Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8855/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 8855/2024
r.g.a.c.
TRA
Avvocato nata a [...] il [...] – codice fiscale Parte_1
– in proprio e quale procuratore di se stessa, che sta per- C.F._1 sonalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via Nazionale n.75 – P.E.C. (RICORRENTE) C O N T R O 1) nata a [...] il [...] – codice fiscale Parte_2
– residente in [...] – C.F._2
2° piano – interno 8; 2) nato a [...] il [...] – codice fiscale Controparte_1
– residente in [...] – C.F._3
2° piano – interno 8
(RESISTENTI)
OGGETTO: prestazione d'opera.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 14 Dlgs 150/2011 l'Avvocato ha chiesto Parte_1
l'accertamento del credito per l'attività professionale svolta per conto e nell'esclusivo interesse dei Signori e nel Parte_2 Controparte_1 seguente giudizio civile:
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Con le note di trattazione scritta depositate per la udienza del 13.3.2025 l'avv.
ha dichiarato che ha adempiuto alla propria obbligazio- Pt_1 Parte_2 ne corrispondendo la quota del 50% di quanto dovuto, ed ha quindi modificato la domanda chiedendo:
“2) Dare atto dell'adempimento dell'obbligazione (parziale) e, quindi, dell'intervenuto pagamento da parte della resistente , per le cau- Parte_2 sali di cui al ricorso, limitatamente alla quota di sua spettanza nella misura del 50% della sorta capitale richiesta in ricorso e delle spese legali documentate.
3) accertare e dichiarare che il Sig. deve al ricorrente Avvo- Controparte_1 cato la complessiva restante somma di € 1.468,16 ovvero quella Parte_1 maggiore e/o minore somma che il Tribunale riterrà equa e giusta per l'attività professionale svolta nel suo interesse nel procedimento rg. 6070/2020/VG del Tribunale di Napoli;
4) per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della com- Controparte_1 plessiva somma di € 1.468,16 ovvero di quella maggiore e/o minore somma che il Tribunale riterrà equa e giusta, oltre interessi dalla data (16.2.2023) di costitu- zione in mora fino all'effettivo soddisfo;
5) condannare il Sig. al rimborso delle spese (così come do- Controparte_1 cumentate) ed al pagamento dei compensi del presente giudizio secondo D.M. 55/2014 modificato ed aggiornato dal D.M. 147/2022 vigente ed applicabile ra- tione temporis, oltre rimborso spese, CPA ed IVA”. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
Sempre in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contende- re nei confronti di , avendo quest'ultima provveduto a corri- Parte_2 spondere il 50% della somma richiesta dall'avv. la quale ha abbandonato Pt_1 la domanda nei suoi confronti. Quanto alla posizione di va osservato che il difensore ha Controparte_1 chiesto il corrispettivo deducendo di aver ricevuto incarico di assistere i coniugi nella richiesta al Tribunale di Napoli ex art. 710 c.p.c. per la modifica parziale delle condizioni della loro separazione consensuale. Di aver, con pec del 13.10.2020, inviato una prima bozza del ricorso;
in data 20.10.2020, presso lo Studio Legale Zottola, sito in Napoli alla Via Nazionale n.75, veniva data lettura ai clienti/ricorrenti e presenti entrambi Parte_2 Controparte_1 personalmente, del ricorso a cui contestualmente venivano apportate le modifiche e le integrazioni da loro richieste ed indicate. Al termine della riunione, poi, an- che la copia di questa seconda bozza del ricorso veniva consegnata pro manibus ad entrambi i clienti/ricorrenti, una per ciascuno. Di aver quindi ricevuto la pro- cura alle liti, posta su foglio separato, sottoscritta dai ricorrenti ed autenticata di- gitalmente dal difensore. Di aver svolto il mandato ricevuto nel procedimento re-
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cante rg. 6070/2020/VG e di non aver ricevuto il corrispettivo per l'opera svolta diligentemente. La domanda è fondata e va accolta. L'avvocato che reclama il compenso per l'attività giudiziale o stragiudiziale pre- stata deve provare il conferimento dell'incarico e l'effettivo svolgimento dell'atti- vità per la quale pretende di essere pagato;
di contro, il cliente si può limitare a contestare, anche genericamente, la richiesta, in tal caso incombendo sul profes- sionista la prova dell'attività svolta. In sostanza, la mera contestazione, anche ge- nerica, è idonea ad investire il giudice del potere di dare corso alla verifica della fondatezza della contestazione e correlativamente a determinare l'one- re probatorio a carico del professionista in ordine all'attività svolta e alla congrui- tà del compenso richiesto. Nel caso di specie il difensore ha documentato sia il conferimento dell'incarico, producendo il mandato conferitogli dal resistente (che in assenza di contestazione è indice presuntivo sufficiente a provare il rapporto di patrocinio, unitamente alle pec inviate dal difensore al cliente), sia lo svolgimento dell'attività professionale, quest'ultima documentata mediante il deposito di copia degli atti redatti e dei verbali di causa (rg. 6070/2020/VG). Deve ritenersi quindi accertato il diritto al compenso dell'avv. per l'opera Pt_1 professionale prestata in favore di Controparte_1
In merito alla quantificazione del compenso la ricorrente ha fatto corretta appli- cazione delle tariffe professionali vigenti al momento della cessazione dell'incarico e quindi dedotto trattandosi di causa di valore indeterminabile, al fine di quantificare il compenso dovuto dai clienti deve farsi applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 comma 2 per il quale “nella liquidazione dei com- pensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda” e comma 6 per il quale “Le cause di valore indeterminabile si conside- rano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non supe- riore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della con- troversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare impor- tanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridi- che trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo sca- glione fino a euro 520.000,00” e, quindi, deve farsi riferimento al corrispondente scaglione della tabella di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00”. La somma liquidabile, tenuto conto dei sopra indicati parametri, aumentati per la difesa di due parti processuali assistite dal medesimo difensore, ammonta ad € 1.468,16 (ossia 50% di € 2.936,32), già comprensivo del 15% per spese generali, per compensi professionali ed € 108,19, oltre interessi dalla data (16.2.2023) di costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo;
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2020 in di- spositivo.
p.q.m.
Il tribunale di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Parte_3
[.
per intervenuto pagamento della sua quota del 50%;
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2. accerta il diritto al compenso dell'Avv. per l'attività profes- Parte_1 sionale svolta nell'interesse di nel procedimento rg. Controparte_1
6070/2020/VG del Tribunale di Napoli, e per l'effetto quantifica e liquida in suo favore il compenso nella misura residua di € 1.468,16 (ossia 50% di € 2.936,32);
3. per l'effetto condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della complessiva somma di € 1.468,16, oltre interessi Parte_1 dalla data di costituzione in mora (16.2.2023) e fino all'effettivo soddisfo;
4. condanna al rimborso delle spese ed al pagamento dei Controparte_1 compensi del presente giudizio, ex D.M. 147/2022, che liquida nella misura di € 125,00 per spese ed € 1278,00 per compensi, oltre 15%, CPA ed IVA. Napoli, 24.3.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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