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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1263/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Manuela Cantù Presidente
dott. Giuseppe Serao Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1263/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2023, promossa
OGGETTO: d a
Comunione e
, c.f. , con il Parte_1 C.F._1
Condominio, patrocinio dell'avv. VOLPI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA impugnazione di A. MORO 34 - 25122 BRESCIA presso il menzionato difensore. delibera assembleare – APPELLANTE spese condominiali c o n t r o
, c.f. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PERONI PIERCARLO e dell'avv. PERONI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA GEROLAMO SAVOLDO 12 - 25124
BRESCIA presso i menzionati difensori.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione terza civile, pubblicata l'11/11/2021 con il n. 2755/2021.
CONCLUSIONI di Parte_1
adversis rejectis, previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, in integrale riforma – per i motivi sopra esposti – della sentenza n.
Pag. 1 di 15 2755/2021 ord. del Tribunale di Brescia emessa in data 01/11/2021, pubblicata il 11/11/2021 e notificata al procuratore costituito in data
11.11.2021,
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: in riforma della sentenza qui impugnata, dichiarare, per i motivi in atti, l'illegittimità, l'invalidità, la nullità delle delibere assembleari e, comunque, l'inefficacia e/o disporre l'annullamento delle delibere dell'assemblea condominiale del
29 giugno 2019 di cui ai punti 1) e 2) (limitatamente al riparto finale) dell'ordine del giorno, oggetto di impugnazione, oltre che in ogni atto inerente, conseguente e connesso, ivi comprese le ripartizioni ordinarie e straordinarie predisposte dell'amministratore, in ogni caso con riconoscimento di ogni maggior credito e/o con rimborso di € 2.456,00
(pagato in eccedenza nell'anno 2018 a titolo di spesa straordinaria preventivata) e/o di quanto altro pagato in più dall'attore rispetto al dovuto ritenuto di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284 penultimo comma, c.c. dal singolo versamento al saldo effettivo.
Con favore di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, e rimborso delle spese di lite di primo grado pagate, oltre interessi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Per i motivi esposti si chiede che sia disposta CTU volta ad accertare, previo esame dei documenti acquisiti al processo, la completezza e la conformità del rendiconto all'art. 1130 bis c.c. e l'idoneità dei contributi preventivati straordinari richiesti al Dott. per il rifacimento del Pt_1
tetto a tal fine si propone il seguente: CP_2
QUESITO
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, verifichi il CTU se:
1. il registro di contabilità del è stato tenuto nel rispetto dei CP_1
principi espressi dall'art. 1130 c.c., ed illustri eventuali discrepanze e/o differenze rispetto ai criteri legali;
2. il rendiconto condominiale
Pag. 2 di 15 annuale è completo e conforme ai dettati dell'art. 1130 bis c.c. ed immediatamente verificabile da parte di un condomino non professionista in materia condominiale;
3. è corretto l'ammontare dei contributi straordinari richiesti al dott.
e già pagati, per il rifacimento del tetto condominiale con Pt_1 riferimento alle contestazioni e deduzioni sollevate dall'attore.” di Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni accertamento del caso, voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Brescia,
In via principale e nel merito:
Rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2755/2021 pubblicato dal Tribunale di Brescia in data 11.11.2021 e, per l'effetto, confermare la sentenza medesima, respingendo le istanze tutte dell'appellante perché infondate in fatto e diritto.
In via istruttoria:
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la causa sia prettamente documentale, ma si indicano – ove il collegio lo ritenesse opportuno –
i capitoli di prova già dedotti nel corso del primo grado.
1. Vero che ho eseguito le misurazioni utilizzate quale base di calcolo per il conteggio di cui all'allegato 9 (si mostri al teste l'allegato 9 prodotto dalla scrivente difesa)?
2. Vero che ho verificato la correttezza dei millesimi di cui all'allegato
9 (si mostri al teste l'allegato 9 prodotto dalla scrivente difesa)? Si indicano quali testimoni:
Ing. con studio in Calvagese della Riviera (BS) Tes_1
In ogni caso: Spese ed onorari di causa rifusi, oltre IVA e CPA per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proprietario di quattro unità immobiliari nel Parte_1
in Desenzano del Garda, impugnava la delibera Controparte_1 adottata dall' assemblea condominiale del 29 giugno 2019
Pag. 3 di 15 relativamente all'approvazione del punto 1 all' ODG “analisi ed approvazione del rendiconto di gestione e riparto 2018”, nonché del punto 2 “analisi ed approvazione del bilancio preventivo 2019” limitatamente al riparto finale.
Deduceva: che il rendiconto annuale era incompleto avendo escluso il conto della gestione straordinaria (rifacimento copertura del tetto e coibentazione caldo-freddo); eccepiva la non immediata verificabilità di tutte le voci di entrata e di uscita e di tutti i dati inerenti alla situazione patrimoniale, ai fondi disponibili e riserve;
l'inattendibilità, sia pure parziale, del registro di contabilità che riportava: saldi difformi rispetto alle risultanze bancarie;
dati non collimanti con i conti della gestione dell'anno precedente ( 2017/2018).
Esponeva che, di riflesso, era illegittima anche l'approvazione del preventivo 2019 poiché comprendeva riparti di spese errati, omettendo il riparto delle spese straordinarie, previa approvazione dell'intero importo di € 65.749,38, che gli avevano portato un addebito illegittimo di € 2.456,70, superiore a quello dovuto in ragione dei millesimi di proprietà.
Chiedeva al Tribunale l'accertamento della nullità della delibera impugnata;
oppure l'annullamento o l'inefficacia, con la condanna del alla restituzione delle somme che aveva versato Controparte_1
in esubero a quanto dovuto.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnativa. CP_1
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2755/2021 rigettava l'impugnativa, condannando
[...]
al pagamento delle spese processuali, con la seguente Parte_1
motivazione.
Sulla impugnazione dell'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2018, premetteva che la L. 220/12 di riforma della normativa codicistica del condominio ha previsto che il rendiconto deve essere composto dal registro di contabilità e dal riepilogo finanziario, deputato
Pag. 4 di 15 a rappresentare la situazione contabile del . CP_1
Non è necessario che la contabilità sia redatta con i criteri rigorosi richiesti per il bilancio societario, essendo sufficiente che sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata ed uscita con le relative ripartizioni in capo ai condomini.
Il Tribunale, vagliato il consuntivo prodotto, concludeva che le eccezioni e doglianze sulle modalità di redazione erano infondate, atteso che i capitoli di spesa erano intellegibili;
lo erano anche quelle relative ai piani di riparto, che richiamavano i capitoli di spesa e riportavano l' indicazione dei millesimi utilizzati.
Peraltro non era necessaria l'approvazione di ogni singolo foglio di cui si componeva il rendiconto di gestione, essendosi svolta in assemblea una lunga discussione e spiegazione da parte dell'amministratore ai condomini, era altresì esaustiva la delibera con la quale era stato posto in votazione il rendiconto di gestione ordinaria 2018 ed il riparto con i relativi elementi contabili ( saldo di gestione 2018 – 22-537, 63; saldo di gestione es precedente – 39,86: rate versate € 11.724,19; saldo finale
- € 18.853, 30).
Le contestazioni relative al mancato inserimento nel bilancio finale delle spese per manutenzione straordinarie era irrilevante, poiché la delibera impugnata riguardava soltanto la gestione ordinaria.
La scelta di approvare separatamente il rendiconto inerente ai lavori straordinari era conforme all'art. 1135 comma 1, n. 4, c.c. prescrive per essi una contabilità separata.
Sulle questioni inerenti l'approvazione del punto 2 dell'ODG, il
Tribunale rilevava che, in assenza di sospensione o annullamento della delibera di approvazione del rendiconto finanziario 2018, era valida l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2019, che si basava sulle poste contabili del rendiconto dell'anno di gestione precedente, con esclusione delle spese straordinarie che sarebbero state approvate in una separata assemblea condominiale.
Pag. 5 di 15 La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituiva il resistendo all'impugnazione. CP_1
All'udienza del 21 giugno 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza in quanto viziata da motivazione apparente, poiché riproduce acriticamente le note conclusive del . CP_1
Con il secondo motivo censura la sentenza evidenziando che il
Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di invalidità dell'assemblea connessa alla convocazione tardiva, atteso che il non ha provato che la raccomandata contenente l'avviso CP_1
di convocazione sia stata consegnata nel termine di cinque giorni antecedenti la data della prima convocazione dell'assemblea richiesto dall'art. 66 comma III disp. att. c.c.
Con il terzo motivo deduce di non essere stato posto in condizione di conoscere, visionare e di ricevere copia degli estratti conto bancari dell'anno 2018 e di non aver ricevuto le nuove credenziali del sito internet del ove tali documenti erano stati caricati. CP_1
Con il quarto motivo solleva il vizio di omessa pronuncia in merito alla asserita violazione del proprio diritto di partecipare attivamente all'assemblea, per essere stato “zittito” dal presidente sulle ulteriori contestazioni che avrebbe voluto esporre e per le omesse spiegazioni a quelle già formulate.
Con il quinto motivo censura la sentenza per non aver tenuto conto che la mancanza di voci di entrata e di uscita nel rendiconto 2018, peraltro redatto con un inammissibile criterio “misto”, lo hanno reso non completo, non chiaro, non intellegibile e non immediatamente verificabile. In particolare:
• (A) Il rendiconto posto all'approvazione non rispetta i requisiti richiesti dall'art. 1130bis c.c.: 1) il Tribunale ha confuso il bilancio consuntivo riportante le sole spese, con il riepilogo finanziario che
Pag. 6 di 15 deve riportare entrate ed uscite, ritenendo il primo sufficiente ad integrare quanto prescritto dall'art. 1130bis c.c.; 2) numerose voci di uscita bancarie non figurano nel bilancio consuntivo;
3) i capitoli di spesa del bilancio consuntivo, benché chiari nella suddivisione, recano totali non tracciabili e non confrontabili con la tabella di ripartizione;
4) i riparti non contengono le indicazioni dei millesimi e nemmeno sono state prodotte le tabelle millesimali.
• (B1) il Tribunale ha errato nel ritenere provata la voce di “rimborso delle somme al precedente amministratore” di € CP_3
8.963,23 poiché dal verbale d'assemblea del 29.12.2014 risulta solo un saldo negativo di cassa di € 23.963,23 ma non una delibera in tal senso.
• (B2) il Tribunale ha errato nel ritenere che le movimentazioni straordinarie siano estranee al giudizio e che l'art. 1135 comma 1,
n. 4 , prescriva una contabilità separata per i lavori straordinari, poiché, ai sensi dell'art. 1130bis c.c., con il rendiconto annuale va rendicontata ed esaminata l'intera gestione finanziaria, patrimoniale ed economica condominiale, ordinaria e straordinaria.
Il questione pacifica, ha tenuto un solo registro di CP_1
contabilità ove sono state annotate voci di spesa straordinarie, pertanto, avrebbe dovuto essere rendicontata anche tale gestione.
Inoltre, vi è una discordanza tra conto economico, situazione patrimoniale e riepilogo finanziario ove non compaiono o non sono identificate le voci di gestione straordinaria, con il prospetto “flussi di cassa” che riporta tale voce di € 59.237,74 di entrate ed €
56.837,71 di uscite che, comunque, non quadrano con il riepilogo finanziario che riporta più alti importi sia in entrata che in uscita.
• (C) il Tribunale ha errato nel ritenere la correttezza del riparto consuntivo che è, invece, inficiato dai vizi del bilancio consuntivo.
• (D) l'appellante censura la sentenza per l'omessa pronuncia circa le particolari contestazioni mosse al bilancio consuntivo relative a:
Pag. 7 di 15 1) assenza voci di entrata e di uscita sia ordinarie che straordinarie;
2) differenze tra spese a consuntivo e risultanze bancarie;
3) plurimi rilievi su discordanze o registrazione di spese non sostenute;
4) contabilità tenuta con criterio misto anziché di cassa
• (E) l'appellante censura la sentenza per l'omessa pronuncia circa le particolari contestazioni mosse al rendiconto di gestione relative a: 1) registro di contabilità inattendibile e non immediatamente verificabile perché: a) riporta saldi iniziali e finali differenti rispetto agli estratti conto bancari – b) alcuni movimenti sugli estratti conto non sono registrati nel registro contabile;
2) riepilogo finanziario inattendibile e non immediatamente verificabile poiché la voce “debiti verso fornitori” presenta importi diversi tra riepilogo finanziario, flussi di cassa e situazione patrimoniale;
3) nota esplicativa incompleta poiché non riporta le questioni pendenti né i rapporti in corso;
4) voci di entrata e di uscita assenti;
5) situazione patrimoniale errata e incompleta;
6) situazione fondi disponibili e riserve assenti;
7) non immediata verificabilità del rendiconto;
8) discrasia tra le quattro tabelle “conto economico”,
“flussi di cassa”, “situazione patrimoniale”, “riepilogo finanziario”;
Con il sesto motivo allega che il Tribunale ha errato nel ritenere corretta la ripartizione del preventivo 2019 che, invece, risulta inficiata dall'invalidità del riparto consuntivo.
Con il settimo motivo rileva omessa pronuncia sulle spese preventive straordinarie pagate in più nel 2018 dall'appellante per € 2.456,00 di cui € 442,10 per un errore matematico perché basate su millesimi errati ed € 2.014,00 per avergli imputato spese di coibentazione della soletta dell'ultimo piano che avrebbero dovuto gravare esclusivamente i condomini di tale piano perché a loro esclusivo vantaggio.
Con l'ottavo motivo eccepisce che il Tribunale ha violato la regola di giudizio prevista dall'art. 115 c.p.c. perché non ha posto a fondamento
Pag. 8 di 15 della decisione fatti non specificamente contestati dalla convenuta (in relazione all'asserito credito di € 122,99 al 31.12.2018 dell'appellante, dell'assenza di voci di entrata ed uscita nel rendiconto;
delle doglianze che i dati del riepilogo finanziario non corrispondono a quelli della situazione patrimoniale del prospetto dei flussi di casa;
della differenza tra saldi di contabilità ed estratti conto bancari nonché della non immediata verificabilità del rendiconto).
Con il nono motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di espletamento della CTU contabile.
-o-
Il primo motivo è infondato.
Le ragioni della decisione sono idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento, a nulla rilevando che lo stesso abbia riportato o ripreso gli atti di una delle parti (cfr. Cass.
29028/2022). Non è dato, pertanto, rinvenire alcun profilo di nullità nella motivazione della sentenza impugnata.
Il secondo motivo va rigettato.
L'appellante deduce di aver avuto formale notizia della convocazione dell'assemblea solamente il giorno 27.6.2019 allorquando, informato dagli altri condomini che già avevano ricevuto la raccomandata, si adoperava per ritirare presso l'ufficio postale la lettera a lui indirizzata, poiché non aveva ricevuto l'avviso di giacenza.
L'eccepita annullabilità della delibera per la tardività della convocazione, peraltro sollevata da con la comparsa Pt_1
conclusionale in primo grado ben oltre i termini assertivi, non può trovare accoglimento poiché alcun interesse alla rimozione dell'atto può rinvenirsi in capo all'appellante che, avendo avuto comunque conoscenza della convocazione, ha partecipato all'assemblea sanando l'eventuale irregolarità (cfr. Cass. 18503/2020).
Tanto più che come dallo stesso precisato nell'atto di citazione Pt_1
in appello, ha avuto modo di esaminare i documenti contenuti nella
Pag. 9 di 15 raccomandata di convocazione e di esporre le proprie argomentazioni nel corso dell'assemblea.
Il terzo motivo va rigettato.
L'appellante deduce l'inadeguata informativa relativa ai punti posti in discussione nell'assemblea del 29.6.2019 e, in particolare, di non aver ricevuto copia degli estratti conto bancari poiché resi disponibili solo on-line sul sito internet del condominio cui, tuttavia, erano state modificate le credenziali di accesso, mai poste a sua conoscenza.
Il Condominio appellato ha provato che l'amministratore aveva riscontrato la richiesta dell'appellante del 18.6.2019 con la lettera di convocazione inviata il 20.6.2019 (docc. 32-33 ) ove, CP_1 all'interno della nota esplicativa allegata, era indicato che “tutti i giustificativi di spesa sono visionabili in tempo reale sulla piattaforma web messa a disposizione gratuitamente dei condòmini, ed anche presso lo studio dell'amministratrice, previa appuntamento”.
Alla seguente richiesta di del 26.6.2019 per ottenere ulteriore Pt_1
documentazione, con la PEC del 28.6.2019 (doc. 29 condominio) ove, tra le altre cose, l'amministratore aveva ribadito “estratti conto bancari pubblicati sul sito”.
Di contro l'appellante non ha dato prova del proprio assunto, ossia che le credenziali di accesso al sito web erano state cambiate, né ha allegato e nemmeno dimostrato di aver tentato invano la procedura di ripristino o la presenza di un malfunzionamento della stessa.
Con la nota del 15.6.2018 (doc. 31 ), che non nega CP_1 Pt_1
di aver ricevuto, il Condominio aveva comunicato ai condòmini le nuove credenziali, rese necessarie dall'entrata in vigore del GDPR
25.5.2018, specificando che una volta sostituita la password, la stessa sarebbe rimasta in possesso del solo condòmino che, in caso di smarrimento, avrebbe potuto ripristinarla tramite il sistema gestionale che, in automatico, avrebbe inoltrato la nuova password all'indirizzo e- mail registrato.
Pag. 10 di 15 Era, pertanto, nella sfera di disponibilità di la possibilità di Pt_1
accedere al portale del condominio tramite il sito web dell'amministratore, visionare ed estrarre copia in ogni momento di tutta la documentazione contabile.
Sul punto, in modo condivisibile, si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 1622/2023 del 30/10/2023.
Ritiene, quindi, la Corte che alcuna violazione al dovere di informazione via sia stata e che il motivo di impugnazione vada rigettato.
Il quarto motivo è infondato.
Dal verbale dell'assemblea si evince come all'appellante sia stato consentito di proporre molteplici osservazioni e che sia stato invitato dal Presidente dell'assemblea a concludere solo per ragioni di sinteticità
e speditezza (cfr. Cass. 24132/2009).
Nel quinto motivo l'appellante ripropone le medesime doglianze sulla gestione della contabilità tenuta dall'amministratore del CP_1
già avanzate in giudizi di impugnativa delle assemblee
[...]
condominiali con le quali erano stati approvati i bilanci ed i rendiconti finali delle precedenti gestioni per gli anni 2015/2016/2017, accentrate sulla mancanza di intellegibilità e verificabilità dei bilanci e del rendiconto approvati.
La questione è stata già rigettata da questa Corte in plurime sentenze, segnatamente: 1) con la sentenza n. 4/2019 che si riporta “Corretta si palesa, inoltre, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che i bilanci predisposti fossero assolutamente intellegibili e che ne generiche si palesavano le censure svolte dall' ; 2) con Pt_1
la sentenza n. 1005/2023 che così ha statuito: “La Corte ritiene che il requisito di intellegibilità del contenuto dei bilanci sia presente nei rendiconti, sia ante che post riforma, forniti ai condomini e poi approvati dall'assemblea”; 3) con la sentenza n. 1622/2023 “La Corte ritiene che il requisito di intellegibilità e chiarezza dei singoli punti
Pag. 11 di 15 all'ordine del giorno risulti rispettato secondo quanto previsto dall'art.
1130bis c.c.”.
Ritiene la Corte di dare seguito ai propri precedenti non essendovi motivi per discostarsene nemmeno per la contabilità condominiale del
2018 sia perché intellegibile ed immediatamente verificabile, sia perché redatta conformemente a quanto richiesto dall'art. 1130bis c.c.
Il registro di contabilità riporta il saldo iniziale e progressivo, le entrate e le uscite sia ordinarie che straordinarie in ordine cronologico con la relativa causale e l'indicazione del documento giustificativo;
il riepilogo finanziario contiene una sintesi dei movimenti raggruppati per voci omogenee;
la nota esplicativa contiene nel dettaglio le questioni pendenti nei confronti di , Parte_1 Persona_1
Fire s.r.l. e ne esplicita lo stato.
[...] Controparte_4
È, inoltre rappresentato il conto economico, la situazione patrimoniale con indicazione delle attività e passività, dei debiti/crediti verso terzi e verso i condomini, i fondi di riserva e la liquidità di cassa.
Quanto al metodo contabile “misto” utilizzato dal , questa CP_1
Corte si è già pronunciata: “La norma infatti nella sua sostanza non individua un metodo contabile preciso (di competenza o di cassa), ma un principio generale basato sulla necessità che il rendiconto condominiale sia per i condomini chiaro e intellegibile nei suoi elementi” (sentenza n. 1622/2023) ed ancora: “Per quanto riguarda il criterio seguito per la redazione dei bilanci questo è necessariamente misto (di cassa e di competenza) dal momento che non vi sono stati regolari pagamenti da parte dei condomini” (sentenza n. 1005/2023).
L'amministratore nella nota esplicativa precisa che le rate versate dai condomini dopo la chiusura dell'esercizio erano state riportate come
“entrate in attesa di accredito” perché non effettivamente sul conto corrente alla data di fine gestione. Era, quindi, doveroso l'utilizzo di entrambi i criteri, di cassa e di competenza.
(B1) La questione è stata già decisa con la sentenza n. 1005/2023 di
Pag. 12 di 15 questa Corte che ha testualmente statuito: “anche la censura (motivo tre) in merito alla cassa negativa di euro -23.963,23 (punto 10 delibera) non è fondata, dal momento che tutti i punti all'O.d.g. prevedevano già espressamente l'analisi e l'approvazione del rendiconto delle singole gestioni e la voce inerente al credito del precedente amministratore
(per anticipazioni spese dei servizi erogati a favore del condominio-vd nota esplicativa doc. 7) era presente nel rendiconto ed era meglio illustrata anche nello stato patrimoniale”.
Da ultimo va rimarcato che il rendiconto condominiale della gestione
2018, è stato redatto nel pieno rispetto del “principio di continuità”, ovvero partendo dai dati contabili di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, che possono essere modificati soltanto se l'esattezza o la legittimità siano stati negate con sentenza passata in giudicato, imponendo all'amministratore di modificarne il contenuto in rapporto alle correzioni imposte giudizialmente ( V. Cass. 29618/22).
Nessun rilievo infine possono assumere le questioni in merito alle poste relative alla gestione straordinaria che è stata oggetto di approvazione con assemblea straordinaria dell'11.1.2018, che non risulta impugnata.
Il sesto ed il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Dalla validità del rendiconto e riparto 2018 deriva la correttezza dei
“saldi di fine esercizio precedente” inseriti nel bilancio preventivo
2019, che su di essi si deva fondare, in ragione del medesimo principio di continuità nella gestione contabile del . CP_1
Quanto alla domanda di restituzione di € 2.456,00 pagati da nel Pt_1
corso del 2018 come spese preventive straordinarie, approvate dall'assemblea straordinaria l'11.01.2018, estranea alla materia del contendere del presente giudizio.
L'ottavo motivo è assorbito dal rigetto delle doglianze relative alla redazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo approvati nella delibera impugnata.
Pag. 13 di 15 L'appellante aveva inteso avvalersi del principio di non contestazione posto dall'art. 115 cpc per concludere che le numerose doglianze sulla tenuta della contabilità condominiale fossero pacifiche.
Il appellato, sin dalla costituzione in primo grado, ha CP_1 assunto una posizione difensiva che negava l'esistenza dei vizi nella redazione del rendiconto condominiale.
Il nono motivo va rigettato poiché ai fini della decisione della causa non è necessaria alcuna C.T.U. contabile.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di Parte_1
secondo il principio di soccombenza, alla refusione delle spese processuali del grado in favore del che la Corte Controparte_1
liquida in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
A giudizio di questa Corte sussistono le condizioni richieste dall'art. 96 comma terzo c.p.c. per ricondurre in capo all'appellante la responsabilità aggravata consistita nell'abuso del processo, ravvisabili: nella redazione di un atto di impugnazione prolisso (di 121 pagine), con argomentazioni ripetitive;
tecnica redazionale non era giustificata da esigenze difensive in rapporto alla natura della causa ed all'importanza delle questioni affrontate;
l'aver riproposto questioni già in precedenza esaminate e rigettate dal Tribunale e da questa Corte.
A tale titolo l'appellate va condannato al pagamento di € 8.470 quantificato sull'importo liquidato per le spese processuali del grado.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2755/2021 del Tribunale di Brescia, così provvede:
− rigetta l'appello;
Pag. 14 di 15 − condanna l'appellante a pagare Parte_1
in favore dell'appellato : Controparte_1
1) le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 8.470 (di cui € 2.518 per la fase di studio, € 1.665 per la fase introduttiva,
€ 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A.;
2) € 8.470 a titolo di sanzione ex art. 96 comma terzo c.p.c.
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
La Consigliere est. La Presidente dott. Lucia Cannella dott. Manuela Cantù
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