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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/11/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria Tronci, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 858 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN EUGENIO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore. parte attrice appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
D'RI TA, con elezione di domicilio in Pulsano, alla via Paolucci, presso il difensore. parte convenuta principale
e
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONETTI VITTORIA, con elezione di P.IVA_1
domicilio in Via Sorcinelli, 53 74100 TARANTO presso il difensore. parte convenuta – appellante incidentale
Tribunale di Taranto sez. civile
e
(C.F. Controparte_3 C.F._3
parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30.10.2025, i difensori delle parti discutevano oralmente la causa, riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio e ( per brevità nel CP_1 Parte_1 CP_2 CP_2
prosieguo) dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, affinché gli stessi fossero condannati in solido al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi alle ore 18.30 del 06.11.2015 in agro di Leporano. Esponeva in dettaglio che, mentre conduceva il veicolo Audi A5, tg. DK901KB, di sua proprietà, assicurato da
, sulla strada esterna Talsano – Leporano, con direzione Leporano, veniva attinto CP_4
sulla sua parte laterale destra dalla parte anteriore destra della vettura Lancia Y, tg.
CS349AY, sprovvista di copertura assicurativa, di proprietà di , nella Parte_1
specie condotta da il quale, in uscita da un accesso privato, si Controparte_3
immetteva sulla predetta arteria stradale collidendo il suo mezzo, che, per effetto dell'urto, sbandava verso sinistra, finendo contro i bidoni della spazzatura posti a margine della strada;
pertanto, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pregiudizio, questo, stimato complessivamente in € 11.350,79.
Si costituiva , contestando l'avversa domanda nell'an e nel quantum debeatur, ed CP_2
insistendo nel suo rigetto. Nel merito, esponeva che in data 01.10.2015, ossia in epoca antecedente alla data di verificazione del sinistro, il veicolo di proprietà di Parte_1
era stato oggetto di furto (circostanza comprovata dalla denuncia sporta
[...]
Tribunale di Taranto sez. civile
dall'attore il giorno 09.10.2015 e dalla perizia negativa redatta dal suo perito fiduciario, il quale, recatosi in data 20.01.2016 presso l'abitazione della parte per ispezionare la vettura, non aveva rinvenuto la stessa, apprendendo dallo stesso che il mezzo era stato Pt_1
asportato da ignoti e non era stato ancora ritrovato, sebbene fosse stata promossa denuncia alle forze dell'ordine); rilevava, altresì, che tale veicolo risultava alienato a terzi in data 07.7.2016 e che, stando alla dinamica riferita dall'attore, i punti d'urto tra i veicoli erano incompatibili;
circostanze, queste, che, a suo avviso, gettavano ulteriori ombre sul reale accadimento dei fatti.
La stessa , in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, CP_2
formulava domanda di regresso ai sensi dell'art. 292 C.d.A., chiedendo di essere manlevata da e/o dal responsabile del sinistro, dal pagamento delle Parte_1
somme eventualmente dovute in favore del CP_1
Si costituiva in corso di causa , il quale contestava la sua responsabilità Parte_1
asserendo che la circolazione del veicolo di sua proprietà fosse avvenuta prohibente domino, circostanza che, a suo avviso, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera d, C.d.S., spostava l'obbligazione risarcitoria sulla sola impresa assicurativa designata alla gestione del Fondo
Garanzia Vittime della Strada;
a sostegno di tale tesi difensiva, esponeva che: a far data dall'1.10.2015, per via di un guasto alla batteria, la vettura, non marciante, era rimasta in sosta su via Magnaghi, strada posta nel centro abitato di Taranto;
in data 09.10.2015, il meccanico di sua fiducia, incaricato di recarsi sul posto per le riparazioni del caso, non aveva rinvenuto il mezzo;
raggiunto telefonicamente suo figlio Controparte_3
(persona che conviveva unitamente all'ex coniuge presso la casa coniugale, ove era custodita una seconda chiave del veicolo), per avere chiarimenti in ordine all'eventuale utilizzo dello stesso a sua insaputa, veniva rassicurato sul fatto che né lui, né l'ex moglie, avevano asportato tale mezzo da via Magnaghi;
pertanto, credendo che il veicolo fosse
Tribunale di Taranto sez. civile
stato oggetto di furto, aveva sporto denuncia contro ignoti;
solo in data 09.3.2016, tuttavia, suo figlio, incalzato dalle richieste di chiarimento sul reale accadimento dei fatti, aveva, poi, confessato di aver preso il veicolo e di essere rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa.
In via subordinata, il medesimo contestava la domanda attrice nell'an e Parte_1
nel quantum debeatur, ed insisteva nel suo rigetto.
Al cospetto di tali avverse difese, l'attore chiedeva ed otteneva, nel rispetto dei termini di legge, la chiamata in causa di inoltre, integrava la domanda, Controparte_3
chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido, non soltanto al risarcimento dei danni patrimoniali così come originariamente richiesti nell'atto di citazione, ma anche al risarcimento delle lesioni ed al rimborso delle spese mediche, pregiudizio, questo, quantificato complessivamente in € 3.500,00.
Dal canto suo, contestava tale ulteriore richiesta risarcitoria, nonché la CP_2
costituzione di;
inoltre, precisava la domanda di rivalsa, chiedendo che, Parte_1
in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ed Parte_1 Controparte_3
fossero condannati in solido a rivalerla delle eventuali somme dovute in favore
[...]
dell'attore.
Evocato in lite, restava contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con l'assunzione della prova testimoniale con un teste di parte attrice, nonché con l'esperimento della CTU medico-legale e della CTU meccanica.
Con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace accoglieva la domanda attrice e condannava in solido le parti convenute al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia in favore di
[...]
il giudice accoglieva anche la domanda di rivalsa e condannava in solido CP_1
Tribunale di Taranto sez. civile
ed a rimborsare le somme dovute da in Parte_1 Controparte_3 CP_2
favore dell'attore.
Avverso tale pronuncia ha promosso appello principale . Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la circolazione del veicolo prohibente domino; circostanza a suo avviso dimostrata dal quadro istruttorio assunto nel corso del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo, dolendosi ancora dell'erronea valutazione dei mezzi istruttori da parte del Giudice di Pace, censura la sentenza nella parte in cui sono stati ritenuti provati gli elementi costitutivi del fatto illecito dedotto in lite dal CP_1
Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione della CTU meccanica da parte del giudice di prime cure: a suo avviso, poiché l'ausiliario non era riuscito ad accertare la compatibilità dei danni assertivamente riportati dai veicoli, la domanda non sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda promossa da
[...]
e, in ogni caso, il rigetto della domanda di rivalsa promossa da CP_1 CP_2
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha promosso CP_2
appello incidentale.
Con i primi tre motivi di impugnazione incidentale censura la sentenza nei capi in cui il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non assicurato: a suo avviso, il giudice non ha valutato correttamente i mezzi istruttori ed ha errato nel ritenere che gli stessi avessero suffragato la dinamica del sinistro esposta dal
CP_1
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite;
statuizione a suo avviso errata.
Tribunale di Taranto sez. civile
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di entrambi i gravami e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
sebbene ritualmente evocato, è rimasto contumace anche nel Controparte_3
presente grado d'appello.
2) Sull'appello principale
L'appello principale va respinto per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è infondato: seppur con motivazione estremamente stringata, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provata la circolazione prohibente domino del veicolo in questione.
Ed invero, incombeva sull'appellante l'onere di dimostrare rigorosamente ai sensi dell'art. 2697, comma II, c.c., che la circolazione di tale vettura fosse avvenuta contro la sua volontà, circostanza che va interpretata nel senso non di circolazione “invito domino”, bensì di circolazione “prohibente domino”, dovendo cioè essere provato che questa sia avvenuta contro la volontà del proprietario e non semplicemente senza il suo consenso.
Aderendo al consolidato arresto espresso dalla Suprema Corte, si osserva che in tali casi, la parte deve dimostrare di aver diligentemente tenuto un concreto ed idoneo comportamento ostativo teso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di specifiche cautele, ossia una condotta che deve tradursi non nell'aver reso difficile la possibilità di appropriarsi del mezzo di trasporto e di metterlo in circolazione, ma in un comportamento che manifestati in modo non equivoco netta opposizione alla circolazione del mezzo (Cass. Civ. n. 16217/2013).
Ebbene, trasponendo tale principio ermeneutico al caso di specie, si ritiene che tale prova non sia stata offerta dall'appellante.
Tribunale di Taranto sez. civile
Innanzitutto, la circostanza con cui l ha dedotto l'asserita circolazione prohibente Pt_1
domino del veicolo, è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di nei verbali di causa e nella memoria integrativa del 17.4.2018 depositata dinanzi al CP_2
Giudice di Pace;
sicché, tale fatto non può ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In seconda battuta si rileva che l'appellante, cui spettava l'onere di dimostrare la contestata allegazione difensiva, non ha dimostrato alcunché, limitandosi a depositare in corso di causa la sola denuncia di furto sporta contro ignoti: tale documento, non corredato da altri mezzi istruttori, non può minimamente assolvere l'onere probatorio di cui innanzi.
In ogni caso, il fatto che una seconda chiave del veicolo fosse nella disponibilità di e dell'ex coniuge dell'appellante, esclude radicalmente che nella Controparte_3
specie il veicolo possa aver circolato prohibente domino: l'aver lasciato in uso a terzi tale chiave, al contrario, denota una condotta poco diligente, non potendosi escludere che essi, per effetto di tale detenzione, potessero in qualsiasi momento utilizzare il mezzo anche senza preavviso, ipotesi in concreto verificatasi nel caso di specie.
Infondati sono pure il secondo ed il terzo motivo, che per ragioni di connessione, vanno vagliati congiuntamente.
Rivalutando il quadro istruttorio assunto nel primo grado di causa, appare corretto ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro sia imputabile in via esclusiva al conducente del veicolo di proprietà dell'appellante.
La prova testimoniale raccolta con il teste , con dovizia di particolari e Testimone_1
senza alcuna contraddizione, ha confermato le circostanze dedotte dall'appellato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure (“Confermo la circostanza sub 1 dell'atto di citazione che la S.V. mi legge e tanto posso dire in quanto il giorno del sinistro, avvenuto i primi di novembre dell'anno 2015, erano circa le ore 18.30 ed era buio, ed io mi trovavo alla guida della mia
Tribunale di Taranto sez. civile
auto, solo in auto, e percorrevo la strada esterna Talsano/Leporano, con direzione Leporano. Seguivo
l'autovettura Audi A5 di colore nero ad una distanza di circa 15-20 mt, allorquando vedevo che dal cancello di una abitazione, posta sul lato destro della strada, avendo direzione di marcia la mia e quella dell'Audi, usciva una autovettura Lancia Y di colore grigio, che impattava l'autovettura Audi A5.
Preciso che l'impatto si verificava tra lo spigolo anteriore destro della Lancia Y e la fiancata anteriore destra della Audi A5. Dopo l'urto ricevuto, l'Audi A5 veniva sospinta e sbandava verso sinistra e andava a colpire con la sua parte anteriore sinistra dei bidoni della spazzatura posti sul lato sinistro della carreggiata dalla stessa percorsa. Nell'Audi A5 il conducente era un uomo e vi era a bordo anche un trasportato, anche uomo, di circa una trentina di anni. Nella Lancia Y grigia ho visto soltanto un ragazzo. Dopo l'impatto mi sono avvicinato agli occupanti dell'Audi A5 ed ho notato che il conducente lamentava dolori al collo ed alla spalla…Riconosco nelle foto contenute nel fascicolo di parte attrice
l'autovettura Audi A5 nera ed i danni dalla stessa riportati, nonché la Lancia Y grigia”).
Dall'esame della documentazione sanitaria versata in atti dall'appellato, risulta che in data
06.11.2015, alle ore 19.43, ossia a breve distanza di tempo dal riferito momento di accadimento del sinistro, lo stesso si è recato presso il P.S. dell'ospedale di CP_1
Taranto, nosocomio nel quale fu accettato per incidente in strada auto - auto avvenuto sulla strada Talsano Leporano – conducente con cinture di sicurezza allacciate; lo stesso referto ospedaliero indica, stando a quanto riferito dall'appellato ai sanitari, che il sinistro ebbe a verificarsi alle ore 18.30 dello stesso giorno d'accesso al P.S., così come da egli riferito negli atti di causa.
Il modulo CAI a doppia firma dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, versato in atti dallo stesso appellato, riporta, sia nella parte grafica che in quella descrittiva, la stessa dinamica dei fatti esposta in giudizio dal CP_1
La documentazione fotografica versata in atti dal medesimo appellato, non tempestivamente disconosciuta dalle altre parti di causa, ritrae la presenza di entrambi i
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veicoli su una strada periferica, arteria verosimilmente riconducibile a quella descritta dal nei suoi scritti difensivi. CP_1
La CTU medico legale ha ricondotto le lesioni accertate a carico dell'appellato al sinistro oggetto di lite.
A nulla rileva che il CTU p.i. non sia riuscito ad esprimere un Persona_1
giudizio di compatibilità dei danni dei veicoli basato sulla comparazione tra gli stessi: il veicolo di proprietà dell'appellante, nelle more, è stato alienato a terzi e non vi è in atti documentazione fotografica ritraente gli stessi (circostanza, questa, non imputabile al danneggiato); l'ausiliario, in risposta ai quesiti integrativi posti dal giudice di primo grado, ha comunque riferito, utilizzando mezzi similari ed ispezionando lo stato dei luoghi di causa, che le altezze dei punti d'urto sono teoricamente compatibili; pertanto, posto che l'appellante nulla ha dimostrato sul punto, pur essendone all'uopo tenuto ai sensi dell'art. 2697, comma II, c.c., considerato, quanto complessivamente emerso dal quadro istruttorio, deve escludersi che i danni riportati dai veicoli a seguito del sinistro siano tra loro inconciliabili.
In definitiva, acclarata la responsabilità esclusiva di alla guida del Controparte_3
veicolo non assicurato di proprietà di , va confermata nei confronti di Parte_1
entrambi sia la condanna al pagamento delle somme risarcitorie dovute in favore del danneggiato, sia la condanna a rivalere dal pagamento delle somme da questa CP_2
versate in favore di , stante la specifica richiesta promossa dalla compagnia CP_1
assicurativa ai sensi dell'art. 292 C.d.A..
3) Sull'appello incidentale
L'appello incidentale va accolto solo in minima parte per le seguenti ragioni.
Tribunale di Taranto sez. civile
I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente per ragioni di connessione, appaiono in larga parte infondati per le stesse ragioni esposte innanzi nel motivare il rigetto del secondo e del terzo motivo dell'appello principale.
Va, pertanto, ribadito che in base al quadro istruttorio assunto nel corso del giudizio di primo grado, la responsabilità del sinistro in esame va ascritta al conducente del veicolo non assicurato.
Occorre aggiungere che le censure copiosamente promosse sul punto da CP_2
appaiono mere congetture non suffragate da alcun elemento istruttorio;
pertanto, esse risultano decisamente infondate.
Sul punto si osserva, altresì, che le controdeduzioni alla bozza della CTU meccanica a firma del suo consulente tecnico di parte, Ing. , e le ulteriori perizie tecniche Persona_2
allegate al suo fascicolo di parte, valutabili solo come allegazioni difensive di parte, non hanno alcun valore istruttorio e non sono idonee a sovvertire il quadro probatorio assunto nel giudizio di primo grado, che, si ripete, appare univoco nel suffragare la domanda promossa dal CP_1
Per altro verso, l'eccepito inutilizzo delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato è stato seccamente smentito dal CTU medico-legale Dott. l'ausiliario, in risposta Per_3
ai chiarimenti posti dal giudice di prime cure, ha confermato la compatibilità delle accertate lesioni con l'uso di tale misura di ritenzione.
Pertanto, posto che il veicolo di proprietà dell' è risultato non assicurato Pt_1
(circostanza acclarata nella sentenza di primo grado e non censurata dagli appellanti),
, in qualità di impresa tenuta alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della CP_2
Strada sul territorio pugliese, ai sensi dell'art. 283, comma I, lettera b, C.d.A., è tenuta - in solido alle altre parti soccombenti - a risarcire i danni subiti da . CP_1
Tribunale di Taranto sez. civile
L'unica censura meritevole di accoglimento è quella con cui ha lamentato CP_2
l'erronea liquidazione del danno da fermo tecnico in favore dell'appellato.
Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass. Civ. n.
27343/2024; Cass. Civ. n. 32946/2024); circostanze, queste, non allegate e non provate dal CP_1
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dal risarcimento del danno patrimoniale subito dal veicolo va sottratta la somma di € 140,00, così avendosi € 7.155,57, importo sul quale maturano rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro secondo i criteri di calcolo previsti dalla nota pronuncia di legittimità Cass. Civ. n. 1712/1995.
Per effetto dell'accoglimento di tale censura, va conseguentemente CP_1
condannato a restituire in favore di gli eventuali maggiori importi ricevuti da CP_2
quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
Essendo invece infondate le restanti doglianze promosse da , gli altri importi CP_2
liquidati in favore dell'appellato nella gravata sentenza, vanno integralmente confermati.
Il quarto motivo del gravame incidentale è parimenti infondato, avendo il giudice di prime cure fatto corretta applicazione del principio di soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., e per l'effetto condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite e di
CTU.
Tribunale di Taranto sez. civile
4) Sulle spese di lite
La statuizione sulle spese di lite prevista nella sentenza impugnata va confermata anche a seguito della parziale riforma della stessa, atteso il minimo accoglimento del gravame incidentale e la riduzione di soli € 140,00 del decisum.
Per quel che riguarda il presente grado d'appello, l'appellante principale va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di e di , tenuto conto della CP_2 CP_1
infondatezza del gravame.
La minima fondatezza dell'appello incidentale costituisce, invece, giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra e . CP_2 CP_1
Al rigetto del gravame principale segue l'ulteriore condanna dell'appellante al pagamento della somma pari al contributo unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, norma applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• rigetta l'appello principale;
• accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in riforma della impugnata sentenza, ridetermina in € 9.546,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, la somma dovuta da in favore di a titolo di danno CP_2 CP_1 patrimoniale al veicolo;
• conferma nel resto l'impugnata sentenza;
• condanna a rimborsare ad gli eventuali maggiori CP_1 CP_2 importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado;
Tribunale di Taranto sez. civile
• condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap;
• condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_2 di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap;
• compensa integralmente le spese di lite del presente grado d'appello tra CP_2
e ;
[...] CP_1
• condanna , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 Parte_1 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 237,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per la introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Taranto, in data 10/11/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria Tronci, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 858 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN EUGENIO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore. parte attrice appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
D'RI TA, con elezione di domicilio in Pulsano, alla via Paolucci, presso il difensore. parte convenuta principale
e
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONETTI VITTORIA, con elezione di P.IVA_1
domicilio in Via Sorcinelli, 53 74100 TARANTO presso il difensore. parte convenuta – appellante incidentale
Tribunale di Taranto sez. civile
e
(C.F. Controparte_3 C.F._3
parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30.10.2025, i difensori delle parti discutevano oralmente la causa, riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio e ( per brevità nel CP_1 Parte_1 CP_2 CP_2
prosieguo) dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, affinché gli stessi fossero condannati in solido al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi alle ore 18.30 del 06.11.2015 in agro di Leporano. Esponeva in dettaglio che, mentre conduceva il veicolo Audi A5, tg. DK901KB, di sua proprietà, assicurato da
, sulla strada esterna Talsano – Leporano, con direzione Leporano, veniva attinto CP_4
sulla sua parte laterale destra dalla parte anteriore destra della vettura Lancia Y, tg.
CS349AY, sprovvista di copertura assicurativa, di proprietà di , nella Parte_1
specie condotta da il quale, in uscita da un accesso privato, si Controparte_3
immetteva sulla predetta arteria stradale collidendo il suo mezzo, che, per effetto dell'urto, sbandava verso sinistra, finendo contro i bidoni della spazzatura posti a margine della strada;
pertanto, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pregiudizio, questo, stimato complessivamente in € 11.350,79.
Si costituiva , contestando l'avversa domanda nell'an e nel quantum debeatur, ed CP_2
insistendo nel suo rigetto. Nel merito, esponeva che in data 01.10.2015, ossia in epoca antecedente alla data di verificazione del sinistro, il veicolo di proprietà di Parte_1
era stato oggetto di furto (circostanza comprovata dalla denuncia sporta
[...]
Tribunale di Taranto sez. civile
dall'attore il giorno 09.10.2015 e dalla perizia negativa redatta dal suo perito fiduciario, il quale, recatosi in data 20.01.2016 presso l'abitazione della parte per ispezionare la vettura, non aveva rinvenuto la stessa, apprendendo dallo stesso che il mezzo era stato Pt_1
asportato da ignoti e non era stato ancora ritrovato, sebbene fosse stata promossa denuncia alle forze dell'ordine); rilevava, altresì, che tale veicolo risultava alienato a terzi in data 07.7.2016 e che, stando alla dinamica riferita dall'attore, i punti d'urto tra i veicoli erano incompatibili;
circostanze, queste, che, a suo avviso, gettavano ulteriori ombre sul reale accadimento dei fatti.
La stessa , in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, CP_2
formulava domanda di regresso ai sensi dell'art. 292 C.d.A., chiedendo di essere manlevata da e/o dal responsabile del sinistro, dal pagamento delle Parte_1
somme eventualmente dovute in favore del CP_1
Si costituiva in corso di causa , il quale contestava la sua responsabilità Parte_1
asserendo che la circolazione del veicolo di sua proprietà fosse avvenuta prohibente domino, circostanza che, a suo avviso, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera d, C.d.S., spostava l'obbligazione risarcitoria sulla sola impresa assicurativa designata alla gestione del Fondo
Garanzia Vittime della Strada;
a sostegno di tale tesi difensiva, esponeva che: a far data dall'1.10.2015, per via di un guasto alla batteria, la vettura, non marciante, era rimasta in sosta su via Magnaghi, strada posta nel centro abitato di Taranto;
in data 09.10.2015, il meccanico di sua fiducia, incaricato di recarsi sul posto per le riparazioni del caso, non aveva rinvenuto il mezzo;
raggiunto telefonicamente suo figlio Controparte_3
(persona che conviveva unitamente all'ex coniuge presso la casa coniugale, ove era custodita una seconda chiave del veicolo), per avere chiarimenti in ordine all'eventuale utilizzo dello stesso a sua insaputa, veniva rassicurato sul fatto che né lui, né l'ex moglie, avevano asportato tale mezzo da via Magnaghi;
pertanto, credendo che il veicolo fosse
Tribunale di Taranto sez. civile
stato oggetto di furto, aveva sporto denuncia contro ignoti;
solo in data 09.3.2016, tuttavia, suo figlio, incalzato dalle richieste di chiarimento sul reale accadimento dei fatti, aveva, poi, confessato di aver preso il veicolo e di essere rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa.
In via subordinata, il medesimo contestava la domanda attrice nell'an e Parte_1
nel quantum debeatur, ed insisteva nel suo rigetto.
Al cospetto di tali avverse difese, l'attore chiedeva ed otteneva, nel rispetto dei termini di legge, la chiamata in causa di inoltre, integrava la domanda, Controparte_3
chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido, non soltanto al risarcimento dei danni patrimoniali così come originariamente richiesti nell'atto di citazione, ma anche al risarcimento delle lesioni ed al rimborso delle spese mediche, pregiudizio, questo, quantificato complessivamente in € 3.500,00.
Dal canto suo, contestava tale ulteriore richiesta risarcitoria, nonché la CP_2
costituzione di;
inoltre, precisava la domanda di rivalsa, chiedendo che, Parte_1
in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ed Parte_1 Controparte_3
fossero condannati in solido a rivalerla delle eventuali somme dovute in favore
[...]
dell'attore.
Evocato in lite, restava contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con l'assunzione della prova testimoniale con un teste di parte attrice, nonché con l'esperimento della CTU medico-legale e della CTU meccanica.
Con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace accoglieva la domanda attrice e condannava in solido le parti convenute al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia in favore di
[...]
il giudice accoglieva anche la domanda di rivalsa e condannava in solido CP_1
Tribunale di Taranto sez. civile
ed a rimborsare le somme dovute da in Parte_1 Controparte_3 CP_2
favore dell'attore.
Avverso tale pronuncia ha promosso appello principale . Parte_1
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la circolazione del veicolo prohibente domino; circostanza a suo avviso dimostrata dal quadro istruttorio assunto nel corso del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo, dolendosi ancora dell'erronea valutazione dei mezzi istruttori da parte del Giudice di Pace, censura la sentenza nella parte in cui sono stati ritenuti provati gli elementi costitutivi del fatto illecito dedotto in lite dal CP_1
Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione della CTU meccanica da parte del giudice di prime cure: a suo avviso, poiché l'ausiliario non era riuscito ad accertare la compatibilità dei danni assertivamente riportati dai veicoli, la domanda non sarebbe stata meritevole di accoglimento.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda promossa da
[...]
e, in ogni caso, il rigetto della domanda di rivalsa promossa da CP_1 CP_2
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha promosso CP_2
appello incidentale.
Con i primi tre motivi di impugnazione incidentale censura la sentenza nei capi in cui il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non assicurato: a suo avviso, il giudice non ha valutato correttamente i mezzi istruttori ed ha errato nel ritenere che gli stessi avessero suffragato la dinamica del sinistro esposta dal
CP_1
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite;
statuizione a suo avviso errata.
Tribunale di Taranto sez. civile
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di entrambi i gravami e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
sebbene ritualmente evocato, è rimasto contumace anche nel Controparte_3
presente grado d'appello.
2) Sull'appello principale
L'appello principale va respinto per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è infondato: seppur con motivazione estremamente stringata, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provata la circolazione prohibente domino del veicolo in questione.
Ed invero, incombeva sull'appellante l'onere di dimostrare rigorosamente ai sensi dell'art. 2697, comma II, c.c., che la circolazione di tale vettura fosse avvenuta contro la sua volontà, circostanza che va interpretata nel senso non di circolazione “invito domino”, bensì di circolazione “prohibente domino”, dovendo cioè essere provato che questa sia avvenuta contro la volontà del proprietario e non semplicemente senza il suo consenso.
Aderendo al consolidato arresto espresso dalla Suprema Corte, si osserva che in tali casi, la parte deve dimostrare di aver diligentemente tenuto un concreto ed idoneo comportamento ostativo teso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di specifiche cautele, ossia una condotta che deve tradursi non nell'aver reso difficile la possibilità di appropriarsi del mezzo di trasporto e di metterlo in circolazione, ma in un comportamento che manifestati in modo non equivoco netta opposizione alla circolazione del mezzo (Cass. Civ. n. 16217/2013).
Ebbene, trasponendo tale principio ermeneutico al caso di specie, si ritiene che tale prova non sia stata offerta dall'appellante.
Tribunale di Taranto sez. civile
Innanzitutto, la circostanza con cui l ha dedotto l'asserita circolazione prohibente Pt_1
domino del veicolo, è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di nei verbali di causa e nella memoria integrativa del 17.4.2018 depositata dinanzi al CP_2
Giudice di Pace;
sicché, tale fatto non può ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In seconda battuta si rileva che l'appellante, cui spettava l'onere di dimostrare la contestata allegazione difensiva, non ha dimostrato alcunché, limitandosi a depositare in corso di causa la sola denuncia di furto sporta contro ignoti: tale documento, non corredato da altri mezzi istruttori, non può minimamente assolvere l'onere probatorio di cui innanzi.
In ogni caso, il fatto che una seconda chiave del veicolo fosse nella disponibilità di e dell'ex coniuge dell'appellante, esclude radicalmente che nella Controparte_3
specie il veicolo possa aver circolato prohibente domino: l'aver lasciato in uso a terzi tale chiave, al contrario, denota una condotta poco diligente, non potendosi escludere che essi, per effetto di tale detenzione, potessero in qualsiasi momento utilizzare il mezzo anche senza preavviso, ipotesi in concreto verificatasi nel caso di specie.
Infondati sono pure il secondo ed il terzo motivo, che per ragioni di connessione, vanno vagliati congiuntamente.
Rivalutando il quadro istruttorio assunto nel primo grado di causa, appare corretto ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro sia imputabile in via esclusiva al conducente del veicolo di proprietà dell'appellante.
La prova testimoniale raccolta con il teste , con dovizia di particolari e Testimone_1
senza alcuna contraddizione, ha confermato le circostanze dedotte dall'appellato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure (“Confermo la circostanza sub 1 dell'atto di citazione che la S.V. mi legge e tanto posso dire in quanto il giorno del sinistro, avvenuto i primi di novembre dell'anno 2015, erano circa le ore 18.30 ed era buio, ed io mi trovavo alla guida della mia
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auto, solo in auto, e percorrevo la strada esterna Talsano/Leporano, con direzione Leporano. Seguivo
l'autovettura Audi A5 di colore nero ad una distanza di circa 15-20 mt, allorquando vedevo che dal cancello di una abitazione, posta sul lato destro della strada, avendo direzione di marcia la mia e quella dell'Audi, usciva una autovettura Lancia Y di colore grigio, che impattava l'autovettura Audi A5.
Preciso che l'impatto si verificava tra lo spigolo anteriore destro della Lancia Y e la fiancata anteriore destra della Audi A5. Dopo l'urto ricevuto, l'Audi A5 veniva sospinta e sbandava verso sinistra e andava a colpire con la sua parte anteriore sinistra dei bidoni della spazzatura posti sul lato sinistro della carreggiata dalla stessa percorsa. Nell'Audi A5 il conducente era un uomo e vi era a bordo anche un trasportato, anche uomo, di circa una trentina di anni. Nella Lancia Y grigia ho visto soltanto un ragazzo. Dopo l'impatto mi sono avvicinato agli occupanti dell'Audi A5 ed ho notato che il conducente lamentava dolori al collo ed alla spalla…Riconosco nelle foto contenute nel fascicolo di parte attrice
l'autovettura Audi A5 nera ed i danni dalla stessa riportati, nonché la Lancia Y grigia”).
Dall'esame della documentazione sanitaria versata in atti dall'appellato, risulta che in data
06.11.2015, alle ore 19.43, ossia a breve distanza di tempo dal riferito momento di accadimento del sinistro, lo stesso si è recato presso il P.S. dell'ospedale di CP_1
Taranto, nosocomio nel quale fu accettato per incidente in strada auto - auto avvenuto sulla strada Talsano Leporano – conducente con cinture di sicurezza allacciate; lo stesso referto ospedaliero indica, stando a quanto riferito dall'appellato ai sanitari, che il sinistro ebbe a verificarsi alle ore 18.30 dello stesso giorno d'accesso al P.S., così come da egli riferito negli atti di causa.
Il modulo CAI a doppia firma dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, versato in atti dallo stesso appellato, riporta, sia nella parte grafica che in quella descrittiva, la stessa dinamica dei fatti esposta in giudizio dal CP_1
La documentazione fotografica versata in atti dal medesimo appellato, non tempestivamente disconosciuta dalle altre parti di causa, ritrae la presenza di entrambi i
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veicoli su una strada periferica, arteria verosimilmente riconducibile a quella descritta dal nei suoi scritti difensivi. CP_1
La CTU medico legale ha ricondotto le lesioni accertate a carico dell'appellato al sinistro oggetto di lite.
A nulla rileva che il CTU p.i. non sia riuscito ad esprimere un Persona_1
giudizio di compatibilità dei danni dei veicoli basato sulla comparazione tra gli stessi: il veicolo di proprietà dell'appellante, nelle more, è stato alienato a terzi e non vi è in atti documentazione fotografica ritraente gli stessi (circostanza, questa, non imputabile al danneggiato); l'ausiliario, in risposta ai quesiti integrativi posti dal giudice di primo grado, ha comunque riferito, utilizzando mezzi similari ed ispezionando lo stato dei luoghi di causa, che le altezze dei punti d'urto sono teoricamente compatibili; pertanto, posto che l'appellante nulla ha dimostrato sul punto, pur essendone all'uopo tenuto ai sensi dell'art. 2697, comma II, c.c., considerato, quanto complessivamente emerso dal quadro istruttorio, deve escludersi che i danni riportati dai veicoli a seguito del sinistro siano tra loro inconciliabili.
In definitiva, acclarata la responsabilità esclusiva di alla guida del Controparte_3
veicolo non assicurato di proprietà di , va confermata nei confronti di Parte_1
entrambi sia la condanna al pagamento delle somme risarcitorie dovute in favore del danneggiato, sia la condanna a rivalere dal pagamento delle somme da questa CP_2
versate in favore di , stante la specifica richiesta promossa dalla compagnia CP_1
assicurativa ai sensi dell'art. 292 C.d.A..
3) Sull'appello incidentale
L'appello incidentale va accolto solo in minima parte per le seguenti ragioni.
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I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente per ragioni di connessione, appaiono in larga parte infondati per le stesse ragioni esposte innanzi nel motivare il rigetto del secondo e del terzo motivo dell'appello principale.
Va, pertanto, ribadito che in base al quadro istruttorio assunto nel corso del giudizio di primo grado, la responsabilità del sinistro in esame va ascritta al conducente del veicolo non assicurato.
Occorre aggiungere che le censure copiosamente promosse sul punto da CP_2
appaiono mere congetture non suffragate da alcun elemento istruttorio;
pertanto, esse risultano decisamente infondate.
Sul punto si osserva, altresì, che le controdeduzioni alla bozza della CTU meccanica a firma del suo consulente tecnico di parte, Ing. , e le ulteriori perizie tecniche Persona_2
allegate al suo fascicolo di parte, valutabili solo come allegazioni difensive di parte, non hanno alcun valore istruttorio e non sono idonee a sovvertire il quadro probatorio assunto nel giudizio di primo grado, che, si ripete, appare univoco nel suffragare la domanda promossa dal CP_1
Per altro verso, l'eccepito inutilizzo delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato è stato seccamente smentito dal CTU medico-legale Dott. l'ausiliario, in risposta Per_3
ai chiarimenti posti dal giudice di prime cure, ha confermato la compatibilità delle accertate lesioni con l'uso di tale misura di ritenzione.
Pertanto, posto che il veicolo di proprietà dell' è risultato non assicurato Pt_1
(circostanza acclarata nella sentenza di primo grado e non censurata dagli appellanti),
, in qualità di impresa tenuta alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della CP_2
Strada sul territorio pugliese, ai sensi dell'art. 283, comma I, lettera b, C.d.A., è tenuta - in solido alle altre parti soccombenti - a risarcire i danni subiti da . CP_1
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L'unica censura meritevole di accoglimento è quella con cui ha lamentato CP_2
l'erronea liquidazione del danno da fermo tecnico in favore dell'appellato.
Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass. Civ. n.
27343/2024; Cass. Civ. n. 32946/2024); circostanze, queste, non allegate e non provate dal CP_1
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dal risarcimento del danno patrimoniale subito dal veicolo va sottratta la somma di € 140,00, così avendosi € 7.155,57, importo sul quale maturano rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro secondo i criteri di calcolo previsti dalla nota pronuncia di legittimità Cass. Civ. n. 1712/1995.
Per effetto dell'accoglimento di tale censura, va conseguentemente CP_1
condannato a restituire in favore di gli eventuali maggiori importi ricevuti da CP_2
quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
Essendo invece infondate le restanti doglianze promosse da , gli altri importi CP_2
liquidati in favore dell'appellato nella gravata sentenza, vanno integralmente confermati.
Il quarto motivo del gravame incidentale è parimenti infondato, avendo il giudice di prime cure fatto corretta applicazione del principio di soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., e per l'effetto condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite e di
CTU.
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4) Sulle spese di lite
La statuizione sulle spese di lite prevista nella sentenza impugnata va confermata anche a seguito della parziale riforma della stessa, atteso il minimo accoglimento del gravame incidentale e la riduzione di soli € 140,00 del decisum.
Per quel che riguarda il presente grado d'appello, l'appellante principale va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di e di , tenuto conto della CP_2 CP_1
infondatezza del gravame.
La minima fondatezza dell'appello incidentale costituisce, invece, giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra e . CP_2 CP_1
Al rigetto del gravame principale segue l'ulteriore condanna dell'appellante al pagamento della somma pari al contributo unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, norma applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• rigetta l'appello principale;
• accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in riforma della impugnata sentenza, ridetermina in € 9.546,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, la somma dovuta da in favore di a titolo di danno CP_2 CP_1 patrimoniale al veicolo;
• conferma nel resto l'impugnata sentenza;
• condanna a rimborsare ad gli eventuali maggiori CP_1 CP_2 importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado;
Tribunale di Taranto sez. civile
• condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap;
• condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_2 di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap;
• compensa integralmente le spese di lite del presente grado d'appello tra CP_2
e ;
[...] CP_1
• condanna , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 Parte_1 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 237,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per la introduzione del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Taranto, in data 10/11/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile