai eseguite. Parte_1
Peraltro, non rileva neppure che la Gestione Liquidatoria della Controparte_2
non abbia mai contestato la documentazione prodotta dalla in allegato alla Parte_1
seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. Ed invero, l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (cfr. Cass.Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016).
Ad ogni modo, giova precisare che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
E' opportuno chiarire, infatti, che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma debba essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice pag. 11 e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non possa essere ritenuta sufficiente la generica denuncia della mancata valutazione, da parte del giudice a quo, della documentazione versata in atti dalla poiché essa Parte_1
esporrebbe la Corte e la parte avversa ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Del resto, è noto che, in tema di procedimento civile, siano riservate al giudice del merito la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia ed alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. civ.sez.lav., 10 giugno 2014 n.13054). Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non sia tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè
a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che
(fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (cfr. Cass.civ. sez.III, 28 giugno 2006 n.14972).
Pertanto, l'appellante, che deduca l'omessa considerazione della efficacia probatoria delle risultanze della documentazione prodotta in primo grado, ha l'onere non solo di indicare in modo specifico nell'atto di appello i singoli documenti in ipotesi disattesi dal primo giudice, ma anche di precisare in dettaglio i contenuti di tali documenti e di illustrare compiutamente come detti contenuti, ove presi in considerazione e valutati dal giudice di prime cure, avrebbero potuto condurre a decisione diversa da quella fatta oggetto di appello.
Detto onere di specificazione non è stato assolto dalla in sede di Parte_1
articolazione del motivo di impugnazione in esame, avendo la società appellante operato soltanto un generico richiamo alla documentazione da essa prodotta “in allegato alla seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c.” ed asseritamente trascurata dal Tribunale di Matera ed avendo esclusivamente allegato che tale documentazione sarebbe idonea a comprovare l'avvenuto conferimento dei rifiuti pag. 12 nell'impianto di smaltimento ed a descrivere i criteri di calcolo delle economie prodotte in virtù dei miglioramenti apportati all'impianto di smaltimento stesso, senza avere cura di fornire ulteriori più pregnanti spiegazioni al riguardo e senza operare nessuna specificazione che valga ad identificare con precisione i singoli documenti ed i singoli conteggi a cui fare riferimento, sicché la Corte dovrebbe farsi carico di dare consistenza concreta al motivo di impugnazione, come formulato, attraverso la ricerca, nel materiale documentale prodotto, di eventuali riscontri delle difese articolate dall'appellante. Sennonché una siffatta attività da parte della Corte si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
Le osservazioni svolte valgono, ovviamente, anche con riguardo alla comunicazione effettuata dalla alla controparte con e-mail del 3.7.2008, giacché ancora una volta si fa Parte_1 generico richiamo alla “documentazione relativa ai rifiuti conferiti in discarica, alle economie prodotte ed agli importi dovuti” senza ulteriori specificazioni nei termini sopra esposti.
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4.0 Con un quarto motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato sotto due profili la contraddittorietà della sentenza impugnata.
Innanzitutto, è stato messo in risalto che il Tribunale di Matera, da un lato, ha ammesso che la
[...] avesse diritto all'importo pari al 60% delle economie prodotte e, dall'altro, Parte_1
ha negato che fosse stata raggiunta la prova del quantum della somma spettante alla predetta società nonostante che il C.t.u. avesse esattamente determinato le economie prodotte.
In secondo luogo, è stato lamentato che il Tribunale di Matera, pur riconoscendo alla società
[...]
l'importo relativo alla fattura n.683/2008 sul mero presupposto che fosse Parte_1 sufficiente, ai fini dell'accertamento del credito, la circostanza della piena rispondenza delle prestazioni eseguite dalla predetta società al relativo contratto, non abbia adottato il medesimo iter argomentativo nei confronti del credito di cui alla fattura n.751/2008 sul rilievo del mancato raggiungimento della prova del quantum del credito, così consentendo al C.t.u. di esprimersi sulla quantificazione del credito in spregio dei limiti dell'incarico peritale segnati dai quesiti formulati dal giudice e nonostante che la controparte non avesse eccepito nulla al riguardo ed il credito fosse documentalmente comprovato.
4.1 Il motivo di impugnazione è assolutamente privo di pregio.
pag. 13 Non è configurabile la contraddittorietà della motivazione resa dal primo giudice sotto il primo profilo prospettato dalla società appellante.
Il ragionamento al riguardo operato dalla difesa della muove da un dato Parte_1
del tutto sprovvisto di adeguato e rassicurante riscontro probatorio: cioè, che le economie prodotte dal miglioramento tecnologico dell'impianto di smaltimento dei rifiuti fossero state pari a €
103.978,00.
Non risponde al vero che il dato in questione sia stato inequivocabilmente rilevato dal C.t.u. È vero esattamente il contrario giacché, come in precedenza rimarcato, l'ausiliare nella relazione scritta datata 9.12.2019 e nella relazione integrativa datata 19.3.2020 ha spiegato che per procedere ad una precisa quantificazione economica del risparmio conseguito per effetto dei lavori di miglioramento tecnologico dell'impianto in gestione e dei minori quantitativi di rifiuti conferiti presso altri impianti sarebbe stato necessario avere a disposizione ed esaminare ulteriore documentazione utile ad effettuare un raffronto fra i quantitativi di frazione secca conferiti all'impianto prima e dopo l'intervento di miglioramento tecnologico dell'impianto stesso, riferendo l'analisi ad un periodo omogeneo (12 mesi o, comunque, periodi fra loro confrontabili in base alle variazioni stagionali della produzione dei rifiuti). Poiché siffatta ulteriore documentazione non era stata allegata dalle parti all'incarto processuale, il C.t.u. non è stato in condizioni di poter determinare la misura effettiva totale del risparmio conseguito.
Del resto, è la stessa società appellante a riconoscere, alla pagina 17 dell'atto di impugnazione, che il valore pari a € 103.978,00 delle economie prodotte dal miglioramento tecnologico è tratto esclusivamente dalle indicazioni riportate sulla fattura n.751/2008, vale a dire su un documento contabile formato dalla stessa parte processuale che ha inteso avvalersene, documento al quale, per le ragioni illustrate nei precedenti passaggi della presente motivazione, non può essere attribuita nessuna efficacia probatoria. Di conseguenza, il suddetto valore di € 103.978,00 “come indicato nella fattura in esame” assurge a dignità di dato apodittico, sprovvisto di qualsiasi supporto probatorio che valga a corroborarne l'attendibilità e, come tale, inadeguato a sostenere, quale premessa principale, il ragionamento operato dall'appellante. Ed invero, se il valore pari a €
103.978,00 delle economie prodotte dal miglioramento tecnologico non è assistito da nessun valido riscontro probatorio, all'evidenza non è possibile determinare in € 62.386,80 – corrispondente al
60% del predetto valore mai dimostrato – l'importo del credito vantato dalla Parte_1
e riportato sulla fattura n.751/2008. Quindi, nessuna contraddizione è ravvisabile nella
[...]
decisione del primo giudice.
Anche il secondo profilo di contraddittorietà della motivazione resa dal primo giudice, come prospettato dalla società appellante, non è configurabile.
pag. 14 La differenza sostanziale – del tutto trascurata dalla difesa della società appellante – tra l'importo di
€ 73.260,00, riportato nella fattura n.683 dell'1.10.2008 e riconosciuto dal Tribunale di Matera in favore della e l'importo di € 68.625,48, riportato nella fattura n.751 del Parte_1
20.10.2008 e negato dal Tribunale di Matera, riposa sulla circostanza che, mentre la documentazione prodotta in giudizio è stata ritenuta dal giudice, in forza di una sua personale interpretazione delle valutazioni espresse al riguardo dal C.t.u., già di per sé sufficiente a determinare l'importo di € 73.260,00 attinente ai maggiori oneri per il trasporto, dalla discarica all'impianto di depurazione di Pisticci Scalo, del percolato prodotto dall'impianto di stabilizzazione in quantitativi eccedenti i 4 mc/giorno, la stessa documentazione al parere del C.t.u., prima, e dello stesso giudice, poi, è risultata difettare di riscontri contabili certi utili ad effettuare un raffronto fra i quantitativi di frazione secca conferiti all'impianto prima e dopo l'intervento di miglioramento tecnologico dell'impianto stesso, riferendo l'analisi ad un periodo omogeneo, di tal ché era impedita la precisa quantificazione economica del risparmio conseguito per effetto dei lavori di miglioramento tecnologico dell'impianto in gestione e dei minori quantitativi di rifiuti conferiti presso altri impianti e, quindi, era precluso ogni accertamento in merito alla corretta determinazione dell'importo di € 68.625,48, come riportato nella fattura n.751 del 20.10.2008.
A prescindere dalla condivisibilità del convincimento coltivato dal Tribunale di Matera in ordine alla idoneità della documentazione prodotta in giudizio a supportare la sussistenza del credito di €
73.260,00 di cui alla fattura n.683 dell'1.10.2008 (convincimento che, in verità, non si sottrae a censura, come sarà argomentato in sede di scrutinio dell'appello incidentale), è innegabile che la considerazione della esposta differenza sostanziale valga comunque a conferire coerenza interna alla decisione del Tribunale di di riconoscere alla il suddetto Pt_3 Parte_1 importo di € 73.260,00 e non anche quello di € 68.625,48 di cui alla fattura n.751 del 20.10.2008.
Pertanto, nessuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione della decisione del primo giudice.
Quanto, poi, alla reiterata censura mossa all'operato del Tribunale di Matera per avere consentito al
C.t.u. di esprimersi sulla quantificazione del credito di cui alla fattura n.751 del 20.10.2008 in violazione dei limiti dell'incarico peritale segnati dai quesiti formulati dal giudice e nonostante che la controparte non avesse eccepito nulla al riguardo ed il credito fosse documentalmente comprovato, è sufficiente fare rinvio alle diffuse argomentazioni già spese al riguardo in occasione dello scrutinio dei precedenti motivi di impugnazione, argomentazioni che mettono in risalto la assoluta infondatezza delle doglianze dell'appellante.
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5.0 Con un quinto motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del credito pag. 15 pari ad € 11.406,02 di cui alla fattura n. 9 del 31.1.2007 nonché la violazione dell'art. 132 co.2 n.4
c.p.c. sotto il profilo dell'omessa motivazione del tacito rigetto della predetta domanda.
5.1 Il motivo di gravame è infondato.
Premesso che, come reso manifesto dalle emergenze processuali, nel giudizio di primo grado il
C.t.u. ha depositato una prima relazione peritale scritta datata 9.12.2019 a cui ha fatto seguito il deposito di una relazione integrativa datata 19.3.2020 nella quale, su sollecitazione espressa del giudice, ha formulato le proprie valutazioni in ordine alle osservazioni critiche operate dai consulenti tecnici di parte avverso l'originario elaborato peritale, giova rimarcare che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015). In altre parole, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem", dell'elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del
11/06/2018).
In tale ottica, un obbligo per il giudice di spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni rassegnate dal C.t.u. può sorgere esclusivamente ove alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, senza che a tali critiche il C.t.u. abbia avuto modo di replicare, di tal ché l'onere di esaminare e confutare i rilievi di parte residua a carico del giudice.
Sennonché, come già anticipato, nel caso di specie il C.t.u., su sollecitazione del giudice, ha depositato una relazione peritale integrativa in cui ha preso posizione ed ha valutato le critiche specifiche e circostanziate mosse dai consulenti di parte e dai difensori all'originario elaborato peritale da lui stesso redatto, sicché il Tribunale di Matera nell'aderire in sentenza alle valutazioni ed alle conclusioni dell'ausiliare ha inteso fare propri e condividere anche i chiarimenti ed i rilievi operati dallo stesso ausiliare nella relazione integrativa in risposta alle critiche dei consulenti di parte e dei difensori.
pag. 16 Tanto vale a significare che nessuna violazione delle evocate disposizioni processuali è stata consumata dal Tribunale di Matera, avendo il giudice fatto corretta applicazione degli enunciati principi di matrice giurisprudenziale delineanti le modalità in cui si estrinseca l'obbligo di motivazione della decisione nelle ipotesi in cui la decisione stessa sia fondata sugli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio ai quali il giudice dichiari espressamente di aderire.
Orbene, avendo il Tribunale di Matera effettuato in sentenza un richiamo "per relationem" all'elaborato peritale, occorre rinvenire nei contenuti delle valutazioni del C.t.u. le ragioni del mancato riconoscimento alla del credito pari ad € 11.406,02 di cui alla Parte_1
fattura n. 9 del 31.1.2007.
L'ausiliare ha messo in risalto che la fattura in discorso era riferita alle prestazioni di smaltimento di materassi conferiti presso l'impianto in Località Monticello di Colobraro per un totale di mc. 294, vale a dire a prestazioni di smaltimento di rifiuti ingombranti aventi codice identificativo CER 20
03 07, inadatti al successivo trattamento, rifiuti che comunque rientravano tra i “rifiuti urbani o assimilati agli urbani”. Ha spiegato il C.t.u. che il conferimento di tali rifiuti presso l'impianto in
Località Monticello di Colobraro è stato effettuato da alcuni Comuni convenzionati con la e che la impresa deputata a gestire l'impianto era obbligata, in virtù delle Controparte_2
previsioni del Contratto rep. n.321 del 6.7.2005, ad accettare detti rifiuti ed a provvedere al loro smaltimento non già all'interno della discarica, ma presso un impianto idoneo e specificamente autorizzato. Trattandosi di “rifiuti urbani o assimilati agli urbani”, dunque, la gestione di essi era di competenza della ma il costo relativo allo smaltimento dei materassi già Parte_1 era ricompreso nel corrispettivo contrattuale pari a € 43,00, oltre IVA, per tonnellata di rifiuto urbano o assimilato conferito presso l'impianto, sicché nessuna ulteriore spesa era a carico della
Inoltre, l'ausiliare ha evidenziato che nella fattura n. 9 del Controparte_2
31.1.2007 l'importo era stato calcolato applicando l'IVA nell'aliquota errata del 20% in luogo di quella corretta del 10%.
Tali essendo le ragioni spese dal C.t.u. e condivise dal Tribunale di Matera per negare alla
[...] il riconoscimento del credito pari ad € 11.406,02 di cui alla fattura n. 9 del Parte_1
31.1.2007, la società appellante nell'atto di impugnazione, limitandosi a riprodurre le medesime difese svolte sul punto dinanzi al Tribunale di Matera, ha ancora una volta indugiato su presunte elusioni dei limiti dell'incarico peritale affidato al C.t.u. (censura del tutto infondata giacché
l'ausiliare a fondamento delle sue conclusioni non ha allegato la violazione di determinazioni provinciali da parte della e non ha investito di critiche specifiche le Parte_1
ragioni addotte dal C.t.u.
pag. 17 Dall'incarto processuale, inoltre, emerge che la con nota prot. Controparte_2
n.327 dell'8.2.2007 abbia immediatamente contestato la fattura n. 9 del 31.1.2007 sul rilievo che non fosse conforme ai quantitativi realmente smaltiti nell'anno 2006 come dalla stessa
[...]
comunicati nei riepiloghi degli scarichi mensili. Nelle memorie ex art.183 Parte_1 co.6 c.p.c. depositate in primo grado la Controparte_2 Controparte_2
ha anche messo in risalto la circostanza che nel registro IVA acquisti e vendita riferito
[...] all'anno 2007 della società (registro prodotto in copia conforme dalla Parte_1
Gestione Liquidatoria ed allegato all'incarto processuale) non fosse stata annotata la fattura n. 9 del
31.1.2007.
A fronte di tali contestazioni la società non ha offerto adeguate e Parte_1 convincenti giustificazioni, sottraendosi così all'onere di dimostrare nell'an e nel quantum
l'esecuzione delle prestazioni riportate nella suddetta fattura, la quale, come va ribadito ancora una volta, non riveste efficacia probatoria trattandosi di documento promanante dalla stessa parte che intende avvalersene.
Pertanto, è del tutto infondato l'assunto che il Tribunale di Matera abbia “accertato la sussistenza del credito portato dalla fattura in esame” (v. pag.23 dell'atto di impugnazione). Ed invero, la mera circostanza che la tipologia di prestazioni documentate nella fattura n. 9 del 31.1.2007 fosse ricompresa tra quelle contemplate nel Contratto rep. n.321 del 6.7.2005 e nelle delibere successive non vale di per sé a dimostrare che proprio quelle prestazioni riportate in fattura fossero state effettivamente eseguite ed avessero avuto ad oggetto proprio i quantitativi indicati nel documento.
*
6.0 Con un sesto ed ultimo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato la mancata pronuncia sulla domanda di accertamento degli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 dovuti sulla somma di € 73.260,00 riconosciuta in sentenza dal primo giudice a favore della stessa
[...]
Parte_1
Lo scrutinio del motivo di gravame è assorbito e reso superfluo dalla decisione che questa Corte ha assunto in ordine all'appello incidentale proposto dalla Gestione Liquidatoria della
[...]
decisione della quale di seguito sono illustrati i contenuti e la motivazione. Controparte_2
***
Appello incidentale proposto dalla Gestione Liquidatoria della Controparte_2 CP
.
[...]
7.0 Con la comparsa di costituzione depositata il 3.2.2021 nel presente giudizio di impugnazione la
Gestione Liquidatoria della ha proposto appello incidentale Controparte_2
avverso la sentenza n.579/2020, emessa il 13.10.2020 dal Tribunale di Matera, limitatamente al pag. 18 capo contemplante l'accertamento del credito di € 73.260,00 in favore della società
[...]
e la conseguente disposta compensazione di detto credito con quello di € Parte_1
237.270,44 vantato dalla Gestione Liquidatoria e portato dal decreto ingiuntivo n.420/2017, emesso il 15.6.2017 dal Tribunale di Matera e fatto oggetto di opposizione ex art.645 c.p.c.
Ha innanzitutto sostenuto la parte appellante incidentale che le domande di pagamento spiegate in via riconvenzionale dalla società nell'atto di citazione in opposizione ex Parte_1
art.645 c.p.c. fossero inammissibili. Invero, la relativa pretesa creditoria era già stata formulata dinanzi al Tribunale di Napoli con ricorso ex art.633 c.p.c., a cui aveva fatto seguito l'emissione del decreto ingiuntivo n.5418/2010 con cui era stato intimato alla di Controparte_2 pagare alla società la somma di € 153.291,50, oltre interessi di mora e Parte_1
spese procedimentali, a titolo di corrispettivo dei servizi resi dalla medesima società di cui alle fatture nn. 9 del 31.1.2007, 683 dell'1.10.2008 e 751 del 20.10.2008, ed il successivo giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. promosso dalla Gestione Liquidatoria della Controparte_2
era stato definito con sentenza n.1501/2017 con la quale il Tribunale di Napoli aveva
[...]
dichiarato la propria incompetenza per territorio e, revocato il decreto ingiuntivo n.5418/2010, aveva fatto carico alle parti di riassumere il giudizio innanzi al giudice territorialmente competente individuato nel Tribunale di Matera. Ha osservato la parte appellante incidentale che dopo la pronuncia della richiamata sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di Appello di
Napoli con sentenza n.1932/2018 pubblicata il 27.4.2018, la causa non era stata mai riassunta nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Matera, sicché il giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Napoli sarebbe dovuto considerarsi estinto con conseguente inefficacia degli atti processuali compiuti e con conseguente formazione del giudicato.
Pertanto, ad avviso dell'appellante incidentale, era preclusa alla società la Parte_1 possibilità di riproporre nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.420/2017, emesso il 15.6.2017 dal Tribunale di Matera, le medesime domande già proposte dinanzi al Tribunale di Napoli, domande per di più disancorate dal petitum e dalla causa petendi connotanti la pretesa creditoria azionata dalla Controparte_2 con il ricorso per ingiunzione a cui aveva fatto seguito il predetto decreto
[...]
ingiuntivo n.420/2017, emesso il 15.6.2017 dal Tribunale di Matera.
Con un ulteriore motivo di impugnazione la parte appellante incidentale ha contestato la fondatezza del credito fatto valere nei suoi confronti dalla società ed ha eccepito il Parte_1 difetto di prova della sussistenza nell'an e nel quantum del credito di € 73.260,00 di cui alla fattura n.683 dell'1.10.2008, lamentando la genericità ed erroneità della valutazione di diverso segno operata nella sentenza impugnata dal Tribunale di Matera con riguardo allo specifico credito.
pag. 19 In particolare, ha sostenuto l'appellante incidentale:
- che la fattura in discorso afferisse ai maggiori oneri per il trasporto del percolato, prodotto dall'impianto di stabilizzazione e dalla discarica, all'impianto di depurazione di Pisticci Scalo, ma che: a) da un lato, difettassero una determinazione di liquidazione da parte dell'
[...]
un impegno di spesa ex art.183 D.Lgs n.267/2000 e qualsivoglia atto o Parte_4
documento idoneo a comprovare la supposta situazione emergenziale, che giustificasse una lievitazione della produzione di percolato rispetto alle normali previsioni contemplate in contratto, e la conseguente necessità del trasporto del percolato eccedente presso l'impianto di depurazione di
Pisticci Scalo;
b) dall'altro lato, il trasporto verso altri impianti del percolato in eccedenza Pa evidenziasse una non corretta gestione, da parte della società dei volumi Parte_1
di riempimento per sotto-bacini della discarica in località Monticello del Comune di Colobraro, non corretta gestione a cui si era associata l'omessa prescritta tempestiva segnalazione alla CP
della situazione emergenziale perchè l'Ente pubblico potesse valutare, insieme al gestore
[...] dell'impianto, la soluzione migliore per risolvere il problema derivato dalla lievitazione della produzione di percolato senza gravare le casse dello stesso;
CP_4
- che le prestazioni indicate nella fattura n.683 dell'1.10.2008 difettassero di prova in ordine alla loro concreta effettuazione e, comunque, costituissero oggetto anche di precedenti e successive fatture emesse sempre dalla società debitamente annotate nei registri Parte_1
contabili della Gestione Liquidatoria e puntualmente pagate;
- che la eccepita deficienza probatoria non potesse essere superata dalle conclusioni rassegnate dal
C.t.u. nella relazione peritale in riferimento alla fattura n.683 dell'1.10.2008 in quanto l'ausiliare aveva limitato la propria indagine alla mera verifica, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio, che le prestazioni riportate in fattura, per le quali la società Parte_1
aveva preteso il pagamento, fossero comprese tra le prestazioni contemplate nel contratto stipulato tra le parti, senza che fosse stato demandato al C.t.u. anche il compito di accertare che quelle prestazioni in fattura fossero state effettivamente rese;
di conseguenza, il primo giudice giammai avrebbe potuto desumere dagli esiti dell'accertamento peritale la prova della sussistenza nell'an e nel quantum del credito vantato dalla società e documentato soltanto Parte_1 dalla fattura n.683 dell'1.10.2008.
7.1 L'appello incidentale è fondato nei termini che si vanno ad illustrare.
7.1.1 Il primo motivo di impugnazione incidentale, contemplante l'eccezione di inammissibilità delle domande di pagamento spiegate in via riconvenzionale dalla società Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c., è inammissibile come formulato.
pag. 20 L'eccezione stessa è stata scrutinata dal Tribunale di Matera, il quale l'ha rigettata in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a tenore del quale le sentenze che statuiscono sulla competenza, ad eccezione di quelle pronunziate dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza, non sono suscettibili di passaggio in giudicato in senso sostanziale, mentre, sul piano formale, si traducono solo in una preclusione alla riproposizione della questione davanti al Giudice dello stesso processo senza fare anche stato in un distinto giudizio ex novo promosso dalle medesime parti (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.26178 del 03/11/2017; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3291 del 12/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17248 del 14/11/2003; Cass.
n.112/83). In particolare, il Tribunale di Matera ha evocato la pronuncia n.24529 del 2.12.2015 della Corte di Cassazione: “In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile non seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non osta alla proposizione, in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito tra le stesse parti e davanti al medesimo od altro giudice”.
Nella comparsa di costituzione depositata il 3.2.2021 la parte appellante incidentale si è limitata a ribadire i termini dell'eccezione di inammissibilità come sollevata in primo grado senza articolare nessuna specifica argomentazione idonea a contrastare o confutare la esposta motivazione resa dal
Tribunale di Matera a supporto della decisione di rigetto dell'eccezione in discorso, sicchè il motivo di gravame deve riconoscersi inammissibile per difetto di specificità e, quindi, per violazione dell'art.342 c.p.c.
Neppure rileva che le domande spiegate in via riconvenzionale dalla società Parte_1 siano all'apparenza disancorate dal petitum e dalla causa petendi connotanti la pretesa
[...] creditoria azionata dalla Gestione Liquidatoria della con il Controparte_2
ricorso per ingiunzione a cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo n.420/2017, emesso il 15.6.2017 dal Tribunale di Matera. Ed invero, è ammesso in giurisprudenza che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, possa proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020). Più in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che per l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto, purché non comporti lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la pag. 21 valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024).
Nel caso di specie, è innegabile che le contrapposte pretese avanzate dalle parti traggano comunque origine e giustificazione dalle vicende di uno stesso rapporto contrattuale sorto tra le parti, giacchè la somma di cui la Gestione Liquidatoria della ha chiesto la Controparte_2
restituzione, a titolo di indebito oggettivo, con il ricorso per ingiunzione (accolto dal Tribunale di
Matera che in data 15.6.2017 ha emesso il decreto ingiuntivo n.420/2017) si identifica con quella, maggiorata di interessi e spese, che la società ha sostenuto essere ad essa Parte_1
dovuta a titolo di corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture nn. 9 del 31.1.2007, 683 dell'1.10.2008 e 751 del 20.10.2008.
È, dunque, senz'altro ravvisabile tra la domanda principale e quella riconvenzionale un collegamento oggettivo tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
7.1.2 Per converso, è pienamente fondato il secondo motivo di impugnazione incidentale.
Giova ribadire in questa sede che, avendo la Gestione Liquidatoria della Controparte_2
nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 23.8.2017
[...] espressamente contestato nell'an e nel quantum il credito fatto valere in via riconvenzionale dalla ed ancorato alle risultanze delle fatture prodotte in giudizio dalla Parte_1 medesima società, ivi compresa la fattura n.683 dell'1.10.2008 dell'importo di € 73.260,00, sul rilievo che il credito fosse riferito a prestazioni mai commissionate dalla stessa Gestione
Liquidatoria e mai eseguite dalla società creditrice (v. pag.5 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 23.8.2017: “…si impugnano e contestano in questa sede sia nel SE che nel le fatture poste a sostegno del medesimo procedimento monitorio, ex CP_3
adverso richiamate nel libello introduttivo, poiché afferenti a prestazioni sinallagmatiche mai commissionate ed effettuate in favore dell'odierna opposta, tra l'altro parzialmente rese in violazione della norma pattizia, senza i necessari preventivi impegni”), la Parte_1 fosse gravata dall'onere di dimostrare che il rapporto contrattuale già in essere tra le parti avesse avuto ad oggetto anche le prestazioni riportate nelle fatture, che le prestazioni in discorso fossero state effettivamente rese e che il corrispettivo dovuto per tali prestazioni fosse pari a quello indicato sulle fatture medesime e fosse stato calcolato nel rispetto delle pattuizioni tra le parti.
Come già messo in risalto, la non ha assolto a siffatto onere probatorio, Parte_1
non potendo all'evidenza l'esecuzione effettiva delle prestazioni come riportate nella fattura n.683 dell'1.10.2008 essere desunta dalla fattura medesima, a cui va negata ogni efficacia probatoria in quanto documento promanante dalla stessa parte che intende avvalersene. Né la prova in questione pag. 22 può essere tratta dai contenuti dell'ulteriore documentazione versata in atti dalle parti processuali, giacchè essa non vale a fornire adeguato riscontro della circostanza che le prestazioni in discorso siano state effettivamente rese ed abbiano avuto ad oggetto le attività di trasporto di percolato dalla discarica all'impianto di depurazione di Pisticci Scalo proprio nelle quantità indicate in fattura e con le modalità riferite dalla Parte_1
A supporto della pretesa creditoria non soccorrono gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio in quanto, come rimarcato dall'appellante incidentale, al C.t.u. era stato conferito l'incarico di verificare esclusivamente se le prestazioni riportate in fattura, per le quali la
[...] aveva chiesto il pagamento, fossero “comprese” nel contratto stipulato tra le Parte_1
parti, cioè se dette prestazioni si identificassero con quelle oggetto degli accordi negoziali. Non risulta essere stato mai affidato all'ausiliare anche il compito di accertare se la documentazione prodotta dalle parti fosse idonea a fornire riscontro concreto dell'effettiva esecuzione delle medesime prestazioni.
In particolare, con riferimento alle risultanze della fattura n.683 dell'1.10.2008 il C.t.u. nelle relazioni peritali datate 9.12.2019 e 19.3.2020 si è limitato a descrivere l'oggetto della fattura e delle prestazioni come riportate sul documento, prestazioni apparentemente consistite nel trasporto del percolato, prodotto dall'impianto di stabilizzazione e dalla discarica, all'impianto di depurazione di Pisticci Scalo, ed ha messo in evidenza i termini degli accordi negoziali raggiunti tra le parti in ordine alle specifiche attività di trasporto ed ai presupposti in presenza dei quali sorgeva a carico della l'onere di prestare le attività stesse nonché in ordine ai criteri Parte_1
di liquidazione del relativo corrispettivo. Dagli elaborati peritali emerge inequivocabilmente che il
C.t.u. non abbia proceduto a nessuno specifico accertamento volto a riscontrare l'avvenuta effettiva esecuzione, ad opera della delle prestazioni in commento. Parte_1
Pertanto, non essendo stata mai fornita dalla la prova della sussistenza Parte_1
nell'an e nel quantum del credito di € 73.260,00 di cui alla fattura n.683 dell'1.10.2008, la decisione resa sul punto dal Tribunale di Matera e fondata esclusivamente sulle richiamate anodine risultanze della consulenza tecnica d'ufficio merita di essere riformata, con conseguente integrale rigetto della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla con l'atto di citazione Parte_1
notificato in data 24.7.2017, introduttivo del giudizio in primo grado a cognizione piena.
***
8.0 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attesi l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla ed il Controparte_2 rigetto integrale dell'appello principale proposto dalla la stessa va operata Parte_1 tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita pag. 23 l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata fondatezza della domanda azionata con il ricorso per ingiunzione dalla Gestione Liquidatoria della Controparte_2
nei confronti della e considerata per converso la infondatezza della
[...] Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata dalla con l'atto di citazione notificato Parte_1
in data 24.7.2017, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo di quest'ultima società, in quanto parte soccombente. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III,
11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Con riferimento alla liquidazione delle spese, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore della Gestione Liquidatoria della nel giudizio di primo grado, esauritosi nel vigore del D.M. Controparte_2
10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali ivi previste, in riferimento al valore della causa (valore: € 237.270,44; scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00).
pag. 24 Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, sempre in riferimento al valore della causa (valore: € 237.270,44; scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00).
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 4.11.2020 e l'appello principale proposto dalla è stato integralmente rigettato. Parte_1
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che la in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione principale proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.579/2020 emessa il 13.10.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata in pari data, proposto dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 29.10.2020
[...] nei confronti della Gestione Liquidatoria della in persona del Controparte_2
Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale proposto dalla in persona del Commissario Controparte_2
pag. 25 Liquidatore e legale rappresentante p.t., con comparsa depositata il 3.2.2021, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello principale proposto dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 29.10.2020;
- Accoglie l'appello incidentale proposto dalla Liquidatoria della CP CP CP
, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., con comparsa
[...] CP depositata il 3.2.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.579/2020 emessa il
13.10.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata in pari data:
a) rigetta integralmente la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla Parte_1 con l'atto di citazione notificato in data 24.7.2017, introduttivo del giudizio in primo
[...]
grado a cognizione piena, nei confronti della Gestione Liquidatoria Controparte_2
, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t.;
[...]
b) revoca la statuizione di compensazione dei crediti contenuta nella sentenza impugnata;
c) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore della Gestione della CP Controparte_2 somma di € 237.270,44, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, a vantaggio della Gestione Liquidatoria della e Controparte_2
con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 13.430,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, a vantaggio della Gestione Liquidatoria della e Controparte_2
con distrazione in favore del difensore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 14.317,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante principale, in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12.6.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
pag. 26 Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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