Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 24076 2024
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.12.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. MORGILLO ANTONIO ) Parte_1 ricorrente contro
Il il Controparte_1 CP_2 resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 21/06/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio il CP_1 in epigrafe richiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per il periodo indicato in ricorso,
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Non si costituiva in giudizio la parte resistente.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
1.In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2.Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, sulla base della prospettazione operata in ricorso, la materia oggetto di giudizio interessa questioni attinenti al rapporto di pubblico impiego, devolute ex art. 63 del
TUPI a questo plesso giurisdizonale (“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti
2 di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2”).
3.Nel merito, si osserva quanto segue.
In primis, si rileva che i fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono pacifici e comunque risultano per tabulas.
In diritto, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ora, l'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto
3 a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
4.Muovendo in medias res, osserva il giudice che la questione per cui è causa è stata di recente affrontata e definita in sede nomofilattica.
In particolare, la Corte di cassazione, pronunciando sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 10072/2023, con sentenza n. 29961/2023, emessa all'esito del provvedimento del Primo presidente della S.C. del
23.5.2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle
4 docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Questo giudice presta convinta adesione all'itinerario logico e motivazionale espresso dalla Corte di cassazione, e ne richiama qui ogni passaggio argomentativo, ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc.
5.Ebbene, sulla base dei principi interpretativi così ricostruiti, la domanda come formulata deve quindi essere accolta, in quanto la parte ricorrente ha dimostrato documentalmente di avere svolto incarichi di docenza nei termini sopra indicati.
5 Ritiene dunque il giudicante, nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo la predetta dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche.
Al momento della presente decisione, la medesima parte risulta peraltro ex actis ancora appartenere al sistema scolastico.
Va quindi accertato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.
Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la
Carta Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015,
è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale. In tal senso, come anticipato, si è espressa anche la Suprema
Corte nella sentenza richiamata.
Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla parte ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per l'anno scolastico/gli anni scolastici di cui al dispositivo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6 6.Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del convenuto e sono liquidate nell'ammontare dovuto in considerazione del valore della controversia, in applicazione del DM 55/1994, tenuto conto dell'attività svolta, della natura delle questioni esaminate e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per l'anno scolastico 2023/2024 di cui al ricorso della Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
2. per l'effetto, condanna la parte convenuta ad attribuire alla parte ricorrente la Carta Elettronica, per il suddetto anno scolastico/i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore
Della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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