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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16911-2/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Nella causa n.r.g. 16911-2/2024, promossa da:
nato/a in EGITTO il Parte_1
08/12/1991, con il patrocinio dell'Avv. DHJAKU FLLANZA RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Angela Baraldi,
a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso il provvedimento con cui il Questore di Ferrara gli ha negato il riconoscimento della protezione speciale;
che nel ricorso si evidenzia che il ricorrente vive stabilmente in Italia da circa 3 anni, che ha avanzato in data 25 gennaio 2023 richiesta di protezione speciale;
di essere stato ospitato presso parenti ed amici connazionali;
di essere riuscito a farsi assumere presso la ditta in virtù di Controparte_3
contratto di lavoro a tempo determinato;
che parte resistente non si è costituita nel procedimento di merito;
che sulla prima domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva è stato dichiarato non luogo a provvedere;
che con successiva istanza il ricorrente ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in quanto, stante l'irregolarità del suo soggiorno, non ha potuto rinnovare
Pag. 1 di 3 il contratto di lavoro, scaduto in data 30.11.2024, evidenziando la disponibilità ad essere assunto da
Mona Srls;
che parte resistente non si è costituita nel presente procedimento cautelare;
rilevato che il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana: sono in Italia da 3 anni e mezzo. Ho lavorato finchè ho avuto la ricevuta. Da quando sono senza non posso più lavorare. Vivo a Cento con altre 4 persone. Ho una seria proposta di lavoro che il mio difensore ha depositato.
osserva rilevato che all'esito dell'udienza e della documentazione prodotta (segnatamente proposta di lavoro), appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave e irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente che aveva già intrapreso un serio percorso integrativo e che, allo stato, necessita di stipulare un nuovo contratto di lavoro per il quale dispone di seria proposta;
ritenuto pertanto che, secondo le valutazioni sommarie tipiche della fase cautelare e in ragione delle necessità di approfondimento istruttorio quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, anche con l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale,
l'irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato;
considerato infine che la sospensiva concessa incide sugli effetti del diniego ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio il quale dovrà pertanto ottenere la restituzione della ricevuta di presentazione dell'istanza di protezione speciale che vale come titolo provvisorio di soggiorno sino all'esito del procedimento di merito;
P.Q.M.
sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
per l'effetto dispone la restituzione del tagliandino comprovante la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente;
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.
Bologna, 9 marzo 2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice Dott. Angela Baraldi
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
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Nella causa n.r.g. 16911-2/2024, promossa da:
nato/a in EGITTO il Parte_1
08/12/1991, con il patrocinio dell'Avv. DHJAKU FLLANZA RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Angela Baraldi,
a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso il provvedimento con cui il Questore di Ferrara gli ha negato il riconoscimento della protezione speciale;
che nel ricorso si evidenzia che il ricorrente vive stabilmente in Italia da circa 3 anni, che ha avanzato in data 25 gennaio 2023 richiesta di protezione speciale;
di essere stato ospitato presso parenti ed amici connazionali;
di essere riuscito a farsi assumere presso la ditta in virtù di Controparte_3
contratto di lavoro a tempo determinato;
che parte resistente non si è costituita nel procedimento di merito;
che sulla prima domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva è stato dichiarato non luogo a provvedere;
che con successiva istanza il ricorrente ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in quanto, stante l'irregolarità del suo soggiorno, non ha potuto rinnovare
Pag. 1 di 3 il contratto di lavoro, scaduto in data 30.11.2024, evidenziando la disponibilità ad essere assunto da
Mona Srls;
che parte resistente non si è costituita nel presente procedimento cautelare;
rilevato che il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana: sono in Italia da 3 anni e mezzo. Ho lavorato finchè ho avuto la ricevuta. Da quando sono senza non posso più lavorare. Vivo a Cento con altre 4 persone. Ho una seria proposta di lavoro che il mio difensore ha depositato.
osserva rilevato che all'esito dell'udienza e della documentazione prodotta (segnatamente proposta di lavoro), appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave e irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente che aveva già intrapreso un serio percorso integrativo e che, allo stato, necessita di stipulare un nuovo contratto di lavoro per il quale dispone di seria proposta;
ritenuto pertanto che, secondo le valutazioni sommarie tipiche della fase cautelare e in ragione delle necessità di approfondimento istruttorio quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, anche con l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale,
l'irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato;
considerato infine che la sospensiva concessa incide sugli effetti del diniego ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio il quale dovrà pertanto ottenere la restituzione della ricevuta di presentazione dell'istanza di protezione speciale che vale come titolo provvisorio di soggiorno sino all'esito del procedimento di merito;
P.Q.M.
sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
per l'effetto dispone la restituzione del tagliandino comprovante la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente;
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.
Bologna, 9 marzo 2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice Dott. Angela Baraldi
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