Articolo 289 del Codice ambientale
Articolo 231Articolo 237 sexies
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29 aprile 2006
Art. 289. (abrogazioni) 1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615 , ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 .
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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