Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera di non ammissione della domanda presentata dalla società ricorrente per accedere alle agevolazioni previste dal D.L. n. 120 del 01/04/1989, convertito con L. n. 181 del 15/05/1989, per realizzare nel Comune di Calatafimi - Segesta una struttura ricettiva, area di campeggio e area attrezzata per camper e roulotte, comunicata con nota del -OMISSIS- e pervenuta tramite pec in data 08/02/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in AL e di IN S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 4.05.2023, la -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la delibera di non ammissione della domanda presentata dalla società ricorrente in data -OMISSIS- per accedere alle agevolazioni previste dal D.L. n. 120 del 01/04/1989, convertito con L. n. 181 del 15/05/1989, per realizzare nel Comune di Calatafimi - Segesta una struttura ricettiva, area di campeggio e area attrezzata per camper e roulotte.
La parte ricorrente ha precisato in fatto quanto segue:
- l’iter istruttorio della domanda di agevolazione presentata dalla -OMISSIS-era inizialmente sospeso per l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e veniva riavviato nel dicembre 2021 a seguito del reperimento di ulteriori risorse da impiegare;
- nelle more della ricordata sospensione dell’istruttoria, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, nell’ambito del procedimento promosso a carico del socio di maggioranza -OMISSIS-, in data 30/06/2021 disponeva, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 159/2011, il sequestro dell’intero capitale sociale della-OMISSIS- e del compendio aziendale costituito da diversi beni immobili;
- con provvedimento del 15 maggio 2022, l’Agenzia decideva di sospendere per sei mesi l’iter del procedimento per la concessione delle agevolazioni richieste, visto che l’amministratore giudiziario della società ricorrente, della quale il Giudice delegato aveva autorizzato la prosecuzione dell’attività, aveva conformato la volontà di accedere alle agevolazioni;
- non essendo stata revocata la misura di prevenzione patrimoniale nei successivi sei mesi, l’Agenzia ha comunicato dapprima il preavviso di rigetto “ ... essendo di fatto ancora sottoposto a sequestro l’intero capitale sociale della vostra società non è possibile, allo stato attuale, procedere nell’iter istruttorio della domanda ed attestare il soddisfacimento di tutti i criteri di valutazione previsti dall’art. 4.1 della circolare 6 agosto 2015 n. 59282 ” e infine il provvedimento del 2.02.2023 con il quale ha dichiarato inammissibile la domanda di agevolazione.
Contro il provvedimento da ultimo indicato, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 D.M. MISE 09/06/2015 – ART. 4.1 lettere da a) ad h) della CIRCOLARE n. 59282 del 06/08/2015 – IN RELAZIONE ALL’ART. 35bis D.Lgs. n. 159/2011 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI ;
2. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI – MOTIVAZIONE PERPLESSA .
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in AL nonché IN - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., il primo con atto di pura forma e quest’ultima deducendo variamente l’infondatezza del ricorso.
Con l’ordinanza n. 270/2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris .
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso appare infondato.
Con il primo motivo, la società ricorrente sostiene in primo luogo di non essere interessata dalla misura di prevenzione patrimoniale, che riguarda esclusivamente la persona fisica del socio di maggioranza (soggetto prevenuto); afferma in secondo luogo che il sequestro di prevenzione determina sì una temporanea indisponibilità dei beni, ma senza elidere del tutto la capacità di agire, atteso che l’attività di impresa viene proseguita da un amministratore giudiziario e sotto il controllo del giudice delegato, sicché non viene integrata la causa di inammissibilità indicata dall’art. 4 D.M. MISE 09/06/2015 e al punto 4 .1, lett. b), della Circolare direttoriale 6 agosto 2015 n. 59282 (“ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali ”); rileva, infine, che in ogni caso il sequestro di prevenzione è stato disposto in un momento successivo alla presentazione della domanda di agevolazione, non potendo pertanto incidere sui requisiti di ammissibilità della domanda che devono essere soddisfatti unicamente al momento della presentazione della domanda stessa.
I profili di censura sopra esposti non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
In primo luogo, occorre sottolineare che il sequestro di prevenzione, sebbene disposto nei confronti del socio di maggioranza, coinvolge l’intero capitale sociale e tutti i beni aziendali della -OMISSIS- in conformità con l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 a mente del quale “ Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ”, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’art. 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, tra i quali (lett. c) l’immissione nel possesso dei medesimi da parte dell’amministratore giudiziario con conseguente spossessamento degli stessi da parte della società.
Il sequestro, in altri termini, estende de iure i suoi effetti anche nei confronti della società, la quale si vede spossessata dei suoi beni aziendali (la cui gestione è appunto affidata a un amministratore giudiziario) sui quali, in conseguenza dell’esecuzione della misura, grava un vincolo di indisponibilità analogo a quello gravante sulle persone fisiche dei soci rispetto alle partecipazioni societarie dalle medesime possedute. La società ricorrente non può pertanto rivendicare la propria estraneità alla misura di prevenzione patrimoniale disposta nei confronti del socio di maggioranza -OMISSIS-, risentendo ex lege degli effetti connessi all’esecuzione del sequestro preventivo.
In secondo luogo, il sequestro dell’intero capitale sociale della-OMISSIS- e del compendio aziendale, disposto ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 159/2011 dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, pregiudica certamente il libero e pieno esercizio dei diritti del soggetto richiedente in virtù del vincolo di indisponibilità del patrimonio aziendale e delle partecipazioni societarie, atto a menomare la capacità di agire della società medesima, le cui scelte imprenditoriali vengono affidate a soggetti (l’amministratore giudiziario e il giudice delegato) estranei alla propria compagine societaria e struttura amministrativa.
In conseguenza del sequestro preventivo del capitale sociale e dei beni aziendali della società richiedente, viene dunque a mancare la condizione generale di ammissione ad agevolazione prevista dalla disciplina di settore. L’art. 4, D.M. MISE 09/06/2015 e il punto 4.1, lett. b), della Circolare direttoriale 6 agosto 2015 n. 59282, con previsioni di identico tenore, individuano, infatti, quale condizione di ammissione alla agevolazione da parte dei soggetti richiedenti, “ b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali ” e tale condizione – contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente – deve sussistere nel corso di tutta la procedura, e non solo al tempo della presentazione della domanda, in quanto la sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione impone la revoca dell’agevolazione, secondo il chiaro disposto dell’art. 16, comma 1, lett. a) del D.M. 09/06/2015 (a tenore del quale “ Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, e i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato risolti dal Soggetto gestore nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili ”).
D’altronde, che i requisiti e condizioni di ammissione debbano permanere nel corso dell’istruttoria tecnica ed essere presenti al momento dell’adozione del provvedimento finale trova conferma nel disposto del punto 13 della Circolare, il quale richiede espressamente una verifica delle condizioni di ammissibilità, in occasione di variazioni del soggetto beneficiario riguardanti modifiche societarie, con necessità di rinnovare l’istruttoria tecnica: tale previsione dimostra, invero, che i requisiti di ammissione devono essere posseduti dal soggetto richiedente non solo al momento della presentazione della domanda, ma nel corso dello svolgimento di tutta la procedura di finanziamento.
In definitiva, l’indisponibilità delle partecipazioni e dei beni aziendali conseguente al sequestro di prevenzione proposto nei confronti di uno dei soci, determinando il venir meno della pienezza e libertà nell’esercizio dei diritti civili, e in particolare nell’amministrazione della società, la quale passa all’amministratore giudiziario, concreta una condizione di inammissibilità all’agevolazione richiesta ai sensi dell’art. 4, D.M. MISE 09/06/2015 e del punto 4.1, lett. b), della Circolare direttoriale 6 agosto 2015 n. 59282 e impedisce l’erogazione dell’aiuto. Ciò a prescindere dalla fondatezza degli ulteriori profili ostativi evidenziati dal provvedimento impugnato, in particolare quella legata alla perdita dell’apporto di capitale privato da parte della società per l’esecuzione della misura di prevenzione a carico del socio di maggioranza, stigmatizzata con il secondo motivo di ricorso.
Tale motivo può essere dichiarato assorbito, poiché, come rileva la stessa ricorrente, si tratta di argomentazione ancillare, tesa a rafforzare il motivo principale della determinazione negativa adottata dalla Agenzia, ossia il difetto dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni statali di cui al punto 4.1, lett. b) della circolare direttoriale, di per sé sufficiente a sostenere il provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. n. 5/2015).
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., possono essere compensate nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in AL (il quale si è costituito con atto di pura forma senza produrre documentazione), mentre seguono la soccombenza nei confronti di IN e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di IN - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., che si liquidano in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, alla C.P.A. e all’I.V.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.