Articolo 3 della Legge 23 marzo 1952, n. 167
Articolo 2
Versione
15 aprile 1952
Art. 3.
Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1 sara' approvato dal Ministro per il tesoro - sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e da pubblicare della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Un delegato del Ministero del tesoro accertera' l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.

Entrata in vigore il 15 aprile 1952