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13 febbraio 2018
13 febbraio 2018
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 1. All' articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 3:
- Si riporta l' art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del CIP:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP».
3. (abrogato).
4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.».
a) al comma 2:
1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 3:
- Si riporta l' art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del CIP:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP».
3. (abrogato).
4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.».
Giurisprudenza • 207
- 1. Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/07/2024, n. 108Provvedimento: […] favorita dalla mancata esecuzione di lavori di manutenzione e dal degrado in cui versava l'alveo di detto corso d'acqua. Tenuto conto delle conclusioni raggiunte nella ctu collegiale espletata (secondo cui era da ravvisarsi sia 3 l'eccezionalità dell'evento meteorico verificatosi in dette giornate, sia l'assenza di manutenzione, per il degrado di una saracinesca bloccata, la quale, ove funzionante, avrebbe favorito lo scorrimento ed il drenaggio delle acque, invece accumulatesi nel fondo agricolo dell'attrice), il Pt_3 ha comunque ravvisato la responsabilità da cosa in custodia dell'Autorità di Bacino ex art. 3 della legge Parte_1 n. 8 dell'8 maggio 2018. L'importo risarcitorio è stato determinato alla stregua dei calcoli contenuti nella relazione peritale. MOTIVI DELLA DECISIONELeggi di più...
- eccezionalità evento meteorico·
- Autorità di Bacino·
- art. 2051 c.c.·
- responsabilità da cosa in custodia·
- prova liberatoria·
- nesso di causalità·
- giurisdizione acque pubbliche·
- legittimazione passiva·
- danno risarcibile·
- manutenzione corsi d'acqua