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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 59/2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1 residente a[...] ed elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Piazza
Santa Giusta n. 5, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci;
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._2
L'Aquila (AQ) alla Via Francesco Savini n. 27, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila alla
Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.01.2025, e Controparte_1 Parte_1
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio concordatario, contratto in data 07.12.2003, nel cui ambito sono nate la
1 figlia in data 13.04.2005 (dunque maggiorenne) e la figlia in Persona_1 Per_2
data 17.11.2009 (dunque minorenne).
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che, nonostante un periodo di convivenza dovuto per questioni meramente logistiche attesa la indisponibilità di una abitazione alternativa per la ricorrente non vi è Parte_1
stata una riconciliazione tra i coniugi, con la conseguenza che la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
3. Esponevano, inoltre, che il ricorrente è Sottoufficiale dell'Arma dei Controparte_1
Carabinieri con reddito annuo lordo pari ad €. 46.000,00, mentre la ricorrente Parte_1
è impiegata con contratto a tempo indeterminato part time con reddito annuo
[...] lordo pari ad €. 14.000,00;
4. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 12.02.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
5. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza n. cronol. 4569/2018 resa dal Tribunale di L'Aquila in data 23.05.2018, pubblicata il 25.06.2018 nel procedimento recante R.G. n.
742/2018).
6. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
contratto il 07.12.2003 in L'Aquila (AQ), trascritto nei registri Parte_1
dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 6 – P.
2 - Serie A – Vol. 5 Uff. 5 Anno
2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
2) dispone che la figlia minorenne venga affidata congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con stabile collocazione presso il padre e con ampie Controparte_1 modalità di visita della madre in caso di disaccordo, quest'ultima Parte_1
2 potrà vederla e tenerla con sé, anche con possibilità di pernotto, due pomeriggi a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di socialità della minore nonché due fine settimana alternati al mese dal sabato (all'uscita da scuola durante il periodo scolastico) alla domenica sera;
3) dispone che la figlia maggiorenne non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, abbia stabile collocazione presso la madre;
4) stabilisce che il sig. provvederà al mantenimento ordinario delle Controparte_1
figlie e mentre le spese straordinarie secondo il Protocollo in Persona_1 Per_2 uso presso il Tribunale di L'Aquila saranno a carico del padre in Controparte_1
ragione del 60% e della madre in ragione del residuo 40%; Parte_1
5) stabilisce che l'assegno unico universale corrisposto dall' verrà percepito per CP_2
l'intero importo dalla sig.ra mentre il sig. Parte_1 Controparte_1
usufruirà in ragione del 100% di sgravi e detrazioni relativi alla figlia minore Per_2
6) dispone che a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 50,00 Parte_1
(dicesi Euro cinquanta/00), a decorrere dal mese di novembre 2024, rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
7) prende atto che la Sig.ra rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa Parte_1
ulteriore sul trattamento di fine rapporto di lavoro del Sig. che allo Controparte_1 stesso rimarrà assegnato per l'intero importo.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 59/2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1 residente a[...] ed elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Piazza
Santa Giusta n. 5, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci;
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._2
L'Aquila (AQ) alla Via Francesco Savini n. 27, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila alla
Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.01.2025, e Controparte_1 Parte_1
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio concordatario, contratto in data 07.12.2003, nel cui ambito sono nate la
1 figlia in data 13.04.2005 (dunque maggiorenne) e la figlia in Persona_1 Per_2
data 17.11.2009 (dunque minorenne).
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che, nonostante un periodo di convivenza dovuto per questioni meramente logistiche attesa la indisponibilità di una abitazione alternativa per la ricorrente non vi è Parte_1
stata una riconciliazione tra i coniugi, con la conseguenza che la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
3. Esponevano, inoltre, che il ricorrente è Sottoufficiale dell'Arma dei Controparte_1
Carabinieri con reddito annuo lordo pari ad €. 46.000,00, mentre la ricorrente Parte_1
è impiegata con contratto a tempo indeterminato part time con reddito annuo
[...] lordo pari ad €. 14.000,00;
4. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 12.02.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
5. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza n. cronol. 4569/2018 resa dal Tribunale di L'Aquila in data 23.05.2018, pubblicata il 25.06.2018 nel procedimento recante R.G. n.
742/2018).
6. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
contratto il 07.12.2003 in L'Aquila (AQ), trascritto nei registri Parte_1
dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 6 – P.
2 - Serie A – Vol. 5 Uff. 5 Anno
2003, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
2) dispone che la figlia minorenne venga affidata congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con stabile collocazione presso il padre e con ampie Controparte_1 modalità di visita della madre in caso di disaccordo, quest'ultima Parte_1
2 potrà vederla e tenerla con sé, anche con possibilità di pernotto, due pomeriggi a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di socialità della minore nonché due fine settimana alternati al mese dal sabato (all'uscita da scuola durante il periodo scolastico) alla domenica sera;
3) dispone che la figlia maggiorenne non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, abbia stabile collocazione presso la madre;
4) stabilisce che il sig. provvederà al mantenimento ordinario delle Controparte_1
figlie e mentre le spese straordinarie secondo il Protocollo in Persona_1 Per_2 uso presso il Tribunale di L'Aquila saranno a carico del padre in Controparte_1
ragione del 60% e della madre in ragione del residuo 40%; Parte_1
5) stabilisce che l'assegno unico universale corrisposto dall' verrà percepito per CP_2
l'intero importo dalla sig.ra mentre il sig. Parte_1 Controparte_1
usufruirà in ragione del 100% di sgravi e detrazioni relativi alla figlia minore Per_2
6) dispone che a titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 50,00 Parte_1
(dicesi Euro cinquanta/00), a decorrere dal mese di novembre 2024, rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
7) prende atto che la Sig.ra rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa Parte_1
ulteriore sul trattamento di fine rapporto di lavoro del Sig. che allo Controparte_1 stesso rimarrà assegnato per l'intero importo.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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