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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1844/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa LI Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 1844/2024 del registro generale, avente per oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Bonelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in SC (PT), viale Garibaldi n. 40, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nata a [...] il 14 giugno Controparte_1 C.F._2
1985, residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv.ta
Benedetta Papa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), corso Roma n. 104, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, il sig. ha chiesto l'adozione Parte_1 di provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori LI e
, nate rispettivamente il 16 marzo 2011 e il 15 marzo 2015 dalla relazione more uxorio Per_1 intrattenuta con la sig.ra . Controparte_1
Il ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori senza collocazione prevalente e con mantenimento diretto da parte dei genitori nei tempi di rispettiva permanenza delle figlie presso ciascuno di loro;
in subordine, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso il padre, di determinare le modalità di frequentazione della madre con le figlie e di determinare l'assegno perequativo dovuto dalla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda Controparte_1 di affidamento condiviso delle figlie minori, ma chiedendo di: disporre la collocazione prevalente delle figlie presso la madre e l'assegnazione della casa familiare in proprio favore;
regolamentare le frequentazioni delle minori con il padre;
determinare la misura del contributo paterno al mantenimento delle figlie in euro 500 mensili (250 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, la ricorrente ha chiesto di disporre il mantenimento diretto delle stesse da parte dei genitori e il rigetto delle altre domande avanzate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle condizioni di affidamento e di mantenimento delle figlie minori e hanno chiesto un differimento dell'udienza al fine di addivenire ad un accordo definitivo.
All'udienza del 16 settembre 2025 le parti hanno precisato conclusioni congiunte;
la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. L'accordo raggiunto dalle parti e verbalizzato all'udienza del 16 settembre 2025 prevede quanto segue:
“Art. 1) Le figlie minori delle Parti, e , vengono affidate in ON Persona_3 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e stabile con la madre
SI.ra presso l'immobile, già casa familiare, di esclusiva proprietà Controparte_1 del SI. e posto in SC (PT), Via delle Gardenie n. 34 int.
4. Parte_1
2 Conseguentemente a ciò, il SI. manterrà il diritto-dovere di tenere seco le figlie Pt_1 secondo il seguente calendario, che si fonda su una ripartizione delle settimane basata sui turni di lavoro del padre ricorrente:
• settimana con le figlie: dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00, il venerdì dalle ore 14.00 fino al sabato con pernottamento;
• settimana senza le figlie:
1-2 giorni, a scelta delle Parti, dalle ore 14.00 alle 19.00 con pernottamento tra il venerdì ed il sabato e tra il sabato e la domenica.
Le Parti stabiliscono che il superiore calendario di frequentazione delle figlie da parte del padre è immediatamente esecutivo, dunque trovando applicazione già dalla sottoscrizione del presente verbale contenente conclusioni congiunte.
Per effetto di quanto sopra, sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni di particolare importanza relative alla vita delle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale su LI ed per le questioni di ordinaria amministrazione, nonché onere di ciascuno Per_1 occuparsi della cura e gestione dei relativi impegni, scolastici ed extrascolastici, ricadenti nei giorni di frequentazione delle figlie minori. Mentre le questioni di straordinaria amministrazione delle figlie dovranno essere decise di comune accordo tra i genitori.
Art. 2) In conseguenza della collocazione prevalente e stabile delle figlie con la madre, la già casa familiare (immobile di esclusiva proprietà del SI. , posto in SC Parte_1
(PT), Via delle Gardenie n. 34 int. 4) viene concordemente assegnata alla SI.ra CP_1
, affinché questa continui ad abitarvi, con quanto in essa contenuto, insieme alle figlie
[...] minori LI ed , e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 ognuna di queste.
Si dà atto che il SI. ha già lasciato detto immobile a partire dalla data del 19/02/2025 Pt_1
e, da allora e fino ad oggi, si trova ospitato presso i propri genitori, nella loro abitazione prospiciente quella di cui sopra ove vivono le figlie con la madre, posta in SC (PT), Via
Prepassa n. 26 lett. A.
Si dà altresì atto che lo stesso è in procinto di acquistare (mediante l'accensione a suo carico di mutuo/finanziamento, che gli verrà presumibilmente erogato entro il mese di Ottobre p.v. dall'Istituto bancario “BCC di SC e CA ) un diverso immobile, posto in Buggiano
(PT), Via Pistoiese n. 78, ove, nei prossimi mesi, stabilirà di conseguenza la propria residenza ed abitazione, con ivi conseguente prosecuzione del calendario sopra indicato di frequentazione delle figlie minori, già comunque in esecuzione presso l'abitazione dei nonni paterni di quest'ultime, ovvero ovunque sarà la futura sistemazione abitativa del padre.
3 Art. 3) Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive delle figlie minori, il SI. Pt_1 avrà la facoltà di trascorrere con LI ed n. 15 giorni, anche non consecutivi, in Per_1 periodo da stabilirsi concordemente con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno.
Art. 4) La festività del Natale (dal 24 al 26 Dicembre), del Capodanno (31 Dicembre - 1°
Gennaio), nonché quella della Pasqua (dal Venerdì Santo alla Pasquetta) ed il giorno del compleanno delle minori, saranno trascorse dalle figlie secondo il consueto criterio dell'alternanza dei genitori tra loro.
Art. 5) Il padre SI. , con la sottoscrizione del presente verbale di conclusioni Pt_1 congiunte, si impegna a versare, in favore della madre SI.ra e con decorrenza CP_1 dal corrente mese di Settembre, la complessiva somma di €. 100,00.# al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese e da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , a titolo di CP_1 contributo perequativo al mantenimento ordinario delle figlie minori e ON
, tenuto conto delle sue possibilità economico-reddituali, degli oneri a suo Persona_3 carico per la propria sistemazione abitativa, nonché dell'assegnazione dell'immobile di sua proprietà in favore della madre.
Mentre le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie e così come individuate e ripartite secondo il Protocollo di Intesa vigente in materia, vengono suddivise al 50% per genitore.
Art. 6) Sempre a fini perequativi e di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, le Parti stabiliscono altresì che l'Assegno Unico INPS, fruito in ragione delle figlie minori ed attualmente pari a circa €. 470,00.# al mese, sia percepito interamente dalla madre SI.ra
, come disposto a seguito della rinuncia del SI. alla percezione dello CP_1 Pt_1 stesso, atteso che, nel passato e fino a Luglio u.s., è stato interamente goduto dal padre.
Art. 7) Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie minori e ON
nei rispettivi passaporti. Persona_3
Art. 8) Le Parti si dichiarano infine entrambe soddisfatte delle predette condizioni, preventivamente e singolarmente discusse, che dunque accettano e sottoscrivono integralmente.
Art. 9) Le spese legali del presente procedimento vengono interamente compensate tra le
Parti”.
4 3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Il raggiungimento di un accordo legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone che l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori (nata il 16 ON marzo 2011) e (nata il [...]) siano regolati in conformità alle condizioni Persona_3 di cui all'accordo raggiunto dalle parti e trascritto in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI Gargiulo Stefano Billet
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa LI Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 1844/2024 del registro generale, avente per oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Bonelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in SC (PT), viale Garibaldi n. 40, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nata a [...] il 14 giugno Controparte_1 C.F._2
1985, residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv.ta
Benedetta Papa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), corso Roma n. 104, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, il sig. ha chiesto l'adozione Parte_1 di provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori LI e
, nate rispettivamente il 16 marzo 2011 e il 15 marzo 2015 dalla relazione more uxorio Per_1 intrattenuta con la sig.ra . Controparte_1
Il ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori senza collocazione prevalente e con mantenimento diretto da parte dei genitori nei tempi di rispettiva permanenza delle figlie presso ciascuno di loro;
in subordine, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso il padre, di determinare le modalità di frequentazione della madre con le figlie e di determinare l'assegno perequativo dovuto dalla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda Controparte_1 di affidamento condiviso delle figlie minori, ma chiedendo di: disporre la collocazione prevalente delle figlie presso la madre e l'assegnazione della casa familiare in proprio favore;
regolamentare le frequentazioni delle minori con il padre;
determinare la misura del contributo paterno al mantenimento delle figlie in euro 500 mensili (250 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, la ricorrente ha chiesto di disporre il mantenimento diretto delle stesse da parte dei genitori e il rigetto delle altre domande avanzate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle condizioni di affidamento e di mantenimento delle figlie minori e hanno chiesto un differimento dell'udienza al fine di addivenire ad un accordo definitivo.
All'udienza del 16 settembre 2025 le parti hanno precisato conclusioni congiunte;
la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. L'accordo raggiunto dalle parti e verbalizzato all'udienza del 16 settembre 2025 prevede quanto segue:
“Art. 1) Le figlie minori delle Parti, e , vengono affidate in ON Persona_3 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e stabile con la madre
SI.ra presso l'immobile, già casa familiare, di esclusiva proprietà Controparte_1 del SI. e posto in SC (PT), Via delle Gardenie n. 34 int.
4. Parte_1
2 Conseguentemente a ciò, il SI. manterrà il diritto-dovere di tenere seco le figlie Pt_1 secondo il seguente calendario, che si fonda su una ripartizione delle settimane basata sui turni di lavoro del padre ricorrente:
• settimana con le figlie: dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00, il venerdì dalle ore 14.00 fino al sabato con pernottamento;
• settimana senza le figlie:
1-2 giorni, a scelta delle Parti, dalle ore 14.00 alle 19.00 con pernottamento tra il venerdì ed il sabato e tra il sabato e la domenica.
Le Parti stabiliscono che il superiore calendario di frequentazione delle figlie da parte del padre è immediatamente esecutivo, dunque trovando applicazione già dalla sottoscrizione del presente verbale contenente conclusioni congiunte.
Per effetto di quanto sopra, sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni di particolare importanza relative alla vita delle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale su LI ed per le questioni di ordinaria amministrazione, nonché onere di ciascuno Per_1 occuparsi della cura e gestione dei relativi impegni, scolastici ed extrascolastici, ricadenti nei giorni di frequentazione delle figlie minori. Mentre le questioni di straordinaria amministrazione delle figlie dovranno essere decise di comune accordo tra i genitori.
Art. 2) In conseguenza della collocazione prevalente e stabile delle figlie con la madre, la già casa familiare (immobile di esclusiva proprietà del SI. , posto in SC Parte_1
(PT), Via delle Gardenie n. 34 int. 4) viene concordemente assegnata alla SI.ra CP_1
, affinché questa continui ad abitarvi, con quanto in essa contenuto, insieme alle figlie
[...] minori LI ed , e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 ognuna di queste.
Si dà atto che il SI. ha già lasciato detto immobile a partire dalla data del 19/02/2025 Pt_1
e, da allora e fino ad oggi, si trova ospitato presso i propri genitori, nella loro abitazione prospiciente quella di cui sopra ove vivono le figlie con la madre, posta in SC (PT), Via
Prepassa n. 26 lett. A.
Si dà altresì atto che lo stesso è in procinto di acquistare (mediante l'accensione a suo carico di mutuo/finanziamento, che gli verrà presumibilmente erogato entro il mese di Ottobre p.v. dall'Istituto bancario “BCC di SC e CA ) un diverso immobile, posto in Buggiano
(PT), Via Pistoiese n. 78, ove, nei prossimi mesi, stabilirà di conseguenza la propria residenza ed abitazione, con ivi conseguente prosecuzione del calendario sopra indicato di frequentazione delle figlie minori, già comunque in esecuzione presso l'abitazione dei nonni paterni di quest'ultime, ovvero ovunque sarà la futura sistemazione abitativa del padre.
3 Art. 3) Per quanto riguarda il periodo delle vacanze estive delle figlie minori, il SI. Pt_1 avrà la facoltà di trascorrere con LI ed n. 15 giorni, anche non consecutivi, in Per_1 periodo da stabilirsi concordemente con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno.
Art. 4) La festività del Natale (dal 24 al 26 Dicembre), del Capodanno (31 Dicembre - 1°
Gennaio), nonché quella della Pasqua (dal Venerdì Santo alla Pasquetta) ed il giorno del compleanno delle minori, saranno trascorse dalle figlie secondo il consueto criterio dell'alternanza dei genitori tra loro.
Art. 5) Il padre SI. , con la sottoscrizione del presente verbale di conclusioni Pt_1 congiunte, si impegna a versare, in favore della madre SI.ra e con decorrenza CP_1 dal corrente mese di Settembre, la complessiva somma di €. 100,00.# al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese e da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , a titolo di CP_1 contributo perequativo al mantenimento ordinario delle figlie minori e ON
, tenuto conto delle sue possibilità economico-reddituali, degli oneri a suo Persona_3 carico per la propria sistemazione abitativa, nonché dell'assegnazione dell'immobile di sua proprietà in favore della madre.
Mentre le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie e così come individuate e ripartite secondo il Protocollo di Intesa vigente in materia, vengono suddivise al 50% per genitore.
Art. 6) Sempre a fini perequativi e di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, le Parti stabiliscono altresì che l'Assegno Unico INPS, fruito in ragione delle figlie minori ed attualmente pari a circa €. 470,00.# al mese, sia percepito interamente dalla madre SI.ra
, come disposto a seguito della rinuncia del SI. alla percezione dello CP_1 Pt_1 stesso, atteso che, nel passato e fino a Luglio u.s., è stato interamente goduto dal padre.
Art. 7) Le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie minori e ON
nei rispettivi passaporti. Persona_3
Art. 8) Le Parti si dichiarano infine entrambe soddisfatte delle predette condizioni, preventivamente e singolarmente discusse, che dunque accettano e sottoscrivono integralmente.
Art. 9) Le spese legali del presente procedimento vengono interamente compensate tra le
Parti”.
4 3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Il raggiungimento di un accordo legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone che l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori (nata il 16 ON marzo 2011) e (nata il [...]) siano regolati in conformità alle condizioni Persona_3 di cui all'accordo raggiunto dalle parti e trascritto in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI Gargiulo Stefano Billet
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