Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6975/2020 R.G.A.C.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
All'udienza del 29.04.2025, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.
6975/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempo- Parte_1 P.IVA_1
re, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Pelella, unitamente al quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via Poli n. 74;
Opponente
E
c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tem- CP_1 P.IVA_2 pore, rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Grasso, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via dei Mille n. 40;
Opposta
OGGETTO: Affitto di azienda.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/12/2020 la società con sede in Napoli, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, premesso di aver concesso in affitto alla società un ramo di azienda sito in Nola in virtù di contratto stipulato Parte_1
in data 08.05.2017, chiedeva al Tribunale di Nola l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della per il mancato pagamento di importi dovuti in forza di Parte_1 fatture emesse, per un totale di € 24.471,20. deduceva l'inadempimento CP_1
della e richiedeva il pagamento di detta somma, maggiorata di interessi Parte_1
moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002, oltre una penale del 5% e le spese legali.
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[...]
e ingiungeva a il pagamento della somma di € 24.471,00 per Parte_2 Parte_1 la causale di cui al ricorso (con i documenti di si parla di € 24.471,20), oltre in- CP_1 teressi al tasso di mora e le spese della procedura liquidate in € 145,50 (con i documenti di si parla di € 145,00) per spese ed € 540,00 per compensi, oltre rimborso spe- CP_1
se generali (15% sui compensi), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, la società con ricorso in opposi- Parte_1
zione notificato alla tramite PEC in data 22.12.2020, proponeva formale CP_1
e ampia opposizione. L'opponente contestava radicalmente il credito vantato da CP_1
sostenendo che fosse del tutto infondato in fatto ed in diritto. de-
[...] Parte_1
duceva che le fatture emesse dall'opposta concernevano crediti non maturati e non do- vuti. In particolare, sosteneva che le fatture, sebbene titolo idoneo all'emissione del de- creto ingiuntivo, non costituiscono prova del credito nell'eventuale giudizio di opposi- zione, onere che spetta all'opposto con gli ordinari mezzi di prova. esponeva che la vicenda aveva avuto sviluppi diversi da quelli prospettati Parte_1
dall'opposta. In data 13 febbraio 2020, le parti avevano sottoscritto una scrittura rubrica- ta "TRANSAZIONE", con la quale avevano convenuto di risolvere anticipatamente il contratto di affitto di ramo di azienda. Con tale accordo, si era impegnata Parte_1
a riconsegnare il ramo di azienda entro il 31.03.2020 e a corrispondere l'importo di €
12.491,00 IVA inclusa in tre rate, con scadenze 26 febbraio, 26 marzo e 26 aprile 2020.
L'opponente dichiarava di aver corrisposto la prima rata nei termini previsti. Tuttavia, insorgevano forti problematiche conseguenti alla diffusione del Covid-19, che impone- va la chiusura di ogni attività, compreso il centro commerciale " " dove era sito CP_1
il ramo di azienda, dall'11 marzo al 18 maggio. Tale situazione, unita ad un calo delle presenze già nei mesi precedenti, configurava un quadro di grave crisi economica e for- za maggiore, imprevedibile e non imputabile a Parte_1
Nonostante ciò, agendo in buona fede, chiedeva solo una rimodulazione Parte_1
delle ultime due rate della transazione, senza intaccare l'importo complessivo concorda- to. A tal fine, inviava diverse comunicazioni a partire dal 03.04.2020. L'opponente in- viava altresì prova dei bonifici eseguiti e richiedeva urgente accesso all'azienda per ef- fettuare resi di merce ai fornitori al fine di non aggravare la propria posizione debitoria.
A fronte di tali richieste, replicava il 24 aprile 2020, tramite il proprio CP_1
legale, sostenendo che la transazione era risolta per inadempimento di e Parte_1
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che, di conseguenza, il contratto di affitto di ramo di azienda non doveva più ritenersi risolto e il rapporto proseguiva. manifestava inoltre la volontà di impe- CP_1
dire la liberazione del locale e il prelievo della merce. contestava tale posizione e continuava a sollecitare l'autorizzazione ad ac- Parte_1
cedere ai locali per il ritiro della merce. Ribadiva la volontà di una definizione bonaria.
Il 07.05.2020, comunicava che l'azienda sarebbe stata rilasciata Parte_1
l'11.05.2020 e che residuava una sola rata della transazione. L'opposta replicava il
08.05.2020 rivendicando il pagamento di un importo maggiore. riusciva a Parte_1
consegnare l'azienda solo in data 01.06.2020, come da verbale sottoscritto dalle parti, a causa delle resistenze di e delle restrizioni sanitarie. CP_1
argomentava che, in considerazione della transazione che risolveva il con- Parte_1
tratto a febbraio 2020, non era legittimata ad emettere fatture per il pe- CP_1
riodo successivo. L'opponente non poteva essere ritenuta inadempiente rispetto agli ob- blighi economici, poiché il mancato pagamento delle rate residue della transazione era avvenuto in un contesto di crisi economica senza precedenti dovuta alla pandemia. Tale crisi, con la chiusura forzata dell'attività, aveva vanificato la possibilità per Pt_1
di utilizzare pienamente l'azienda e trarne vantaggio. Questo avrebbe dovuto
[...]
comportare una revisione e rideterminazione delle rate concordate nella transazione. sottolineava di aver solo chiesto un differimento dei pagamenti e dichia- Parte_1 rava di mettere a disposizione in giudizio la sola rata residua della transazione, pari a €
4.163,66.
L'opponente lamentava altresì che impedendo l'accesso ai locali, aveva CP_1
causato ulteriori danni e contribuito al ritardo nei pagamenti. La forza maggiore e l'o- struzione di giustificavano il ritardo nella riconsegna rispetto al termine CP_1
stabilito dalla transazione. concludeva che il credito vantato dall'opposta, Parte_1
fondato su fatture successive alla risoluzione del contratto, era inesistente e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarandolo nullo e privo di effetti. eccepiva inoltre che avrebbe dovuto avviare la mediazio- Parte_1 CP_1
ne obbligatoria per rinegoziare la transazione in ossequio ai principi di buona fede e cor- rettezza contrattuale, visti gli impatti della crisi epidemiologica. Chiedeva che il Giudice negasse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e sospendesse il giu- dizio per consentire l'espletamento della mediazione obbligatoria. Richiedeva altresì
l'ammissione di prova per testi e interrogatorio formale su specifici capitoli di prova volti a dimostrare, tra l'altro, il diniego di accesso ai locali, i tentativi di accordo bonario
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e la restituzione dell'azienda.
La società si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10 CP_1
gennaio 2022 per resistere all'opposizione, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Grasso. In via preliminare e di rito, l'opposta eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
In via subordinata, eccepiva la nullità della notifica dell'opposizione. CP_1
Pertanto, chiedeva in via principale e di rito che il Giudice adito dichia- CP_1
rasse l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, l'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo n. 1831/2020.
Risolte le questioni preliminari con ordinanza dell'1/2/2022, va affrontato il merito del- la pretesa.
L'opposizione è infondata.
1) Va innanzitutto accertata la sussistenza o meno di inadempimento alle obbligazioni derivanti da transazione stipulata in data 13/2/2020, per poi valutar la natura di quest'ultima, novativa o meno, e la possibilità di risolverla.
Ed infatti, parte opponente sostiene di non potersi considerare inadempiente alla transa- zione in quanto, a seguito delle misure emergenziali dovute alla nota pandemia da Co- vid 19, il ritardato adempimento al pagamento delle rate contemplate nelle scritture in esame non sarebbe imputabile al debitore.
Richiama in proposito il disposto di cui all'art. 3, comma 6 bis del D.L. n. 6/2020, in- trodotto dall'art. 91 del D.L. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) che stabilisce che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato di fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della respon- sabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Come evidenziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 381/2022 del 28/1/2022, cui si intende aderire, tale disposizione introduce una “regola di giudizio che limita il libero convincimento del giudice, qualificando come causa di esclusione della responsabilità soggettiva e perciò di per sé come ipotesi di impossibilità oggettiva sopravvenuta ex art. 1256 c.c. “il rispetto delle misure di contenimento”, che rendono difficoltosa la ma- teriale esecuzione del comportamento deontico stabilito a carico del debitore commer- ciale. In assenza di tale norma la difficoltà o maggiore onerosità nell'adempiere non sarebbe da sola sufficiente, secondo le regole generali, per esonerare l'imprenditore tenuto ad un “dare” o a un “facere” (soprattutto se fungibili). Da qui la
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necessità di tale intervento legislativo.
Ma tale contesto normativo non può rivolgersi all'esecuzione della prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. L'esecuzione di tale presta- zione non implica una fase preparatoria o strumentale e non può ritenersi ostacolata o resa più difficoltosa a causa del rispetto delle misure di contenimento. La difficoltà e persino l'impossibilità di essa è sempre un rischio del debitore. Allocarle in capo al cre- ditore si porrebbe in contrasto con la serietà del vincolo giuridico. E ciò vale anche quando l'incapacità finanziaria del debitore sia sopravvenuta a causa di ragioni esogene di tipo economico, non potendosi, salvo accordo contrario, imporre al creditore di parte- cipare alla sfera economica del debitore.
In definitiva, secondo questo giudice, con l'art. 3 comma 6 bis del d.l. n. 6 del 2020, non può approdarsi all'esonero dell'obbligo di pagamento, né può giustificarsi il ritarda- to adempimento del conduttore”.
Ma anche a voler diversamente interpretare, secondo una prospettiva estensiva, la di- sposizione e conseguentemente ritenere temporaneamente giustificati i mancati o ritar- dati pagamenti relativi ai canoni maturati durante la restrizioni anti Covid-19, fermo re- stando l'obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive
(cfr. Tribunale di Roma, sent. 3114/2021), la soluzione non sarebbe diversa.
Ed infatti, va evidenziato che parte opponente invoca le misure restrittive pandemiche per giustificare un inadempimento di obbligazioni sorte in data antecedente all'introduzione delle misure restrittive: queste ultime sono rimaste in vigore dalla data dell'11 marzo 2020 e sino al 18 maggio 2020 mentre le morosità, già oggetto di ridu- zione per effetto della transazione del 13/2/2020, sono antecedenti.
Ancora, se anche si adottasse l'interpretazione più ampia della disposizione in parola, riferita cioè ad una misura restrittiva che abbia inciso sulla possibilità di adempimento di una obbligazione sorta prima ma esigibile, stante l'accordo transattivo, durante il pe- riodo di “lock down” si approderebbe agli stessi esiti.
Si osserva in proposito che parte opponente, non ha mai adempiuto alla terza rata, nean- che dopo il rilascio dell'immobile, attendendo la notifica del decreto ingiuntivo per of- frire di adempierla. Va evidenziato che dall'esame della corrispondenza depositata emerge che i pagamenti avvenivano mediante bonifico (all 5 parte opponente mail del
15/4/2020), per cui la avrebbe dovuto adempiere l'obbligazione non appena la Pt_1
cessazione delle misure glielo avesse consentito e tanto non ha fatto. Inoltre, nella mail del 3/4/2020, la , nel richiedere una ulteriore dilazione, fa riferimento alla presu- Pt_1
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mibile ripresa dell'attività, senza tenere in considerazione che, vuoi per il recesso, vuoi per l'efficacia dell'accordo transattivo, essa non sarebbe avvenuta in quanto il rapporto sarebbe in ogni caso stato risolto, rispettivamente, o alla data del 3/5/2020 o a quella del
31/3/2020, proprio durante il periodo di vigenza delle restrizioni. Il debitore, pertanto, non avrebbe in ogni caso potuto contare sulla ripresa dell'attività per adempiere alle ob- bligazioni oggetto della scrittura e la conseguente richiesta che assume a suo fondamen- to tale impossibile ripresa appare del tutto illogica ed ingiustificata.
2) Va, poi, valutata la natura della transazione, onde considerare la possibilità di risol- verla, con contestuale reviviscenza del contratto di affitto di azienda, posto a fondamen- to della pretesa monitoria. È chiaro, infatti, che solo in caso di risoluzione della transa- zione rivivrebbe il rapporto originario e, costituendo lo stesso il titolo della pretesa mo- nitoria, questa risulterebbe fondata.
Orbene, l'art 1967 c.c. recita: “La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”; nella Relazione al Codice Ci- vile del ( si legge, in relazione a tale disposizione, che “si è infine Persona_1 Per_2 ammessa la risolubilità della transazione per inadempimento (art. 1976). Quest'ultima disposizione consacra legislativamente la prevalente tendenza dottrinale che da parec- chio tempo si è già affermata nella giurisprudenza, e introduce un limite solo per il caso in cui il rapporto creato mediante il negozio transattivo importa estinzione per novazio- ne del rapporto controverso. In tal caso è chiaro che l'inadempimento di una delle parti non può far rivivere rapporti definitivamente estinti, se non quando la volontà di en- trambe abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima”.
È chiaro, inoltre, che l'effetto novativo della disposizione in parola debba essere coordi- nato, a livello sistematico, con la disposizione di cui all'art 1230 co II che, nel disporre che la volontà di estinguere la precedente obbligazione debba risultare in modo non equivoco, introduce de facto una presunzione di non novatività degli accordi in generale e, conseguentemente, di quella particolare species di accordo tipizzato che è la transa- zione.
In ogni caso, è lo stesso riferimento della transazione all'obbligo di pagamento del ca- none previsto dal “risolto” contratto di affitto di azienda (e non al corrispettivo previsto in transazione) che mette conto di come le parti abbiano espressamente inteso riferirsi alla reviviscenza di detto rapporto in caso di risoluzione dell'accordo bonario, così co- me l'apposizione del termine essenziale alla transazione presuppone la previsione patti-
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zia (implicita, ma chiara ed univoca) della sua risolubilità, con conseguente inapplicabi- lità della opposta regola della non risolubilità prevista dalla disposizione in parola.
Infine, anche l'atteggiamento delle parti successivo alla stipula, rilevante ai sensi dell'art. 1362 co II c.c., rende conto di come le stesse non abbiano inteso estinguere il precedente rapporto. Il riferimento è alla mail del 9/4/2020 (all. 9 di parte opponente) in cui è la stessa a prospettare la “decadenza” della transazione con conseguente Pt_1
“emissione” dei canoni relativi ai mesi di aprile e maggio.
Posto, quindi, che il contratto è risolubile va accertato se esso è stato effettivamente ri- solto.
L'esito dell'indagine è positivo.
Ed infatti le parti hanno posto all'obbligazione di pagamento al contempo un termine essenziale ed una clausola risolutiva espressa (sulla relativa possibilità vd. Cass.
5766/85), prevedendo che “in caso di mancato per il mancato o ritardato pagamento di una soltanto delle scadenze sopra indicate, ovvero nel caso non sia tempestivamente riconsegnato il ramo d'azienda riferibile ai locali nn. 145 e 146, il debitore perderà il beneficio concesso dal creditore e, quindi, la potrà agire giudizialmente CP_1 per il grave inadempimento, per ottenere il pagamento dell'intero importo, gravato degli interessi e delle spese, nonché delle penali previste dal contratto di affitto di ramo d'azienda del 8.5.2017 (per notaio , rep. 15472 racc. 9656)”. Persona_3
L'art 1457 co II c.c., il contratto, in assenza di dichiarazione di volontà contraria da par- te del creditore della prestazione è risolto di diritto. Quest'ultimo, in ogni caso, ha inteso beneficiare dell'effetto risolutorio della clausola ai sensi dell'art 1456 c.c. (vedi mail del
15/4/2020 all. 5 di parte opponente).
Ne deriva che la risoluzione della transazione per mancato adempimento all'obbligo di pagamento delle ultime due rate della stessa comporta la reviviscenza del precedente rapporto e legittima conseguentemente l'opposta alla richiesta dei canoni di locazione.
3) Quanto alla domanda di rimodulazione del contenuto economico della transazione, pur avanzata da parte opponente, va rilevato che, anche a voler accedere alla tesi favo- revole alla rimodulazione del canone a causa dell'emergenza pandemica, l'accordo fa riferimento alla morosità maturata antecedentemente all'entrata in vigore delle misure restrittive;
va pertanto rigettata.
4) Quanto alle note di credito depositate da parte opponente va rilevato che esse non si riferiscono alle fatture azionate in via monitora quanto piuttosto ad altre fatture;
qualsia- si pretesa in merito va rigettata.
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5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applica- zione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Ill giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfet- tario come per legge.
Nola, 29/4/2025
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc
Il giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
Il Giudice
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(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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