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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1420/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Maltese, C.F._1 elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Etnea n. 234, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
ricorrente,
e
presso la TR
(cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ed Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 resistenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 14 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01 agosto 2023, evocava in Parte_1 giudizio l' presso la TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e l , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, esponendo di essere proprietario in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale (p. i.v.a. , di un fondo P.IVA_2 agricolo sito in Lentini, contrada Bardara (denominata anche Guardara), identificato in catasto al foglio di mappa 57, p.lle nn. 96, 98, 99, 101, 186, 189, 193, con superficie catastale complessiva di 04.48.94 ettari, sul quale esercitava attività agricola mediante la coltivazione prevalente di agrumi, e chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume Barbaianni o avvenuta, dopo la intense precipitazioni verificatesi nei giorni Per_1
25, 28 e 29 ottobre 2021, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, invaso da vegetazione, terra, limo, canne e arbusti vari a causa della trentennale mancata esecuzione dei lavori di manutenzione da parte dell'amministrazione pubblica.
Il ricorrente riferiva, inoltre, di aver dato impulso ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 845/2022 R.G., successivamente definitosi con il deposito della relazione, datata 24.06.2022, stilata dal dott.
[...]
e dall' ing. Persona_2 Persona_3
Con comparsa depositata il 15 settembre 2023, si costituivano in giudizio l' e l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione TR
2 Sicilia, i quale deducevano la carenza di legittimazione passiva del primo e chiedevano il rigetto della domanda - deducendo, sotto vari profili, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale - e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Prodotta dal ricorrente la relazione redatta all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Preliminarmente, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all . CP_3 Controparte_3
Questa compete, infatti, in via esclusiva, all' del Distretto TR
Idrografico della , in forza della Legge Regionale n. 8/2018, che le ha CP_2 attribuito “il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive CP_2
UE di settore … nonchè le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Nella specie, gli eventi produttivi del danno si sono verificati nei giorni 25, 28 e 29 ottobre 2021, allorché la predetta normativa era già in vigore.
Nel merito, la domanda proposta nei confronti dell'Autorità di Bacino è fondata e va, pertanto, accolta.
La proprietà del fondo oggetto di causa in capo a risulta provata Parte_1 sulla scorta della documentazione in atti (atto pubblico di compravendita e fascicolo aziendale).
Come verificato in sede di accertamento tecnico preventivo, il fondo, identificato
3 al foglio 57, p.lle nn. 96, 98, 99, 101, 186, 189, 193, con superficie catastale complessiva di 04.48.94 ettari, è ubicato nel territorio del comune di Lentini, nella contrada Bardara (denominata anche Guardara), in un'area prossima alla sinistra idraulica del fiume nel tratto compreso tra la confluenza in sinistra del fiume Per_1
Barbagianni e quella in destra nel fiume San Leonardo, poco più a nord;
esso è adibito interamente ad agrumeto e ricade in un areale vallivo con suoli idonei alla coltura agrumicola, profondi, a giacitura sub orizzontale, pressoché pianeggiante, a quote appena degradanti verso la sponda in sinistra del predetto corso d'acqua.
La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume e della conseguente Per_1 inondazione del terreno del ricorrente, di per sé non contestata dalla convenuta
, ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze TR delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del fiume e dell'alluvionamento del fondo, con trasporto di materiale detritico e vegetale (cfr. pagg. 12 e ss. della relazione).
Secondo i c.t.u., “Le indagini hanno evidenziato infatti che il corso d'acqua non è risultato idoneo a convogliare le portate di piena conseguenti ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno di poco superiore a 10 anni e pertanto non eccezionali. Tale circostanza è imputabile alla ridotta capacità di convogliamento idraulico dell'alveo fluviale conseguente sia alla fitta vegetazione presente sul fondo e sulle sponde, sia al materiale solido depositatosi nel tempo che, in assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, ne hanno di fatto parzializzato la sezione trasversale e, in parte, ridotto le pendenze di fondo.”.
Il collegio peritale ha, quindi, concluso che l'esondazione delle acque del fiume è avvenuta a causa dell'accertata assenza di interventi di manutenzione in Per_1 favore del corso d'acqua e che inevitabile è stato il generarsi della piena lamentata in ricorso, che ha investito i prospicienti terreni in sinistra idraulica, invadendo le superfici appartenenti al ricorrente, allagandole secondo le dinamiche di avanzamento della corrente da sud verso nord e traiettorie di scorrimento lungo il piano di campagna, quindi estendendosi e stazionando sui fondi.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati alla ricorrente della convenuta - pubblica amministrazione alla TR quale, come già evidenziato, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio
4 idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare CP_2 la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Barbaianni/Reina.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno concluso affermando che gli eventi occorsi il 25, 28 e 29 ottobre 2021, caratterizzati da un tempo di ritorno dell'ordine di grandezza di poco superiore a 10 anni, non possono classificarsi come eccezionali (si rimanda alle pagg. 16 – 27 della relazione).
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte dall'Autorità di Bacino.
Come accertato dai c.t.u., il fiume contrariamente a quanto affermato dalla Per_1 resistente, risulta iscritto, con la denominazione di Lentini e San Pt_2
Leonardo”, al n. 185 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa, a seguito del trasferimento delle acque pubbliche dal Demanio dello Stato a quello regionale siciliano giusta d.p.r. n. 1503/70 (G.U. n. 238/1971).
Non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al
5 regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all convenuta, una TR posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito al ricorrente, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
In ogni caso, i c.t.u. hanno evidenziato che non è emerso alcun comportamento imputabile al ricorrente che possa aver concorso a cagionare l'evento o ad aggravare i relativi danni.
La quantificazione dei danni patiti dal ricorrente per effetto dell'esondazione, analiticamente compiuta, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, dai c.t.u., si basa su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, sulle
6 risultanze della consulenza tecnica di parte e sulla documentazione fotografica versata in atti.
Gli ausiliari hanno curato di scongiurare ogni eventuale duplicazione del risarcimento con riferimento ai danni patiti dallo stesso ricorrente per effetto degli eventi verificatisi nel mese di ottobre 2018, per i quali è stato avviato altro giudizio;
non hanno riscontrato un permanente deprezzamento del fondo imputabile all'esondazione ed hanno escluso i danni riguardanti le opere realizzate nella fascia di pertinenza fluviale.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti (pagg. 35 e ss.) - che il Collegio reputa di condividere integralmente, in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura - si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
• costi da sostenere per la sistemazione del terreno e della piantagione, pari ad un importo complessivo di €3.816,67;
• costi per il ripristino degli investimenti facenti parte del capitale fondiario, pari ad un importo complessivo di €9.388,17;
• costi di esecuzione di interventi agronomici straordinari, pari ad un importo complessivo di €23.296,00;
• valore delle frazioni del frutto pendente perduto per l'annata 2021/2022, pari ad un importo complessivo di €25.200,00;
• mancati redditi per ridotta produttività delle piante a causa dell'insorgenza di stati di stress e sofferenza direttamente imputabili agli indicati impatti negativi, pari ad un importo complessivo di €9.720,00;
• costo per reintegrare il soprassuolo irreversibilmente compromesso con nuovi reimpianti arborei, pari ad un importo complessivo di €18.960,00;
per un ammontare complessivo del risarcimento pari ad €90.380,84.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di €90.380,84, devalutata all' ottobre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
7 *****
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , soccombente, va CP_2 condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €10.386,00, di cui €9.600,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.600,00 per la fase decisionale) ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Il ricorrente va condannato alla rifusione, nei confronti dell'
[...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_3
- tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €5.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.100,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €2.200,00 per la fase trattazione/istruttoria), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della presso la CP_1 TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e dell' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda nei confronti dell'
[...]
; Controparte_3
- dichiara l' presso la TR
8 Presidenza della responsabile dei danni causati nei giorni del Controparte_3
25, 28 e 29 ottobre 2021 dalla esondazione del fiume Reina nei confronti di;
Parte_1
- condanna, per l'effetto, l' TR
presso la Presidenza della , in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di , Parte_1
a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva di
€90.380,84, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato all'ottobre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la l' presso TR la alla rifusione, nei confronti del ricorrente, Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €10.386,00, di cui €9.600,00 per compensi ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti dell'
[...]
, delle spese del presente giudizio, che si Controparte_3 liquidano in complessivi €5.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., TR liquidate nell'ambito dell'A.T.P. di cui al proc. n. 845/2022 R.G..
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1420/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Maltese, C.F._1 elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Etnea n. 234, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
ricorrente,
e
presso la TR
(cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ed Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 resistenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 14 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01 agosto 2023, evocava in Parte_1 giudizio l' presso la TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e l , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, esponendo di essere proprietario in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale (p. i.v.a. , di un fondo P.IVA_2 agricolo sito in Lentini, contrada Bardara (denominata anche Guardara), identificato in catasto al foglio di mappa 57, p.lle nn. 96, 98, 99, 101, 186, 189, 193, con superficie catastale complessiva di 04.48.94 ettari, sul quale esercitava attività agricola mediante la coltivazione prevalente di agrumi, e chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume Barbaianni o avvenuta, dopo la intense precipitazioni verificatesi nei giorni Per_1
25, 28 e 29 ottobre 2021, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, invaso da vegetazione, terra, limo, canne e arbusti vari a causa della trentennale mancata esecuzione dei lavori di manutenzione da parte dell'amministrazione pubblica.
Il ricorrente riferiva, inoltre, di aver dato impulso ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 845/2022 R.G., successivamente definitosi con il deposito della relazione, datata 24.06.2022, stilata dal dott.
[...]
e dall' ing. Persona_2 Persona_3
Con comparsa depositata il 15 settembre 2023, si costituivano in giudizio l' e l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione TR
2 Sicilia, i quale deducevano la carenza di legittimazione passiva del primo e chiedevano il rigetto della domanda - deducendo, sotto vari profili, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale - e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Prodotta dal ricorrente la relazione redatta all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
Preliminarmente, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all . CP_3 Controparte_3
Questa compete, infatti, in via esclusiva, all' del Distretto TR
Idrografico della , in forza della Legge Regionale n. 8/2018, che le ha CP_2 attribuito “il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive CP_2
UE di settore … nonchè le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Nella specie, gli eventi produttivi del danno si sono verificati nei giorni 25, 28 e 29 ottobre 2021, allorché la predetta normativa era già in vigore.
Nel merito, la domanda proposta nei confronti dell'Autorità di Bacino è fondata e va, pertanto, accolta.
La proprietà del fondo oggetto di causa in capo a risulta provata Parte_1 sulla scorta della documentazione in atti (atto pubblico di compravendita e fascicolo aziendale).
Come verificato in sede di accertamento tecnico preventivo, il fondo, identificato
3 al foglio 57, p.lle nn. 96, 98, 99, 101, 186, 189, 193, con superficie catastale complessiva di 04.48.94 ettari, è ubicato nel territorio del comune di Lentini, nella contrada Bardara (denominata anche Guardara), in un'area prossima alla sinistra idraulica del fiume nel tratto compreso tra la confluenza in sinistra del fiume Per_1
Barbagianni e quella in destra nel fiume San Leonardo, poco più a nord;
esso è adibito interamente ad agrumeto e ricade in un areale vallivo con suoli idonei alla coltura agrumicola, profondi, a giacitura sub orizzontale, pressoché pianeggiante, a quote appena degradanti verso la sponda in sinistra del predetto corso d'acqua.
La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume e della conseguente Per_1 inondazione del terreno del ricorrente, di per sé non contestata dalla convenuta
, ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze TR delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del fiume e dell'alluvionamento del fondo, con trasporto di materiale detritico e vegetale (cfr. pagg. 12 e ss. della relazione).
Secondo i c.t.u., “Le indagini hanno evidenziato infatti che il corso d'acqua non è risultato idoneo a convogliare le portate di piena conseguenti ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno di poco superiore a 10 anni e pertanto non eccezionali. Tale circostanza è imputabile alla ridotta capacità di convogliamento idraulico dell'alveo fluviale conseguente sia alla fitta vegetazione presente sul fondo e sulle sponde, sia al materiale solido depositatosi nel tempo che, in assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, ne hanno di fatto parzializzato la sezione trasversale e, in parte, ridotto le pendenze di fondo.”.
Il collegio peritale ha, quindi, concluso che l'esondazione delle acque del fiume è avvenuta a causa dell'accertata assenza di interventi di manutenzione in Per_1 favore del corso d'acqua e che inevitabile è stato il generarsi della piena lamentata in ricorso, che ha investito i prospicienti terreni in sinistra idraulica, invadendo le superfici appartenenti al ricorrente, allagandole secondo le dinamiche di avanzamento della corrente da sud verso nord e traiettorie di scorrimento lungo il piano di campagna, quindi estendendosi e stazionando sui fondi.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati alla ricorrente della convenuta - pubblica amministrazione alla TR quale, come già evidenziato, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio
4 idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare CP_2 la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Barbaianni/Reina.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno concluso affermando che gli eventi occorsi il 25, 28 e 29 ottobre 2021, caratterizzati da un tempo di ritorno dell'ordine di grandezza di poco superiore a 10 anni, non possono classificarsi come eccezionali (si rimanda alle pagg. 16 – 27 della relazione).
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte dall'Autorità di Bacino.
Come accertato dai c.t.u., il fiume contrariamente a quanto affermato dalla Per_1 resistente, risulta iscritto, con la denominazione di Lentini e San Pt_2
Leonardo”, al n. 185 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa, a seguito del trasferimento delle acque pubbliche dal Demanio dello Stato a quello regionale siciliano giusta d.p.r. n. 1503/70 (G.U. n. 238/1971).
Non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al
5 regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all convenuta, una TR posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito al ricorrente, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
In ogni caso, i c.t.u. hanno evidenziato che non è emerso alcun comportamento imputabile al ricorrente che possa aver concorso a cagionare l'evento o ad aggravare i relativi danni.
La quantificazione dei danni patiti dal ricorrente per effetto dell'esondazione, analiticamente compiuta, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, dai c.t.u., si basa su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, sulle
6 risultanze della consulenza tecnica di parte e sulla documentazione fotografica versata in atti.
Gli ausiliari hanno curato di scongiurare ogni eventuale duplicazione del risarcimento con riferimento ai danni patiti dallo stesso ricorrente per effetto degli eventi verificatisi nel mese di ottobre 2018, per i quali è stato avviato altro giudizio;
non hanno riscontrato un permanente deprezzamento del fondo imputabile all'esondazione ed hanno escluso i danni riguardanti le opere realizzate nella fascia di pertinenza fluviale.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti (pagg. 35 e ss.) - che il Collegio reputa di condividere integralmente, in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura - si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
• costi da sostenere per la sistemazione del terreno e della piantagione, pari ad un importo complessivo di €3.816,67;
• costi per il ripristino degli investimenti facenti parte del capitale fondiario, pari ad un importo complessivo di €9.388,17;
• costi di esecuzione di interventi agronomici straordinari, pari ad un importo complessivo di €23.296,00;
• valore delle frazioni del frutto pendente perduto per l'annata 2021/2022, pari ad un importo complessivo di €25.200,00;
• mancati redditi per ridotta produttività delle piante a causa dell'insorgenza di stati di stress e sofferenza direttamente imputabili agli indicati impatti negativi, pari ad un importo complessivo di €9.720,00;
• costo per reintegrare il soprassuolo irreversibilmente compromesso con nuovi reimpianti arborei, pari ad un importo complessivo di €18.960,00;
per un ammontare complessivo del risarcimento pari ad €90.380,84.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di €90.380,84, devalutata all' ottobre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
7 *****
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , soccombente, va CP_2 condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €10.386,00, di cui €9.600,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.600,00 per la fase decisionale) ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Il ricorrente va condannato alla rifusione, nei confronti dell'
[...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_3
- tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €5.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.100,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €2.200,00 per la fase trattazione/istruttoria), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della presso la CP_1 TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e dell' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda nei confronti dell'
[...]
; Controparte_3
- dichiara l' presso la TR
8 Presidenza della responsabile dei danni causati nei giorni del Controparte_3
25, 28 e 29 ottobre 2021 dalla esondazione del fiume Reina nei confronti di;
Parte_1
- condanna, per l'effetto, l' TR
presso la Presidenza della , in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di , Parte_1
a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva di
€90.380,84, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato all'ottobre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la l' presso TR la alla rifusione, nei confronti del ricorrente, Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €10.386,00, di cui €9.600,00 per compensi ed €786,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti dell'
[...]
, delle spese del presente giudizio, che si Controparte_3 liquidano in complessivi €5.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., TR liquidate nell'ambito dell'A.T.P. di cui al proc. n. 845/2022 R.G..
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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