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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marisella GATTI Presidente
Dott.ssa Maddalena GHISOLFI Giudice relatore
Dott.ssa Laura VENTRIGLIA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2023 promossa da:
e , rappresentati e difesi, nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio, dall'avv. Dario Francalanci e dall'avv. Enrico Giavaldi, elettivamente domiciliati in Crema, Piazza Trento e Trieste n. 21, presso lo studio dell'avv. Enrico Giavaldi;
ATTORI contro
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. prof. Controparte_1 Mauro Paladini e dall'avv. Maria Cristina Bagnalasta, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Roma n. 99, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Bagnalasta;
e , rappresentati difesi, nel presente giudizio, Parte_3 Parte_4 dall'avv. prof. Mauro Paladini e dall'avv. Emanuela Bisi, elettivamente domiciliati in Piacenza, via Emilia Pavese n. 107, presso lo studio dell'avv. Emanuela Bisi;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto, Pt_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Piacenza, e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 chiedendo di accertare e dichiarare: che essi “sono eredi legittimi e legittimari dell'avv. Emilio
Antonello Macchi”, deceduto a Piacenza in data 02.12.2020; che, con testamento segreto, il decuius
“non ha disposto di tutti i propri beni, con particolare riferimento alla proprietà dei titoli, azioni obbligazioni e dei fondi di investimento depositati presso ED SS (Italy) S.p.a., dei crediti vantati nei confronti dei convenuti , , e verso Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 il dei vestiti, dell'archivio e dell'autovettura”; “che tutti i beni di Controparte_3
cui il decuius non aveva disposto nel citato testamento erano di titolarità degli attori in quanto suoi eredi legittimi;
in via subordinata, lamentavano una lesione della quota di legittima loro spettante, domandando al Tribunale di determinare con CTU l'entità della massa ereditaria relitta, riducendo le disposizioni testamentarie asseritamente lesive dei diritti degli attori.
A sostegno delle domande svolte, deducevano che:
- erano figli ed eredi legittimi dell'avv. nato a [...] il [...], Persona_1
con ultimo domicilio in Sarmato (PC), via De Gasperi n. 16, deceduto a Piacenza in data 02.12.2020;
- l'avv. disponeva di parte delle proprie sostanze con testamento Persona_1
segreto ricevuto dal Notaio dott. in data 23.01.2019, pubblicato in data Persona_2
27.01.2021, registrato lo stesso giorno al n. 859;
- Esecutore testamentario era nominato l'avv. Enrico Fornasari del Foro di Piacenza;
- accettavano l'eredità del decuius con beneficio di inventario;
- i rapporti tra padre e figli erano stati ottimi sino a circa la fine dell'anno 2008, quando il primo divorziava dalla sua terza moglie, e creava una nuova cerchia di conoscenze, tra le Persona_3 quali vi erano quelle con i coniugi e (ex seconda moglie dell'avv. Parte_3 Parte_4
e con;
Persona_1 Controparte_1
- la vicinanza di persone estranee alla famiglia, soprattutto nell'ultimo periodo di vita del decuius, nel quale questi era più vulnerabile, comportava un ulteriore allontanamento nei rapporti con i più stretti familiari, che riverberava i suoi effetti sulla stesura della scheda testamentaria de qua;
- invero, il padre, in vita, aveva venduto ai due figli due appartamenti posti nel medesimo immobile condominiale sito in Milano, via Mario GA n. 35, in base ad atti del tutto validi che riportavano le effettive volontà liberamente manifestate dalle parti, che davano quietanza dei relativi pagamenti;
- nel testamento, il decuius riferiva di detti contratti di vendita come di “pre legato”, quando, invece, la reale volontà delle parti, manifestata in modo esplicito negli atti pubblici, era sempre stata quella di porre in essere una compravendita, non una donazione;
- con la scheda testamentaria in oggetto, l'avv. legava ai due figli Persona_1
“in ragione di un terzo per e di 2 terzi per l'appartamento al piano rialzato (e Pt_1 Pt_2 relativi box e cantina)” sito in Milano, via Mario GA n. 35, e numerosi beni mobili di famiglia, concludendo nel senso che: “Null'altro dovuto ai miei figli, poiché il valore dei prelegati e legati aggiuntovi anche il valore del godimento gratuito dei due appartamenti e box, dal dì dell'acquisizione
a oggi, nonché la totale remissione di ogni debito nei miei confronti, soddisfa le quote di legittima loro dovute. Nel non creduto caso che residuasse una carenza rispetto alla quota di legittima, la differenza sarà colmata mediante prelievo della liquidità disponibile”;
- alcuni beni, tra cui l'opera d'arte più significativa (lo strappo d'affresco di uno Persona_4
dei più importanti artisti rinascimentali lombardi della scuola Leonardesca), unitamente ad altri beni, erano stati sottratti dall'abitazione del decuius nei giorni immediatamente successivi alla morte;
- di tale circostanza ne dava atto anche l'Esecutore testamentario nel rendiconto provvisorio;
- con le disposizioni testamentarie de quibus erano, altresì, disposti ulteriori legati in quanto l'avv. disponeva che: “Il saldo attivo risultante dopo la soddisfazione dei Persona_1
legati, il pagamento delle imposte, del compenso all'esecutore testamentario e di quant'altro del caso
è assegnato per metà alla mia cara amica , e per il resto agli amici coniugi Controparte_1 Pt_3
e ;
[...] Parte_4
- il testatore, al momento della morte, era titolare di tre conti correnti;
in particolare: del conto corrente n. 30186659,, aperto presso con saldo attivo di € 5.855,93, rilevato Controparte_4 dall'esecutore testamentario in € 54.440,00 alla data del 06.10.2021; conto corrente n. 0150007905, aperto presso la con saldo attivo di € 10.044,22 al Controparte_5
02.12.2020, poi incrementatosi ad € 21.544,28 alla data del 11.11.2021; conto corrente n.
010000111413, aperto presso ED SS Italy S.p.a., il cui saldo attivo ammontava, al momento del decesso, ad € 31.706,04, oltre a USD € 28.504,90;
- oltre ai suddetti saldi attivi, era caduta in successione anche la proprietà delle quote o azioni dei
, nonché dei titoli oggetto della gestione patrimoniale n. 3309901 e del dossier n. Parte_5
0111413, di cui il decuius era proprietario;
- tali titoli, quote, azioni e obbligazioni non erano stati oggetto di legato, né erano stati in alcun modo previsti dall'avv. nel proprio testamento, tenuto conto che lo stesso aveva fatto Persona_1 esclusivamente riferimento ai “saldi attivi” che rappresentavano la differenza tra le rimesse attive e gli addebiti dei conti correnti di corrispondenza;
- tra i beni di proprietà del padre non ricompresi nel testamento vi erano anche da annoverare: i crediti derivanti dai mutui concessi ai coniugi e ad non ancora Controparte_6 Controparte_1 saldati;
il credito nei confronti del centro d'arte per la restituzione di un'opera Controparte_3
d'arte; due polizze vita;
i vestiti;
l'archivio, l'autovettura, ecc…;
- essendo i figli gli eredi legittimi del decuius, a loro dovevano essere attribuiti ex lege tutti i beni non espressamente indicati nel testamento;
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, aveva dato esito negativo.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.05.2023, si costituivano in giudizio e chiedendo, in via principale, di Controparte_1 Parte_3 Parte_4
rigettare ogni domanda svolta nei loro confronti, nonché, in via riconvenzionale principale, di accertare e dichiarare che: era erede testamentaria nella misura di 1/2 dell'avv. Controparte_1
mentre e erano eredi Persona_1 Parte_3 Parte_4 testamentari di quest'ultimo nella misura totale di 1/2 (ciascuno per 1/4); con il testamento in oggetto, il decuius aveva disposto di tutti i propri beni, così che questi ultimi dovevano essere loro devoluti.
Al contempo, in via riconvenzionale alla domanda subordinata degli attori, chiedevano di respingere la domanda di reintegrazione di legittima, previo accertamento della simulazione degli atti di compravendita immobiliare intervenuti tra l'avv. ed i figli in quanto Persona_1 dissimulanti donazioni. In estremo subordine, instavano affinché fosse respinta l'azione di riduzione, non avendo gli attori soddisfatto l'onere di allegazione e prova richiesto dalla legge.
1.2) Con ordinanza del 26.07.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.07.2023, il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con ordinanza del 29.11.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.2023, ammetteva le prove orali richieste dalle parti, le quali venivano assunte all'udienza del 27.02.2024. Seguiva una serie rinvii, finalizzati a permettere alle parti di valutare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. Con ordinanza del 29.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024, “ritenuta l'opportunità di fissare udienza di precisazione delle conclusioni al fine di addivenire ad una sentenza parziale e, come tale, non definitiva avente ad oggetto la ricostruzione della volontà del decuius, espressa nel Persona_1
testamento segreto ricevuto dal Notaio dott. in data 23.01.2019, pubblicato in Persona_2
data 27.01.2021, e la individuazione dei suoi eredi in quanto la decisione di tale questione orienterà le future determinazioni istruttorie aventi ad oggetto l'accertamento della lamentata lesione della quota di legittima in capo agli attori”, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.10.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione. 2) Con il presente giudizio, e affermano che a loro deve essere Pt_1 Parte_2
“devoluto per intero ed in parti uguali quanto il decuius non ha disposto per testamento” (ossia mediante il testamento segreto ricevuto dal Notaio dott. in data 23.01.2019, Persona_2 pubblicato in data 27.01.2021), trovando, nel caso di specie, applicazione l'art. 734, comma 2, c.c. conformemente all'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “laddove il testatore non abbia disposto per testamento di tutti i suoi beni, quelli che non hanno formato oggetto di disposizione si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c. comma 2” (Cass. civ., sez. VI, ord. 03.07.2019, n. 17868). Tra i beni di cui l'avv. non avrebbe disposto per testamento, secondo parte attrice, Persona_1 vi sarebbero “titoli, obbligazioni, azioni e quote dei fondi di cui era proprietario”.
Ebbene, la controversia si presta, per il suo oggetto, all'applicazione dei seguenti, e consolidati, principi di diritto: “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (Cass., 06.07.2017, n. 23393).
Inoltre, “l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita” (Cass., 07.05.2018, n.
10882). Pertanto, se la volontà del disponente emerge in maniera chiara dal complesso delle disposizioni nella scheda testamentaria, trova applicazione il canone dell'interpretazione letterale indicato dall'art. 12 delle preleggi per le disposizioni legislative, ma avente valenza in generale per ogni testo di carattere giuridico, che esclude il ricorso alle altre regole ermeneutiche;
ricorso che è consentito, invece, quando le espressioni usate siano contraddittorie, o comunque non sufficienti all'identificazione dell'effettiva volontà.
Applicando i suddetti criteri esegetici al caso di specie, il Collegio non può esimersi dal rilevare, in prima battuta, che l'auspicio del decuius che i suoi beneficiari vogliano rispettare le sue ultime volontà “senza contrasti, non foss'altro che per rispetto della mia memoria” è risultato, purtroppo, vano, date le questioni sollevate dalle parti con il presente contenzioso.
Ciò premesso, nell'atto di ultime volontà in oggetto, l'avv. ha Persona_1 ricordato di aver prelegato: alla figlia “l'appartamento al 6° piano (e relativi box e cantina) Pt_1
dello stabile di Milano, via Mario GA, n. 35, che le ho già trasferito gratuitamente mediante una vendita simulata (resa necessaria, a suo dire, da sue esigenze bancarie, e per la quale non ho percepito alcun prezzo)”; al figlio “l'appartamento al 2° piano (e relativi box e cantina) Pt_2
dello stesso stabile, che già gli ho trasferito gratuitamente mediante una vendita simulata (anche questa resa necessaria da sue asserite esigenze bancarie, e per la quale non ho percepito alcun prezzo”. Peraltro, il testatore ha avvisato che: “qualora insorgessero dubbi sulla gratuità dei due trasferimenti predetti, sarà sufficiente esaminare gli estratti-conto delle mie banche per constatare che non risulta alcun accredito delle importanti somme menzionate negli atti di trasferimento”.
Sempre con riguardo ai figli, il decuius ha proseguito nel senso di lasciare loro, mediante legato
Per_ ( ora ad entrambi”), “in ragione di un terzo per e di 2 terzi per Pt_1 Pt_2
l'appartamento al piano rialzato (e relativi box e cantina) dello stesso stabile”, nonché “tutti i beni mobili che, conservati nell'appartamento e nella cantina già occupati dalla nonna , già si Per_6 sono tra loro suddivisi”, “tutti i gioielli (ormai pochi) di famiglia”, unitamente altri beni mobili
(“Lego ai miei figli […] Lego a mio figlio ). Pt_2
La parte dell'atto di ultime volontà in oggetto riguardo ai figli si conclude, quindi, con la seguente affermazione: “Null'altro è dovuto ai miei figli, poiché il valore dei prelegati e legati aggiuntovi anche il valore del godimento gratuito dei due appartamenti e box, dal dì dell'acquisizione a oggi, nonché la totale remissione di ogni loro debito nei miei confronti, soddisfa le quote di legittima loro dovute”. Il testatore, invero, ha aggiunto che: “nel non creduto caso che residuasse una carenza rispetto alla quota di legittima, la differenza sarà colmata mediante prelievo della liquidità disponibile”.
Dopo aver, quindi, disposto numerosi legati (ad Amministrazioni, Musei e persone fisiche), l'avv. ha manifestato l'intenzione di destinare i beni mobili rimanenti ai Persona_1 convenuti, così affermando: “il saldo attivo risultante dopo la soddisfazione dei legati, il pagamento delle imposte, del compenso dell'esecutore testamentario e di quant'altro del caso, è assegnato per metà alla mia cara amica e per il resto agli amici coniugi e Controparte_1 Parte_3 . Parte_4
Alla luce delle espressioni utilizzate dal testatore nell'atto di ultime volontà in oggetto, come fin qui riportate, emerge che l'art. 734, comma 2, c.c., invocato dagli attori, non possa trovare applicazione.
Tale norma riguarda, infatti, soltanto quei casi in cui, nella divisione fatta dal testatore, non siano compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte: soltanto in questo caso, i beni in essa non compresi vengono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
Nel caso di specie, invece, vi è da ritenere che il decuius abbia disposto di tutte le sue sostanze.
In primo luogo, dalla semplice lettura del testamento emerge che l'avv. Persona_1
ha operato una valutazione complessiva del proprio patrimonio, comprensivo anche del valore
[...]
delle liberalità compiute in vita in favore dei figli (che ha inteso, richiamando l'istituto del prelegato, come attribuzioni anticipatorie della successione). Da questo punto di vista, giova sottolineare che, nell'incipit del testamento, si legge che: “Ad ogni buon conto, e per ogni eventualità, ho soppesato accuratamente i valori, così che nessuno possa lamentare lesioni”, con ciò facendo verosimilmente riferimento alla lesione della quota di legittima dei figli, che ha inteso soddisfare mediante l'attribuzione di beni determinati di elevato valore (sempre riguardo a questi ultimi, peraltro, il testatore ha scritto in modo molto chiaro: “Null'altro è dovuto ai miei figli”).
In seconda battuta, sempre dalla lettera del testamento, risulta che il decuius sia stato altrettanto chiaro nell'attribuire ad e la restante parte Controparte_1 Parte_3 Parte_4 dell'eredità. A riguardo, a parere di questo Collegio, l'espressione “saldo attivo”, utilizzata dal testatore, non può essere riferita soltanto alla liquidità presente sul conto corrente (peraltro modesta, considerato l'ammontare complessivo del compendio de quo), ma a tutte le consistenze mobiliari presenti nel patrimonio dell'avv. al momento della sua morte. Persona_1
Invero, anche a voler aderire ad una limitata interpretazione dell'espressione “saldo attivo”, come quella proposta dagli attori, deve comunque concludersi che, nella scheda testamentaria in esame, è presente una disposizione de residuo in favore dei convenuti che comprende tutti i beni ereditari rimanenti, in seguito al pagamento dei debiti, con la conseguenza che crediti, titoli, quote, azioni e obbligazioni, ma anche i vestiti, l'archivio e l'autovettura, spettano ad Controparte_1
e nelle quote indicate, dovendo, pertanto, questi ultimi essere Parte_3 Parte_4
considerati gli unici eredi del decuius, con la conseguenza che la successione legittima non opera in alcun modo.
È noto che, al fine di stabilire se una disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare, occorre compiere una duplice indagine: la prima, di carattere oggettivo, con riferimento al contenuto dell'atto; la seconda, di carattere soggettivo, sull'effettiva volontà del testatore in ordine alla natura del lascito (Cass. n. 9467/2001). Come già detto, in tema di distinzione tra erede e legatario, “l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati”
(Cass., n. 25259/2022). Pertanto, la volontà del testatore circa l'istituzione di erede si desume dal fatto che questi ha attribuito beni e/o sostanze non già come cose singole, ma come totalità o quota del proprio patrimonio.
Nella fattispecie in esame, la qualificazione del lascito effettuato in favore di , Controparte_1
e come legato non è praticabile: in primo luogo perché, laddove Parte_3 Parte_4 il testatore ha voluto disporre dei legati, lo ha fatto utilizzando tale specifico termine (“Lego a …”); in secondo luogo, perché il concetto di saldo attivo (inteso, come detto, nel significato di poste attive residuate all'esito dei pagamenti dei debiti e di “quant'altro del caso”) è privo di quel livello di determinatezza che deve connotare un lascito a titolo particolare laddove, al momento della redazione del testamento, non poteva essere oggetto di precisa individuazione/quantificazione l'importo oggetto del lascito;
infine, perché la stessa posizione, nel testamento, della disposizione in favore dei convenuti, per ultima e all'esito della lunga fila di legati, anche in favore di Amministrazioni, Musei
e persone fisiche, rende chiaro che si tratta di un lascito de residuo, che comprende proprio tutti i beni rimanenti, intesi come quota del patrimonio.
Se, quindi, la disposizione testamentaria in favore di , e Controparte_1 Parte_3
è qualificabile quale istituzione di erede, quella in favore dei figli configura un Parte_4
legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c.. A riguardo, vi è da sottolineare che, dal chiaro tenore letterale del testamento e dalla precisa indicazione utilizzata dal testatore emerge, senza alcun dubbio, che lo stesso abbia voluto operare una distinzione tra l'attribuzione di singoli beni ai figli, a titolo di legato (“Lego ora ad entrambi, in ragione di un terzo per e di 2 terzi per Pt_1 Pt_2
[…] Lego ai miei figli”), lasciando la quota residua del patrimonio ereditario ai convenuti quali coeredi. Il decuius, infatti, utilizzando espressioni assiomatiche, concettuali e materiali, ha diversificato i singoli beni, legati a e e l'universalità del restante Pt_1 Parte_2
asse ereditario, assegnato indistintamente ad , per la quota di ½, e ad Controparte_1 Pt_3
e a per la restante quota di ½. L'atto di ultima volontà in esame, dunque,
[...] Parte_4
contiene, in primo luogo, una netta contrapposizione tra l'istituzione di eredi degli amici, odierni convenuti, e l'attribuzione di legati ai figli e, in secondo luogo, una indicazione specifica dei beni, mobili ed immobili, legati a questi ultimi, rispetto all'attribuzione disposta a favore di CP_1
e per quote dell'eredità.
[...] Parte_3 Parte_4
Costituisce, invero, insegnamento della giurisprudenza di legittimità che: “Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima” (Cass., n. 824/2014; Cass., n.
18583/2011). Il legato in sostituzione di legittima - detto anche a tacitazione di legittima - è invero utilizzato dal testatore allo scopo di “sostituire” la quota riservata al legittimario con una vocazione a titolo particolare attributiva di beni determinati (legato di specie) o di un diritto di credito
(legato obbligatorio), disponendo a titolo universale di tutto il restante asse ereditario in favore esclusivo di altri, caratterizzandosi, quindi, per la volontà del decuius di non chiamare all'eredità il legittimario beneficiario del legato (in tal senso, Cass., n. 30082/2019).
Nel caso di specie, il contenuto del testamento segreto di ricevuto Persona_1
dal Notaio dott. in data 23.01.2019, rende manifesta tale intenzione, come Persona_2
suggerisce non solo la netta contrapposizione tra le due simultanee disposizioni – i legati in favore dei figli e l'istituzione di eredi degli amici e Controparte_1 Parte_3 [...]
– ma, altresì, il tenore delle espressioni utilizzate (“Null'altro è dovuto ai miei figli, poiché Parte_4
il valore dei prelegati e legati aggiuntovi anche il valore del godimento gratuito dei due appartamenti
e box, dal dì dell'acquisizione a oggi, nonché la totale remissione di ogni loro debito nei miei confronti, soddisfa le quote di legittima loro dovute”) che induce ad interpretare la disposizione in favore dei figli alla stregua di legato in sostituzione di legittima.
Come innanzi esposto in punto di diritto, l'interpretazione di una disposizione testamentaria deve tendere alla ricerca dell'effettiva volontà del decuius sia attraverso l'analisi dell'elemento testuale, che delle finalità che il testatore intendeva perseguire (Cass. civ., n. 25698/2018).
La ricerca della volontà del testatore va individuata, in primo luogo, tramite gli elementi intrinseci della scheda testamentaria, considerati globalmente e non per singole disposizioni, e, in via sussidiaria, tramite gli elementi estrinseci, ossia fatti riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale o l'ambiente del decuius, ove possano suggerire elementi fattuali utili alla ricerca della sua effettiva volontà (Cass. civ., n. 10882/2018). Si fa, così, riferimento alla personalità e alle consuetudini del defunto, alla sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, al livello di istruzione scolastica, al suo comportamento posteriore alla redazione del negozio mortis causa (Cass., n. 21607/2021).
Elementi utili all'interpretazione possono poi dedursi da ulteriori scritti o atti del testatore, quali altri testamenti nulli oppure revocati o, ancora, appunti, minute oppure progetti di testamento.
Nel caso di specie, l'esame degli elementi estrinseci restituisce un riscontro dell'interpretazione del testamento dell'avv. sopra esposta. Persona_1 Per quanto riguarda il rapporto padre-figli, gli attori stessi riconoscono che, sin dal 2008, l'avv.
[...] allentava “in modo significativo i rapporti con i propri figli e con le proprie Persona_1 nipoti, una delle quali nemmeno mai conosciuta”; egli aveva, infatti, “una nuova cerchia di conoscenza, rispetto alla quale i figli dell'Avv. non hanno mai intrattenuto Persona_1 rapporto alcuno e si è protratta sino al decesso”. Gli amici più stretti del decuius, come ammesso anche dagli attori, erano ed i coniugi e i quali Controparte_1 Parte_3 Parte_4
si presero cura di lui fino alla morte (ciò che risulta essere pacifico tra le parti).
Tali circostanze hanno trovato conferma nell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio.
il quale ha premesso: “Preciso che io mi occupo di gestire le attività finanziarie e Tes_1 patrimoniali di privati molto dotati sotto questo aspetto. L'avv. mi era stato presentato Persona_1 da miei clienti, suoi amici ed anche amici miei, nella primavera del 2010”, ha dichiarato: “poiché nella mia attività professionale è prassi che io instauri rapporti anche con gli eredi dei miei clienti, mi era capitato di parlare dei figli e della famiglia dell'avvocato. Lui mi aveva detto che con i suoi figli lui non aveva più alcun rapporto e che li aveva liquidati, per quanto poteva essere la loro parte di spettanza rispetto alla successione, con immobili siti in Milano, via Mario GA. Mi aveva detto che era stata una donazione, non riferendomi altri particolari in merito […] So che lui aveva dei rapporti con la seconda moglie e con il marito della seconda moglie, nel senso che loro si occupavano di lui e della manutenzione del suo immobile […] L'avv. mi aveva riferito che il signor Persona_1 si occupava della gestione del giardino, di manutenzioni varie dell'immobile e lo Pt_3
accompagnava negli spostamenti. Mi aveva riferito che entrambi i coniugi erano sempre disponibili per lui, che lo accompagnavano alle visite mediche e lo accudivano anche durante i periodi di ricovero ospedaliero”. Il teste ha, poi, aggiunto che: “So che lui aveva fatto testamento, riconoscendo alle persone che lo avevano aiutato tutto il suo patrimonio finanziario. Mi aveva detto che gli immobili di Milano, via Mario GA, li avrebbe destinati ai figli per completare quanto loro dovuto
a titolo di legittima”.
la quale ha premesso: “Io sono la cugina di , ossia la terza Parte_6 Persona_3 moglie dell'avv. ha riferito: “Ho saputo dalla signora Persona_1 Per_3 che i figli dell'avv. non frequentavano la sua casa, né durante gli anni di matrimonio, Persona_1
né successivamente […] è capitato che gli chiedessi perché non facesse pace con i suoi figli e lui mi rispondesse “Assolutamente no”, in modo perentorio […] Il signor accompagnava il Pt_3
signor in ospedale per le visite mediche. Non ho mai saputo se, per questi servizi, Persona_1
l'avv. retribuisse il signor . Persona_1 Pt_3
la quale ha premesso: “Io avevo una lavanderia a Borgonovo Val Tidone e lui [ossia CP_7
il decuius] era mio cliente. Ho lavorato per lui come governante e per le pulizie domestiche a Castelnuovo e a Sarmato, nelle ore che avevo libere dal mio lavoro, per circa trent'anni”, ha sostenuto: “Lavoravano per lui altre persone, come il giardiniere, ed Persona_7 Pt_3
che lo accompagnava in macchina nei vari spostamenti, soprattutto dai medici. Anche la
[...] signora lo frequentava, credo fossero amici […] Ho conosciuto i figli dell'avv. CP_1 Persona_1 quando erano giovani, a Castelnuovo. C'è stato un periodo in cui la signora aveva Persona_3 riallacciato i rapporti, c'era stato un pranzo tutti insieme. Poi, però, non c'era più stato alcun rapporto con il padre”.
Ebbene, la visione d'insieme dei rapporti all'interno della famiglia (rapporti inquadrati Persona_1
sulla base di circostanze, come detto, pacifiche tra le parti, che sono state confermate anche dai testimoni escussi) sostiene l'interpretazione del testamento in oggetto come innanzi fornita, ossia conferma la volontà del decuius di beneficiare i convenuti (con i quali aveva intrattenuto per anni costanti rapporti di amicizia e che, soli, lo avevano assistito nella vecchiaia, in mancanza di altri parenti) di una porzione ben cospicua dei suoi beni, nominandoli suoi eredi, e liquidando la quota di legittima spettante ai figli con gli immobili oggetto di donazioni in vita e con altri, sempre siti in
Milano, via Mario GA, attribuiti loro mediante legato.
Tra gli elementi che depongono per l'interpretazione de qua vi è, peraltro, anche la qualità personale del testatore, ossia un avvocato;
il testamento in oggetto, infatti, è redatto in modo tecnicamente ineccepibile e, con esso, il decuius ha manifestato una piena conoscenza degli istituti successori e delle regole che disciplinano la successione con legittimari.
Dalla documentazione agli atti, inoltre, risulta che già nel primo testamento del 2016, l'avv.
[...] così disponeva: “Il saldo attivo risultante dopo la soddisfazione dei legati, Persona_1 il pagamento delle imposte, del compenso dell'esecutore testamentario e di quant'altro del caso, è assegnato per 2/3 alla mia ex coniuge e per 1/3 alla mia cara amica Persona_3 CP_1
, che nomino mie eredi residuali” (doc. 1 parte convenuta).
[...]
Una volta deceduta, in data 04.06.2018, il decuius consegnava nelle mani di Persona_3 un “agenda post mortem”, con allegato un codicillo, nel quale manifestava Parte_3 esplicitamente la propria volontà di nominare gli odierni convenuti “eredi” di quanto residuante a fronte del pagamento delle passività (doc. 2 parte convenuta). Il codicillo ha, infatti, il seguente tenore
“[q]uesto codicillo modifica il testamento già depositato presso il notaio 1) il Persona_2
legato a mio cugino è cancellato, stante la di lui prematura scomparsa. Il saldo Parte_7
attivo risultante dopo la soddisfazione dei legati, il pagamento delle imposte, del compenso dell'esecutore testamentario e di quant'altro del caso, è assegnato per metà alla mia cara amica
e per metà ad e che nomino miei eredi residuali. Fatto a Controparte_1 Pt_3 CP_8
Sarmato il 07.06.2018. Firmato Emilio A. Macchi Alfieri”. Nella “agenda post mortem”, l'avv. chiedeva di rivolgersi, in caso Persona_1 di vertenze legali, all'avv. o, in mancanza, all'avv. Francesca Pojaghi, in quanto in CP_9 possesso di tutta la “documentazione opportuna”.
L'avv. sentito quale teste, ha dichiarato: “E' vero, in relazione a due atti per CP_9
appartamenti che si trovano a Milano, via Mario GA, uno del 2004 e uno del 2005. Lui venne da me nel 2006. In quel periodo, lui ebbe una corrispondenza con i figli, chiedendo che loro riconoscessero la natura simulata dei due atti di vendita. Mentre io studiavo la questione, lui ricevette una raccomandata da parte dei figli, i quali gli risposero in maniera secca di abbandonare ogni rivendicazione […] Posso dire che, dal 2006, circa ogni due anni l'avv. si rivolse a Persona_1
me per disquisire in merito alla simulazione degli atti di compravendita intervenuti con i figli dal momento che era una questione che lo toccava particolarmente. Preciso che, nell'ambito di questi incontri, lui mi fece vedere una lettera scritta dal figlio uno o due giorni dopo l'atto in cui lo stesso lo ringraziava per il regalo ricevuto, ossia l'appartamento […] Nei miei appunti ho segnato altresì che lui mi aveva mostrato degli estratti conto da cui non risultavano versamenti da parte dei figli nei periodi corrispondenti alle vendite”.
Per quanto riguarda la genuinità di questo codicillo, gli attori – che, in un primo tempo, avevano dichiarato di disconoscerne l'autografia da parte del decuius -, nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. hanno chiesto ammettersi una “CTU grafologica con indagine psicologica volta a determinare le condizioni psico fisiche dell'Avv. al Persona_1 momento della redazione del codicillo”.
Ebbene, tale CTU non è ammissibile non solo in quanto esplorativa (da un lato, e Pt_1 [...]
non hanno dedotto/prodotto alcun elemento dal quale potersi evincere la non Parte_2 provenienza dal testatore del documento in oggetto, dall'altro, si fa fatica a ritenere possibile che un grafologo possa svolgere un'indagine di tipo psicologico su un soggetto, peraltro, non più in vita), ma anche perché gli attori non hanno mai impugnato il successivo testamento, prospettando un'incapacità di intendere e di volere del decuius nella predisposizione, nel ristretto arco temporale di qualche mese, dei vari atti riguardanti le sue determinazioni post mortem.
In conclusione, le ultime disposizioni di volontà (ossia il testamento depositato in data 23.01.2019) confermano integralmente il contenuto del codicillo, laddove l'avv. Persona_1 ha dato atto di avere già prelegato ai figli beni immobili di rilevante valore e che null'altro era loro più dovuto, in tal modo confermando la qualità di eredi residuali, già in precedenza esplicitata, in capo ai convenuti.
Gli elementi c.d. estrinseci fin qui esaminati confermano, quindi, la correttezza dell'interpretazione per cui, con l'atto di ultime volontà de quo, il testatore ha disposto di tutte le sue sostanze e tutta la liquidità presente nel patrimonio di quest'ultimo (compresi titoli, obbligazioni, azioni e quote dei fondi), oltre ai non menzionati beni mobili (vestiario, archivio, autovettura) deve essere destinata ad
, e nelle quote indicate nel testamento. Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Alla luce di quanto fin qui esposto, quindi, le domande svolte in via principale da Parte_1
e da devono essere rigettate e, in accoglimento della domanda svolta
[...] Parte_2
in via riconvenzionale principale da parte convenuta, vi è da: accertare e dichiarare che la convenuta
è erede testamentaria nella misura di ½ ed i convenuti e Controparte_1 Parte_3 [...] sono eredi testamentari nella misura totale di ½ (ciascuno per ¼) dell'avv. Parte_4 [...]
nato a [...] il [...], deceduto a Piacenza in data 02.12.2020; Persona_1
accertare e dichiarare che, con testamento ricevuto dal Notaio dott. in data Persona_2
23.01.2019, pubblicato in data 27.01.2021, l'avv. ha disposto di tutti Persona_1
i propri beni, ivi compresa la proprietà di titoli, di azioni, di obbligazioni e di fondi di investimento, dei propri crediti, dei vestiti, dell'archivio e dell'autovettura; ordinare all'Esecutore testamentario di devolvere i predetti beni ad , e secondo Controparte_1 Parte_3 Parte_4 le predette quote, previo pagamento delle imposte e del compenso dell'Esecutore testamentario medesimo.
2.1) In via subordinata, gli attori hanno proposto due domande alternative, l'una di riduzione delle disposizioni testamentarie, laddove queste ultime ledano il loro diritto di legittima, e l'altra di corresponsione del supplemento di cui all'art. 551 c.c., per l'ipotesi in cui si dovesse ravvisare l'ipotesi del legato in sostituzione di legittima. In particolare, e si Pt_1 Parte_2 ritengono lesi nella loro quota di legittima nell'ipotesi in cui i dossier titoli dovessero essere ritenuti dal Tribunale “oggetto di legato a favore dei convenuti e ”. Per tale Pt_3 Parte_4 CP_1
ragione, svolgono azione di riduzione, chiedendo al Giudice di dichiarare la violazione dei loro diritti di legittimari o, in alternativa, di riconoscere loro il supplemento di cui all'art. 551 c.c..
Dal canto loro, i convenuti, con domanda riconvenzionale subordinata, hanno chiesto di accertare e dichiarare la simulazione dei contratti di compravendita, intervenuti nell'atto 2005 ed aventi ad oggetto due appartamenti siti nel medesimo stabile in Milano, via Mario GA, in quanto dissimulanti donazioni effettuate dal padre nei confronti dei figli, donazioni di cui si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della decisione circa l'avvenuta lesione, o meno, della quota di legittima di questi ultimi, avvenuta con il testamento in oggetto.
Com'è noto, in punto di diritto, la simulazione, che rinviene la sua disciplina generale negli artt. 1414
e ss. c.c., può essere assoluta oppure relativa. Ricorre il primo caso laddove le parti abbiano posto in essere un determinato negozio senza volerne alcuno;
ricorre il secondo caso quando esse vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile. Ciò importa una netta distinzione concettuale tra l'azione di simulazione assoluta e l'azione di simulazione relativa. In questo senso, è stato rilevato coerentemente che: “il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio sta nel fatto che con la prima si mira soltanto a far dichiarare
l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere, in modo e al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare” (Cass. civ., n. 125/2019). In altri termini, l'azione di simulazione assoluta mira ad accertare la totale inefficacia del negozio simulato, mentre l'azione di simulazione relativa mira ad accertare i reali effetti giuridici prodotti dal negozio concluso dalle parti, che sono divergenti rispetto a quelli ordinariamente ricollegati al tipo negoziale prescelto dalle stesse.
Nel caso di specie, parte convenuta, come detto, ha dedotto che i contratti di compravendita intercorsi tra il decuius ed i figli dissimulerebbero delle donazioni in quanto questi ultimi non avrebbero mai corrisposto il prezzo pattuito. Gli elementi si cui fondano tale tesi sono essenzialmente tre: il mancato trasferimento di denaro tra venditore e acquirente;
il rapporto di parentela tra gli stessi;
il prezzo di vendita, decisamente inferiore rispetto ai valori di mercato.
In punto di diritto, va rilevato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che - secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit
- possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato (Cass., n. 3513/2019).
Questi indizi rivelatori della simulazione variano di volta in volta a seconda della fattispecie concreta e, per questo motivo, non sono classificabili in uno schema fisso. Inoltre, affinché possa dirsi provata la simulazione, non ne occorre un numero predeterminato. Sarà poi compito del giudice del merito accertarne la rilevanza sintomatica valutandoli non solo singolarmente ma anche nel loro complesso
(ex plurimis: Cass., 06.02.2019, n. 3513).
La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno individuato, nel tempo, una serie di elementi presuntivi dai quali può desumersi l'esistenza di una donazione dissimulata in una compravendita: lo stretto legale di parentela fra venditore e acquirente, la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita ovvero in un atto che non rientra tra quelli per la cui validità è richiesta la presenza di testimoni ai sensi dell'art. 48 della L. n. 89/1913, la convivenza fra le parti soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto di vendita restando, così, immutata la situazione di fatto, la riserva di usufrutto da parte del venditore.
Elemento indiziario determinante al fine dell'accertamento della natura donativa della regolamentazione contrattuale realmente voluta dalle parti è, però, il mancato pagamento del prezzo,
o meglio, la mancanza di effettività del pagamento. Se manca il concreto passaggio di denaro dall'acquirente al venditore o se questo passaggio, pur se effettivamente avvenuto, non è definitivo in quanto il venditore successivamente restituisce all'acquirente - anche in più soluzioni differite nel tempo - la somma da quest'ultimo pagata a titolo di prezzo, il trasferimento può essere qualificato come donazione. Secondo le comuni regole di esperienza, infatti, una vendita effettuata senza pagamento del prezzo, soprattutto se intercorsa fra parenti in linea retta o fra coniugi o alla presenza di testimoni, dissimula una donazione.
Mentre la prova di indizi quali il rapporto di parentela, la presenza dei testimoni e la riserva di usufrutto non presenta, per il terzo, particolari difficoltà, la prova della mancanza dell'effettivo pagamento è spesso difficilmente raggiungibile anche per presunzioni in quanto si tratta di un elemento che non rientra nella sua disponibilità.
In linea generale, l'accertamento del passaggio definitivo e stabile del prezzo nella disponibilità del venditore implica la consultazione di documenti che non sono agevolmente reperibili dal terzo poiché
è necessario accedere alla documentazione bancaria del venditore incrociandola, talvolta, anche con quella dell'acquirente, documentazione che il terzo sicuramente non può chiedere direttamente alle banche interessate (art. 119 del d.lgs. 01.09.1993, n. 385 – Testo Unico Bancario).
In merito, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, precisando che non spetta al terzo che agisce per far valere la simulazione provare che il pagamento in realtà non è effettivo, essendo onere delle parti dell'atto dimostrare che il prezzo non solo è stato pagato, ma anche che la somma corrispondente è stata incassata dal venditore ed è rimasta nella sua disponibilità perché non è stata restituita, anche ratealmente, dall'acquirente.
Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione, da condividersi, è molto chiaro: “qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento” (Cass., n. 5326/2017).
Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, ciò non comporta l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c.. Tale principio viene rispettato in quanto rimane in capo al terzo l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto per il quale chiede la tutela, ovvero dimostrare la presenza di elementi presuntivi che, secondo le comuni regole di esperienza, svelano l'accordo simulatorio. Le parti dell'atto, invece, possono dimostrare l'infondatezza della pretesa del terzo provando l'elemento impeditivo rappresentato dalla effettività del pagamento.
Riconoscere in capo alle parti dell'atto di compravendita l'onere di provare l'effettività del pagamento rispetta, inoltre, il principio della vicinanza della prova. Sicuramente per venditore e acquirente risulta più facile provare che il corrispettivo di vendita è stato effettivamente pagato ed incassato e che la somma corrispondente al prezzo di vendita non è stata restituita all'acquirente.
A parere di questo Collegio, nel caso di specie, risultano dirimenti i seguenti elementi.
In primo luogo, la lettera stessa del testamento dell'avv. Come già Persona_1 precisato, è quest'ultimo che ha affermato, senza mezzi termini, il ricorrere della simulazione.
Egli, infatti, dopo avere ricordato di avere “soppesato accuratamente i valori, così che nessuno possa lamentare lesioni”, ricorda di avere già donato: alla figlia “l'appartamento al 6° piano (e Pt_1
relativi box e cantina) dello stabile di Milano, via Mario GA, n. 35, che le ho già trasferito gratuitamente mediante una vendita simulata (resa necessaria, a suo dire, da sue esigenze bancarie
e per la quale non ho percepito alcun prezzo)”; al figlio “l'appartamento al 2° piano (e Pt_2
relativi box e cantina) dello stesso stabile, che già gli ho trasferito gratuitamente mediante una vendita simulata (anche questa resa necessaria da sue asserite esigenze bancarie, e per la quale non ho percepito alcun prezzo)”. Il testatore ha ribadito, altresì, che, “qualora insorgessero dubbi sulla gratuità dei due trasferimenti predetti, sarà sufficiente esaminare gli estratti-conto delle mie banche per constatare che non risulta alcun accredito delle importanti somme menzionate negli atti di trasferimento”.
In secondo luogo, gli attori non hanno fornito alcuna né dell'incasso da parte del decuius, né dell'accredito delle somme su un proprio conto corrente, limitandosi a far rilevare la quietanza contenuta nel rogito. Sul punto, però, è opportuno precisare, richiamando anche qui un principio ormai consolidato in giurisprudenza, che “non si può attribuire alcuna efficacia probatoria all'indicazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo sia avvenuto contestualmente alla firma dell'atto, posto che tale dichiarazione, che proviene dalle parti, non è assistita dal valore fidefacente fino a querela di falso derivante dall'attestazione del pubblico ufficiale, di fronte al quale non si è verificato, in concreto, alcun pagamento” (Cass., n. 17556/2021;
Cass., n. 25213/2014).
Ebbene, l'intenzione, chiaramente emersa dagli atti e dalla prova orale assunta nel presente giudizio, dell'avv. di trasferire gratuitamente ai figli la proprietà dei due Persona_1
immobili siti in Milano, via Mario GA (tanto che questi, nel testamento, spiega di averne già effettuato l'attribuzione a questi ultimi a titolo di prelegato), considerata la mancata prova dell'avvenuto trasferimento di denaro, porta a concludere per la sussistenza di una donazione, di cui ricorrono entrambi i requisiti, quello oggettivo e quello soggettivo dell'animus donandi.
Ciò premesso, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata svolta dai convenuti, vi è da accertare e dichiarare la simulazione degli atti di compravendita immobiliare dell'11.05.2005 (di cui ai docc. nn. 7 e 8 di parte attrice) in quanto dissimulanti delle donazioni. 2.2) Ciò premesso, com'è noto, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva, va determinato il valore complessivo dell'asse ereditario, nonché, sullo stesso, quello della quota disponibile e della quota indisponibile.
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, quindi alla detrazione dal relictum di eventuali debiti ereditari, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto del relictum, da una parte, e donatum dall'altra, costituito quest'ultimo dai beni di cui il decuius abbia in vita disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Sulla massa così risultante, devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile ed imputarsi, infine, nella quota di ciascun legittimario le liberalità da quest'ultimo eventualmente ricevute dal decuius (art. 564 c.c.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr., per tutti, Cass., n. 12919/2012).
Le operazioni contabili indispensabili per l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'accoglimento della domanda, proposta dagli attori, diretta ad ottenere la reintegrazione della quota di riserva andranno effettuate nel prosieguo del giudizio, previa rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
3) La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande svolte in via principale da e da Parte_1 Parte_2
[...]
2. accoglie le domande svolte in via riconvenzionale principale da parte convenuta e, per l'effetto,
3. accerta e dichiara che la convenuta è erede testamentaria nella misura di ½ ed Controparte_1
i convenuti e sono eredi testamentari nella misura totale di ½ Parte_3 Parte_4
(ciascuno per ¼) dell'avv. nato a [...] il [...], deceduto a Persona_1
Piacenza in data 02.12.2020;
4. accerta e dichiara che, con testamento ricevuto dal Notaio dott. in data Persona_2
23.01.2019, pubblicato in data 27.01.2021, l'avv. ha disposto di tutti Persona_1
i propri beni, ivi compresa la proprietà di titoli, di quote o di azioni, di obbligazioni e di fondi di investimento, dei propri crediti, dei vestiti, dell'archivio e dell'autovettura;
5. ordina all'Esecutore testamentario, avv. Enrico Fornasari, di devolvere i beni di cui al punto che precede ad , e secondo le predette quote, Controparte_1 Parte_3 Parte_4 previo pagamento delle imposte e del compenso dell'Esecutore testamentario medesimo;
6. accoglie la domanda riconvenzionale subordinata svolta dai convenuti e, per l'effetto,
7. accerta e dichiara la simulazione degli atti di compravendita immobiliare dell'11.05.2005 (di cui ai docc. nn. 7 e 8 di parte attrice), intervenuti tra il decuius e gli attori, in quanto dissimulanti delle donazioni in favore di e di Parte_1 Parte_2
8. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
9. spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Dott.ssa Marisella Gatti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marisella GATTI Presidente
Dott.ssa Maddalena GHISOLFI Giudice relatore
Dott.ssa Laura VENTRIGLIA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2023 promossa da:
e , rappresentati e difesi, nel Parte_1 Parte_2 presente giudizio, dall'avv. Dario Francalanci e dall'avv. Enrico Giavaldi, elettivamente domiciliati in Crema, Piazza Trento e Trieste n. 21, presso lo studio dell'avv. Enrico Giavaldi;
ATTORI contro
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. prof. Controparte_1 Mauro Paladini e dall'avv. Maria Cristina Bagnalasta, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Roma n. 99, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Bagnalasta;
e , rappresentati difesi, nel presente giudizio, Parte_3 Parte_4 dall'avv. prof. Mauro Paladini e dall'avv. Emanuela Bisi, elettivamente domiciliati in Piacenza, via Emilia Pavese n. 107, presso lo studio dell'avv. Emanuela Bisi;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto, Pt_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Piacenza, e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 chiedendo di accertare e dichiarare: che essi “sono eredi legittimi e legittimari dell'avv. Emilio
Antonello Macchi”, deceduto a Piacenza in data 02.12.2020; che, con testamento segreto, il decuius
“non ha disposto di tutti i propri beni, con particolare riferimento alla proprietà dei titoli, azioni obbligazioni e dei fondi di investimento depositati presso ED SS (Italy) S.p.a., dei crediti vantati nei confronti dei convenuti , , e verso Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 il dei vestiti, dell'archivio e dell'autovettura”; “che tutti i beni di Controparte_3
cui il decuius non aveva disposto nel citato testamento erano di titolarità degli attori in quanto suoi eredi legittimi;
in via subordinata, lamentavano una lesione della quota di legittima loro spettante, domandando al Tribunale di determinare con CTU l'entità della massa ereditaria relitta, riducendo le disposizioni testamentarie asseritamente lesive dei diritti degli attori.
A sostegno delle domande svolte, deducevano che:
- erano figli ed eredi legittimi dell'avv. nato a [...] il [...], Persona_1
con ultimo domicilio in Sarmato (PC), via De Gasperi n. 16, deceduto a Piacenza in data 02.12.2020;
- l'avv. disponeva di parte delle proprie sostanze con testamento Persona_1
segreto ricevuto dal Notaio dott. in data 23.01.2019, pubblicato in data Persona_2
27.01.2021, registrato lo stesso giorno al n. 859;
- Esecutore testamentario era nominato l'avv. Enrico Fornasari del Foro di Piacenza;
- accettavano l'eredità del decuius con beneficio di inventario;
- i rapporti tra padre e figli erano stati ottimi sino a circa la fine dell'anno 2008, quando il primo divorziava dalla sua terza moglie, e creava una nuova cerchia di conoscenze, tra le Persona_3 quali vi erano quelle con i coniugi e (ex seconda moglie dell'avv. Parte_3 Parte_4
e con;
Persona_1 Controparte_1
- la vicinanza di persone estranee alla famiglia, soprattutto nell'ultimo periodo di vita del decuius, nel quale questi era più vulnerabile, comportava un ulteriore allontanamento nei rapporti con i più stretti familiari, che riverberava i suoi effetti sulla stesura della scheda testamentaria de qua;
- invero, il padre, in vita, aveva venduto ai due figli due appartamenti posti nel medesimo immobile condominiale sito in Milano, via Mario GA n. 35, in base ad atti del tutto validi che riportavano le effettive volontà liberamente manifestate dalle parti, che davano quietanza dei relativi pagamenti;
- nel testamento, il decuius riferiva di detti contratti di vendita come di “pre legato”, quando, invece, la reale volontà delle parti, manifestata in modo esplicito negli atti pubblici, era sempre stata quella di porre in essere una compravendita, non una donazione;
- con la scheda testamentaria in oggetto, l'avv. legava ai due figli Persona_1
“in ragione di un terzo per e di 2 terzi per l'appartamento al piano rialzato (e Pt_1 Pt_2 relativi box e cantina)” sito in Milano, via Mario GA n. 35, e numerosi beni mobili di famiglia, concludendo nel senso che: “Null'altro dovuto ai miei figli, poiché il valore dei prelegati e legati aggiuntovi anche il valore del godimento gratuito dei due appartamenti e box, dal dì dell'acquisizione
a oggi, nonché la totale remissione di ogni debito nei miei confronti, soddisfa le quote di legittima loro dovute. Nel non creduto caso che residuasse una carenza rispetto alla quota di legittima, la differenza sarà colmata mediante prelievo della liquidità disponibile”;
- alcuni beni, tra cui l'opera d'arte più significativa (lo strappo d'affresco di uno Persona_4
dei più importanti artisti rinascimentali lombardi della scuola Leonardesca), unitamente ad altri beni, erano stati sottratti dall'abitazione del decuius nei giorni immediatamente successivi alla morte;
- di tale circostanza ne dava atto anche l'Esecutore testamentario nel rendiconto provvisorio;
- con le disposizioni testamentarie de quibus erano, altresì, disposti ulteriori legati in quanto l'avv. disponeva che: “Il saldo attivo risultante dopo la soddisfazione dei Persona_1
legati, il pagamento delle imposte, del compenso all'esecutore testamentario e di quant'altro del caso
è assegnato per metà alla mia cara amica , e per il resto agli amici coniugi Controparte_1 Pt_3
e ;
[...] Parte_4
- il testatore, al momento della morte, era titolare di tre conti correnti;
in particolare: del conto corrente n. 30186659,, aperto presso con saldo attivo di € 5.855,93, rilevato Controparte_4 dall'esecutore testamentario in € 54.440,00 alla data del 06.10.2021; conto corrente n. 0150007905, aperto presso la con saldo attivo di € 10.044,22 al Controparte_5
02.12.2020, poi incrementatosi ad € 21.544,28 alla data del 11.11.2021; conto corrente n.
010000111413, aperto presso ED SS Italy S.p.a., il cui saldo attivo ammontava, al momento del decesso, ad € 31.706,04, oltre a USD € 28.504,90;
- oltre ai suddetti saldi attivi, era caduta in successione anche la proprietà delle quote o azioni dei
, nonché dei titoli oggetto della gestione patrimoniale n. 3309901 e del dossier n. Parte_5
0111413, di cui il decuius era proprietario;
- tali titoli, quote, azioni e obbligazioni non erano stati oggetto di legato, né erano stati in alcun modo previsti dall'avv. nel proprio testamento, tenuto conto che lo stesso aveva fatto Persona_1 esclusivamente riferimento ai “saldi attivi” che rappresentavano la differenza tra le rimesse attive e gli addebiti dei conti correnti di corrispondenza;
- tra i beni di proprietà del padre non ricompresi nel testamento vi erano anche da annoverare: i crediti derivanti dai mutui concessi ai coniugi e ad non ancora Controparte_6 Controparte_1 saldati;
il credito nei confronti del centro d'arte per la restituzione di un'opera Controparte_3
d'arte; due polizze vita;
i vestiti;
l'archivio, l'autovettura, ecc…;
- essendo i figli gli eredi legittimi del decuius, a loro dovevano essere attribuiti ex lege tutti i beni non espressamente indicati nel testamento;
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, aveva dato esito negativo.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.05.2023, si costituivano in giudizio e chiedendo, in via principale, di Controparte_1 Parte_3 Parte_4
rigettare ogni domanda svolta nei loro confronti, nonché, in via riconvenzionale principale, di accertare e dichiarare che: era erede testamentaria nella misura di 1/2 dell'avv. Controparte_1
mentre e erano eredi Persona_1 Parte_3 Parte_4 testamentari di quest'ultimo nella misura totale di 1/2 (ciascuno per 1/4); con il testamento in oggetto, il decuius aveva disposto di tutti i propri beni, così che questi ultimi dovevano essere loro devoluti.
Al contempo, in via riconvenzionale alla domanda subordinata degli attori, chiedevano di respingere la domanda di reintegrazione di legittima, previo accertamento della simulazione degli atti di compravendita immobiliare intervenuti tra l'avv. ed i figli in quanto Persona_1 dissimulanti donazioni. In estremo subordine, instavano affinché fosse respinta l'azione di riduzione, non avendo gli attori soddisfatto l'onere di allegazione e prova richiesto dalla legge.
1.2) Con ordinanza del 26.07.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.07.2023, il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con ordinanza del 29.11.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.2023, ammetteva le prove orali richieste dalle parti, le quali venivano assunte all'udienza del 27.02.2024. Seguiva una serie rinvii, finalizzati a permettere alle parti di valutare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. Con ordinanza del 29.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024, “ritenuta l'opportunità di fissare udienza di precisazione delle conclusioni al fine di addivenire ad una sentenza parziale e, come tale, non definitiva avente ad oggetto la ricostruzione della volontà del decuius, espressa nel Persona_1
testamento segreto ricevuto dal Notaio dott. in data 23.01.2019, pubblicato in Persona_2
data 27.01.2021, e la individuazione dei suoi eredi in quanto la decisione di tale questione orienterà le future determinazioni istruttorie aventi ad oggetto l'accertamento della lamentata lesione della quota di legittima in capo agli attori”, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.10.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione. 2) Con il presente giudizio, e affermano che a loro deve essere Pt_1 Parte_2
“devoluto per intero ed in parti uguali quanto il decuius non ha disposto per testamento” (ossia mediante il testamento segreto ricevuto dal Notaio dott. in data 23.01.2019, Persona_2 pubblicato in data 27.01.2021), trovando, nel caso di specie, applicazione l'art. 734, comma 2, c.c. conformemente all'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “laddove il testatore non abbia disposto per testamento di tutti i suoi beni, quelli che non hanno formato oggetto di disposizione si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457 c.c. comma 2” (Cass. civ., sez. VI, ord. 03.07.2019, n. 17868). Tra i beni di cui l'avv. non avrebbe disposto per testamento, secondo parte attrice, Persona_1 vi sarebbero “titoli, obbligazioni, azioni e quote dei fondi di cui era proprietario”.
Ebbene, la controversia si presta, per il suo oggetto, all'applicazione dei seguenti, e consolidati, principi di diritto: “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni” (Cass., 06.07.2017, n. 23393).
Inoltre, “l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita” (Cass., 07.05.2018, n.
10882). Pertanto, se la volontà del disponente emerge in maniera chiara dal complesso delle disposizioni nella scheda testamentaria, trova applicazione il canone dell'interpretazione letterale indicato dall'art. 12 delle preleggi per le disposizioni legislative, ma avente valenza in generale per ogni testo di carattere giuridico, che esclude il ricorso alle altre regole ermeneutiche;
ricorso che è consentito, invece, quando le espressioni usate siano contraddittorie, o comunque non sufficienti all'identificazione dell'effettiva volontà.
Applicando i suddetti criteri esegetici al caso di specie, il Collegio non può esimersi dal rilevare, in prima battuta, che l'auspicio del decuius che i suoi beneficiari vogliano rispettare le sue ultime volontà “senza contrasti, non foss'altro che per rispetto della mia memoria” è risultato, purtroppo, vano, date le questioni sollevate dalle parti con il presente contenzioso.
Ciò premesso, nell'atto di ultime volontà in oggetto, l'avv. ha Persona_1 ricordato di aver prelegato: alla figlia “l'appartamento al 6° piano (e relativi box e cantina) Pt_1
dello stabile di Milano, via Mario GA, n. 35, che le ho già trasferito gratuitamente mediante una vendita simulata (resa necessaria, a suo dire, da sue esigenze bancarie, e per la quale non ho percepito alcun prezzo)”; al figlio “l'appartamento al 2° piano (e relativi box e cantina) Pt_2
dello stesso stabile, che già gli ho trasferito gratuitamente mediante una vendita simulata (anche questa resa necessaria da sue asserite esigenze bancarie, e per la quale non ho percepito alcun prezzo”. Peraltro, il testatore ha avvisato che: “qualora insorgessero dubbi sulla gratuità dei due trasferimenti predetti, sarà sufficiente esaminare gli estratti-conto delle mie banche per constatare che non risulta alcun accredito delle importanti somme menzionate negli atti di trasferimento”.
Sempre con riguardo ai figli, il decuius ha proseguito nel senso di lasciare loro, mediante legato
Per_ ( ora ad entrambi”), “in ragione di un terzo per e di 2 terzi per Pt_1 Pt_2
l'appartamento al piano rialzato (e relativi box e cantina) dello stesso stabile”, nonché “tutti i beni mobili che, conservati nell'appartamento e nella cantina già occupati dalla nonna , già si Per_6 sono tra loro suddivisi”, “tutti i gioielli (ormai pochi) di famiglia”, unitamente altri beni mobili
(“Lego ai miei figli […] Lego a mio figlio ). Pt_2
La parte dell'atto di ultime volontà in oggetto riguardo ai figli si conclude, quindi, con la seguente affermazione: “Null'altro è dovuto ai miei figli, poiché il valore dei prelegati e legati aggiuntovi anche il valore del godimento gratuito dei due appartamenti e box, dal dì dell'acquisizione a oggi, nonché la totale remissione di ogni loro debito nei miei confronti, soddisfa le quote di legittima loro dovute”. Il testatore, invero, ha aggiunto che: “nel non creduto caso che residuasse una carenza rispetto alla quota di legittima, la differenza sarà colmata mediante prelievo della liquidità disponibile”.
Dopo aver, quindi, disposto numerosi legati (ad Amministrazioni, Musei e persone fisiche), l'avv. ha manifestato l'intenzione di destinare i beni mobili rimanenti ai Persona_1 convenuti, così affermando: “il saldo attivo risultante dopo la soddisfazione dei legati, il pagamento delle imposte, del compenso dell'esecutore testamentario e di quant'altro del caso, è assegnato per metà alla mia cara amica e per il resto agli amici coniugi e Controparte_1 Parte_3 . Parte_4
Alla luce delle espressioni utilizzate dal testatore nell'atto di ultime volontà in oggetto, come fin qui riportate, emerge che l'art. 734, comma 2, c.c., invocato dagli attori, non possa trovare applicazione.
Tale norma riguarda, infatti, soltanto quei casi in cui, nella divisione fatta dal testatore, non siano compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte: soltanto in questo caso, i beni in essa non compresi vengono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
Nel caso di specie, invece, vi è da ritenere che il decuius abbia disposto di tutte le sue sostanze.
In primo luogo, dalla semplice lettura del testamento emerge che l'avv. Persona_1
ha operato una valutazione complessiva del proprio patrimonio, comprensivo anche del valore
[...]
delle liberalità compiute in vita in favore dei figli (che ha inteso, richiamando l'istituto del prelegato, come attribuzioni anticipatorie della successione). Da questo punto di vista, giova sottolineare che, nell'incipit del testamento, si legge che: “Ad ogni buon conto, e per ogni eventualità, ho soppesato accuratamente i valori, così che nessuno possa lamentare lesioni”, con ciò facendo verosimilmente riferimento alla lesione della quota di legittima dei figli, che ha inteso soddisfare mediante l'attribuzione di beni determinati di elevato valore (sempre riguardo a questi ultimi, peraltro, il testatore ha scritto in modo molto chiaro: “Null'altro è dovuto ai miei figli”).
In seconda battuta, sempre dalla lettera del testamento, risulta che il decuius sia stato altrettanto chiaro nell'attribuire ad e la restante parte Controparte_1 Parte_3 Parte_4 dell'eredità. A riguardo, a parere di questo Collegio, l'espressione “saldo attivo”, utilizzata dal testatore, non può essere riferita soltanto alla liquidità presente sul conto corrente (peraltro modesta, considerato l'ammontare complessivo del compendio de quo), ma a tutte le consistenze mobiliari presenti nel patrimonio dell'avv. al momento della sua morte. Persona_1
Invero, anche a voler aderire ad una limitata interpretazione dell'espressione “saldo attivo”, come quella proposta dagli attori, deve comunque concludersi che, nella scheda testamentaria in esame, è presente una disposizione de residuo in favore dei convenuti che comprende tutti i beni ereditari rimanenti, in seguito al pagamento dei debiti, con la conseguenza che crediti, titoli, quote, azioni e obbligazioni, ma anche i vestiti, l'archivio e l'autovettura, spettano ad Controparte_1
e nelle quote indicate, dovendo, pertanto, questi ultimi essere Parte_3 Parte_4
considerati gli unici eredi del decuius, con la conseguenza che la successione legittima non opera in alcun modo.
È noto che, al fine di stabilire se una disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare, occorre compiere una duplice indagine: la prima, di carattere oggettivo, con riferimento al contenuto dell'atto; la seconda, di carattere soggettivo, sull'effettiva volontà del testatore in ordine alla natura del lascito (Cass. n. 9467/2001). Come già detto, in tema di distinzione tra erede e legatario, “l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati”
(Cass., n. 25259/2022). Pertanto, la volontà del testatore circa l'istituzione di erede si desume dal fatto che questi ha attribuito beni e/o sostanze non già come cose singole, ma come totalità o quota del proprio patrimonio.
Nella fattispecie in esame, la qualificazione del lascito effettuato in favore di , Controparte_1
e come legato non è praticabile: in primo luogo perché, laddove Parte_3 Parte_4 il testatore ha voluto disporre dei legati, lo ha fatto utilizzando tale specifico termine (“Lego a …”); in secondo luogo, perché il concetto di saldo attivo (inteso, come detto, nel significato di poste attive residuate all'esito dei pagamenti dei debiti e di “quant'altro del caso”) è privo di quel livello di determinatezza che deve connotare un lascito a titolo particolare laddove, al momento della redazione del testamento, non poteva essere oggetto di precisa individuazione/quantificazione l'importo oggetto del lascito;
infine, perché la stessa posizione, nel testamento, della disposizione in favore dei convenuti, per ultima e all'esito della lunga fila di legati, anche in favore di Amministrazioni, Musei
e persone fisiche, rende chiaro che si tratta di un lascito de residuo, che comprende proprio tutti i beni rimanenti, intesi come quota del patrimonio.
Se, quindi, la disposizione testamentaria in favore di , e Controparte_1 Parte_3
è qualificabile quale istituzione di erede, quella in favore dei figli configura un Parte_4
legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c.. A riguardo, vi è da sottolineare che, dal chiaro tenore letterale del testamento e dalla precisa indicazione utilizzata dal testatore emerge, senza alcun dubbio, che lo stesso abbia voluto operare una distinzione tra l'attribuzione di singoli beni ai figli, a titolo di legato (“Lego ora ad entrambi, in ragione di un terzo per e di 2 terzi per Pt_1 Pt_2
[…] Lego ai miei figli”), lasciando la quota residua del patrimonio ereditario ai convenuti quali coeredi. Il decuius, infatti, utilizzando espressioni assiomatiche, concettuali e materiali, ha diversificato i singoli beni, legati a e e l'universalità del restante Pt_1 Parte_2
asse ereditario, assegnato indistintamente ad , per la quota di ½, e ad Controparte_1 Pt_3
e a per la restante quota di ½. L'atto di ultima volontà in esame, dunque,
[...] Parte_4
contiene, in primo luogo, una netta contrapposizione tra l'istituzione di eredi degli amici, odierni convenuti, e l'attribuzione di legati ai figli e, in secondo luogo, una indicazione specifica dei beni, mobili ed immobili, legati a questi ultimi, rispetto all'attribuzione disposta a favore di CP_1
e per quote dell'eredità.
[...] Parte_3 Parte_4
Costituisce, invero, insegnamento della giurisprudenza di legittimità che: “Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima” (Cass., n. 824/2014; Cass., n.
18583/2011). Il legato in sostituzione di legittima - detto anche a tacitazione di legittima - è invero utilizzato dal testatore allo scopo di “sostituire” la quota riservata al legittimario con una vocazione a titolo particolare attributiva di beni determinati (legato di specie) o di un diritto di credito
(legato obbligatorio), disponendo a titolo universale di tutto il restante asse ereditario in favore esclusivo di altri, caratterizzandosi, quindi, per la volontà del decuius di non chiamare all'eredità il legittimario beneficiario del legato (in tal senso, Cass., n. 30082/2019).
Nel caso di specie, il contenuto del testamento segreto di ricevuto Persona_1
dal Notaio dott. in data 23.01.2019, rende manifesta tale intenzione, come Persona_2
suggerisce non solo la netta contrapposizione tra le due simultanee disposizioni – i legati in favore dei figli e l'istituzione di eredi degli amici e Controparte_1 Parte_3 [...]
– ma, altresì, il tenore delle espressioni utilizzate (“Null'altro è dovuto ai miei figli, poiché Parte_4
il valore dei prelegati e legati aggiuntovi anche il valore del godimento gratuito dei due appartamenti
e box, dal dì dell'acquisizione a oggi, nonché la totale remissione di ogni loro debito nei miei confronti, soddisfa le quote di legittima loro dovute”) che induce ad interpretare la disposizione in favore dei figli alla stregua di legato in sostituzione di legittima.
Come innanzi esposto in punto di diritto, l'interpretazione di una disposizione testamentaria deve tendere alla ricerca dell'effettiva volontà del decuius sia attraverso l'analisi dell'elemento testuale, che delle finalità che il testatore intendeva perseguire (Cass. civ., n. 25698/2018).
La ricerca della volontà del testatore va individuata, in primo luogo, tramite gli elementi intrinseci della scheda testamentaria, considerati globalmente e non per singole disposizioni, e, in via sussidiaria, tramite gli elementi estrinseci, ossia fatti riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità, la mentalità, la cultura, la condizione sociale o l'ambiente del decuius, ove possano suggerire elementi fattuali utili alla ricerca della sua effettiva volontà (Cass. civ., n. 10882/2018). Si fa, così, riferimento alla personalità e alle consuetudini del defunto, alla sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, al livello di istruzione scolastica, al suo comportamento posteriore alla redazione del negozio mortis causa (Cass., n. 21607/2021).
Elementi utili all'interpretazione possono poi dedursi da ulteriori scritti o atti del testatore, quali altri testamenti nulli oppure revocati o, ancora, appunti, minute oppure progetti di testamento.
Nel caso di specie, l'esame degli elementi estrinseci restituisce un riscontro dell'interpretazione del testamento dell'avv. sopra esposta. Persona_1 Per quanto riguarda il rapporto padre-figli, gli attori stessi riconoscono che, sin dal 2008, l'avv.
[...] allentava “in modo significativo i rapporti con i propri figli e con le proprie Persona_1 nipoti, una delle quali nemmeno mai conosciuta”; egli aveva, infatti, “una nuova cerchia di conoscenza, rispetto alla quale i figli dell'Avv. non hanno mai intrattenuto Persona_1 rapporto alcuno e si è protratta sino al decesso”. Gli amici più stretti del decuius, come ammesso anche dagli attori, erano ed i coniugi e i quali Controparte_1 Parte_3 Parte_4
si presero cura di lui fino alla morte (ciò che risulta essere pacifico tra le parti).
Tali circostanze hanno trovato conferma nell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio.
il quale ha premesso: “Preciso che io mi occupo di gestire le attività finanziarie e Tes_1 patrimoniali di privati molto dotati sotto questo aspetto. L'avv. mi era stato presentato Persona_1 da miei clienti, suoi amici ed anche amici miei, nella primavera del 2010”, ha dichiarato: “poiché nella mia attività professionale è prassi che io instauri rapporti anche con gli eredi dei miei clienti, mi era capitato di parlare dei figli e della famiglia dell'avvocato. Lui mi aveva detto che con i suoi figli lui non aveva più alcun rapporto e che li aveva liquidati, per quanto poteva essere la loro parte di spettanza rispetto alla successione, con immobili siti in Milano, via Mario GA. Mi aveva detto che era stata una donazione, non riferendomi altri particolari in merito […] So che lui aveva dei rapporti con la seconda moglie e con il marito della seconda moglie, nel senso che loro si occupavano di lui e della manutenzione del suo immobile […] L'avv. mi aveva riferito che il signor Persona_1 si occupava della gestione del giardino, di manutenzioni varie dell'immobile e lo Pt_3
accompagnava negli spostamenti. Mi aveva riferito che entrambi i coniugi erano sempre disponibili per lui, che lo accompagnavano alle visite mediche e lo accudivano anche durante i periodi di ricovero ospedaliero”. Il teste ha, poi, aggiunto che: “So che lui aveva fatto testamento, riconoscendo alle persone che lo avevano aiutato tutto il suo patrimonio finanziario. Mi aveva detto che gli immobili di Milano, via Mario GA, li avrebbe destinati ai figli per completare quanto loro dovuto
a titolo di legittima”.
la quale ha premesso: “Io sono la cugina di , ossia la terza Parte_6 Persona_3 moglie dell'avv. ha riferito: “Ho saputo dalla signora Persona_1 Per_3 che i figli dell'avv. non frequentavano la sua casa, né durante gli anni di matrimonio, Persona_1
né successivamente […] è capitato che gli chiedessi perché non facesse pace con i suoi figli e lui mi rispondesse “Assolutamente no”, in modo perentorio […] Il signor accompagnava il Pt_3
signor in ospedale per le visite mediche. Non ho mai saputo se, per questi servizi, Persona_1
l'avv. retribuisse il signor . Persona_1 Pt_3
la quale ha premesso: “Io avevo una lavanderia a Borgonovo Val Tidone e lui [ossia CP_7
il decuius] era mio cliente. Ho lavorato per lui come governante e per le pulizie domestiche a Castelnuovo e a Sarmato, nelle ore che avevo libere dal mio lavoro, per circa trent'anni”, ha sostenuto: “Lavoravano per lui altre persone, come il giardiniere, ed Persona_7 Pt_3
che lo accompagnava in macchina nei vari spostamenti, soprattutto dai medici. Anche la
[...] signora lo frequentava, credo fossero amici […] Ho conosciuto i figli dell'avv. CP_1 Persona_1 quando erano giovani, a Castelnuovo. C'è stato un periodo in cui la signora aveva Persona_3 riallacciato i rapporti, c'era stato un pranzo tutti insieme. Poi, però, non c'era più stato alcun rapporto con il padre”.
Ebbene, la visione d'insieme dei rapporti all'interno della famiglia (rapporti inquadrati Persona_1
sulla base di circostanze, come detto, pacifiche tra le parti, che sono state confermate anche dai testimoni escussi) sostiene l'interpretazione del testamento in oggetto come innanzi fornita, ossia conferma la volontà del decuius di beneficiare i convenuti (con i quali aveva intrattenuto per anni costanti rapporti di amicizia e che, soli, lo avevano assistito nella vecchiaia, in mancanza di altri parenti) di una porzione ben cospicua dei suoi beni, nominandoli suoi eredi, e liquidando la quota di legittima spettante ai figli con gli immobili oggetto di donazioni in vita e con altri, sempre siti in
Milano, via Mario GA, attribuiti loro mediante legato.
Tra gli elementi che depongono per l'interpretazione de qua vi è, peraltro, anche la qualità personale del testatore, ossia un avvocato;
il testamento in oggetto, infatti, è redatto in modo tecnicamente ineccepibile e, con esso, il decuius ha manifestato una piena conoscenza degli istituti successori e delle regole che disciplinano la successione con legittimari.
Dalla documentazione agli atti, inoltre, risulta che già nel primo testamento del 2016, l'avv.
[...] così disponeva: “Il saldo attivo risultante dopo la soddisfazione dei legati, Persona_1 il pagamento delle imposte, del compenso dell'esecutore testamentario e di quant'altro del caso, è assegnato per 2/3 alla mia ex coniuge e per 1/3 alla mia cara amica Persona_3 CP_1
, che nomino mie eredi residuali” (doc. 1 parte convenuta).
[...]
Una volta deceduta, in data 04.06.2018, il decuius consegnava nelle mani di Persona_3 un “agenda post mortem”, con allegato un codicillo, nel quale manifestava Parte_3 esplicitamente la propria volontà di nominare gli odierni convenuti “eredi” di quanto residuante a fronte del pagamento delle passività (doc. 2 parte convenuta). Il codicillo ha, infatti, il seguente tenore
“[q]uesto codicillo modifica il testamento già depositato presso il notaio 1) il Persona_2
legato a mio cugino è cancellato, stante la di lui prematura scomparsa. Il saldo Parte_7
attivo risultante dopo la soddisfazione dei legati, il pagamento delle imposte, del compenso dell'esecutore testamentario e di quant'altro del caso, è assegnato per metà alla mia cara amica
e per metà ad e che nomino miei eredi residuali. Fatto a Controparte_1 Pt_3 CP_8
Sarmato il 07.06.2018. Firmato Emilio A. Macchi Alfieri”. Nella “agenda post mortem”, l'avv. chiedeva di rivolgersi, in caso Persona_1 di vertenze legali, all'avv. o, in mancanza, all'avv. Francesca Pojaghi, in quanto in CP_9 possesso di tutta la “documentazione opportuna”.
L'avv. sentito quale teste, ha dichiarato: “E' vero, in relazione a due atti per CP_9
appartamenti che si trovano a Milano, via Mario GA, uno del 2004 e uno del 2005. Lui venne da me nel 2006. In quel periodo, lui ebbe una corrispondenza con i figli, chiedendo che loro riconoscessero la natura simulata dei due atti di vendita. Mentre io studiavo la questione, lui ricevette una raccomandata da parte dei figli, i quali gli risposero in maniera secca di abbandonare ogni rivendicazione […] Posso dire che, dal 2006, circa ogni due anni l'avv. si rivolse a Persona_1
me per disquisire in merito alla simulazione degli atti di compravendita intervenuti con i figli dal momento che era una questione che lo toccava particolarmente. Preciso che, nell'ambito di questi incontri, lui mi fece vedere una lettera scritta dal figlio uno o due giorni dopo l'atto in cui lo stesso lo ringraziava per il regalo ricevuto, ossia l'appartamento […] Nei miei appunti ho segnato altresì che lui mi aveva mostrato degli estratti conto da cui non risultavano versamenti da parte dei figli nei periodi corrispondenti alle vendite”.
Per quanto riguarda la genuinità di questo codicillo, gli attori – che, in un primo tempo, avevano dichiarato di disconoscerne l'autografia da parte del decuius -, nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. hanno chiesto ammettersi una “CTU grafologica con indagine psicologica volta a determinare le condizioni psico fisiche dell'Avv. al Persona_1 momento della redazione del codicillo”.
Ebbene, tale CTU non è ammissibile non solo in quanto esplorativa (da un lato, e Pt_1 [...]
non hanno dedotto/prodotto alcun elemento dal quale potersi evincere la non Parte_2 provenienza dal testatore del documento in oggetto, dall'altro, si fa fatica a ritenere possibile che un grafologo possa svolgere un'indagine di tipo psicologico su un soggetto, peraltro, non più in vita), ma anche perché gli attori non hanno mai impugnato il successivo testamento, prospettando un'incapacità di intendere e di volere del decuius nella predisposizione, nel ristretto arco temporale di qualche mese, dei vari atti riguardanti le sue determinazioni post mortem.
In conclusione, le ultime disposizioni di volontà (ossia il testamento depositato in data 23.01.2019) confermano integralmente il contenuto del codicillo, laddove l'avv. Persona_1 ha dato atto di avere già prelegato ai figli beni immobili di rilevante valore e che null'altro era loro più dovuto, in tal modo confermando la qualità di eredi residuali, già in precedenza esplicitata, in capo ai convenuti.
Gli elementi c.d. estrinseci fin qui esaminati confermano, quindi, la correttezza dell'interpretazione per cui, con l'atto di ultime volontà de quo, il testatore ha disposto di tutte le sue sostanze e tutta la liquidità presente nel patrimonio di quest'ultimo (compresi titoli, obbligazioni, azioni e quote dei fondi), oltre ai non menzionati beni mobili (vestiario, archivio, autovettura) deve essere destinata ad
, e nelle quote indicate nel testamento. Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Alla luce di quanto fin qui esposto, quindi, le domande svolte in via principale da Parte_1
e da devono essere rigettate e, in accoglimento della domanda svolta
[...] Parte_2
in via riconvenzionale principale da parte convenuta, vi è da: accertare e dichiarare che la convenuta
è erede testamentaria nella misura di ½ ed i convenuti e Controparte_1 Parte_3 [...] sono eredi testamentari nella misura totale di ½ (ciascuno per ¼) dell'avv. Parte_4 [...]
nato a [...] il [...], deceduto a Piacenza in data 02.12.2020; Persona_1
accertare e dichiarare che, con testamento ricevuto dal Notaio dott. in data Persona_2
23.01.2019, pubblicato in data 27.01.2021, l'avv. ha disposto di tutti Persona_1
i propri beni, ivi compresa la proprietà di titoli, di azioni, di obbligazioni e di fondi di investimento, dei propri crediti, dei vestiti, dell'archivio e dell'autovettura; ordinare all'Esecutore testamentario di devolvere i predetti beni ad , e secondo Controparte_1 Parte_3 Parte_4 le predette quote, previo pagamento delle imposte e del compenso dell'Esecutore testamentario medesimo.
2.1) In via subordinata, gli attori hanno proposto due domande alternative, l'una di riduzione delle disposizioni testamentarie, laddove queste ultime ledano il loro diritto di legittima, e l'altra di corresponsione del supplemento di cui all'art. 551 c.c., per l'ipotesi in cui si dovesse ravvisare l'ipotesi del legato in sostituzione di legittima. In particolare, e si Pt_1 Parte_2 ritengono lesi nella loro quota di legittima nell'ipotesi in cui i dossier titoli dovessero essere ritenuti dal Tribunale “oggetto di legato a favore dei convenuti e ”. Per tale Pt_3 Parte_4 CP_1
ragione, svolgono azione di riduzione, chiedendo al Giudice di dichiarare la violazione dei loro diritti di legittimari o, in alternativa, di riconoscere loro il supplemento di cui all'art. 551 c.c..
Dal canto loro, i convenuti, con domanda riconvenzionale subordinata, hanno chiesto di accertare e dichiarare la simulazione dei contratti di compravendita, intervenuti nell'atto 2005 ed aventi ad oggetto due appartamenti siti nel medesimo stabile in Milano, via Mario GA, in quanto dissimulanti donazioni effettuate dal padre nei confronti dei figli, donazioni di cui si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della decisione circa l'avvenuta lesione, o meno, della quota di legittima di questi ultimi, avvenuta con il testamento in oggetto.
Com'è noto, in punto di diritto, la simulazione, che rinviene la sua disciplina generale negli artt. 1414
e ss. c.c., può essere assoluta oppure relativa. Ricorre il primo caso laddove le parti abbiano posto in essere un determinato negozio senza volerne alcuno;
ricorre il secondo caso quando esse vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile. Ciò importa una netta distinzione concettuale tra l'azione di simulazione assoluta e l'azione di simulazione relativa. In questo senso, è stato rilevato coerentemente che: “il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio sta nel fatto che con la prima si mira soltanto a far dichiarare
l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere, in modo e al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare” (Cass. civ., n. 125/2019). In altri termini, l'azione di simulazione assoluta mira ad accertare la totale inefficacia del negozio simulato, mentre l'azione di simulazione relativa mira ad accertare i reali effetti giuridici prodotti dal negozio concluso dalle parti, che sono divergenti rispetto a quelli ordinariamente ricollegati al tipo negoziale prescelto dalle stesse.
Nel caso di specie, parte convenuta, come detto, ha dedotto che i contratti di compravendita intercorsi tra il decuius ed i figli dissimulerebbero delle donazioni in quanto questi ultimi non avrebbero mai corrisposto il prezzo pattuito. Gli elementi si cui fondano tale tesi sono essenzialmente tre: il mancato trasferimento di denaro tra venditore e acquirente;
il rapporto di parentela tra gli stessi;
il prezzo di vendita, decisamente inferiore rispetto ai valori di mercato.
In punto di diritto, va rilevato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che - secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit
- possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato (Cass., n. 3513/2019).
Questi indizi rivelatori della simulazione variano di volta in volta a seconda della fattispecie concreta e, per questo motivo, non sono classificabili in uno schema fisso. Inoltre, affinché possa dirsi provata la simulazione, non ne occorre un numero predeterminato. Sarà poi compito del giudice del merito accertarne la rilevanza sintomatica valutandoli non solo singolarmente ma anche nel loro complesso
(ex plurimis: Cass., 06.02.2019, n. 3513).
La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno individuato, nel tempo, una serie di elementi presuntivi dai quali può desumersi l'esistenza di una donazione dissimulata in una compravendita: lo stretto legale di parentela fra venditore e acquirente, la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita ovvero in un atto che non rientra tra quelli per la cui validità è richiesta la presenza di testimoni ai sensi dell'art. 48 della L. n. 89/1913, la convivenza fra le parti soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto di vendita restando, così, immutata la situazione di fatto, la riserva di usufrutto da parte del venditore.
Elemento indiziario determinante al fine dell'accertamento della natura donativa della regolamentazione contrattuale realmente voluta dalle parti è, però, il mancato pagamento del prezzo,
o meglio, la mancanza di effettività del pagamento. Se manca il concreto passaggio di denaro dall'acquirente al venditore o se questo passaggio, pur se effettivamente avvenuto, non è definitivo in quanto il venditore successivamente restituisce all'acquirente - anche in più soluzioni differite nel tempo - la somma da quest'ultimo pagata a titolo di prezzo, il trasferimento può essere qualificato come donazione. Secondo le comuni regole di esperienza, infatti, una vendita effettuata senza pagamento del prezzo, soprattutto se intercorsa fra parenti in linea retta o fra coniugi o alla presenza di testimoni, dissimula una donazione.
Mentre la prova di indizi quali il rapporto di parentela, la presenza dei testimoni e la riserva di usufrutto non presenta, per il terzo, particolari difficoltà, la prova della mancanza dell'effettivo pagamento è spesso difficilmente raggiungibile anche per presunzioni in quanto si tratta di un elemento che non rientra nella sua disponibilità.
In linea generale, l'accertamento del passaggio definitivo e stabile del prezzo nella disponibilità del venditore implica la consultazione di documenti che non sono agevolmente reperibili dal terzo poiché
è necessario accedere alla documentazione bancaria del venditore incrociandola, talvolta, anche con quella dell'acquirente, documentazione che il terzo sicuramente non può chiedere direttamente alle banche interessate (art. 119 del d.lgs. 01.09.1993, n. 385 – Testo Unico Bancario).
In merito, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, precisando che non spetta al terzo che agisce per far valere la simulazione provare che il pagamento in realtà non è effettivo, essendo onere delle parti dell'atto dimostrare che il prezzo non solo è stato pagato, ma anche che la somma corrispondente è stata incassata dal venditore ed è rimasta nella sua disponibilità perché non è stata restituita, anche ratealmente, dall'acquirente.
Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione, da condividersi, è molto chiaro: “qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento” (Cass., n. 5326/2017).
Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, ciò non comporta l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c.. Tale principio viene rispettato in quanto rimane in capo al terzo l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto per il quale chiede la tutela, ovvero dimostrare la presenza di elementi presuntivi che, secondo le comuni regole di esperienza, svelano l'accordo simulatorio. Le parti dell'atto, invece, possono dimostrare l'infondatezza della pretesa del terzo provando l'elemento impeditivo rappresentato dalla effettività del pagamento.
Riconoscere in capo alle parti dell'atto di compravendita l'onere di provare l'effettività del pagamento rispetta, inoltre, il principio della vicinanza della prova. Sicuramente per venditore e acquirente risulta più facile provare che il corrispettivo di vendita è stato effettivamente pagato ed incassato e che la somma corrispondente al prezzo di vendita non è stata restituita all'acquirente.
A parere di questo Collegio, nel caso di specie, risultano dirimenti i seguenti elementi.
In primo luogo, la lettera stessa del testamento dell'avv. Come già Persona_1 precisato, è quest'ultimo che ha affermato, senza mezzi termini, il ricorrere della simulazione.
Egli, infatti, dopo avere ricordato di avere “soppesato accuratamente i valori, così che nessuno possa lamentare lesioni”, ricorda di avere già donato: alla figlia “l'appartamento al 6° piano (e Pt_1
relativi box e cantina) dello stabile di Milano, via Mario GA, n. 35, che le ho già trasferito gratuitamente mediante una vendita simulata (resa necessaria, a suo dire, da sue esigenze bancarie
e per la quale non ho percepito alcun prezzo)”; al figlio “l'appartamento al 2° piano (e Pt_2
relativi box e cantina) dello stesso stabile, che già gli ho trasferito gratuitamente mediante una vendita simulata (anche questa resa necessaria da sue asserite esigenze bancarie, e per la quale non ho percepito alcun prezzo)”. Il testatore ha ribadito, altresì, che, “qualora insorgessero dubbi sulla gratuità dei due trasferimenti predetti, sarà sufficiente esaminare gli estratti-conto delle mie banche per constatare che non risulta alcun accredito delle importanti somme menzionate negli atti di trasferimento”.
In secondo luogo, gli attori non hanno fornito alcuna né dell'incasso da parte del decuius, né dell'accredito delle somme su un proprio conto corrente, limitandosi a far rilevare la quietanza contenuta nel rogito. Sul punto, però, è opportuno precisare, richiamando anche qui un principio ormai consolidato in giurisprudenza, che “non si può attribuire alcuna efficacia probatoria all'indicazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo sia avvenuto contestualmente alla firma dell'atto, posto che tale dichiarazione, che proviene dalle parti, non è assistita dal valore fidefacente fino a querela di falso derivante dall'attestazione del pubblico ufficiale, di fronte al quale non si è verificato, in concreto, alcun pagamento” (Cass., n. 17556/2021;
Cass., n. 25213/2014).
Ebbene, l'intenzione, chiaramente emersa dagli atti e dalla prova orale assunta nel presente giudizio, dell'avv. di trasferire gratuitamente ai figli la proprietà dei due Persona_1
immobili siti in Milano, via Mario GA (tanto che questi, nel testamento, spiega di averne già effettuato l'attribuzione a questi ultimi a titolo di prelegato), considerata la mancata prova dell'avvenuto trasferimento di denaro, porta a concludere per la sussistenza di una donazione, di cui ricorrono entrambi i requisiti, quello oggettivo e quello soggettivo dell'animus donandi.
Ciò premesso, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata svolta dai convenuti, vi è da accertare e dichiarare la simulazione degli atti di compravendita immobiliare dell'11.05.2005 (di cui ai docc. nn. 7 e 8 di parte attrice) in quanto dissimulanti delle donazioni. 2.2) Ciò premesso, com'è noto, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva, va determinato il valore complessivo dell'asse ereditario, nonché, sullo stesso, quello della quota disponibile e della quota indisponibile.
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, quindi alla detrazione dal relictum di eventuali debiti ereditari, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto del relictum, da una parte, e donatum dall'altra, costituito quest'ultimo dai beni di cui il decuius abbia in vita disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Sulla massa così risultante, devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile ed imputarsi, infine, nella quota di ciascun legittimario le liberalità da quest'ultimo eventualmente ricevute dal decuius (art. 564 c.c.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr., per tutti, Cass., n. 12919/2012).
Le operazioni contabili indispensabili per l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'accoglimento della domanda, proposta dagli attori, diretta ad ottenere la reintegrazione della quota di riserva andranno effettuate nel prosieguo del giudizio, previa rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
3) La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande svolte in via principale da e da Parte_1 Parte_2
[...]
2. accoglie le domande svolte in via riconvenzionale principale da parte convenuta e, per l'effetto,
3. accerta e dichiara che la convenuta è erede testamentaria nella misura di ½ ed Controparte_1
i convenuti e sono eredi testamentari nella misura totale di ½ Parte_3 Parte_4
(ciascuno per ¼) dell'avv. nato a [...] il [...], deceduto a Persona_1
Piacenza in data 02.12.2020;
4. accerta e dichiara che, con testamento ricevuto dal Notaio dott. in data Persona_2
23.01.2019, pubblicato in data 27.01.2021, l'avv. ha disposto di tutti Persona_1
i propri beni, ivi compresa la proprietà di titoli, di quote o di azioni, di obbligazioni e di fondi di investimento, dei propri crediti, dei vestiti, dell'archivio e dell'autovettura;
5. ordina all'Esecutore testamentario, avv. Enrico Fornasari, di devolvere i beni di cui al punto che precede ad , e secondo le predette quote, Controparte_1 Parte_3 Parte_4 previo pagamento delle imposte e del compenso dell'Esecutore testamentario medesimo;
6. accoglie la domanda riconvenzionale subordinata svolta dai convenuti e, per l'effetto,
7. accerta e dichiara la simulazione degli atti di compravendita immobiliare dell'11.05.2005 (di cui ai docc. nn. 7 e 8 di parte attrice), intervenuti tra il decuius e gli attori, in quanto dissimulanti delle donazioni in favore di e di Parte_1 Parte_2
8. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
9. spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Dott.ssa Marisella Gatti