Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
04495/03 озде то IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REVOCAZION OccuciAMEN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10656/00 Dolt. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Francesco SABATINI Cons. Rei. a./10208 Dott. Luigi F. DI NANNI Consigliere Cron 1257 Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Ud. 08.11.02 Dott. Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ CH elettivamente domiciliato in Roma J Lungotevere Mellini n. 39 studio Marucchi presso 'avv. Manilio Franchi , che lo rappresenta e difende , ancho diagiuntamente all'avv. Renzo Serafino Vecoli , giusta delega in acti;
- ricorrente
contro
CI NA e CI CINZIA intimate avverso le la sentenza della Corte d'appello di Firenze [1. 85 del 22 gennaio 2000 9158 1 Udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza deli 8 novembre 2002 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso perGeneralo Dott. Umberto Apice 1'inammissibilità od in subordine per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 26 giugno 1997 il Tribunale di Lucca respinse la domanda con la quale MI AZ aveva impugnato nei confronti di NA e J IN TR ed ai sensi dell'art. 1975 c.c. il negozio di accertamento cosi qualificato dal intervenuto in data 10 aprile 1990 tra Tribunale - quest'ultima e l'attore Con la sentenza ora gravata f la Corte di Appello ha dichiarato il difetto di legiltimazione di NA TR perché rimasta estranea al negozio ha rigettato l'appello proposto da AZ noi confronti di IN TR r ес ha condannato 1'appellante al pagamento delle spesc del grado liquidate in favore di NA e IN TR rispettivamente e complessivamente in lire 13.650.000 c lire 15.578.400 - Per quanto ancora rileva in questa sede . la 2 Corte dopo aver riconosciuto in difformità da t Tribunale la natura transattiva dell'atto F impugnato lo ild ritenuto nondimeno valido osservando quanto ai fatti dedo-ti che sarebbero J stati conosciuli copo la transazione ma che eranc accaduti prima ( e cioè le intestazioni osclusivo Fideraum da parte della TR IN ) che F anche tenuto conto delle difcse di costei Ion so o l'appellante non aveva provato quarto da lui affermatc ma che dal documento stesso si ricavava F 41 che di dotte intestazioni esclusive si era ben tenuto conto nella conclusione della transazione posto che diversamente گو argomentando доп si spiega (va) la motivazione della sottoscrizione proprio da parte del AZ ' e perché la Fetrucci corrispondere oltre allaavrebbe accettato di somma di lire 10.000.000 la + SOMMA risultante dall'investimento CON la società interbancaria 3.p.a. nel fondo Investire Azionario 44 Per la cassazione di Lale decisione il AZ ha proposto ricorso affidato A tre motivi Le intimate non hanno svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e secondo motivo del ricorso strettamente connessi ē pertanto da esaminare 3 congiuntamente i ricorrente deduce Con F riferimento all'art. 360 0. 5 c.p.c. vizi di motivazione si punti decisivi ed afterma = essendo la domanda da lui proposta fondata sull'art. + 1975 c.c. i giudici del merilo avrebbero dovuto J dare atto che v'era la prova dell'occultamento da ' parte della TR IN di documenti I tant'è che egli pagò intestazioni Fideraum } F le relative rate fino al 10.4.1990 mentre solo egli apprese della già ncl dicembre successivo avvenuta e clandestina intestazione alla TR e della ricezione J da parte della stessa nel luglio precedente di assegni : immotivato era J del pari il dinicço di ammissione della prova testimoniale , al riguardo articolata Osserva la Corte che le censure Sono in parte inammissibili ed in parte infondate . Premesso che l'accertamento dell'occultamento di documenti rilevante agli effetti di cui al primo 1 comma dell'art.1975 c.c. involge una questione di J fatto come ale rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se la relativa f deve decisione sia adeguatamente motivata rilevarsi che nella specie la Corte territoriale ha escluso che occultamento vi fosse stato sulla base dell'esame del contenuto stesso della transazione del 10 aprile 1990 e delle difese della TR . Orbene la censura relativa al diniego del ä inammissibile non avendo il ricorrenteprova è riportato in ricorso i relativi capitoli - i quali non risultano neppure dalla sentenza impugnata F come avrebbe dovuto per il principio di autosufficienza del ricorso stesso vizi motivazionali addotti con il PRIRO motivo riferimentocon ai enunciazi r vengono circostanze di fatto che a dirc del ricorrente Г J avrebbero dovuto condurre la Corte ad una civersa conclusione Egli non svolge Luttavia alcuna specifica censura sul contenuto della motivazione e si limita a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali inammissibilmente giacché compete al giudice del merito indicare quelle che ritonga decisive agli effetti della formazione del proprio convincimento Cass. nn. 5231 e 5964 del 2001 } e inoltre infondatamente poiché il ricorrente avendo dedotto mezzi is ruttori non · ↓ ha con ciò stesso riconosciuto che non ammessi ' ai sensi del primo v'era prova a suo carico comina dell'art. 2697 C.C. dell'occultamento 5 dedor to Come _a Corte territoriele ha appunto affermato s2. Con il terzo molivo il ricorrente allega con riferimento all'art. 360 11. 3 c.p.c. + La violazione del decreto del Ministro della Giustizia dci 5.10.1994 П] . 585 e lamenta che la sentenza impugnata abbia liquidato gli onorari i7 misura superiore a quella fissata in primo grado . Il motivo è inammissibile . Per costante giurisprudenza infatti , in sede F di legittimità la violazione della tariffa specificazione delleprofessiona_e richiede la singole voci ai tariffa in modo da consentire il J controllo di legittimità SCПza nccessiLi di ulteriori indagini ( da ultimo in tal senso F F Cass. rn. 11770/98 e 4347/99 ) Tale onere non è stato nella specie Osservato essendosi il ricorrente limitato а richiamare il minore ammontare , liquidato in primo grado 3 Il ricorso è pertanto infondato Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio J ON avendo le intimate vittoriose svolto in esso attività difensiva . p.
4.m.+ La Corte rigetta ricorso Nulla per le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma nella camera di consiglio J della Corto , 1'8 novembre 2002 . вработе Educa Consigliere est. Il Presidente- E IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Deposit Cancelleria 26.03.03 CELLIERE Dott.ssa Mate Ainle 7