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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1582/2024 promossa da:
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. STEFANELLI Parte_1 C.F._1
FRANCO ATTORE OPPONENTE contro (C.F.: ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata da
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. ARMIENTO MARCO P.IVA_3
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 3.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 395/24 con Parte_1 cui questo Tribunale gli ha ingiunto, in qualità di fideiussore della Controparte_4 di pagare in favore di a somma di € 52.000,00 in forza di due
[...] Controparte_1 aperture di credito in conto corrente concesse alla società (nel frattempo fallita) da parte di
(che successivamente ha ceduto il credito ad nell'ambito di una CP_5 Controparte_1 operazione di cartolarizzazione). A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- il difetto di titolarità del credito in capo ad non essendovi prova della Controparte_1 cessione in suo favore;
- la mancata prova del credito, stante l'insufficienza dell'estratto ex art. 50 TUB prodotto dalla società opposta;
- la nullità della fideiussione in quanto redatta conformemente allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, il quale, alla clausola n. 6, prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente reviviscenza di questo termine e decadenza dell'opposta per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti della debitrice principale. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita ontestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto. Controparte_1
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza, non è
1 stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 3.04.2025, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione medio tempore instaurato, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. Benché ai sensi dell'art. 276 c.p.c. la prima questione da affrontare sia quella attinente alla titolarità attiva del credito in capo ad in base al principio della ragione più Controparte_1 liquida (cfr. C. 12002/14), la causa può essere decisa sulla base della questione - pur logicamente subordinata, ma assorbente - inerente alla decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti del fideiussore per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. Sul punto si osserva quanto segue:
- l'art. 1957 comma 1 c.c. stabilisce “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- tale disposizione nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, mira a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
- la fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente il 14.11.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte da nei confronti della banca Controparte_6 contiene una clausola rubricata “Dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. prevede testualmente: “i diritti della Banca, derivanti dalla presente fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il/i fideiussore / fideiussori
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato”;
- il testo ricalca sostanzialmente la lettera dell'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI e prevede una sostanziale rinuncia del fideiussore al termine previsto dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il creditore conserva il diritto di agire nei suoi confronti anche laddove non abbia assunto alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 previsto dalla disposizione citata;
- come noto, la Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05 ha dichiarato contraria questa e altre clausole contenute nello schema ABI alla normativa antitrust;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno chiarito che la declaratoria di nullità di tali clausole per violazione della normativa antitrust, pur non travolgendo l'intero contratto di garanzia, colpisce tuttavia le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c. (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”);
- va rilevato che il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte sino all'emissione del provvedimento stesso;
2 - nel caso di specie, l'obbligo del deriverebbe da una fideiussione omnibus risalente Pt_1 al 2008, il ché non consente di presumere sic et simpliciter la nullità delle clausole conformi allo schema ABI sulla base del suddetto provvedimento, ma impone di verificare in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza;
- l'opponente ha assolto al relativo onere in quanto, a supporto dell'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust, ha allegato non solo il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia, ma anche svariati moduli standard utilizzati per le fideiussioni da altre banche presenti sul territorio nazionale, in epoca anche coeva a quella della stipulazione della garanzia per cui è causa;
- è dunque possibile ritenere che nel 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva;
- l'art. 6 della fideiussione in esame va dunque dichiarato nullo e a ciò consegue l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e del termine decadenziale di 6 mesi ivi previsto;
- in base ai principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori, competeva all'opposta dimostrare di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore principale;
- nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere che le incombeva, non avendo fornito alcuna prova sul punto: l'obbligazione garantita è scaduta il 04.06.2009, data a cui risale la risoluzione dei rapporti contrattuali fra la società e (cfr. doc. 9 Controparte_4 CP_5 allegato al ricorso monitorio), mentre la prima iniziativa di carattere giudiziale intrapresa dall'istituto di credito nei confronti della società, debitrice principale, coincide con la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare datata 12.12.2011;
- l'obbligazione fideiussoria, dunque, si è senz'altro estinta. In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. 5. Le spese di lite - comprensive di quelle relative alla mediazione - seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 - come modificati dal D.M. 147/22 - tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria, dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 395/24 di questo Tribunale;
CONDANNA l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite (comprese quelle relative alla fase di mediazione) che liquida in € 571,48 per anticipazioni, € 5.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 6/04/2025 il Giudice Francesca Malgoni
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(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. STEFANELLI Parte_1 C.F._1
FRANCO ATTORE OPPONENTE contro (C.F.: ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata da
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. ARMIENTO MARCO P.IVA_3
CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 3.04.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 395/24 con Parte_1 cui questo Tribunale gli ha ingiunto, in qualità di fideiussore della Controparte_4 di pagare in favore di a somma di € 52.000,00 in forza di due
[...] Controparte_1 aperture di credito in conto corrente concesse alla società (nel frattempo fallita) da parte di
(che successivamente ha ceduto il credito ad nell'ambito di una CP_5 Controparte_1 operazione di cartolarizzazione). A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- il difetto di titolarità del credito in capo ad non essendovi prova della Controparte_1 cessione in suo favore;
- la mancata prova del credito, stante l'insufficienza dell'estratto ex art. 50 TUB prodotto dalla società opposta;
- la nullità della fideiussione in quanto redatta conformemente allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, il quale, alla clausola n. 6, prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente reviviscenza di questo termine e decadenza dell'opposta per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti della debitrice principale. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita ontestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto. Controparte_1
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza, non è
1 stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 3.04.2025, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione medio tempore instaurato, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. Benché ai sensi dell'art. 276 c.p.c. la prima questione da affrontare sia quella attinente alla titolarità attiva del credito in capo ad in base al principio della ragione più Controparte_1 liquida (cfr. C. 12002/14), la causa può essere decisa sulla base della questione - pur logicamente subordinata, ma assorbente - inerente alla decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti del fideiussore per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. Sul punto si osserva quanto segue:
- l'art. 1957 comma 1 c.c. stabilisce “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- tale disposizione nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, mira a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
- la fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente il 14.11.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte da nei confronti della banca Controparte_6 contiene una clausola rubricata “Dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. prevede testualmente: “i diritti della Banca, derivanti dalla presente fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il/i fideiussore / fideiussori
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato”;
- il testo ricalca sostanzialmente la lettera dell'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI e prevede una sostanziale rinuncia del fideiussore al termine previsto dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il creditore conserva il diritto di agire nei suoi confronti anche laddove non abbia assunto alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 previsto dalla disposizione citata;
- come noto, la Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05 ha dichiarato contraria questa e altre clausole contenute nello schema ABI alla normativa antitrust;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno chiarito che la declaratoria di nullità di tali clausole per violazione della normativa antitrust, pur non travolgendo l'intero contratto di garanzia, colpisce tuttavia le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c. (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”);
- va rilevato che il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte sino all'emissione del provvedimento stesso;
2 - nel caso di specie, l'obbligo del deriverebbe da una fideiussione omnibus risalente Pt_1 al 2008, il ché non consente di presumere sic et simpliciter la nullità delle clausole conformi allo schema ABI sulla base del suddetto provvedimento, ma impone di verificare in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza;
- l'opponente ha assolto al relativo onere in quanto, a supporto dell'eccezione di nullità per contrasto con la normativa antitrust, ha allegato non solo il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia, ma anche svariati moduli standard utilizzati per le fideiussioni da altre banche presenti sul territorio nazionale, in epoca anche coeva a quella della stipulazione della garanzia per cui è causa;
- è dunque possibile ritenere che nel 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva;
- l'art. 6 della fideiussione in esame va dunque dichiarato nullo e a ciò consegue l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e del termine decadenziale di 6 mesi ivi previsto;
- in base ai principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori, competeva all'opposta dimostrare di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore principale;
- nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere che le incombeva, non avendo fornito alcuna prova sul punto: l'obbligazione garantita è scaduta il 04.06.2009, data a cui risale la risoluzione dei rapporti contrattuali fra la società e (cfr. doc. 9 Controparte_4 CP_5 allegato al ricorso monitorio), mentre la prima iniziativa di carattere giudiziale intrapresa dall'istituto di credito nei confronti della società, debitrice principale, coincide con la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare datata 12.12.2011;
- l'obbligazione fideiussoria, dunque, si è senz'altro estinta. In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. 5. Le spese di lite - comprensive di quelle relative alla mediazione - seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 - come modificati dal D.M. 147/22 - tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria, dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 395/24 di questo Tribunale;
CONDANNA l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite (comprese quelle relative alla fase di mediazione) che liquida in € 571,48 per anticipazioni, € 5.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 6/04/2025 il Giudice Francesca Malgoni
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