Articolo 4 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 ottobre 1971
Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.
A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.
Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacita' di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.
Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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