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Articolo 2 della Legge 20 luglio 1952, n. 1052
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Legge 20 luglio 1952, n. 1052
Articolo 2 della Legge 20 luglio 1952, n. 1052
Versione
29 agosto 1952
Art. 2.
Il patrimonio di dette Casse e' avocato allo Stato nella situazione di diritto e di fatto in cui trovasi.
Entrata in vigore il 29 agosto 1952
Vedi fonte istituzionale
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