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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 315 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Schiano Lomoriello (c.f. C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Fabio Maria Ferrari (c.f. ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI Per l'appellante: accogliere l'appello e la domanda risarcitoria del con condanna dell'Ente Parte_1 al pagamento in favore dell'istante della somma di € 6.526,72 o, in via subordinata, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario;
in via gradata riformare la sentenza di primo grado sul punto della condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite, disponendone la compensazione integrale, con esclusione delle spese per la ctu.
Per l'appellato: rigettare l'appello inammissibile e nel merito infondato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il per ottenere il risarcimento dei danni riportati in Controparte_1
conseguenza del sinistro occorsogli, avvenuto in via Guantai ad Orsolone in data 12.11.2007. CP_1
A sostegno della domanda l'attore deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, alle ore 13,00 del 12.11.2007, mentre percorreva a velocità moderata a bordo del motociclo KY
(targato BM 32200) - di proprietà di via Guantai ad Orsolone in si era Parte_2 CP_1 imbattuto “in una pericolosissima buca presente sulla sede stradale”;- che il motociclo, a causa della buca scavata nel manto stradale e dello stato di dissesto, era andato ad impattarvi;
- che la buca non era segnalata, né indicata o tantomeno visibile sì da rappresentare un grave pericolo per tutti i mezzi di trasporto costretti ivi a transitare;
- che aveva riportato diverse lesioni per le quali era stato trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di - che sul posto erano intervenuti agenti CP_1
della Polizia Municipale, che avevano redatto rapporto per il sinistro.
Si costituiva in giudizio il eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, Controparte_1
co. 4, c.p.c. e la propria carenza di legittimazione (non sussistendo un nesso causale tra una condotta omissiva dell'ente e l'evento presuntivamente patito); in via gradata l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della domanda e, in ipotesi di accoglimento, il riconoscimento di un concorso di colpa ex art.1227 cc.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6167/2019, pubblicata il 17.06.2019, respingeva la domanda, condannando l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
In motivazione il Tribunale dava atto che l'attore si era sottratto alle verifiche mediche, non comparendo, senza addurre alcuna giustificazione, alle visite mediche disposte da tre consulenti tecnici di ufficio nominati in primo grado. Del che, valutando il comportamento processuale dell'attore ex art.116 c.p.c., aveva ritenuto non provata la sussistenza di postumi invalidanti riconducibili al sinistro (neanche individuabili sulla scorta della documentazione medica in atti).
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato ad una serie di motivi. Parte_1
L'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure - in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. -aveva valutato erroneamente la documentazione in atti. In particolare, il Tribunale - non avendo correttamente analizzato le risultanze del rapporto n. 17797 della Polizia Municipale di e la CP_1
deposizione della teste - era pervenuto ad una statuizione di rigetto, non Testimone_1
idoneamente motivata.
Inoltre l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 1226 cc, in quanto i danni dovevano ritenersi accertati sulla scorta delle risultanze processuali ( rapporto di P.M., prova testimoniale e certificazioni mediche) sicchè non era necessario l'espletamento di consulenza medica legale, della quale egli non poteva sostenere la spesa. Pertanto non potevano essere desunti il difetto di interesse e/o l'insussistenza dello stato invalidante;
la verificazione del fatto storico doveva ritenersi provata, avendo l'attore assolto all'onere probatorio, sicchè il giudice avrebbe potuto procedere ad una valutazione equitativa dei danni.
Ha rilevato infine, in considerazione delle circostanze del caso concreto e del comportamento processuale dell'ente convenuto, che il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese processuali (sussistendo le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 cpc).
Si è costituito il contestando la fondatezza del gravame sul rilievo della correttezza Controparte_1 dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non poteva farsi ricorso ad una valutazione equitativa dei danni. Inoltre era necessaria una valutazione medico-legale dei postumi attraverso una consulenza (v.
Cass.3357/2010).
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Su tale profilo giova richiamare l'arresto della S.C. secondo il quale, Controparte_1
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass.S.U 16/11/2017, n. 27199). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 28/10/2020 n. n. 23781). Sulla scorta di tali premesse, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da è Parte_1
idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la sentenza di primo grado attraverso l'individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo altresì le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di
Napoli.
Precisati in premessa i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto.
Il primo giudice ha correttamente posto a base della statuizione di rigetto della domanda ex art. 2051
c.c. la condotta processuale tenuta da nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
L'attore infatti, benchè convocato per la sottoposizione alle visite mediche da diversi consulenti medico-legali, si è sottratto alle disposte verifiche e non ha addotto alcuna giustificazione per la condotta tenuta ( il primo consulente ha dato atto che il periziando non si era presentato per due volte per la visita;
il successivo medico nominato dal tribunale - dott. ha riferito, con Persona_1 comunicazione del 13.12.2018, dell'impossibilità di sottoporre a visita il . Parte_1 Rileva la Corte, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nei giudizi in materia di invalidità civile, la non presentazione dell'interessato alla visita disposta dal consulente tecnico d'ufficio può far ritenere insussistente la prova in ordine al dedotto stato invalidante solo se concorre la mancanza di cause di giustificazione;
invece, in presenza di cause di giustificazione il giudice deve valutarne la fondatezza ai fini della valutazione della condotta complessiva della parte ex art. 116 c.p.c (cfr. Cass. 7011/2000; Cass. 11056/2003).
E' indubbio che nel caso di specie non sono ravvisabili cause di giustificazione (neanche, in verità, addotte dall'interessato) sicchè il tribunale, di conseguenza, ha ritenuto legittimamente acquisita la prova dell'insussistenza del dedotto stato invalidante.
La prospettazione dell'appellante, ovvero che la prova del sinistro e della sussistenza delle lesioni poteva essere desunta dalle emergenze documentali e probatorie in atti, non merita accoglimento. Ed invero, quanto richiamato dall'appellante a sostegno del suo assunto, appare resistito da alcune circostanze di fatto, nella specie:
1. L'erronea indicazione della strada luogo del sinistro e della descrizione del dissesto presente sul manto stradale (in citazione si assume che il sinistro si era verificato in via Guantai ad Orsolone a causa della presenza di una buca, nel rapporto della Polizia
Municipale invece si indica come luogo dell'incidente via S.Ignazio da Loyola e vengono descritte come presenti sul manto stradale due buche consecutive);
2. la genericità della deposizione di
, coniuge dell'attore (che ha riferito di avere assistito al sinistro in quanto Testimone_1
era andata con il marito a prendere il figlio a scuola, e aveva visto poi da lontano il marito cadere con il motorino a causa di una buca di circa 35 cm presente sul manto stradale di via S.Ignazio di Layola).
In particolare, per quanto concerne la deposizione della teste, non può sottacersene la scarsa verosimiglianza;
la sua presenza sul luogo del sinistro, peraltro, non è riportata nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale in data 12.11.2017, corredato da uno planimetria dell'incidente, avvenuto in via S.Ignazio di Loyola.
Le doglianze dell'appellante sono pertanto destituite di fondamento in quanto, al di là delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, incentrate prevalentemente sulla mancata verifica di postumi riconducibili al sinistro, imputabile alla condotta dell'attore, non è configurabile l'ipotesi di cui all'art.2051 c.c. Nel caso di specie dalle risultanze processuali non si è raggiunta prova delle modalità di verificazione del fatto storico, né del nesso di causalità tra il fatto e le lesioni riportate dall'attore.
Correttamente, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice ha fatto applicazione del principio della soccombenza, ponendole a caso dell'attore soccombente in primo grado.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni l'appello va respinto, con conferma della sentenza n.6117/2019 emessa dal tribunale di Napoli. Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 d.m. cit.) liquidate negli importi minimi per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1 Controparte_1
6167/2019 pubblicata il 17.06.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n.6167/2019 pubblicata il 17.6.2019,
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.904,5 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1^ aprile 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Rosanna De Rosa