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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/12/2024, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 678/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 21.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute
Conclusioni:
Per la parte ricorrente : “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_1 ricorrente a percepire € 4.724,09 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta Controparte_1 somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.07.2022 docente alle Parte_1 dipendenze del , chiedeva di accertare e Controparte_1 dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per l'attività di docente prestata in favore dell'amministrazione convenuta, durante gli anni scolastici dal 2016 al 2022, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione della somma complessiva di € 4.724,09.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato, in tale periodo, attività di docente in forza di ripetuti contratti a termine, stipulati fino al 30 giugno, e di non aver fruito di tutte le ferie maturate. Ed invero, riferiva di non aver fruito di
5,67 giorni di ferie nell'a.s. 2016/2018; di 13,08 giorni nell'a.s. 2017/2018; di
11,67 giorni nell'a.s. 2018/2019; di 14,08 giorni nell'a.s. 2019/2020; di 15,08 giorni nell'a.s. 2020/2021; di 14,75 nell'a.s. 2021/2022.
La ricorrente citava l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE in combinato disposto all'art. 31, par. 2 della Carta UE, rilevando come il diritto alle ferie annuali - collocato tra i principi fondamentali del diritto sociale dell'Unione - non potesse estinguersi alla fine del rapporto di lavoro, potendo le ferie essere commutate in denaro in caso di cessazione del rapporto. Sottolineava che il personale docente dovesse fruire delle ferie dei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali, che per la parte rimanente dell'anno la fruizione fosse limitata a un periodo di sei giornate lavorative (art. 1, comma 54, l.
228/2012 e art. 13, comma 8, CCNL del 2007) e che solo il personale precario avesse diritto alla monetizzazione delle ferie non godute limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui, previa richiesta, è autorizzato dal dirigente scolastico a fruirne nei periodi in cui tale fruizione è
Pag. 2 di 8 consentita, ossia durante la sospensione delle lezioni (art. 1, comma 55, l.
228/2012. Infine, applicando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e l'orientamento dei giudici di legittimità, poiché non aveva ricevuto invito a fruire delle ferie restanti né era stato informato dell'eventuale perdita dei giorni di ferie alla cessazione del rapporto, riferiva che doveva considerarsi regolarmente in servizio, così conservando il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate residue non godute.
3. Non si è costituito in giudizio il , di cui ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16.11.2022.
4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 21.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
6. Al fine di valutare la fondatezza delle domande, occorre prendere le mosse dal quadro normativo interno di riferimento, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina relativa alla monetizzazione delle ferie non godute per il personale scolastico.
7. L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore a partire dall'anno scolastico
2012/2013, ha sottoposto il personale assunto a tempo determinato alla medesima disciplina normativa e contrattuale in tema di fruizione delle ferie applicabile per i docenti di ruolo, precisando, al comma 2, la proporzionalità delle ferie al servizio prestato dal docente non di ruolo, la non obbligatorietà di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, infine, la monetizzazione delle ferie non godute durante il rapporto a tempo determinato, per la durata che non consente la fruizione ovvero perché il docente non ne ha chiesto la fruizione durante i periodi di sospensione (“
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro,
Pag. 3 di 8 le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”).
Successivamente, con l'intervento del d.l. n. 95/2012, conv. con mod. della l.
135/2012 (“decreto legge spending review”, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), all'art. 5, comma 8, è stato introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
Il citato articolo è stato poi modificato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228/2012, cd. Legge di stabilità, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. In particolare, viene introdotta una deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola al tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ossia il periodo in cui sono sospese le lezioni (in passato “l'attività didattica”, ai sensi dell'art. 13 del CCNL citato) e i docenti non siano impegnati in altro tipo di attività scolastica.
La medesima legge, prosegue all'art, 1 comma 54, prevedendo la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente – compresi i docenti a termine - nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione delle ferie “per un
Pag. 4 di 8 periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
In tal senso, è venuto meno l'obbligo, di cui all'art. 19 CCNL di categoria, di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013, si prevede l'inderogabilità della disciplina delineata dai precedenti commi 54 e 55, da parte dei dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
dunque, eventuali clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate a partire dall'01.09.2013.
8. In virtù della nuova disciplina, legislativa concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, al docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche è riconosciuto il diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nell'anno scolastico in ragione della sospensione e del numero di giorni fruiti su domanda. Infatti, il personale docente è stato sottoposto alla disciplina precedente - all'obbligo di godere anche d'ufficio delle ferie e al divieto di monetizzazione - solo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della l. 135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012 e l'intervento del legislatore con la l. n. 228/2012.
9. Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con
Pag. 5 di 8 espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5, comma 6, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2 della
Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (da ultimo Cass. Civ., ordinanza del 17/6/2024, n. 16175; Cass. Civ., Sez. Lav,
15/5/2024, n. 13440).
10. Ne consegue che, in assenza di espressa richiesta del docente di fruire delle ferie tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno ovvero in assenza di provvedimento adottato dal dirigente scolastico, nel quale si informa il docente che la mancata accettazione dell'invito a fruire delle ferie si traduce in perdita delle ferie stesse, si esclude che i docenti cd. “precari” possano essere considerati automaticamente in ferie.
11. Al docente, in tali casi, va riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
12. Quanto all'onere probatorio, stante la domanda avente oggetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, spetta al lavoratore che agisce in giudizio dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (si veda Cass. Civ., Sez. Lav.,
09.03.2021, n. 6493).
13. Fatta tale digressione normativa, va valutato nel caso di specie la situazione personale della ricorrente.
La ricorrente ha effettuato il calcolo dei numeri di giorni di ferie non goduti facendo applicazione della normativa di legge, sottraendo, per ogni anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturato - in relazione
Pag. 6 di 8 alla durata del servizio prestato – i giorni in cui le lezioni erano sospese sulla base del calendario scolastico regionale.
14. Il conteggio effettuato – che va analizzato tenendo in considerazione lo stato matricolare prodotto – tiene conto anche dei giorni di festività soppresse. Sul punto, va rammentato che è possibile la monetizzazione delle festività soppresse, atteso che la docente a tempo determinato non potrebbe fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non presta servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie, per cui vanno tenuti conto ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva.
15. Alla luce di quanto sinora esposto, per gli anni scolastici dal 2016 al 2021, la docente ha diritto al riconoscimento del diritto all'indennità sostitutive per ferie maturate e non godute, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione della somma di 4.724,09 euro, oltre interessi
[...]
legali dal dovuto al soldo effettivo e nei limiti del divieto di cumulo ex legge
724/1994.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 ed € 5.200), ridotti della metà ex art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della serialità del contenzioso in materia.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva Parte_1
di ferie non godute per gli anni scolastici dal 2016 al 2021;
➢ condanna, per l'effetto, il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, della somma complessiva di € 4.724,09, a titolo di ferie non
Pag. 7 di 8 godute per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al soldo effettivo, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 1.029,50, oltre spese generali, cpa e Iva, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 05.11.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 678/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 21.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute
Conclusioni:
Per la parte ricorrente : “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_1 ricorrente a percepire € 4.724,09 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta Controparte_1 somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.07.2022 docente alle Parte_1 dipendenze del , chiedeva di accertare e Controparte_1 dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per l'attività di docente prestata in favore dell'amministrazione convenuta, durante gli anni scolastici dal 2016 al 2022, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione della somma complessiva di € 4.724,09.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato, in tale periodo, attività di docente in forza di ripetuti contratti a termine, stipulati fino al 30 giugno, e di non aver fruito di tutte le ferie maturate. Ed invero, riferiva di non aver fruito di
5,67 giorni di ferie nell'a.s. 2016/2018; di 13,08 giorni nell'a.s. 2017/2018; di
11,67 giorni nell'a.s. 2018/2019; di 14,08 giorni nell'a.s. 2019/2020; di 15,08 giorni nell'a.s. 2020/2021; di 14,75 nell'a.s. 2021/2022.
La ricorrente citava l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE in combinato disposto all'art. 31, par. 2 della Carta UE, rilevando come il diritto alle ferie annuali - collocato tra i principi fondamentali del diritto sociale dell'Unione - non potesse estinguersi alla fine del rapporto di lavoro, potendo le ferie essere commutate in denaro in caso di cessazione del rapporto. Sottolineava che il personale docente dovesse fruire delle ferie dei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali, che per la parte rimanente dell'anno la fruizione fosse limitata a un periodo di sei giornate lavorative (art. 1, comma 54, l.
228/2012 e art. 13, comma 8, CCNL del 2007) e che solo il personale precario avesse diritto alla monetizzazione delle ferie non godute limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui, previa richiesta, è autorizzato dal dirigente scolastico a fruirne nei periodi in cui tale fruizione è
Pag. 2 di 8 consentita, ossia durante la sospensione delle lezioni (art. 1, comma 55, l.
228/2012. Infine, applicando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e l'orientamento dei giudici di legittimità, poiché non aveva ricevuto invito a fruire delle ferie restanti né era stato informato dell'eventuale perdita dei giorni di ferie alla cessazione del rapporto, riferiva che doveva considerarsi regolarmente in servizio, così conservando il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate residue non godute.
3. Non si è costituito in giudizio il , di cui ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16.11.2022.
4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 21.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
6. Al fine di valutare la fondatezza delle domande, occorre prendere le mosse dal quadro normativo interno di riferimento, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina relativa alla monetizzazione delle ferie non godute per il personale scolastico.
7. L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore a partire dall'anno scolastico
2012/2013, ha sottoposto il personale assunto a tempo determinato alla medesima disciplina normativa e contrattuale in tema di fruizione delle ferie applicabile per i docenti di ruolo, precisando, al comma 2, la proporzionalità delle ferie al servizio prestato dal docente non di ruolo, la non obbligatorietà di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, infine, la monetizzazione delle ferie non godute durante il rapporto a tempo determinato, per la durata che non consente la fruizione ovvero perché il docente non ne ha chiesto la fruizione durante i periodi di sospensione (“
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del
1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro,
Pag. 3 di 8 le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”).
Successivamente, con l'intervento del d.l. n. 95/2012, conv. con mod. della l.
135/2012 (“decreto legge spending review”, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), all'art. 5, comma 8, è stato introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
Il citato articolo è stato poi modificato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228/2012, cd. Legge di stabilità, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. In particolare, viene introdotta una deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola al tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ossia il periodo in cui sono sospese le lezioni (in passato “l'attività didattica”, ai sensi dell'art. 13 del CCNL citato) e i docenti non siano impegnati in altro tipo di attività scolastica.
La medesima legge, prosegue all'art, 1 comma 54, prevedendo la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente – compresi i docenti a termine - nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione delle ferie “per un
Pag. 4 di 8 periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
In tal senso, è venuto meno l'obbligo, di cui all'art. 19 CCNL di categoria, di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini, gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale, compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013, si prevede l'inderogabilità della disciplina delineata dai precedenti commi 54 e 55, da parte dei dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
dunque, eventuali clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate a partire dall'01.09.2013.
8. In virtù della nuova disciplina, legislativa concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, al docente con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche è riconosciuto il diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati nell'anno scolastico e, come sottraendi dell'operazione, sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nell'anno scolastico in ragione della sospensione e del numero di giorni fruiti su domanda. Infatti, il personale docente è stato sottoposto alla disciplina precedente - all'obbligo di godere anche d'ufficio delle ferie e al divieto di monetizzazione - solo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della l. 135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012 e l'intervento del legislatore con la l. n. 228/2012.
9. Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con
Pag. 5 di 8 espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5, comma 6, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2 della
Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (da ultimo Cass. Civ., ordinanza del 17/6/2024, n. 16175; Cass. Civ., Sez. Lav,
15/5/2024, n. 13440).
10. Ne consegue che, in assenza di espressa richiesta del docente di fruire delle ferie tra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno ovvero in assenza di provvedimento adottato dal dirigente scolastico, nel quale si informa il docente che la mancata accettazione dell'invito a fruire delle ferie si traduce in perdita delle ferie stesse, si esclude che i docenti cd. “precari” possano essere considerati automaticamente in ferie.
11. Al docente, in tali casi, va riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
12. Quanto all'onere probatorio, stante la domanda avente oggetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, spetta al lavoratore che agisce in giudizio dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (si veda Cass. Civ., Sez. Lav.,
09.03.2021, n. 6493).
13. Fatta tale digressione normativa, va valutato nel caso di specie la situazione personale della ricorrente.
La ricorrente ha effettuato il calcolo dei numeri di giorni di ferie non goduti facendo applicazione della normativa di legge, sottraendo, per ogni anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturato - in relazione
Pag. 6 di 8 alla durata del servizio prestato – i giorni in cui le lezioni erano sospese sulla base del calendario scolastico regionale.
14. Il conteggio effettuato – che va analizzato tenendo in considerazione lo stato matricolare prodotto – tiene conto anche dei giorni di festività soppresse. Sul punto, va rammentato che è possibile la monetizzazione delle festività soppresse, atteso che la docente a tempo determinato non potrebbe fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non presta servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie, per cui vanno tenuti conto ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva.
15. Alla luce di quanto sinora esposto, per gli anni scolastici dal 2016 al 2021, la docente ha diritto al riconoscimento del diritto all'indennità sostitutive per ferie maturate e non godute, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione della somma di 4.724,09 euro, oltre interessi
[...]
legali dal dovuto al soldo effettivo e nei limiti del divieto di cumulo ex legge
724/1994.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 ed € 5.200), ridotti della metà ex art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della serialità del contenzioso in materia.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva Parte_1
di ferie non godute per gli anni scolastici dal 2016 al 2021;
➢ condanna, per l'effetto, il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, della somma complessiva di € 4.724,09, a titolo di ferie non
Pag. 7 di 8 godute per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al soldo effettivo, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 1.029,50, oltre spese generali, cpa e Iva, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 05.11.2024
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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