Art. 3.
Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1 sara' approvato dal Ministro per il tesoro - sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e da pubblicare della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un delegato del Ministero del tesoro accertera' l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.
Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1 sara' approvato dal Ministro per il tesoro - sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e da pubblicare della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un delegato del Ministero del tesoro accertera' l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.