Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3509/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3509/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 126 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. D'ADAMO ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIALE GARIBALDI, 8 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. MACARIO
GIUSEPPE (c.f.: ) e dell'Avv. DELLA MONICA UGO C.F._3
( ) VIALE GARIBALDI 19 84013 CAVA DE' TIRRENI, dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
Conclusioni: Come in atti.
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In punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si osserva quanto segue.
L'espressione occupazione sine titulo è di origine giurisprudenziale e viene utilizzata in relazione a due differenti azioni: azione personale di restituzione e quella reale (azione di rivendicazione).
In particolare, la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile di sua proprietà con conseguente condanna dell'occupante al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e i convenuti medesimi, dà luogo ad un'azione reale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
al contrario, nel caso in cui l'attore ricollega la propria pretesa alla circostanza dell'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa, la domanda va qualificata come personale di restituzione.
È del resto noto che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta.
La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquistare il possesso.
La seconda, ha, invece, natura personale, si fonda sulla decisione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene.
Nel caso di specie, l'azione va qualificata come di rivendica, atteso che la società attrice ha chiesto la condanna al rilascio del bene senza collegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico.
Parte convenuta non ha contestato la titolarità dell'immobile in capo alla società attrice né
l'occupazione del medesimo, pertanto, tali fatti devono ritenersi provati alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 cpc. non fornito la prova dell'esistenza di un valido ed efficace titolo Controparte_1
giustificativo dell'occupazione dell'immobile in oggetto e, pertanto, va condannato alla immediata restituzione dello stesso in favore della società attrice.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, si osserva quanto segue.
Pagina 2 di 5 la domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno
"normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Nel caso di specie, l'attore, al di là del nome iuris utilizzato, ha dedotto una perdita subita per mancato godimento indiretto del bene, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. (cfr. Cass., Sez. Un., 33645/2022).
Nel caso di specie, il convenuto ha contestato specificatamente il diritto dell'attore al risarcimento del danno, in considerazione delle condizioni di fatiscenza dell'immobile,
Pagina 3 di 5 divenuto abitabile grazie agli interventi di manutenzione straordinaria da lui eseguiti per un ammontare di circa 40.000,00.
Orbene, a fronte di tale specifica contestazione del convenuto era onere dell'attore dedurre e provare specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene da parte del convenuto e ciò non è avvenuto nel caso di specie.
A questo punto, va esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto volta ad ottenere il rimborso delle somme da lui corrisposte per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'immobile per cui è causa pari ad euro 46.500,00 eventualmente anche ex art. 2041 c.c..
Essa è infondata.
Invero, parte convenuta, sulla quale gravava l'onere di fornire la prova ex art. 2697 c.c., non ha prodotto in giudizio documentazione comprovante gli esborsi effettuati per i lavori asseritamente eseguiti nell'immobile per cui è causa ed in relazione ai quali ha chiesto la restituzione.
Pertanto, la domanda di rimborso, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. va rigettata per mancanza di prove.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre quelle della ctu vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna a restituire immediatamente, libero da persone e cose, Controparte_1
l'immobile sito in CA DE NI (SA) alla Piazza De Marinis n. 7 piano I int. 2, riportato al catasto al foglio 12 alla part.lla 2840 sub 2, in favore della società
[...]
; Parte_1
2) Rigetta la domanda risarcitoria;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
4) Compensa integralmente le spese di lite;
5) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 4 di 5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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