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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 427/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Marafioti Anita Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. GAMBA DARIO VLADIMIRO
PARTE CONVENUTA
e contro con sede in Villarbasse (TO), piazza del Municipio 1 Controparte_2
, con sede in Busano (TO), via Fratelli Chiapetto 5 Controparte_3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi che per esigenze di servizio non aveva potuto usufruire delle ferie maturate negli anni 2021 e 2022, pari complessivamente a 32 giorni, di cui 28 maturati nel corso del 2021 e 4 maturati nel corso del 2022, accertarsi e dichiararsi il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e maturate negli anni 2021 e 2022 ex art. 16, co. XIII, CCNL Area
pagina 1 di 7 Funzioni Locali, pari ad un totale di € 6.944,05 lordi, e, per l'effetto, condannarsi il
, in qualità di Comune capo convenzione, con la ripartizione della Controparte_1
somma con gli altri due comuni secondo la convenzione disciplinante tutti i rapporti, al pagamento di € 6.944,05 lordi, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e sino al saldo;
parte convenuta chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e del , poiché un'eventuale sentenza di Controparte_2 Controparte_3
condanna avrebbe necessariamente prodotto i suoi effetti anche nei confronti degli altri due Comuni stipulanti la convenzione per la gestione in forma associata del
Servizio del segretario comunale, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso;
il ricorrente integrava il contraddittorio nei confronti del e Controparte_2
del e, ferma la domanda di accertamento del diritto, chiedeva Controparte_3
condannarsi il , in qualità di Comune capo convenzione, il Controparte_1 [...]
e il , con la ripartizione della somma tra loro secondo CP_2 Controparte_3
la convenzione disciplinante tutti i rapporti, al pagamento di € 6.944,05 lordi, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e sino al saldo, o della diversa somma accertanda in corso di causa;
il Comune di e il rimanevano contumaci;
CP_2 Controparte_3
il ricorso non è fondato;
il ricorrente svolgeva l'incarico di segretario comunale dei Comuni convenzionati di
, e dal 4 maggio 2016 al 1° marzo 2022, data del CP_1 CP_2 CP_3
collocamento in quiescenza;
la convenzione per l'Ufficio di segreteria comunale sottoscritta nel 2016 prevedeva che il servizio si sarebbe svolto settimanalmente per n. 18 ore presso il
Comune di , per n. 12 ore presso il Comune di e per n. 6 ore CP_1 CP_2
presso il Comune di il segretario comunale doveva prestare servizio per il CP_3
numero di ore “spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato
pagina 2 di 7 d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale”; l'onere finanziario relativo alla retribuzione del segretario sarebbe stato per 18/36 a carico del , per 12/36 a carico del Controparte_1
Comune di e per 6/36 a carico del (art. 4). Altra CP_2 Controparte_3
convenzione di analogo contenuto veniva sottoscritta il 28 maggio 2021. L'art. 3 di tale ultima convenzione prevedeva che “Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciale Prefettura-Ufficio territoriale di Torino, Sezione Regionale Piemonte instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei
Comuni di , e Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al CP_1 CP_2 CP_3 trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che
il nuovo C.C.N.L., Area Funzioni Locali del 17.12.2020 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche degli altri due Sindaci e )”; CP_2 CP_3
il ricorrente sosteneva che negli anni in cui aveva svolto il proprio servizio come segretario comunale aveva programmato le proprie ferie concordando i periodi di riposo con i Sindaci dei tre Comuni, mediante l'invio delle proprie richieste agli organi di vertice e, per conoscenza, anche alla Prefettura di Torino, anche se l'organo competente ad autorizzare o negare le ferie era soltanto il Sindaco del Comune capo convenzione (nel periodo oggetto di causa quello di ); il ricorrente avrebbe CP_1
potuto chiedere la nomina di un sostituto nel periodo di congedo ordinario, ma nelle richieste dichiarava che “in linea di massima e d'intesa con i tre sindaci, non si propone alcuna sostituzione”, per non gravare le amministrazioni dell'onere di ricercare e di retribuire un sostituto, per tali motivi sosteneva di aver sempre circoscritto le proprie ferie ai soli periodi in cui la sua assenza non avrebbe comportato alcun difetto di operatività degli uffici comunali, senza necessità di nominare un sostituto, ma una simile pianificazione non era stata possibile nel 2021 e nel 2022 poiché “A causa della pandemia da Covid-19, infatti, l'operatività delle Amministrazioni in questione è stata messa a dura prova. pagina 3 di 7 Pertanto, proprio per garantire la continuità dell'attività amministrativa in un periodo di piena crisi, il ricorrente ha dovuto aggiungere al lavoro ordinario quello legato alla gestione delle misure anti-covid nei tre Comuni interessati, proprio in ragione delle restrizioni previste per la restante parte del personale comunale. 26. Infatti nel periodo più severo di cd. lockdown quasi tutto il personale era stato collocato a casa e successivamente in lavoro agile, non appena le amministrazioni si erano dotate, con grandi ed enormi difficoltà, dei collegamenti informatici con notevole aggravio gestorio. 27. Le ferie non fruite oggetto della presente domanda afferiscono proprio al periodo autunno-inverno 2021, nel pieno della pandemia che è stata superata solo alla fine dell'inverno 2022, quando ormai il Dott.
, in data 1° marzo 2022, fu collocato in pensione per il raggiungimento dei 67 anni di età. (…). Pt_1
29. Inoltre, ad aggravare la situazione gestoria, si rammenta l'entrata in vigore dei piani del governo
e del PNRR, con cui i Comuni sono stati chiamati a studiare programmi molto complessi per Per_1 potere spendere, in tempi brevi, le risorse stanziate. 30. Si ricorda, peraltro, che tali funzioni dovevano essere svolte non per uno, ma per ben tre Comuni. 31. A ciò si deve aggiungere che nel giugno del 2022 nel Comune di si sarebbero tenute le elezioni comunali (che avrebbero poi portato CP_1 alla rielezione del Sindaco uscente, dott. . 32. Anche tale circostanza, verificatasi Persona_2 all'indomani della cessazione dell'emergenza Covid e in piena fase di “ripresa” dell'ordinaria operatività degli uffici comunali, ha evidentemente contribuito ad aumentare la delicatezza del periodo in questione e, con essa, l'indifferibilità delle esigenze che il ricorrente, con la sua attività lavorativa, era chiamato – o meglio, tenuto – a soddisfare. 33. In altri termini, nei mesi precedenti al collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente, la sua presenza presso gli uffici della Segreteria Comunale di
[...]
, e è stata imprescindibile perché ai cittadini venisse garantito il diritto al CP_1 CP_2 CP_3 corretto ed efficiente funzionamento degli organi della Pubblica Amministrazione. 34. Ne è conseguito che il dott. , per evidenti ragioni di servizio, prima del 1° marzo 2022 non ha potuto neppure Pt_1 chiedere al dott. i giorni di ferie che gli sarebbero spettati.”; Persona_2
l'art. 16 del CCNL Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 prevede che “11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di
pagina 4 di 7 direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario. (…). 13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2. (…). 15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo”. La dichiarazione congiunta n. 2 stabilisce che “In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 13 (Ferie e festività), le parti si danno reciprocamente atto che, (…), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”; il segretario comunale, dipendente del , programma e Parte_2
organizza il periodo di fruizione delle proprie ferie sulla base di un'autonoma valutazione delle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico e informa l'amministrazione delle proprie determinazioni, quest'ultima verifica la compatibilità dell'assenza con le esigenze di servizio, e può respingere la richiesta solo in caso di contrastanti esigenze di servizio, espressamente indicate, in tal caso le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo o al più tardi entro la fine dell'anno successivo;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio generale di settore, secondo il quale le ferie si fruiscono nell'anno o, al più tardi, per esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo e, in caso di forza maggiore, anche nel successivo semestre, restandone invece esclusa la fruizione in periodo diverso, si applica anche ai dirigenti, con la conseguenza che il potere di attribuirsi le ferie senza ingerenze del datore di lavoro deve essere esercitato, dai dirigenti stessi, entro i suddetti limiti temporali.”, sent. n. 6228 del
13/03/2009; “Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se pagina 5 di 7 l'interessato non prova che esso è sato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.”, sent. n. 4855 del 28/02/2014, n. 23697 del 10/10/2017, ord.
n. 20091 del 30/07/2018; “Il mancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi determina il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva ove sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, sicché, nonostante la irrinunciabilità del diritto alle ferie, sancita dall'ultimo comma dell'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (causa C-619/16 del 6.11.2018), l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta.”, ord. n. 6262 del 24/02/2022; parte ricorrente non deduceva di aver inutilmente chiesto la fruizione dei 32 giorni di ferie quando era ancora in servizio, ma chiedeva di essere ammesso a provare per testi che fra il 1° gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2022 non ne aveva chiesto la fruizione in quanto sussistevano esigenze di servizio ostative alla concessione del congedo. Le prove dedotte apparivano non solo inammissibili per la loro genericità (capi 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33), ma anche irrilevanti, poiché soltanto un formale provvedimento di diniego, emesso dall'amministrazione comunale in esito a proprie valutazioni discrezionali, avrebbe comportato il diritto alla cd. monetizzazione;
inoltre le ragioni genericamente addotte dal ricorrente contrastavano con quanto previsto dalle parti collettive, che limitavano fortemente i casi di monetizzazione delle ferie;
dalla documentazione prodotta sub 8 dal ricorrente emergeva che tutti i periodi di ferie richiesti erano sempre stati autorizzati (il 30 luglio 2018 chiedeva la fruizione di diciannove giorni di congedo ordinario dal 6 al 31 agosto, in conto ferie 2017, richiesta autorizzata;
il 3 luglio 2019 chiedeva la fruizione di cinque giorni di congedo ordinario dall'8 al 12 luglio, in conto ferie 2018, richiesta autorizzata;
il 3 agosto
2020 chiedeva la fruizione di sedici giorni di congedo ordinario dal 7 al 26 agosto, di cui dodici giorni in conto ferie 2019, richiesta autorizzata;
il 29 giugno 2021 chiedeva pagina 6 di 7 la fruizione di sette giorni di congedo ordinario dal 1° al 9 luglio 2021 in conto ferie
2020, richiesta autorizzata;
il 30 luglio 2021 chiedeva la fruizione di diciassette giorni di congedo ordinario dal 5 al 27 agosto in conto ferie 2020, richiesta autorizzata), né può ipotizzarsi che l'amministrazione comunale abbia preannunciato il proprio diniego durante colloqui informali, e che ciò sia stato sufficiente ad indurre il dott. a non presentare la domanda per periodi diversi da quelli Pt_1
documentati; parte convenuta produceva sub doc 6 un estratto delle timbrature del ricorrente dal quale emergeva che da settembre 2021 a febbraio 2022, presso il Comune di
[...]
, dove avrebbe dovuto svolgere settimanalmente 18 ore di lavoro, equivalenti a CP_1
72 ore mensili, svolgeva un numero di ore nettamente inferiore, ad ulteriore dimostrazione della carenza di esigenze ostative alla fruizione delle ferie;
il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima, seguono la soccombenza nei confronti del costituito, mentre deve essere omessa ogni pronuncia nei CP_3
confronti delle parti rimaste contumaci;
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.695,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 427/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Marafioti Anita Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. GAMBA DARIO VLADIMIRO
PARTE CONVENUTA
e contro con sede in Villarbasse (TO), piazza del Municipio 1 Controparte_2
, con sede in Busano (TO), via Fratelli Chiapetto 5 Controparte_3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi che per esigenze di servizio non aveva potuto usufruire delle ferie maturate negli anni 2021 e 2022, pari complessivamente a 32 giorni, di cui 28 maturati nel corso del 2021 e 4 maturati nel corso del 2022, accertarsi e dichiararsi il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e maturate negli anni 2021 e 2022 ex art. 16, co. XIII, CCNL Area
pagina 1 di 7 Funzioni Locali, pari ad un totale di € 6.944,05 lordi, e, per l'effetto, condannarsi il
, in qualità di Comune capo convenzione, con la ripartizione della Controparte_1
somma con gli altri due comuni secondo la convenzione disciplinante tutti i rapporti, al pagamento di € 6.944,05 lordi, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e sino al saldo;
parte convenuta chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e del , poiché un'eventuale sentenza di Controparte_2 Controparte_3
condanna avrebbe necessariamente prodotto i suoi effetti anche nei confronti degli altri due Comuni stipulanti la convenzione per la gestione in forma associata del
Servizio del segretario comunale, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso;
il ricorrente integrava il contraddittorio nei confronti del e Controparte_2
del e, ferma la domanda di accertamento del diritto, chiedeva Controparte_3
condannarsi il , in qualità di Comune capo convenzione, il Controparte_1 [...]
e il , con la ripartizione della somma tra loro secondo CP_2 Controparte_3
la convenzione disciplinante tutti i rapporti, al pagamento di € 6.944,05 lordi, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e sino al saldo, o della diversa somma accertanda in corso di causa;
il Comune di e il rimanevano contumaci;
CP_2 Controparte_3
il ricorso non è fondato;
il ricorrente svolgeva l'incarico di segretario comunale dei Comuni convenzionati di
, e dal 4 maggio 2016 al 1° marzo 2022, data del CP_1 CP_2 CP_3
collocamento in quiescenza;
la convenzione per l'Ufficio di segreteria comunale sottoscritta nel 2016 prevedeva che il servizio si sarebbe svolto settimanalmente per n. 18 ore presso il
Comune di , per n. 12 ore presso il Comune di e per n. 6 ore CP_1 CP_2
presso il Comune di il segretario comunale doveva prestare servizio per il CP_3
numero di ore “spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato
pagina 2 di 7 d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale”; l'onere finanziario relativo alla retribuzione del segretario sarebbe stato per 18/36 a carico del , per 12/36 a carico del Controparte_1
Comune di e per 6/36 a carico del (art. 4). Altra CP_2 Controparte_3
convenzione di analogo contenuto veniva sottoscritta il 28 maggio 2021. L'art. 3 di tale ultima convenzione prevedeva che “Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciale Prefettura-Ufficio territoriale di Torino, Sezione Regionale Piemonte instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei
Comuni di , e Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al CP_1 CP_2 CP_3 trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che
il nuovo C.C.N.L., Area Funzioni Locali del 17.12.2020 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche degli altri due Sindaci e )”; CP_2 CP_3
il ricorrente sosteneva che negli anni in cui aveva svolto il proprio servizio come segretario comunale aveva programmato le proprie ferie concordando i periodi di riposo con i Sindaci dei tre Comuni, mediante l'invio delle proprie richieste agli organi di vertice e, per conoscenza, anche alla Prefettura di Torino, anche se l'organo competente ad autorizzare o negare le ferie era soltanto il Sindaco del Comune capo convenzione (nel periodo oggetto di causa quello di ); il ricorrente avrebbe CP_1
potuto chiedere la nomina di un sostituto nel periodo di congedo ordinario, ma nelle richieste dichiarava che “in linea di massima e d'intesa con i tre sindaci, non si propone alcuna sostituzione”, per non gravare le amministrazioni dell'onere di ricercare e di retribuire un sostituto, per tali motivi sosteneva di aver sempre circoscritto le proprie ferie ai soli periodi in cui la sua assenza non avrebbe comportato alcun difetto di operatività degli uffici comunali, senza necessità di nominare un sostituto, ma una simile pianificazione non era stata possibile nel 2021 e nel 2022 poiché “A causa della pandemia da Covid-19, infatti, l'operatività delle Amministrazioni in questione è stata messa a dura prova. pagina 3 di 7 Pertanto, proprio per garantire la continuità dell'attività amministrativa in un periodo di piena crisi, il ricorrente ha dovuto aggiungere al lavoro ordinario quello legato alla gestione delle misure anti-covid nei tre Comuni interessati, proprio in ragione delle restrizioni previste per la restante parte del personale comunale. 26. Infatti nel periodo più severo di cd. lockdown quasi tutto il personale era stato collocato a casa e successivamente in lavoro agile, non appena le amministrazioni si erano dotate, con grandi ed enormi difficoltà, dei collegamenti informatici con notevole aggravio gestorio. 27. Le ferie non fruite oggetto della presente domanda afferiscono proprio al periodo autunno-inverno 2021, nel pieno della pandemia che è stata superata solo alla fine dell'inverno 2022, quando ormai il Dott.
, in data 1° marzo 2022, fu collocato in pensione per il raggiungimento dei 67 anni di età. (…). Pt_1
29. Inoltre, ad aggravare la situazione gestoria, si rammenta l'entrata in vigore dei piani del governo
e del PNRR, con cui i Comuni sono stati chiamati a studiare programmi molto complessi per Per_1 potere spendere, in tempi brevi, le risorse stanziate. 30. Si ricorda, peraltro, che tali funzioni dovevano essere svolte non per uno, ma per ben tre Comuni. 31. A ciò si deve aggiungere che nel giugno del 2022 nel Comune di si sarebbero tenute le elezioni comunali (che avrebbero poi portato CP_1 alla rielezione del Sindaco uscente, dott. . 32. Anche tale circostanza, verificatasi Persona_2 all'indomani della cessazione dell'emergenza Covid e in piena fase di “ripresa” dell'ordinaria operatività degli uffici comunali, ha evidentemente contribuito ad aumentare la delicatezza del periodo in questione e, con essa, l'indifferibilità delle esigenze che il ricorrente, con la sua attività lavorativa, era chiamato – o meglio, tenuto – a soddisfare. 33. In altri termini, nei mesi precedenti al collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente, la sua presenza presso gli uffici della Segreteria Comunale di
[...]
, e è stata imprescindibile perché ai cittadini venisse garantito il diritto al CP_1 CP_2 CP_3 corretto ed efficiente funzionamento degli organi della Pubblica Amministrazione. 34. Ne è conseguito che il dott. , per evidenti ragioni di servizio, prima del 1° marzo 2022 non ha potuto neppure Pt_1 chiedere al dott. i giorni di ferie che gli sarebbero spettati.”; Persona_2
l'art. 16 del CCNL Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 prevede che “11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di
pagina 4 di 7 direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario. (…). 13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2. (…). 15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo”. La dichiarazione congiunta n. 2 stabilisce che “In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 13 (Ferie e festività), le parti si danno reciprocamente atto che, (…), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”; il segretario comunale, dipendente del , programma e Parte_2
organizza il periodo di fruizione delle proprie ferie sulla base di un'autonoma valutazione delle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico e informa l'amministrazione delle proprie determinazioni, quest'ultima verifica la compatibilità dell'assenza con le esigenze di servizio, e può respingere la richiesta solo in caso di contrastanti esigenze di servizio, espressamente indicate, in tal caso le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo o al più tardi entro la fine dell'anno successivo;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio generale di settore, secondo il quale le ferie si fruiscono nell'anno o, al più tardi, per esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo e, in caso di forza maggiore, anche nel successivo semestre, restandone invece esclusa la fruizione in periodo diverso, si applica anche ai dirigenti, con la conseguenza che il potere di attribuirsi le ferie senza ingerenze del datore di lavoro deve essere esercitato, dai dirigenti stessi, entro i suddetti limiti temporali.”, sent. n. 6228 del
13/03/2009; “Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se pagina 5 di 7 l'interessato non prova che esso è sato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.”, sent. n. 4855 del 28/02/2014, n. 23697 del 10/10/2017, ord.
n. 20091 del 30/07/2018; “Il mancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi determina il riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva ove sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, sicché, nonostante la irrinunciabilità del diritto alle ferie, sancita dall'ultimo comma dell'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (causa C-619/16 del 6.11.2018), l'indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta.”, ord. n. 6262 del 24/02/2022; parte ricorrente non deduceva di aver inutilmente chiesto la fruizione dei 32 giorni di ferie quando era ancora in servizio, ma chiedeva di essere ammesso a provare per testi che fra il 1° gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2022 non ne aveva chiesto la fruizione in quanto sussistevano esigenze di servizio ostative alla concessione del congedo. Le prove dedotte apparivano non solo inammissibili per la loro genericità (capi 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33), ma anche irrilevanti, poiché soltanto un formale provvedimento di diniego, emesso dall'amministrazione comunale in esito a proprie valutazioni discrezionali, avrebbe comportato il diritto alla cd. monetizzazione;
inoltre le ragioni genericamente addotte dal ricorrente contrastavano con quanto previsto dalle parti collettive, che limitavano fortemente i casi di monetizzazione delle ferie;
dalla documentazione prodotta sub 8 dal ricorrente emergeva che tutti i periodi di ferie richiesti erano sempre stati autorizzati (il 30 luglio 2018 chiedeva la fruizione di diciannove giorni di congedo ordinario dal 6 al 31 agosto, in conto ferie 2017, richiesta autorizzata;
il 3 luglio 2019 chiedeva la fruizione di cinque giorni di congedo ordinario dall'8 al 12 luglio, in conto ferie 2018, richiesta autorizzata;
il 3 agosto
2020 chiedeva la fruizione di sedici giorni di congedo ordinario dal 7 al 26 agosto, di cui dodici giorni in conto ferie 2019, richiesta autorizzata;
il 29 giugno 2021 chiedeva pagina 6 di 7 la fruizione di sette giorni di congedo ordinario dal 1° al 9 luglio 2021 in conto ferie
2020, richiesta autorizzata;
il 30 luglio 2021 chiedeva la fruizione di diciassette giorni di congedo ordinario dal 5 al 27 agosto in conto ferie 2020, richiesta autorizzata), né può ipotizzarsi che l'amministrazione comunale abbia preannunciato il proprio diniego durante colloqui informali, e che ciò sia stato sufficiente ad indurre il dott. a non presentare la domanda per periodi diversi da quelli Pt_1
documentati; parte convenuta produceva sub doc 6 un estratto delle timbrature del ricorrente dal quale emergeva che da settembre 2021 a febbraio 2022, presso il Comune di
[...]
, dove avrebbe dovuto svolgere settimanalmente 18 ore di lavoro, equivalenti a CP_1
72 ore mensili, svolgeva un numero di ore nettamente inferiore, ad ulteriore dimostrazione della carenza di esigenze ostative alla fruizione delle ferie;
il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima, seguono la soccombenza nei confronti del costituito, mentre deve essere omessa ogni pronuncia nei CP_3
confronti delle parti rimaste contumaci;
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.695,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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